IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede che «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni», allorquando sussista un pericolo grave ed incombente per la tutela della salute della popolazione; Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Rilevato che il potere di ordinanza ministeriale finalizzato all'applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall'articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, rappresenta un potere tipico disciplinato dal legislatore e, attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, al fine di assicurare in modo uniforme sui territori regionali la tutela del diritto alla salute della popolazione e da esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e diritto indicati dalla legge; Rilevato che il potere di ordinanza del Ministro della salute disciplinato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, in quanto potere atipico, e' previsto dal legislatore, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, al fine precipuo di fronteggiare, anche in sussidiarieta', situazioni imprevedibili e di incombente pericolo per la tutela del diritto alla salute, ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla legge; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2021 n. 43, con la quale e' stata disposta, tra l'altro, alla Regione Molise l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; Vista la nota prot. n. 34959/21 del 25 febbraio 2021 e l'unita relazione tecnica, con la quale la Regione Molise ha rappresentato, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'esigenza «di estendere all'intero territorio molisano le misure di prevenzione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021», in considerazione dell'andamento della variazione percentuale giornaliera dei positivi e dell'oscillazione dei valori «che fa affermare che l'andamento dell'epidemia e' tendenzialmente critico, molto instabile e che merita la massima attenzione»; Visto il verbale del 26 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 41, nel quale, oltre alla tendenza di un lento e progressivo peggioramento della situazione epidemiologica a livello nazionale, risulta che la Regione Molise presenta un indice di trasmissibilita' (Rt) compreso tra 0.8 e 1.45, una classificazione complessiva del rischio con evoluzione a rischio alto nonche' un'incidenza settimanale dei contagi pari a 214,96 per 100.000 abitanti; Visto che, nel medesimo verbale, la Cabina di regia, nel recepire la richiesta della Regione Molise di valutare la possibilita' di estendere all'intero territorio regionale le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, ha espresso «parere favorevole ad applicare nella Regione Molise il massimo livello di mitigazione», in considerazione del fatto che «la Regione si colloca ad un livello di rischio moderato ma con alta probabilita' di evoluzione a rischio alto nel prossimo mese e che presenta una incidenza elevata documentata negli ultimi 7 giorni» e che «l'analisi complessiva della situazione epidemiologica e della capacita' di risposta risulta equiparabile ad un contesto epidemiologico compatibile con l'adozione di misure maggiormente restrittive»; Vista, altresi', la nota del 26 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalita', applicare alla Regione Molise le misure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021; Sentito il Presidente della Regione Molise;
Emana la seguente ordinanza:
Art. 1 Misure di contenimento del contagio nella Regione Molise
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 2. La presente ordinanza e' efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e per un periodo di quindici giorni. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2021
Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 373 |