Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20
Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;
Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, recante «Istituzione, a norma dell'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, recante le norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali;
Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con il quale e' stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalita' di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi e successive modificazioni;
Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;
Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;
Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varieta' delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»;
Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
Visto il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilita' delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi;
Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'»;
Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali e' autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, recante «Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 il Titolo III bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonche' la Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 11;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
3. E' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entita', e la cui attivita' sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. E' altresi' considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. E' inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.
5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.
6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varieta' come:
a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purche' essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite ne' sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilita' di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;
d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di
cereali e successive modificazioni, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, abrogata
dall'articolo 87 del presente decreto, ad eccezione degli
articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3,
riportati nelle note all'articolo 87, reca: (Disciplina
dell'attivita' sementiera e successive modificazioni).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1974, n. 95, S.O., abrogato dall'articolo 87 del
presente decreto, ad eccezione degli articolo 8-bis, comma
3, 15, commi ottavo e nono, e 17 comma terzo, riportati
nelle note all'articolo 87, reca: (Regolamento di
esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
concernente la disciplina della produzione e del commercio
delle sementi e successive modificazioni).
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124, abrogata
dall'articolo 87 del presente decreto, recava: (Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina dell'attivita' sementiera e successive
modificazioni).
- La legge 22 dicembre 1981, n. 774 (Norme in materia
di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di
varieta' vegetali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1981, n. 356.
- La decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12
novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che
constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di
chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra l'altro, delle
direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
novembre 1986, n. L 327.
- Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27
luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
settembre 1994, n. L 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche e successive modificazioni), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131,
abrogato dall'articolo 87 del presente decreto, ad
eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7, riportati nelle
note all'articolo 87, reca: (Attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei
prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta'
delle specie di piante agrarie e relativi controlli e
successive modificazioni).
- La direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agrarie e successive modificazioni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi e successive modificazioni, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di
patate e successive modificazioni, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre
2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo
delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e
all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
gennaio 2003, n. L 8.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
- Il regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive
modificazioni, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre
2003, n. L 268.
- La direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6
ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio
per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve
vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di piante agricole e
successive modificazioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2003, n. L 254.
- La direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6
ottobre 2003, che stabilisce le modalita' di applicazione
dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio
per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve
vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di ortaggi e successive
modificazioni, e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003,
n. L 254.
- La decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17
marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle
indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di
piante foraggere, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 marzo
2004, n. L 83.
- La decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20
aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul
mercato di miscugli di sementi destinati ad essere
utilizzati come piante foraggere, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116.
- La decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1°
dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui
gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione
di sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata
presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale
delle varieta' delle specie di piante agricole o delle
specie di ortaggi e successive modificazioni, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato
nella Gazzettta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2007, n.
211, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi).
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.
- La direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23
maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla
presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente
deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e
minacciate di erosione genetica, nonche' per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta').
- La direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18
dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle
sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e
da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di
base» o «sementi certificate», e' pubblicata nella G.U.U.E.
19 dicembre 2008, n. L 340.
- Il regolamento (CE) 637/2009 della Commissione, del
22 luglio 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione
per quanto riguarda l'ammissibilita' delle denominazioni
varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di
ortaggi, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L
191.
- Il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n.
34, abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante
talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta'
orticole tradizionalmente coltivate in particolari
localita' e regioni e minacciate da erosione genetica,
nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per
la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta').
- La decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23
marzo 2011, che stabilisce le modalita' d'applicazione
della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto
riguarda le condizioni alle quali e' autorizzata la
commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di
sementi standard di piu' varieta' della stessa specie, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 marzo 2011, n. L 78.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202,
S.O., abrogato dall'articolo 87 del presente decreto,
recava: (Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante
deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi
di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la
preservazione dell'ambiente naturale).
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016,
n. L 317.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
novembre 2016, n. 227 (Attuazione della direttiva (UE)
2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto
concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o
vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2016, n. 288, cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i),
sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) domanda di autorizzazione all'immissione
in commercio: la notifica di cui all'articolo 13 della
direttiva 2001/18/CE, volta ad ottenere l'autorizzazione di
cui all'articolo 19 della medesima direttiva, la notifica
di cui al titolo III del presente decreto, e la domanda di
cui agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003,
volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 7
e 19 del medesimo regolamento;
i-ter) rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in commercio: la procedura di cui all'articolo 17 della
direttiva 2001/18/CE e all'articolo 20 del titolo III del
presente decreto, nonche' agli articoli 11 e 23 del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quater) richiedente: il soggetto che presenta
la domanda di autorizzazione di cui agli articoli 5 e 17
del regolamento (CE) n. 1829/2003 o la domanda per il
rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 23
del regolamento (CE) n. 1829/2003;
i-quinquies) principio di coesistenza: il
principio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22
novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2005, n. 5.»;
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis (Limitazione e divieto di
coltivazione di ogm sul territorio nazionale).
Art. 26-bis (Finalita' e campo di applicazione). - 1.
Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi'
come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione in
commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato
rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e
l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai
sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter (Adeguamento dell'ambito geografico). -
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento
dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della
procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed
e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui
all'articolo 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della relazione di valutazione effettuata a
norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/18/CE, dell'articolo 17, comma 5, o dalla ricezione
del parere dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e
dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio,
rilasciata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, la decisione
adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 3, o il rinnovo
dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 20,
in mancanza di conferma da parte del notificante, sono
emessi sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata
comunicata alla Commissione europea dopo la data di
trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 17, il termine per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1, e
quello per l'adozione della decisione di cui all'articolo
18, comma 3, sono prorogati per una sola volta di quindici
giorni.
Art. 26-quater (Misure che limitano o vietano la
coltivazione di OGM sul territorio nazionale). 1. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il
territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla
coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in
commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
richiesta a norma dell'articolo 26-ter, ovvero il
notificante o il richiedente abbia confermato l'ambito
geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali
misure sono conformi al diritto dell'Unione europea,
rispettose dei principi di proporzionalita' e di non
discriminazione, e motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri
prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26-bis
della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione
di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti
l'Autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2,
comma 1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate
in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d),
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora le misure siano motivate in base a situazioni
riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal
comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata
singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono
essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda
delle circostanze particolari del territorio in cui si
applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al
comma 1 non devono contrastare con la valutazione del
rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva
2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima
della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere
effettuata anche prima del completamento della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al
comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM
interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4
nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui
all'articolo 35-bis, comma 4, competente all'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo
articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure
di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g),
con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dette misure sono adottate o nella forma originariamente
proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione
europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo
non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati
legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure
che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul
territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica l'adozione delle misure di cui al
presente articolo alla Commissione europea, agli altri
Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministero della salute nonche' le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies (Reintegrazione nell'ambito
geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
- 1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato
nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente
escluso ai sensi dell'articolo 26-ter, o di revocare le
misure di cui all'articolo 26-quater relativamente al
proprio territorio. La richiesta di reintegrazione
dell'ambito geografico o la revoca delle misure di
limitazione o divieto sono predisposte con atto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la
reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette
richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata
ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, l'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1,
ricevuta la richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito
geografico dell'autorizzazione ovvero della decisione e
informa la Commissione europea, gli Stati membri e il
titolare dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la
revoca delle misure adottate ai sensi dell'articolo
26-quater, queste ultime sono revocate di conseguenza, con
le medesime modalita' di cui allo stesso articolo
26-quater, comma 6. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali informa della revoca la Commissione
europea, gli altri Stati membri e il titolare
dell'autorizzazione. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, l'autorita' nazionale competente di
cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
pubblicano le misure modificate sui propri siti internet
istituzionali.
Art. 26-sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o
tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile
2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
membri o ad altre regioni e province autonome in cui la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti
necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni
transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della
raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio
2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai fini della comunicazione di detti
provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
1, ritiene che non sussistano le condizioni previste
dall'articolo 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva
2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni
geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che
informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma
confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se
lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa
ritiene che sussistano le condizioni previste dall'articolo
26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
richiede alla regione o provincia autonoma interessata di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di
frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali
OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della
direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e'
vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del
presente decreto. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere
attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa
tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
35-bis.»;
c) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Sanzioni relative al Titolo III-bis). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro
75.000 chiunque viola:
a) i divieti di coltivazione introdotti con
l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi
previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:
1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione
europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento
(CE) n. 1829/2003;
2) l'autorizzazione emessa dall'autorita'
nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i
presupposti, la decisione adottata dalla medesima
autorita', ai sensi dell'articolo 18, comma 3;
b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi
dell'articolo 26-quater, comma 6;
c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o
degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater,
comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3.
2. Al trasgressore e' applicata con
ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della
facolta' di coltivazione di OGM attribuita con i
provvedimenti di immissione in commercio.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e'
tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di
OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato
dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie
ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale
procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed
al recupero delle somme anticipate.
4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' autorita' competente
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti,
ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti
all'accertamento delle violazioni.
5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e'
devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».».
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente
alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del
riordino e della semplificazione normativa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede ad adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle
piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a
raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di
moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con i Ministri della salute,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme
vigenti sulla base delle attuali conoscenze
tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto degli orientamenti
giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al
fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli
organismi delegati e dei compiti conferiti per
l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in
cui siano definite le linee di azione, le strutture
partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta
di focolai di organismi nocivi in applicazione del
regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri,
gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale
pluriennale per il settore della protezione delle piante
dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di
riferimento, con le strutture e le risorse necessarie,
nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti
vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e
delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la
raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da
collegare e da rendere compatibile con il sistema
informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
istituzione previste dai decreti legislativi di cui al
comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione,
gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di
cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per
cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o
implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo
contenuto normativo o comunque obsolete.».
- La direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020, della
Commissione, dell'11 febbraio 2020 che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE,
2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive
93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di
esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle
sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.
 
Allegato I
(art. 4)
Elenco delle specie oggetto del presente decreto

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(art. 4)
Elenco delle specie per le quali l'istituzione
dei registri di varieta' e' obbligatoria

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
(art. 7)
Elenco delle specie di piante agrarie e ortive
per le quali l'istituzione dei registri di varieta' e' volontaria

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
(art. 3) Definizione del peso massimo di un lotto, di un campione minimo di prelevamento da un lotto e del campione per la determinazione del numero dei semi.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V
(art. 5)
Piccoli imballaggi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI
(art. 4)
Condizioni che devono soddisfare le sementi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII
(art. 31)
Contrassegno degli imballaggi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII
(art. 9) Caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilita', la omogeneita', la stabilita' e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' di specie agrarie e ortive.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IX
(art. 21)
Condizioni che devono soddisfare le colture
ai fini della certificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato X
(art. 29)
Condizioni per il controllo sotto sorveglianza
dei prodotti sementieri

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato XI
(art. 66) Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato XII
(art. 66)
Peso netto massimo per imballaggio di sementi di varieta'
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
di cui all'articolo 67 comma 4.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Autorita' nazionale competente

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per:
a) il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;
b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibilta', omogeneita' e stabilita' (DUS) di cui all'articolo 9 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
c) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;
d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta'.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varieta' di piante agrarie, con sementi certificate di uno o piu' determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore;
d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
e) costitutore: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attivita': produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;
g) germinabilita': percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o piu' varieta' della stessa specie di vegetale;
i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
m) linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita', superi la percentuale ponderale del 5 per cento;
p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;
q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;
s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varieta' o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurita' sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varieta' o specie;
t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varieta', per conto del costitutore;
u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionalie delle province autonome;
v) stabilimento: ogni unita' produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attivita' previste dal presente decreto;
z) varieta' sintetiche: varieta' risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;
aa) unita' di vendita: la piu' piccola unita', commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che puo' costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Classificazioni dei prodotti sementieri

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:
a) foraggere;
b) cereali;
c) barbabietole;
d) oleaginose e da fibra;
e) ortaggi;
f) patate;
g) miscugli;
h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.
2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.
3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, e alle specie di cui all'allegato I, si suddividono nelle seguenti categorie:
a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varieta' a partire dalla selezione conservatrice;
b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilita', secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varieta';
c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;
d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;
e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali e' previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varieta' dotate di sufficiente identita' e purezza varietale;
f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non e' previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II.
4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.
5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.
 
Art. 5

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli e' consentita nei seguenti casi:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 34, comma 4;
b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
c) miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;
d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;
e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:
1) miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi;
2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;
3) miscugli di sementi standard e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.
2. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli e' consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
3. I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.
4. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.
5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per cio' che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:
a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere a) e b) con particolare riferimento alle etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.
 
Art. 6

Obblighi delle ditte sementiere

1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalita', dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' sementiera.
3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:
a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;
b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri gia' confezionati ed etichettati.
4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 17 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e ortive

1. Il Ministero puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varieta' al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse anche quando queste sono linee «inbred» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varieta' finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.
2. L'istituzione dei Registri di varieta' e' obbligatoria per le varieta' di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varieta' di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonche' per le varieta' di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di cui costituisce parte integrante. E' facolta' del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti e' riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. I Registri di varieta' di specie ortive sono suddivisi in:
a) Registro delle varieta' le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»;
b) Registro delle varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard».
4. I Registri delle varieta', la cui tenuta e' affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varieta', il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta'.
5. Nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varieta' da conservazione e le varieta' di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
6. Per ogni varieta' iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varieta' e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varieta' iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varieta', e' tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.
7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varieta' sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorche' il costitutore abbia chiesto, in conformita' all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varieta' e sui risultati degli esami sugli stessi, e' escluso l'accesso alle predette informazioni.
8. Per ogni varieta' iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche piu' importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varieta' in questione da altre varieta' analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varieta' (linee «inbred» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varieta' finali.
9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varieta', nonche' ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varieta', sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984,
n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi'
recita:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della
legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni
forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
 
Art. 8
Domanda di iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai
registri nazionali

1. L'iscrizione al Registro e' chiesta dal costitutore della varieta' e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le varieta' di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione puo' essere fatta d'ufficio.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'.
3. Il costitutore ha facolta' di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varieta'.
 
Art. 9
Requisiti per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e ortive
ai Registri nazionali

1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varieta' si distingua per uno o piu' caratteri dalle altre varieta' iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varieta' di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilita', uniformita' e stabilita'.
2. Una varieta' e' distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varieta' iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o piu' caratteri da qualsiasi altra varieta' nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varieta' che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare e' presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) figura nel catalogo comune delle varieta' delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varieta' delle specie di ortaggi;
b) e' iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o e' ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varieta' da giudicare, non siano piu' soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;
c) e' nota una varieta' protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.
3. Una varieta' si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si puo' prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonche' di altri caratteri usati per la descrizione della varieta'.
4. Una varieta' e' stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.
5. Una varieta' possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualita' costituisce, rispetto alle altre varieta' iscritte nel Registro delle varieta', almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche puo' essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.
6. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varieta' le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.
9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE della
Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 10
Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varieta' ai Registri
nazionali

1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varieta' da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.
2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilita' e omogeneita'. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.
3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non e' necessario per l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.
4. Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, e' necessario verificare l'idoneita' all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.
 
Art. 11
Iscrizione di varieta' di specie agrarie e ortive ai Registri
nazionali

1. L'iscrizione e' disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.
2. Il costitutore e' tenuto alla conservazione in purezza della varieta', con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.
3. Nel caso di varieta' iscritte d'ufficio e il cui costitutore e' sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varieta', nel caso in cui la varieta' abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalita' di distribuzione della semente di base.
 
Art. 12
Non assoggettabilita' delle varieta' iscritte nel catalogo comune a
restrizioni commerciali e possibilita' di organizzare esperimenti
temporanei in ambito europeo.
1. Le sementi di varieta' iscritte nel «Catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per cio' che riguarda la varieta', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, puo' proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.
 
Art. 13

Denominazione varietale

1. La varieta', oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta', prende la denominazione assegnata dal costitutore.
2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varieta'. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
3. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente puo' essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2009/637
del 22 luglio 2009, della Commissione, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 14

Gestione dei Registri nazionali delle varieta'

1. L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneita' e di stabilita'. Per le varieta' da conservazione e per le varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.
2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costitutore entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varieta' da conservazione, alle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varieta', nel secondo quinquennio di validita' della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

 
Art. 15
Cancellazione e rettifiche di varieta' iscritte al registro delle
varieta'

1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varieta' qualora:
a) in sede di esame, risulti che detta varieta' non sia piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) il responsabile della conservazione in purezza della varieta' ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;
d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.
3. Per le varieta' comprese nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varieta' e' iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varieta' in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varieta'.
4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilita', uniformita' e stabilita' richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varieta' dal Registro.
5. Nel caso di specie o varieta' suscettibili, per le modalita' di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.
6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.
7. Se, dopo l'iscrizione di una varieta', risulta che la condizione di differenziabilita' non e' stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione e' annullato. In tal caso, la varieta' non e' piu' considerata come una varieta' nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.
 
Art. 16
Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione
conservatrice equivalente

1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varieta' valgono anche per le varieta' costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varieta' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, puo' considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilita', stabilita' e omogeneita'. L'iscrizione di una varieta' in un Registro di un Paese terzo puo' considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varieta' effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.
2. La conservazione in purezza di una varieta' iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, puo' essere effettuata in un Paese terzo, anziche' in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti delle direttive 2002/53/CE e
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 17

Controlli ai prodotti sementieri

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformita' ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.
2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18

Esecuzione dei controlli

1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».
2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.
3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalita' di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.
6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.
7. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 19
Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti
sementieri

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attivita' di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attivita' nel settore sementiero.
3. Presso il Ministero e' istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalita' di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell'articolo 18, e' revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) non possegga piu' i requisiti richiesti;
b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto;
c) non dimostri la necessaria diligenza;
d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero.
7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri e' iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 357 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volonta' della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.».
 
Art. 20
Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di
commercializzazione

1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.
2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varieta' e' ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.
3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».
4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».
 
Art. 21

Requisiti delle categorie di sementi di cereali

1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 20, sono le seguenti:
a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):
1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta';
2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
1) destinate alla produzione di ibridi;
2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:
1) di varieta' a impollinazione libera:
1.1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;
1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);
2) di linee «inbred»:
2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);
3) di ibridi semplici:
3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;
3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2);
d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1ª riproduzione;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2ª riproduzione;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).
 
Art. 22

Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:
a) sementi di base:
1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):
1) che siano identificate per le specie;
2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).
 
Art. 23
Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da
foraggio

1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:
a) sementi di base:
1) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varieta';
2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
b) sementi certificate:
1) che provengano direttamente da sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).
 
Art. 24
Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme
di patate

1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 e della relativa commercializzazione sono le seguenti:
a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base:
1) i tuberi-seme di patate pre-base che:
1.1) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varieta' e dello stato sanitario
1.2) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;
1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre-base;
1.4) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;
2) i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX;
b) tuberi seme di base:
1) i tuberi di patate:
1.1) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta' e dello stato sanitario;
1.2) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base;
1.3) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);
2) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e
2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2, dell'allegato VI;
3) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e
3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 3 dell'allegato VI;
4). i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e
4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 4 dell'allegato VI;
c) «tuberi-seme certificati»
1) i tuberi di patate:
1.1) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e
1.4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);
2) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e
2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 5 dell'allegato VI;
3) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:
3.1) un'ispezioneufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e
3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 6 dell'allegato VI.
 
Art. 25
Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:
a) sementi di base (varieta' diverse dagli ibridi):
1) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»;
3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
5) appartenenti a diversi tipi di varieta' (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell'articolo 74;
b) sementi di base (ibridi):
1) sementi di base di linee inbred:
1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,
1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1);
2) sementi di base di ibridi semplici:
2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1);
c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate:
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
f) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:
1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;
g) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
h) sementi commerciali:
1) che siano identificate per la specie;
2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.
 
Art. 26

Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive

1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:
a) categoria di base:
1. Le sementi devono essere:
1.1) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';
1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A), e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base;
1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.
b) categoria certificata:
1) Le sementi devono essere:
1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base;
1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
1.3) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato IX per le sementi ortive certificate;
1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2), e 1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;
1.5) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta';
c) categoria standard:
1) Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;
2) le sementi di cui al punto 1) devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta';
d) categoria mercantile ortiva:
1) Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI;
2) i controlli delle sementi certificate e standard di cui al comma 1, lettera b), punto 1), numero 1.4) e lettera c) numero 2), sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.
 
Art. 27

Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identita' e della purezza della varieta'. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.
2. Le varieta' da sottoporre a controllo devono:
a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;
b) essere iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varieta' delle specie di ortaggi.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.
4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attivita':
a) l'inizio e la fine della propria attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando il numero di registrazione al RUOP;
b) i dati inerenti al consuntivo dell'attivita' svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
c) se del caso, di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 33, comma 4, concernente la possibilita' di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.
5. L'inizio delle attivita' di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attivita' di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attivita' stesse da parte della ditta sementiera.
6. Il Ministero puo' disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.
7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonche' gli esiti dei controlli stessi.
8. Le varieta', i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identita' e purezza della varieta' stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.
9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varieta' ai requisiti previsti circa l'identita' e la purezza della varieta' stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, puo' interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varieta' alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potra' essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identita' e di purezza della varieta'.
10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 28

Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.
2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.
 
Art. 29
Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo
sotto sorveglianza ufficiale e modalita' di esercizio della
sorveglianza su colture e sementi.
1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) ispezione in campo:
1) il personale addetto all'esame:
1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;
1.2) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
1.3) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;
1.4) e' autorizzato con provvedimento dal Ministero, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformita' agli articoli 18 e 19 del presente decreto;
2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5 per cento;
4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale;
b) controlli delle sementi:
1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero di cui all'articolo 18, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni:
1.1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali;
1.2) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
1.3) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (International Seed Testing Association) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;
1.4) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato;
1.5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi;
1.6) il mantenimento dell'autorizzazione e' subordinato all'esercizio continuativo dell'attivita' di analisi;
1.7) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attivita' dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore;
c) campionamento:
1) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;
2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al numero 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2.1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), e 4);
2.2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
3) i campionatori possono essere:
3.1) persone fisiche indipendenti;
3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi;
3.3) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;
4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.
2. La sorveglianza sulle attivita' previste dal presente articolo e' esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonche' mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.
3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. Gli oneri derivanti dalle attivita' di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 30

Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entita' della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
 
Art. 31

Immissione in commercio dei prodotti sementieri

1. I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varieta' iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilita' della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualita' dichiarate.
2. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilita', possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.
3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilita' dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.
4. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5:
a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime fissate per ciascun genere e specie all'allegato VI;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI.
5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 32

Imballaggi e cartellini

1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.
3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi puo' effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.
5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle specie suddette.
6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identita' della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.
7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.
8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.


Note all'art. 32:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1107/2009,
del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33
Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle
sementi di specie ortive standard

1. Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.
2. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunita' conformemente all'allegato VII, sezione IV.
3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.
4. In caso di varieta' di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si puo' fare riferimento ad una selezione conservatrice gia' riconosciuta della varieta'. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.
5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi standard devono:
a) informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attivita';
b) tenere una contabilita' relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilita' di cui all'articolo 36;
c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni.
6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.
 
Art. 34

Cartellino del produttore

1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.
2. Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonche' la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varieta', l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilita' con relativa data di determinazione, il peso o la quantita', in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui e' destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilita' adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non puo' essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.
3. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonche' all'impiego del prodotto.
4. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.
 
Art. 35

Piccoli imballaggi

1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.
2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalita' previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. E' possibile procedere a una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonche' i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.
4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, e' permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varieta' geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purche' sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.
6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stabilire, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.
7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 36

Tracciabilita' dei prodotti sementieri

1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilita' atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unita' di vendita.
2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche' tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilita' dei lotti commercializzati.
3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita' dei sistemi di tracciabilita' adottati.
 
Art. 37

Locali di commercializzazione

1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri e' vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.
2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».
 
Art. 38
Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in
purezza

1. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonche' di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:
a) specie e varieta';
b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
c) nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;
d) nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza.
2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarita' delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d).
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 39

Associazioni varietali

1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.
 
Art. 40
Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri
importati

1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalita' per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi e' consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.
3. E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformita' delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
 
Art. 41

Cartellino della ditta importatrice

1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 32. E' vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice e' responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora gia' figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreche' detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreche' detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.
4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonche' gli organismi che le hanno effettuate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e' ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.
6. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali e' fornita ogni unita' di vendita, conformemente all'articolo 36.
 
Art. 42

Responsabilita' di chi commercializza i prodotti sementieri

1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non e' responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
 
Art. 43

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero puo' autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, puo' autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
 
Art. 44

Requisiti minimi e difficolta' di approvvigionamento

1. Ove ricorrano difficolta' di approvvigionamento, il Ministero puo' ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.
2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero puo' autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varieta' non iscritte nei Registri di varieta' di cui all'articolo 7, ne' nei cataloghi comuni delle varieta' di specie di piante agricole e orticole.
3. Puo' essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta.
4. Il Ministero puo' autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facolta' germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilita'. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione e' consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facolta' germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facolta' germinativa, che non dovra' essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.
5. Puo' essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facolta' germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilita' all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.
7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.
 
Art. 45
Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla
salute umana e all'ambiente

1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, puo' chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta', se e' accertato che la coltivazione di tale varieta':
a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita';
b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.
2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

Note all'art. 45:
- La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n.
44, S.O.
- La legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla
diversita' biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29
gennaio 2000), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 2004, n. 28, S.O.
 
Art. 46
Divieto di coltivare varieta' per rischi fitosanitari, alla salute
umana e all'ambiente o perche' non adatta alla coltivazione nel
territorio nazionale.
1. Il Ministero puo' chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varieta' medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera c), anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie;
b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' noto che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea e' presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.
 
Art. 47
Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore
intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari.
1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varieta' da conservazione»;
b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;
c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'.
 
Art. 48

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
c) varieta' locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
d) «zona fonte»:
1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992;
2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che e' designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 e che e' gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
e) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
f) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
g) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

Note all'art. 48:
- La direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.
 
Art. 49
Ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione e
delle varieta' ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari.
1. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie come: «varieta' da conservazione».
2. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.
3. E' ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varieta' sono iscritti nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.
4. E' ammessa l'iscrizione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varieta' delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.
 
Art. 50
Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle
varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore
intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari.
1. Per essere ammessa in quanto varieta' da conservazione, un ecotipo o una varieta' deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
2. Per essere ammessa in quanto varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.
3. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione agrarie e ortive e alle varieta' ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;
b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.
4. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Note all'art. 50:
- Per i riferimenti della direttiva 2003/90/CE, della
Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti della direttiva 2003/91/CE, della
Commissione, del 6 ottobre 2003, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 51
Inammissibilita' di varieta' da conservazione e di varieta' ortive
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
1. Una varieta' da conservazione o una varieta' ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se:
a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varieta' da conservazione o come varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3;
b) e' protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Note all'art. 51:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) 2100/94, del
Consiglio, del 27 luglio 1994, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 52

Domanda di iscrizione

1. L'iscrizione delle varieta' da conservazione e delle varieta' ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varieta' avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.
2. In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varieta' da conservazione e per una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e' presentata secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.
3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varieta' da conservazione e' disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varieta' stessa.
4. L'iscrizione di una varieta' da conservazione al Registro nazionale e' effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.
5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varieta' priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, e' effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.
6. Il parere di cui al comma 5, e' formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.
7. L'iscrizione delle varieta' di cui al presente Capo nei Registri nazionali e' gratuita e non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.
8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varieta' e' sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.
9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.

Note all'art. 52:
- Il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo
14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo
periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi
previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e
le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
 
Art. 53

Denominazione varietale

1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.
2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Note all'art. 53:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) 637/2009,
della Commissione del 23 luglio 2009, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 54

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.
2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.
3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea.
4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela e' naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.
5. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione e' stabilita di comune accordo.
 
Art. 55

Zona di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.
 
Art. 56

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.
 
Art. 57

Controllo delle colture di sementi

1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'.
2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 58

Controllo delle sementi standard

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive e di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 59

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.
2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.
3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.
4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 60
Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di
specie agrarie

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.
3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.
 
Art. 61
Certificazione delle sementi delle varieta' da conservazione di
specie ortive

1. In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varieta' da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento della selezione conservatrice.
3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
 
Art. 62

Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, e' corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformita' alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformita' della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.
4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformita' delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame e' realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' concessa dal Ministero o dall'organismo delegato o dalle regioni e province autonome che possono avocare a se' tale facolta' su richiesta del produttore e in essa sono indicati:
a) nome o denominazione e sede del produttore;
b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilita' dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera A), punto I Sementi certificate, numero 1);
e) la quantita' della miscela cui si applica l'autorizzazione;
f) la zona di origine;
g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;
h) la zona fonte;
i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
l) il tipo di habitat del sito di raccolta;
m) l'anno di raccolta.
6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, e' sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
 
Art. 63
Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la
preservazione raccolte direttamente

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. La germinabilita' dei componenti di cui al comma 2, e' adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non e' superiore allo 0,05 per cento in peso.
 
Art. 64
Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la
preservazione coltivate

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.
2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggere, punto III sementi commerciali.
4. La moltiplicazione puo' essere effettuata per cinque generazioni.
5. Al fine di garantire la qualita' del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione puo' essere effettuata solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.
 
Art. 65

Condizioni di commercializzazione

1. La produzione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.
2. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:
a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 55;
b) sono commercializzate nella loro zona di origine.
3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 66, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.
5. In deroga all'articolo 31, comma 1, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere, e di piante non foraggere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».
6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.
 
Art. 66

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.
2. La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.
3. Per ciascuna varieta' da conservazione di specie ortive, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.
4. La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.
5. La quantita' totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.
 
Art. 67

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.
2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.
 
Art. 68

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
 
Art. 69

Etichettatura

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione, di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.
 
Art. 70

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e' il Ministero che, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.
2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale, nonche' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.
3. Le sementi prodotte da varieta' da conservazione o di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita' e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.
4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 71

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.
2. Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varieta' di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.
 
Art. 72
Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse
fitogenetiche

1. Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.
 
Art. 73

Commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione

1. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varieta' da conservazione di cui all'articolo 47, e' riconosciuto, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Note all'art. 73:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 1° dicembre
2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
dicembre 2015, n. 288, cosi' recita:
«Art. 4 (Rete nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare). - 1. E' istituita la Rete
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali
per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare
le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica,
attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di
aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la
reintroduzione in coltivazione o altre forme di
valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano.».
 
Art. 74

Equivalenza sementi importate

1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorita' di tale Paese, sono considerate equivalenti allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identita', ai contrassegni, nonche' alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.
2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.
 
Art. 75
Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o
piu' Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.
4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure;
2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera B), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 76
Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate
in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).
4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate:
a) se provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 77
Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in
uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 78
Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra
certificate in uno o piu' Stati europei o in un Paese terzo.
1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).
4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 79
Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o
piu' Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si puo' autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.
3. Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonche' accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).
4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.
6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.
7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.
8. Dopo il 30 giugno 1992 si puo' decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva e' espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.
9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 80

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varieta' appartenenti a specie per cui e' obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varieta', prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.
4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilita' si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
12. Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varieta' di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti e' punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.
15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.
16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.
17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.
 
Art. 81
Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto
alla vigilanza

1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.
2. Gli incaricati della vigilanza, in qualita' di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresi', procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale puo' essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.
3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla e' innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.
4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:
a) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione;
c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita' di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.


Note all'art. 81:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 82

Tariffe

1. Le tariffe per le attivita' di iscrizione delle varieta' nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.
2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varieta' nei Registri delle varieta' vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero , per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varieta' di cui all'articolo 9.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attivita' di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonche' per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 82:
- Il testo dell'articolo 30 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
 
Art. 83

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 84

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.

Note all'art. 84:
- Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note alla premesse.
- Il testo dell'articolo 40 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 40 (Recepimento delle direttive europee da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza, provvedono al recepimento delle direttive
europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per recepire le direttive europee nelle
materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
numero identificativo della direttiva recepita e sono
immediatamente trasmessi per posta certificata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee, fermo restando quanto previsto
all'articolo 29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le disposizioni legislative adottate
dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41
della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il
Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
devono attenere le regioni e le province autonome ai fini
del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti
previsti dall'articolo 35 della presente legge, e'
esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa
con i Ministri competenti secondo le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le
Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee
da parte delle regioni e delle province autonome nelle
materie di loro competenza, secondo modalita' di
individuazione di tali direttive da definire con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente
le regioni e le province autonome nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella sessione europea dedicata alla predisposizione del
disegno di legge di delegazione europea e del disegno di
legge europea di cui all'articolo 29.».
 
Art. 85

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Note all'art. 85:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 86

Norme transitorie

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.
2. Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri gia' autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.
 
Art. 87

Abrogazioni

1. Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;
c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo;
d) legge 20 aprile 1976, n. 195;
e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7;
f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;
g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;
h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149;
i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;
l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148;
m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993;
n) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011;
o) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e ad interim Ministro
delle politiche agricole alimentari
e forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 87:
- Il testo degli articoli 11, 19, 20-bis e 37 della
citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, cosi' recita:
«Art. 11. - 1. Non possono essere oggetto di
commercializzazione i prodotti sementieri di cui
all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in
involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio
comporti il deterioramento del sistema di chiusura e
l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed
all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari
di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali
sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto
dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.
3. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la
commercializzazione ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10:
a) la purezza specifica non deve essere inferiore
alla media ponderale delle percentuali minime determinate
per ciascun genere e specie con il regolamento di
esecuzione della presente legge;
b) le percentuali di germinabilita' dei singoli
componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati
dal regolamento di esecuzione della presente legge.
4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati
assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi
deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita
etichetta.
5. E' fatto divieto di apporre cartellini e
indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di
esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e'
tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle
caratteristiche varietali ed agronomiche nonche'
all'impiego del prodotto.
6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1,
le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli
involucri con scrittura indelebile.
7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di
cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi
trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le
prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente
leggibili attraverso l'imballaggio.
8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificata le indicazioni riportate sui
cartellini o etichette e su ogni documento che li
accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e'
stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai
miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito
da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o
etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti
sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di
varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa
esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti
all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente
modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata
la percentuale di sementi derivanti da varieta'
geneticamente modificate eccetto che per le frazioni
inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque,
obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da
varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1
per cento».
9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal
presente articolo nelle confezioni dei prodotti non
destinati alla moltiplicazione o comunque non
classificabili, a norma della presente legge, tra i
prodotti sementieri.
10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni
specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione,
ai fini dell'applicazione della presente legge.
11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con proprio decreto, determina, in conformita' alle
disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario
apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un
cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da
riportare nel cartellino stesso.»
«Art. 19 - Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
puo' istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse. Nel caso di varieta' (linee inbred,
ibridi) che sono destinate unicamente a servire da
componenti per le varieta' finali, il comma 1 si applica
solo se le sementi loro appartenenti devono essere
commercializzate sotto il loro nome.
Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate,
secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le
condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad
altre varieta' componenti. Nel frattempo, nel caso di
cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si
possono applicare ad altre varieta' componenti nei
confronti delle sementi destinate alla certificazione nei
loro territori. Le varieta' componenti sono indicate come
tali.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal
costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione al registro puo' essere chiesta dal
costitutore della varieta' o dai suoi aventi causa, ed in
mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'.
L'iscrizione e' disposta dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita
commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal
direttore dell'Istituto conservatore dei registri di
varieta' dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre
tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti
fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione
agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo
tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante
dei costitutori di novita' vegetali, da un rappresentante
dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli
agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti,
e potra' essere integrata da due specialisti della specie
di coltura.
La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve
accertare che ogni varieta' si distingua per uno o piu'
caratteri importanti dalle altre varieta' iscritte e che
essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi
caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di
utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da
compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al
successivo articolo 41.
Per la varieta' di cui non si conosca il costitutore
o esso piu' non esista, l'iscrizione puo' essere fatta
d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le
foreste affida il compito della conservazione in purezza
delle varieta' ad un istituto od ente od altro soggetto
operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene
assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo.
Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente
causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto
che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano
alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza
della varieta' e la produzione di sementi di base.
L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della
conservazione in purezza della varieta' assume, ai fini
della presente legge, la facolta' e gli obblighi del
costitutore.
Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste puo' imporre prescrizioni per quanto riguarda
la distribuzione della semente di base.
Le varieta' di sementi gia' iscritte nei registri
previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto
ministeriale 28 ottobre 1963 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive
modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza
ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del
presente articolo.
A richiesta del costitutore puo' essere fatto obbligo
del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo
comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda
visione della descrizione dei componenti genealogici
concernenti gli ibridi e le varieta' sintetiche.
Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui
al primo comma del presente articolo e' dovuta la tassa
annuale di concessione governativa di lire 20.000 da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferisce. Per la modifica nei predetti registri della
descrizione delle caratteristiche secondarie della varieta'
e' dovuta la tassa di concessione governativa «una tantum»
di lire 10.000.
Per le varieta' iscritte d'ufficio ai sensi del
precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono
dovute.
Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra
gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, puo' essere
iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate
tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi
sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo
decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione,
dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal
protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta'
geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati
come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano
altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n.
258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali
prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o
ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono
destinati, al punto che il loro consumo normale possa
comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo
nutrizionale.
La Commissione di cui al quinto comma del presente
articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di
varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del
registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065
del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per
i prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate.»
«Art. 20-bis. - 1. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della
sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva
competenza, chiede alla Commissione europea
l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel
territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi
o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e'
accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel
catalogo comune delle varieta':
a) possa nuocere alla coltivazione di altre
varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla
loro integrita';
b) possa presentare un rischio per la salute umana
o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali
conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle
peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La
valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e'
effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti
dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal
principio di precauzione, dalla Convenzione sulla
diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di
Carthagena.
2. In caso di pericolo imminente di propagazione di
organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute
umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo'
essere applicato immediatamente, dal momento della
presentazione della richiesta alla Commissione europea sino
al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali contestualmente alla
richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea
dell'immediata applicazione del divieto.»
«Art. 37. - 1. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche
agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le
modalita' per consentire che i produttori aventi sede in
Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli
quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di
miglioramento genetico.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformita'
alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i
produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati
a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per
scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui
al comma 1, purche' le sementi siano di una varieta' per la
quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al
sensi dell'articolo 19.
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente
modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1
e a condizione che siano state adottate tutte le misure
appropriate per il rispetto del principio di precauzione e
delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993,
e successive modificazioni, al fine di evitare effetti
nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con
riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari
tenuto conto delle peculiarita' agroecologiche e
pedoclimatiche.
4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai
commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali
si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1973, n. 44, abrogato dal presente decreto,
recava: (Istituzione, a norma dell'art. 24 della L. 25
novembre 1971, n. 1096, dei «Registri obbligatori delle
varieta'»).
- Il testo degli articoli 8-bis, 15 e 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, cosi' recita:
«Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di
materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della
legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i
miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui
all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o
all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e
successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di
cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;
b) miscugli non destinati alla produzione di
foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a
specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e
all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e
sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra
quelle richiamate nel presente comma;
c) miscugli destinati alla salvaguardia
dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione
delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della
legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi
appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I,
punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del
1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse
tra quelle richiamate nel presente comma;
d) miscugli di diverse specie di cereali: i
miscugli di sementi di specie di cereali di cui
all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;
e) miscugli di diverse varieta' di specie di
cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di
cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze
scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci
contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i
miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e
simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i
prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il
colore, della stessa specie;
g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i
miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa
specie in piccoli imballaggi.
2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1
devono escludere totalmente (100 per cento) materiale
sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate
nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto
materiale.
3. Al fine di evitare forme di contaminazione
genetica non previste e che possano arrecare danno ai
sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat
naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli
in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate con prodotti sementieri di
varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare
per quanto attiene alla loro coltivazione e
commercializzazione le medesime disposizioni previste per i
prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono
essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di
commercializzazione ad esse applicabili.
5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di
sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche'
gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di
materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g)
del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od
al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni
comunitarie, determina:
a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al
primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il
rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di
produzione, il controllo della produzione e il
campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli
prodotti;
b) le condizioni relative alla commercializzazione
dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);
c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al
primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli
imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.»
«Art. 15. - La domanda per l'iscrizione al registro,
di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il richiedente dovra' fornire allo stesso Ministero
un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione
della varieta' di cui viene richiesta l'iscrizione onde
consentire la esecuzione delle prove necessarie per
accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.
L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non
e' necessario per ammissione delle varieta' di graminacee
qualora il costitutore dichiari che le sementi della
varieta' da iscrivere nel «registro nazionale» non sono
destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.
L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non
e' richiesto per l'ammissione di varieta' (linee inbred,
ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di
varieta' ibride che soddisfino i requisiti di distinzione,
stabilita' ed omogeneita' previsti all'art. 19 della legge
25 novembre 1971, n. 1096.
L'esame di cui sopra non e' necessario anche per
l'ammissione delle varieta' le cui sementi sono destinate
ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle
Comunita' europee, il quale le abbia ammesse in
considerazione del loro valore agronomico e di
utilizzazione.
Nel caso di varieta' per le quali non e' richiesto un
esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varieta'
devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee
all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono
essere fissate le condizioni per l'esame.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
stabilira' con proprio provvedimento le modalita' di
presentazione della domanda e della relativa
documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere
presentati la domanda medesima ed i campioni.
Una varieta' geneticamente modificata puo' essere
iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle
varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata
con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096
del 1971 che:
a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte
ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente
e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione
deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di
tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e
nazionale;
b) non comporti danni immediati o differiti per la
produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca
irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti
danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del
paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a
quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita'
biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di
Carthagena;
c) non comporti altri danni diretti o indiretti al
sistema agrario che caratterizza il territorio di
riferimento;
d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle
esigenze di tutela fissate nel «principio di precauzione».
Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui
prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti
o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta
nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari
siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento
(CE) n. 258/97.»
«Art. 17. - L'iscrizione di una varieta' nel registro
viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il registro delle varieta', la cui tenuta e' affidata
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve
riportare, oltre al nome della varieta', l'indicazione
della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il
nome del responsabile della conservazione in purezza della
varieta'.
E' istituita un'apposita sezione del registro di cui
al presente articolo dove riportare le varieta'
geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna
varieta', siano indicate la natura della modifica genetica,
l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di
geni che sono stati trasferiti, nonche' il tipo di
marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed
il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi
tali varieta' deve indicare chiaramente nel proprio
catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si
tratta di varieta' geneticamente modificata. Nei locali
adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei
prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti
sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi,
e' vietato detenere e vendere prodotti sementieri di
varieta' geneticamente modificate, che non siano
confezionati in involucri od imballaggi chiusi e
debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni
vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere
sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o
aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed
opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali
aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben
visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri
15 per centimetri 30 recanti la dicitura: «Prodotti
Geneticamente Modificati».
Per ogni varieta' iscritta il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un
apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro,
gli elementi descrittivi delle varieta' ed i risultati
delle prove sulle quali si e' basato il giudizio per
l'iscrizione.
I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle
varieta' iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle
varieta', sono tenuti a disposizione degli altri Stati
membri e della commissione della Comunita' europea. Le
informazioni reciproche sono riservate.
I fascicoli relativi alla iscrizione delle varieta'
sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a
coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a
tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorche'
il costruttore abbia chiesto, in conformita' al terzultimo
comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati
degli esami e sui componenti genealogici della varieta'.
Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di
una varieta', ogni iscrizione di una varieta' nel registro
nonche' le varie modifiche del medesimo sono notificate
agli Stati membri ed alla commissione della Comunita'
europea.
Per ogni varieta' iscritta viene comunicato, agli
altri Stati membri e alla commissione della Comunita'
europea, una breve descrizione delle caratteristiche piu'
importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta
verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le
varieta' in questione da altre varieta' analoghe.
La presente disposizione non si applica nel caso di
varieta' (linee inbred, ibridi) che sono destinate
unicamente a servire da componenti per le varieta' finali.
Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio
1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge,
se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.
L'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine
del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione
medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati,
ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarla, o che la
stessa debba essere mantenuta nell'interesse della
conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che
risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione,
di omogeneita' e di stabilita', ovvero i criteri stabiliti
per la varieta' da conservazione dall'articolo l9 della
legge n. 1096 de1 1971.
Le domande di rinnovo devono essere presentate non
oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale
scadenza non si applica per le varieta' da conservazione
definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096
del 1971.
Nel caso di varieta' geneticamente modificate
l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale
di cui all'articolo 17 potra' essere rinnovata, previo
parere della commissione per i prodotti sementieri di
varieta' geneticamente modificate, che tiene conto anche
degli esiti del monitoraggio.
Nel caso di varieta' di cui all'art. 5 della legge 20
aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione puo'
essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle
persone responsabili della selezione conservatrice e' stato
ufficialmente registrato e pubblicato conformemente
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065.».
- Per i riferimenti normativi della legge 20 aprile
1976, n. 195, abrogata dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 212, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle
disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera
circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa,
di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di
assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente,
detta attuazione avviene nel rispetto del principio di
precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di
Amsterdam.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate si applicano le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n.
195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal
presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali la
Commissione per i prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, composta da dodici membri
designati: due dal Ministero delle politiche agricole e
forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal
Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi
per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a
carico dello Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a);
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe
concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge
n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del
presente decreto, i criteri per il rispetto del principio
di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di
rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b),
della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9
del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate
ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di
cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096
del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varieta' di
sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del
registro delle varieta' di cui all'articolo 17 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e'
effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di
varieta' geneticamente modificate, compresa la definizione
dei criteri da adottare per la verifica della presenza
fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di
prodotti sementieri convenzionali.
5. - 6.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite norme di applicazione delle
disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e
criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di
analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di
piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di
tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione
degli stessi e sulla loro messa in commercio.».
- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, S.O., abrogato dal presente decreto, recava:
(Attuazione della direttiva 2002/53/CE, della direttiva
2002/54/CE, della direttiva 2002/55/CE, della direttiva
2002/56/CE, della direttiva 2002/57/CE e della direttiva
2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri e il catalogo delle varieta' delle specie di
piante agricole).
- Per i riferimenti normativi dei decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 150, 29 ottobre 2009, n. 149, 30 dicembre
2010, n. 267 e 14 agosto 2012, n. 148, abrogati dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.