Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19
Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformita' alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identita' e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale e' l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.
3. La protezione delle piante, in relazione alle attivita' per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente
alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del
riordino e della semplificazione normativa. -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali
provvede ad adeguare la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle
piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a
raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di
moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con i Ministri della salute,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti
sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di
settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali
consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine
di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli
organismi delegati e dei compiti conferiti per
l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in
cui siano definite le linee di azione, le strutture
partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta
di focolai di organismi nocivi in applicazione del
regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri,
gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale
pluriennale per il settore della protezione delle piante
dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di
riferimento, con le strutture e le risorse necessarie,
nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti
vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e
delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la
raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da
collegare e da rendere compatibile con il sistema
informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
istituzione previste dai decreti legislativi di cui al
comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione,
gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di
cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per
cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o
implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo
contenuto normativo o comunque obsolete.».
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016,
n. L 317.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della
Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che
definiscono modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei
controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri
oggetti, al fine di verificare la conformita' alla
normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli
organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio 2019, n. L 15.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della
Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti
di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo
frontalieri e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n.
L 165.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della
Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica
preventiva delle partite di determinate categorie di
animali e merci che entrano nell'Unione, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/827 della
Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli
operatori professionali devono rispettare al fine di
soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a
garantire l'osservanza di tali criteri, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 23 maggio 2019, n. L 137.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della
Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme
dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo
frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il
formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per
l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri
e dei punti di controllo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
giugno 2019, n. L 165.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della
Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento
(UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2019, n. L 260.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della
Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a
controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati
animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno
ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2019, n. L 316.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e
merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo
frontalieri, i controlli specifici relativamente al
bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di
merci spedite a persone fisiche, non destinate
all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento
(UE) n. 142/2011 della Commissione, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le
condizioni in cui i controlli di identita' e i controlli
fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i
punti di controllo e i controlli documentali possono essere
eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli
ufficiali delle partite di animali e merci in transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008,
(CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE)
n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e
la decisione 2007/777/CE della Commissione, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della
Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme relative
all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del
materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune
partite e le misure da adottare nei casi di non
conformita', e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019,
n. L 321.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della
Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme
dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i
controlli documentali, i controlli di identita' e i
controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e successive modificazioni), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2005, n. 248, S.O.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O.
- La legge 9 marzo 1955, n. 471 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre
1951), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
1955, n. 134.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955,
n. 471, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note alle premesse.
 
Allegato I

(Art.17)
Parametri per la determinazione della dotazione minima di personale del Servizio fitosanitario nazionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri
di ispezione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

DIRITTI OBBLIGATORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per:
a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;
c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessita' e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f);
d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Attivita' di protezione delle piante

1. Sono attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.
3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.
4. Sono attivita' di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:
a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;
c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario dell'Unione, compresi:
1) i controlli ai punti di entrata;
2) la sorveglianza del territorio;
3) i controlli alle produzioni;
d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;
e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
g) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attivita' addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;
h) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26.
5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonche' la relativa attivita' di informazione alla popolazione.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Servizio fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e gia' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' l'autorita' competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, gia' istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, e' l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Note all'art. 4:
- L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante il
trasporto), recava "Servizio fitosanitario nazionale".
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attivita' di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonche' l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti ambiti di competenze:
a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria;
b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
c) controlli all'importazione;
d) controlli alla produzione e al territorio;
e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export;
f) formazione e audit;
g) comunicazione;
h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.
3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale e' individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore e' comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.
4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;
c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonche' all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;
e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonche' di prescrizioni piu' severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformita' agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c);
g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;
h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonche' la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;
i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;
l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;
m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;
n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;
o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;
p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonche' dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;
q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;
r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;
s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955,
n. 471, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorita' deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attivita' di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.
2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attivita' di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.
3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:
a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli e' attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
b) l'attuazione delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;
d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;
e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche' dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
f) la responsabilita' delle analisi ufficiali fitosanitarie;
g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;
l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli e' attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identita' e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
n) l'attivita' relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonche' degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;
q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attivita' ufficiali;
r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonche' dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;
s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;
t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;
u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
v) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversita' che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualita' delle produzioni vegetali nonche' la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attivita' per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;
bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.
4. In virtu' dell'autonoma potesta' organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva 2009/128/CE, si
veda nelle note all'art. 5.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che e' composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonche' dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato.
2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:
a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Societa' Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Societa' Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Societa' Italiana di Nematologia;
c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.
3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:
a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;
b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attivita' di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonche' l'adozione delle eventuali misure correttive;
c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:
1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;
2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative;
3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;
4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;
5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;
6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria;
7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;
8) analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;
9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;
10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.
4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attivita' di segreteria, due funzionari dell'Unita' del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.
 
Art. 8

Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) e' l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attivita' di protezione delle piante.
2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:
a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;
b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (Pest Risk Analisys - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (Environmental Risk Assessment - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;
c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonche' studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;
d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
e) coordinare le attivita' dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonche' dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;
f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all'articolo 12;
g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonche' ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;
i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (follow-up) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformita' alle previsioni del piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10;
m) predisporre i dossier per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attivita' del Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 9

Segretariato per le emergenze fitosanitarie

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:
a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) l'Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unita' territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.
3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento nonche', se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie:
a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Societa' Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Societa' Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Societa' Italiana di Nematologia;
c) un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, nonche' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:
a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
c) l'organizzazione delle verifiche, anche mediante audit, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;
e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.
5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.
6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.
 
Art. 10

Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie che da' attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.
2. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie e' composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unita' per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonche', se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:
a) da un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;
f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;
g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;
h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.
3. All'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in materia di:
a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;
e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.
4. L'Unita' territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.
5. Ai componenti delle Unita' territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attivita' di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonche' il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:
a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonche' dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3;
b) l'adozione di procedure e modalita' di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.
3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l'effettuazione degli audit.
4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13

Laboratori nazionali di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o piu' laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Puo' essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.
2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.
3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento e' reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.
4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento e' revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attivita' di cui al comma 5.
5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:
a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
b) coordinano le attivita' dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;
c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;
d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonche' ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attivita' di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;
f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;
h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformita' di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Laboratori ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualita' di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.
3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori gia' designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.
4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purche' soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Laboratori per autocontrollo

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalita' di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.
 
Art. 16

Rete nazionale dei laboratori

1. E' istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:
a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;
b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;
c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;
d) altri laboratori di cui al comma 2.
2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonche' della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.
3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonche' l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attivita' di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale e' iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.
2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.
3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, e' individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attivita' di protezione delle piante.
4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2016, n. 297, S.O., cosi' recita:
«Art. 1
(Omissis).
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 1, comma 557-quater, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita:
«Art. 1.
(Omissis).
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
2010, n. 176, cosi' recita:
«(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
 
Art. 18

Ispettore fitosanitario

1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:
a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;
b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali in modo coerente;
c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi.
3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati.
4. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.
5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.
6. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura
penale cosi' recita:
«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma
dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti
di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'articolo 55.».
 
Art. 19

Agente fitosanitario

1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:
a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;
b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali in modo coerente;
c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi.
3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per cui sono stati incaricati.
4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.
5. Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.
6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Note all'art. 19:
- Per il testo di polizia giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale, si veda
nelle note all'art. 18.
 
Art. 20

Assistente fitosanitario

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.
3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attivita' ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.
4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.
5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.
 
Art. 21

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.
2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilita', le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.
 
Art. 23
Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario
nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalita' di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.
3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti localita' del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.
4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.
5. Alle necessita' organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.
6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 24

Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonche' le relative firme autentiche.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinche' il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.
4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.
5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonche' quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attivita' di protezione delle piante o in caso di cessata attivita'.
 
Art. 25
Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identita'
funzionale e dotazioni del personale

1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale e' rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.
2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, e' riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalita' istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonche' al loro impiego.
 
Art. 26

Piani di emergenza

1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalita' di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilita', sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonche' sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.
2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 puo' interessare piu' organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.
4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.
5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalita' di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 e
(UE) 2019/1702, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.
3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformita' agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.
4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.
5. Per specifici organismi nocivi le attivita' di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.
6. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attivita' di indagine effettuate nell'annualita' precedente.
7. Il Comando carabinieri unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
8. Ai fini delle attivita' di protezione delle piante, le universita', le societa' scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalita' definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facolta' previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.
9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attivita' di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

Note all'art. 27:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 28

Ritrovamento di organismi nocivi

1. E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalita' di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonche' qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.
2. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.
3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonche' di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.
4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.
5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprieta'.
 
Art. 29

Notifica di ritrovamento di organismi nocivi

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.
2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:
a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;
b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;
c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;
d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.
 
Art. 30

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalita' con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.
 
Art. 31

Emergenze fitosanitarie

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza puo' essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilita' che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.
5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonche' la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.
6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea.
7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.
8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unita' territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.
9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.
10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il Pest Risk Analysis semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.
11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un Pest Risk Analysis per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 32

Interventi di protezione delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.
2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali e' confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.
3. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita' prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresi' determinando i costi delle attivita' necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 33
Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, puo' essere disposta, caso per caso, dall'autorita' fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, e' effettuata secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicita', gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O., cosi' recita:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Il testo dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.».
 
Art. 34

Registro ufficiale degli operatori professionali

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, e' istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.
2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, puo' decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attivita' relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Note all'art. 34:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 35

Registrazione al RUOP

1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attivita' in relazione a piante e prodotti delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalita' e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51.
4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

Note all'art. 35:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 36

Revoca della registrazione al RUOP

1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.
2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga piu' le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Note all'art. 36:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 37

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.
2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformita' all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. L'operatore professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, e' definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.
6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.
8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non e' richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.
9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalita' e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

Note all'art. 37:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/827, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 38

Piani di gestione dei rischi connessi
agli organismi nocivi

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante puo' predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo.
2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.
3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia piu' conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attivita' formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

Note all'art. 38:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 39

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso
del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalita' e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.
2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove e' ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attivita' di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che dara' accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attivita' effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.
3. Qualora gli esiti delle attivita' effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

1. L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unita' di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne da' comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.
2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unita' di vendita.

Note all'art. 40:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 41
Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori
professionali che applicano il marchio per il materiale da
imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1. Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno e' delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.
3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34.
4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. La delega di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse.

Note all'art. 41:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 42

Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonche' su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.
4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

Note all'art. 42:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 43
Delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti
riguardanti i controlli ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o piu' organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 43:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 44

Controperizia

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 44:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 45

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1. Al fine di accertare la conformita' alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identita' e fisici, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformita' agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.
4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorita' competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformita' agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.
5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonche' controlli di identita' e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui e' presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformita'.
7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 45:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2130, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2122
della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2123
della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2019/2125, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 46

Posti di controllo frontalieri

1. I punti di entrata gia' individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.
2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attivita', per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali e' stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attivita' possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, e' revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, puo' essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformita' all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.
7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonche' adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.
8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.

Note all'art. 46:
- L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, era cosi'
rubricato:
«ALLEGATO VIII Richiesta di iscrizione al Registro
ufficiale dei produttori.
(Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536).
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 17 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 47

Piano di controllo fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.
2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.

Note all'art. 47:
- Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2017/625 e
(UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2019/2125, secondo le modalita' previste dagli articoli 3,
4, 5 e 6 del regolamento medesimo, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 48
Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.
2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.
3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.
4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 49

Autorizzazione temporanea

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
2. L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacita' della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.
4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Note all'art. 49:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 50

Designazione delle stazioni di quarantena
e delle strutture di confinamento

1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonche' temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.
6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.

Note all'art. 50:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 51

Sistema Informativo per la protezione delle piante

1. E' istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorita' e operatori, nonche' alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.
2. Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.
3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di protezione delle piante, nonche' alla loro modifica.
4. Il SIPP e' composto dalle seguenti sezioni:
a) controlli ufficiali;
b) sito web.
 
Art. 52

Sezione controlli ufficiali

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonche' ai controlli ufficiali.
2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la sezione controlli ufficiali del SIPP e' organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:
a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27 del presente decreto;
b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39 del presente decreto;
c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47 del presente decreto;
d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42 del presente decreto;
e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45 del presente decreto;
f) controlli ufficiali all'export di cui all'articolo 48 del presente decreto;
g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24 del presente decreto;
h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit;
i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.
3. La sezione controlli ufficiali del SIPP e' strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

Note all'art. 52:
- Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984,
n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi'
recita:
«Art. 15. Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della
legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni
forma di gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 53

Sezione sito web

1. Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito web del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonche' ai controlli ufficiali.
2. La sezione sito web del SIPP e' organizzata per contenere almeno i seguenti dati:
a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla CIPP;
b) le autorita' competenti designate per la protezione delle piante;
c) gli organismi delegati per le attivita' e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;
d) i risultati del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;
e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;
f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;
g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;
h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;
i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;
l) il Piano di controllo nazionale pluriannuale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;
m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;
n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dai dati di cui alle lettere precedenti.

Note all'art. 53:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 54

Attivita' di comunicazione per la protezione delle piante

1. Le attivita' di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosita' degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.
2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attivita' di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.
3. L'Unita' per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all'articolo 53, nonche' per la realizzazione delle seguenti attivita':
a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi;
c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;
d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
e) incontri sui territori interessati.
4. Nel quadro delle attivita' di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, puo' attivare specifici programmi di attivita' volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.
5. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.
 
Art. 55

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
5. All'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
7. A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
8. All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
11. A chiunque in qualita' di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.
15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16. All'operatore professionale che esercita le attivita' di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
17. All'operatore professionale e all'operatore autorizzato che viola l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilita' previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell'Unione ovvero le introduce o sposta all'interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
19. A chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
21. A chiunque viene a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un'unita' di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unita' di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.
23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
25. A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attivita' o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.
27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.
28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.
29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attivita' di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Note all'art. 55:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1013, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/66, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 56

Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III.
2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonche' stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.
4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta.
5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attivita' di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Note all'art. 56:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1998, n. 5, S.O.
 
Art. 57

Fondo per la protezione delle piante

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attivita' di protezione delle piante di cui all'articolo 3. Le modalita' di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonche' le relative attivita' di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attivita' che sono sviluppate nel suo ambito e' data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 57:
- Il testo dell'articolo 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 58

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Note all'art. 58:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 46.
 
Art. 59

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».
3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento gia' comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.
4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Note all'art. 59:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 60

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 60:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si
veda nelle note alle premesse.