Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI |
DELIBERA 11 febbraio 2021 |
Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorita' relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021. (Delibera n. 20/2021). |
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L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Nella sua riunione dell'11 febbraio 2021; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n. 109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato»; Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera dell'Autorita' n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2020», approvata, ai fini dell'esecutivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2020; Vista la delibera n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2021», approvata, ai fini dell'esecutivita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021; Considerato che il contributo di cui al citato art. 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 201/2011 costituisce per legge l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi oneri di funzionamento; Considerata la sospensione degli obblighi di versamento nonche' dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 3 della delibera n. 172/2019, in relazione al contributo riferito all'anno 2020 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; Considerata la sospensione degli obblighi di versamento nonche' dichiarativi, prevista, in via cautelativa, dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020, in relazione al contributo riferito all'anno 2021 per gli operatori economici ascrivibili ai seguenti settori: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale maturato per effetto di molteplici pronunce della VI Sezione del Consiglio di Stato in materia di contributo dovuto all'Autorita' a partire dalla sentenza n. 5/2021 pubblicata il 4 gennaio 2021 ad esito dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2020, secondo cui a partire dal contributo per l'annualita' 2019 sono assoggettati agli obblighi contributivi tutti gli operatori economici appartenenti ai settori dei: (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, in quanto, secondo le argomentazioni riportate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, appare provato come la concreta attivita' di regolazione dell'Autorita' sia stata avviata anche antecedentemente alla riforma di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, momento dal quale - secondo il predetto orientamento - il contributo e' diventato concretamente esigibile dalle imprese di categoria; Considerato che con riferimento al contributo per l'anno 2020, l'Autorita' si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 172/2019; Considerato che con riferimento al contributo per l'anno 2021, l'Autorita' si era riservata di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, come esplicitato nell'art. 3, comma 3 della delibera n. 225/2020; Rilevata la necessita' di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicita', trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita' di ridurre al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori; Ritenuto di disporre, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la rimessione in termini, in relazione all'annualita' 2020, per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi da parte degli operatori che esercitano le seguenti attivita': (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; Ritenuto congruo - anche tenuto conto dell'esigenza di semplificazione degli oneri connessi agli adempimenti da parte degli operatori interessati, nonche' del perdurare degli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica ancora in atto - fissare al 29 ottobre 2021 il termine ultimo per porre in essere gli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi alla annualita' 2020, coincidente con il termine per il versamento del saldo del contributo relativo all'annualita' in corso; Ritenuto che, in relazione all'annualita' 2021, i termini nonche' le modalita' di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 225/2020 rechino, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, piena efficacia anche nei riguardi degli operatori che esercitano le seguenti attivita': (i) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; Su proposta del Segretario generale;
Delibera:
Art. 1 Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualita' 2020
1. Gli operatori che esercitano le seguenti attivita': a) servizi di trasporto di merci su strada connessi porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; vengono con il presente provvedimento rimessi in termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi nonche' contributivi relativi all'annualita' contributiva 2020. 2. Il contributo relativo all'annualita' 2020 deve essere versato da parte dei soggetti appartenenti ai settori summenzionati entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 3. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente comma 1 con un fatturato superiore a euro 3.000.000,00, prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, entro il 29 ottobre 2021, dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento. |
| Art. 2 Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all'annualita' 2021
A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera le sospensioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3 della delibera n. 225/2020 perdono efficacia e pertanto i termini nonche' le modalita' di versamento e di dichiarazione previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della medesima delibera n. 225/2020 acquisiscono piena operativita' anche nei riguardi degli operatori contemplati dall'art. 1, comma 2 della medesima, che esercitano le seguenti attivita': a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. |
| Art. 3
Disposizione finale
La presente delibera e' pubblicata, oltre che sul sito internet dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 11 febbraio 2021
Il Presidente: Zaccheo |
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