Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11 concernente delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, recante regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali 2 dicembre 1993, concernente il riconoscimento del Centro interprofessionale per le attivita' vivaistiche - CIVI Italia, quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 1994;
Vista la convenzione prot. n. 39872 del 1995 tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e il Centro per le attivita' vivaistiche CIVI-Italia per l'affidamento di taluni aspetti della gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del 2 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2012, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 13 agosto 2012;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta';
Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che introduce, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, il Titolo III-bis «Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonche' la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2017, recante modulistica di presentazione delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 191 del 17 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, che istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 7 aprile 2020;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 maggio 2020, che recepisce la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 6 luglio 2020;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, recante riconoscimento del CIVI-Italia quale soggetto gestore nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;
Considerata la necessita' di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente che regolamenta il settore dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto, dei loro ibridi e dei loro portinnesti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante erbacee a moltiplicazione agamica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonche' i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.
2. Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonche' dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
3. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.
4. Il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione ne' alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, ne' ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.
6. Il presente decreto non si applica alle varieta' geneticamente modificate.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 11. - Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente
alla normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del
riordino e della semplificazione normativa.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede
ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo, del 15 marzo 2017, nonche' a raccogliere in
appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di
sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione
della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031,
relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con i Ministri della salute,
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme
vigenti sulla base delle attuali conoscenze
tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e
antinomie tenendo conto degli orientamenti
giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al
fine di ridurre i termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli
organismi delegati e dei compiti conferiti per
l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in
cui siano definite le linee di azione, le strutture
partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta
di focolai di organismi nocivi in applicazione del
regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri,
gia' punti di entrata di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al
regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione
delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale
pluriennale per il settore della protezione delle piante
dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di
riferimento, con le strutture e le risorse necessarie,
nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi
di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti
vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e
delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la
raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da
collegare e da rendere compatibile con il sistema
informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la
previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive
e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
istituzione previste dai decreti legislativi di cui al
comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione,
gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale, di
cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per
cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o
implicita nonche' di quelle che siano prive di effettivo
contenuto normativo o comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea. (11)
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente
la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e
mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
- La direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267.
- Il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124
(Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti
(refusione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
agosto 2010, n. 180.
- Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124
(Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15
luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle
piantine ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.
- La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della
Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle
prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e
imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione
della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.
- La direttiva di esecuzione 2014/97/UE della
Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di
esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per
quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle
varieta' e l'elenco comune delle varieta', e' pubblicata
nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.
- La direttiva di esecuzione 2014/98/UE della
Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di
esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la
specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i
requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate
riguardanti le ispezioni ufficiali, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298.
- Il testo dell'articolo l, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 4 novembre 2016, n. 227 (Attuazione
della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2016, n. 288, cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
Omissis
b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente:
«Titolo III-bis
Limitazione e divieto di coltivazione di ogm sul
territorio nazionale
Art. 26-bis (Finalita' e campo di applicazione). -
1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la
direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'
per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione
di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio.
2. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
o contenuti in prodotti.
3. Le misure adottate ai sensi del presente titolo
non riguardano la coltivazione a fini sperimentali cosi'
come disciplinata dal titolo II del presente decreto.
4. Ai fini del presente titolo:
a) si intende per autorizzazione all'immissione
in commercio l'autorizzazione all'immissione sul mercato
rilasciata ai sensi del titolo III del presente decreto e
l'autorizzazione all'immissione in commercio concessa ai
sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE e del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
b) l'autorita' nazionale competente e' il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 26-ter (Adeguamento dell'ambito geografico). -
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, puo' chiedere l'adeguamento
dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio
nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
tale OGM. Tale richiesta e' presentata nel corso della
procedura di autorizzazione all'immissione in commercio ed
e' comunicata all'Autorita' nazionale competente di cui
all'art. 2, comma 1, e al Ministero della salute.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della relazione di valutazione effettuata a
norma dell'art. 14, paragrafo 2, della direttiva
2001/18/CE, dell'art. 17, comma 5, o dalla ricezione del
parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a
norma dell'art. 6, paragrafo 6, e dell'art. 18, paragrafo
6, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. L'autorizzazione all'immissione in commercio,
rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, la decisione
adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o il rinnovo
dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'art. 20, in
mancanza di conferma da parte del notificante, sono emessi
sulla base dell'ambito geografico modificato.
4. Qualora la richiesta di cui al comma 1 sia stata
comunicata alla Commissione europea dopo la data di
trasmissione della relazione di valutazione effettuata ai
sensi dell'art. 17, il termine per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, e quello
per l'adozione della decisione di cui all'art. 18, comma 3,
sono prorogati per una sola volta di quindici giorni.
Art. 26-quater (Misure che limitano o vietano la
coltivazione di OGM sul territorio nazionale). - 1. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' adottare misure che limitano o vietano su tutto il
territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla
coltura o al tratto, autorizzati all'immissione in
commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna
richiesta a norma dell'art. 26-ter, ovvero il notificante o
il richiedente abbia confermato l'ambito geografico della
notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono
conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei
principi di proporzionalita' e di non discriminazione, e
motivate in base a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri
prodotti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 26-bis
della direttiva 2001/18/CE;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
2. Le misure che limitano o vietano la coltivazione
di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti
l'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma
1, e il Ministero della salute, nonche', se motivate in
base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base
al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure
siano motivate in base a situazioni riconducibili al
fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il
parere vincolante del Ministero dell'interno.
3. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal
comma 1, lettera g), che non puo' essere utilizzata
singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono
essere addotte singolarmente o in combinazione, a seconda
delle circostanze particolari del territorio in cui si
applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al
comma 1 non devono contrastare con la valutazione del
rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva
2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima
della loro adozione. Tale comunicazione puo' essere
effettuata anche prima del completamento della procedura di
autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM.
5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 4:
a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si astiene dall'adottare le misure di cui al
comma 1;
b) e' vietato impiantare l'OGM o gli OGM
interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4
nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'art.
35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo articolo.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure
di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera
d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se
motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g),
con il Ministro dell'interno, nonche' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dette misure sono adottate o nella forma originariamente
proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione
europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo
non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati
legittimamente impiantati prima dell'adozione delle misure
che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul
territorio nazionale, conformemente al comma 6.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica l'adozione delle misure di cui al
presente articolo alla Commissione europea, agli altri
Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministero della salute nonche' le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
adottate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-quinquies (Reintegrazione nell'ambito
geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
- 1. Ogni regione o provincia autonoma puo' chiedere al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
che il suo territorio o parte di esso sia reintegrato
nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di un OGM dal quale era stato precedentemente
escluso ai sensi dell'art. 26-ter, o di revocare le misure
di cui all'art. 26-quater relativamente al proprio
territorio. La richiesta di reintegrazione dell'ambito
geografico o la revoca delle misure di limitazione o
divieto sono predisposte con atto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Se le richieste di cui al comma 1 riguardano la
reintegrazione nell'ambito geografico dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali trasmette dette
richieste all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
all'immissione in commercio.
3. Se la coltivazione di un OGM e' stata autorizzata
ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3, l'autorita' nazionale
competente di cui all'art. 2, comma 1, ricevuta la
richiesta di reintegrazione, modifica l'ambito geografico
dell'autorizzazione ovvero della decisione e informa la
Commissione europea, gli Stati membri e il titolare
dell'autorizzazione.
4. Se le richieste di reintegrazione riguardano la
revoca delle misure adottate ai sensi dell'art. 26-quater,
queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime
modalita' di cui allo stesso art. 26-quater, comma 6. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
informa della revoca la Commissione europea, gli altri
Stati membri e il titolare dell'autorizzazione. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma
1, il Ministero della salute e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure
modificate sui propri siti internet istituzionali.
Art. 26-sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o
tra Regioni confinanti). - 1. A decorrere dal 3 aprile
2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
membri o ad altre regioni e province autonome in cui la
coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
frontiera o di confine del loro territorio i provvedimenti
necessari al fine di evitare eventuali contaminazioni
transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
e delle province autonome limitrofi, tenuto conto della
raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio
2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone
notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai fini della comunicazione di detti
provvedimenti alla Commissione europea.
2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
1, ritiene che non sussistano le condizioni previste
dall'art. 26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva
2001/18/CE, alla luce delle particolari condizioni
geografiche, ne da' comunicazione motivata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che
informa lo Stato, la regione o la provincia autonoma
confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata. Se
lo Stato, la regione o la provincia autonoma limitrofa
ritiene che sussistano le condizioni previste dall'art.
26-bis, paragrafo 1-bis, della direttiva 2001/18/CE, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
richiede alla regione o provincia autonoma interessata di
adottare i provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1, e' vietato impiantare OGM nelle zone di
frontiera con Stati membri in cui la coltivazione di tali
OGM e' vietata ai sensi degli articoli 26-ter della
direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
e province autonome in cui la coltivazione di tali OGM e'
vietata ai sensi degli articoli 26-ter e 26-quater del
presente decreto. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere
attuati tali provvedimenti, informano gli operatori circa
tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
35-bis.»;
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016,
n. L 317.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,
(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n.
L 95.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della
Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva
di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in
materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore
dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali
di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto
del documento del fornitore, e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 ottobre 2019, n. L 278.
- La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della
Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE,
2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive
93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di
esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle
sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accessione»: insieme di individui geneticamente uniformi, derivati per moltiplicazione agamica di un singolo individuo caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa varieta' cultivar o popolazione;
b) «avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale e' stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varieta' prima spettanti al costitutore;
c) «analisi»: l'esame diverso dall'ispezione visiva;
d) «candidata pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di categoria «Pre-Base»;
e) «categoria»: i materiali di «Pre-Base», «Base», «Certificato» o i materiali « Conformitas Agraria Communitatis (CAC)»;
f) «clone»: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;
g) «codice accessione»: il codice alfa-numerico che identifica le piante madri da cui inizia il processo di produzione di materiali di moltiplicazione certificati, ai fini della tracciabilita';
h) «Comitato Fitosanitario Nazionale»: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
i) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;
l) «costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varieta' ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varieta' che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
m) «crioconservazione»: la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalita';
n) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
o) «disciplinare di produzione»: una raccolta di norme tecniche e requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione certificati, riguardante una singola specie o gruppi di specie simili ed adottato con provvedimento amministrativo;
p) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione ovvero trattamento, importazione e commercializzazione;
q) «gemma»: organo vegetativo che rappresenta il primordio di un nuovo asse vegetativo, da cui possono avere origine foglie, rami o fiori;
r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';
s) «ispezione visiva»: l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
t) «lotto»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
u) «marza»: porzione di ramo proveniente dalla pianta madre utilizzata per l'operazione di innesto;
v) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto;
z) «micropropagazione»: la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
aa) «moltiplicazione»: la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
bb) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;
cc) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di piante ortive;
dd) «pianta da frutto»: una pianta che e' destinata, dopo la commercializzazione, ad essere piantata o trapiantata";
ee) «pianta in fruttificazione» una pianta moltiplicata da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identita' varietale di tale pianta madre";
ff) «pianta madre di categoria "Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Base»;
gg) «pianta madre di categoria "Certificato"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
hh) «pianta madre di categoria "Pre-Base"»: una pianta madre destinata alla produzione di materiali di categoria «Pre-Base»;
ii) «pianta madre»: una pianta identificata destinata alla propagazione;
ll) «portinnesto»: porzione di pianta sui cui e' posta a sviluppare una marza o una gemma isolata;
mm) «praticamente esente da organismi nocivi»: quando la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto e' sufficientemente ridotta da garantire qualita' e utilita' accettabili dei materiali di moltiplicazione;
nn) «praticamente priva di alterazioni»: quando le alterazioni che possono compromettere la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello e' coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
oo) «rinnovo di una pianta madre»: la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
pp) «Servizio Fitosanitario Nazionale»: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;
qq) «sezione incrementale»: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantita';
rr) «talea»: porzione di pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo;
ss) «varieta'»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere:
1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi dell'art. 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Autorita' nazionale

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
 
Art. 4

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per:
a) il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di qualita', etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione;
c) il coordinamento delle prove ufficiali di campo per accertare i requisiti di distinguibilita', omogeneita' e stabilita' (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
d) la predisposizione delle modalita' di attuazione dei controlli e le procedure documentate di controllo, nelle diverse fasi della certificazione, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale il 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;
e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varieta';
f) le funzioni di cui all'articolo 67.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.
 
Art. 5

Competenze dei Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali ai fini del presente decreto sono le autorita' competenti per:
a) le attivita' di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente decreto;
b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione;
c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione;
d) la sorveglianza delle attivita' di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione;
e) le funzioni di cui all'articolo 68;
f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 81.
 
Art. 6

Registro nazionale

1. Al fine di identificare le varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonche' le varieta' di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, e' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varieta' di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».
 
Art. 7

Articolazione del Registro

1. Il Registro, e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed e' suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I.
2. Il Registro e' articolato nelle sezioni:
a) varieta' di piante da frutto dei relativi portinnesti;
b) varieta' di portinnesti di piante ortive.
3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, puo' contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei.
5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varieta' di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonche' ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.
6. Sono iscritte al Registro le varieta' riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n.
194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153, cosi'
recita:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986.».
 
Art. 8

Informazioni contenute nel Registro

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
a) la specie di appartenenza della varieta';
b) la denominazione della varieta';
c) eventuali marchi commerciali registrati;
d) eventuali sinonimi;
e) il costitutore, l'eventuale avente causa, l'eventuale rappresentante designato o altro richiedente l'iscrizione, per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' per la sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
g) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;
h) l'utilizzo;
i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
l) la data di scadenza della registrazione;
m) l'eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;
n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;
o) l'eventuale clone sanitario;
p) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varieta' iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
q) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui e' conservata l'accessione di cui alla lettera n);
r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.
 
Art. 9

Domanda di registrazione di una varieta'

1. L'iscrizione di una varieta' nel Registro e' chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varieta'.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
3. La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui e' necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione.
4. La domanda d'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:
a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o portinnesto di fruttiferi o portinnesto di ortive e specie botanica cui appartiene la varieta';
b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;
c) le informazioni indicanti se la varieta' e' ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e' protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94, oppure la dichiarazione circa la presentazione di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;
d) indicazione del costitutore, o dell'avente causa quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del responsabile della conservazione dei materiali;
e) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varieta' e l'azienda dove la varieta' e' mantenuta con stato sanitario noto;
f) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa;
g) eventuali indicazioni di caratteristiche speciali ed ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta';
h) eventuale indicazione dell'epoca di impianto idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;
i) elenco degli allegati.
5. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) l'atto di designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, ove il costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera;
b) la documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;
c) un questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV) o in assenza di essi dai protocolli nazionali;
d) la scheda descrittiva ufficiale della varieta' redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una privativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 2100/94;
e) la riproduzione fotografica della pianta, di parti di pianta e dei frutti che servono all'identificazione della varieta', nonche' ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie;
6. Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.

Note all'art. 9:
- Il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27
luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali, e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
settembre 1994, n. L 227.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive
modificazioni) e' pubblicato nella Gazzettta Ufficiale 4
marzo 2005, n. 52, S.O.
 
Art. 10

Requisiti delle varieta'

1. Una varieta' puo' essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) e' giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varieta' vegetali;
b) e' comunemente nota. Una varieta' e' considerata comunemente nota se:
1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro;
2) e' oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a);
3) e' stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purche' abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale;
c) e' distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'articolo 11. Una varieta' e' considerata:
1) «distinguibile» se puo' essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9;
2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarita' della sua propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta';
3) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.
2. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

Note all'art. 10:
- Il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
ottobre 2003, n. L 268.
 
Art. 11

Esecuzione delle prove di coltivazione

1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonche' delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento.
2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varieta' da disciplinare, sono effettuate in conformita' ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico.
3. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV),
4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' a limitato interesse commerciale.
6. L'elenco delle varieta', dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonche' l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione e' pubblicato sul sito del Ministero.
7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c).
8. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' relative alla registrazione di una varieta' sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 12

Termine per la consegna dei materiali necessari
all'esecuzione delle prove di coltivazione

1. In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.
3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 determina l'esclusione della varieta' candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.
 
Art. 13

Iscrizione al Registro

1. La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.
3. La varieta' che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.
 
Art. 14

Periodo di validita' della registrazione di una varieta'

1. L'iscrizione di una varieta' al Registro ha una durata di trenta anni, per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).
2. La registrazione di una varieta' puo' essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), purche' siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'.
3. La domanda di cui al comma 2 e' corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varieta'.
4. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta', qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica e la produzione sostenibile, nonche' per qualunque altro interesse generale.
5. Una varieta' e' cancellata dal Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto qualora:
a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata;
c) il richiedente ne faccia richiesta;
d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
6. In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varieta' dal Registro.
 
Art. 15

Notifiche

1. Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varieta'.
 
Art. 16
Iscrizione al Registro nazionale di varieta' di piantine ortive e dei
materiali di moltiplicazione di piante ortive
1. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalita' relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varieta' di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e dell'Unione previste in ambito sementiero.
 
Art. 17
Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti

1. I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalita', dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di cui al comma 1.
3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.
4. Il fornitore registrato deve:
a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto all'Allegato II, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;
c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera f) nonche' dei relativi documenti;
d) essere in possesso di copia di una scheda descrittiva, di cui all'articolo 23, comma 5, di ogni varieta' per cui si richiede l'esecuzione delle prove di verifica ai fini della certificazione;
e) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi:
1) la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;
2) la semina, il trapianto, l'invasatura ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;
3) l'ubicazione e il numero di piante;
4) il piano e il metodo di coltivazione;
5) le cure colturali generali e di protezione fitosanitaria;
6) le operazioni di raccolta;
7) le operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto;
8) l'igiene;
9) l'amministrazione;
f) mettere in atto un sistema di tracciabilita', conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, che consenta per un periodo minimo di tre anni, la registrazione di tutte le informazioni sulle attivita' di controllo dei punti critici previsti alla lettera e) e, se necessario, le informazioni riguardanti:
1) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, o ceduti a terzi;
2) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
3) altri dati la cui registrazione venga prescritta dal Servizio fitosanitario regionale;
g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il suo controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto;
h) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario regionale;
i) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario nazionale;
l) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente.
5. Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.
6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, e' responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18

Requisiti ed obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v), devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
a) rendersi personalmente disponibili o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
c) consentire agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti, per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera i), nonche' dei relativi documenti;
d) individuare e tenere sotto controllo almeno i seguenti punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' delle piantine di piante ortive e dei relativi materiali di moltiplicazione:
1) la qualita' dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;
2) la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;
3) il piano ed il metodo di coltivazione;
4) le cure colturali generali;
5) le operazioni di moltiplicazione;
6) le operazioni di raccolta;
7) l'igiene;
8) i trattamenti;
9) l'imballaggio;
10) l'immagazzinamento;
11) il trasporto;
12) l'amministrazione;
e) mettere in atto un sistema di tracciabilita' che consenta la registrazione delle seguenti informazioni:
1) le informazioni sul controllo di cui alla lettera d);
2) le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi;
3) tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;
4) gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;
5) altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;
f) prelevare campioni, con frequenza corrispondente al verificarsi di uno dei punti critici dei cicli produttivi, per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio ritenuto idoneo dal Servizio fitosanitario nazionale;
g) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
h) dare attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
i) registrare e conservare per almeno tre anni tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonche' quelle relative alle vendite e agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi;
l) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche;
m) collaborare in ogni altro modo con il Servizio fitosanitario nazionale.
3. Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.
4. Il fornitore la cui attivita' in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilita' delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali
competenti per territorio

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e comunque nel momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:
a) disponibilita' ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d);
b) affidabilita' dei metodi di cui alla lettera a);
c) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.
3. Nel caso in cui il fornitore durante il processo produttivo debba effettuare delle analisi presso laboratori ritenuti idonei, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua i controlli necessari per accertare, che:
a) i campioni siano stati prelevati durante le idonee fasi del processo di produzione e secondo la frequenza di cui all'articolo 18, comma 2, lettera f);
b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
c) i campioni vengano prelevati da persone competenti.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinche' i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
5. Gli oneri per le attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 20

Disposizioni generali per la certificazione
dei materiali di moltiplicazione e delle piante

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni del presente decreto ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) materiali di categoria «Pre-Base» e come tali:
1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche, nonche' per la prevenzione dagli organismi nocivi;
2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» diversi dalle piante da frutto;
3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali «Pre-Base», adottati ai sensi dell'articolo 25;
4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;
b) materiali di categoria «Base» e come tali:
1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonche' per la prevenzione dagli organismi nocivi;
2) destinati alla produzione di materiali di categoria «Certificato»;
3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Base», adottati ai sensi dell'articolo 36;
4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera;
c) materiali di categoria «Certificato»:
1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di categoria «Base» o da materiali «Pre-Base» o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di categoria «Base» o «Certificato» di portainnesto;
2) destinati alla produzione di piante da frutto;
3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di categoria «Certificato», adottati ai sensi dell'articolo 42;
4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui alla presente lettera.
2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.
3. Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.
4. Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformita' all'articolo 54.
5. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non siano distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 21

Fase di conservazione
per la premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, e devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.
2. Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione sono:
a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri di categoria «Pre-Base»;
b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di propagazione di categoria «Pre-Base»;
c) la produzione e l'allevamento delle piante da frutto moltiplicate a partire dalle piante madri di categoria «Pre-Base», come previsto all'articolo 23, comma 8.
3. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono presentare richiesta al Servizio fitosanitario centrale per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di presentazione della domanda di riconoscimento.
5. La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP e' comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attivita' di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varieta' di libera moltiplicazione, puo' provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle.
6. I CCP operano conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.
7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.
 
Art. 22

Obblighi dei Centri di Conservazione
per la Premoltiplicazione

1. I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP):
a) sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III;
b) dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
c) trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.
2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CCP:
a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 23

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre
di categoria «Pre-Base»

1. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
2. La domanda contiene le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del costitutore o avente causa;
b) indirizzo della sede legale del costitutore o dell'avente causa;
c) recapito di posta elettronica e telefonico del costitutore o avente causa;
d) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui si richiede sia conservata la candidata pianta madre di categoria «Pre-Base»;
e) riferimento alla varieta'.
3. La domanda e' corredata della seguente documentazione:
a) documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
b) dichiarazione relativa al luogo, alle modalita' di conservazione in condizioni di sanita' della candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» e al soggetto responsabile;
c) per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con eventuale elenco dei beneficiari;
4. Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» se essa e' conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varieta' e' stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonche' ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio stabilisce la corrispondenza della pianta madre di categoria «Pre-Base» alla descrizione della sua varieta' mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varieta' iscritte in uno o piu' dei registri nazionali e per le varieta' giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
c) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varieta' oggetto di tale descrizione e' iscritta in un Registro nazionale.
6. La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.
7. Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di categoria «Pre-Base» e' accettata solo se e' disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varieta' e' distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varieta', la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» e non sono commercializzati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato». Qualora la varieta' in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.
8. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base». Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di «Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante da frutto sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno piu' appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 24

Requisiti per l'accettazione di un portinnesto
non appartenente a una varieta'

1. Per chiedere l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varieta' come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa o, in assenza di questi, il soggetto che ne fa richiesta, presenta apposita domanda ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.
2. Il Servizio fitosanitario centrale accetta un portinnesto come pianta madre di categoria «Pre-Base» se esso e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se e' conforme agli articoli 28, 29, 30 e 31. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonche' ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 54.
3. La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.
4. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 25

Requisiti per la certificazione dei materiali
di categoria «Pre-Base»

1. I materiali di moltiplicazione di una varieta' iscritta al Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Pre-Base»;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare.
3. I materiali di categoria «Pre-Base» sono certificati se e' stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati, in conformita' alle previsioni di cui agli articoli 32 o 33, direttamente a partire da una pianta madre, che sia accettata in conformita' all'articolo 23 ovvero sia stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'articolo 32, ovvero mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33;
b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varieta' e la corrispondenza alla descrizione della varieta' e' verificata a norma dell'articolo 27;
c) sono conservati a norma dell'articolo 28;
d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;
e) sono conformi all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni.
4. Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.
 
Art. 26
Requisiti per la certificazione come materiali di categoria
«Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varieta'
1. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente, presentando specifica richiesta, come disposto all'articolo 25 commi 1, 2 e 3, come materiale di categoria «Pre-Base» se e' stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:
a) e' moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione gamica o agamica; in caso di riproduzione gamica gli alberi impollinatori sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;
b) e' corrispondente alla descrizione della sua specie;
c) e' conservato a norma dell'articolo 28;
d) e' conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 30;
e) e' conforme all'articolo 31 per quanto riguarda le alterazioni;
f) la pianta madre di cui alla lettera a), e' stata accettata in conformita' all'articolo 24 o e' stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformita' all'articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33.
2. Qualora un portinnesto che e' una pianta madre di categoria «Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi piu' i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31.
 
Art. 27

Verifica della corrispondenza
alla descrizione della varieta'

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» alla descrizione della loro varieta', conformemente all'articolo 23, commi 4 e 5, secondo la varieta' in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di categoria «Pre-Base» che ne derivano.
3. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 28
Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria
«Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»
1. I fornitori conservano le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformita' all'articolo 29, comma 1.
2. Le piante madri di categoria «Pre-Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
3. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.
4. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.
5. Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» possono essere conservati anche mediante crioconservazione.
6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria «Pre-Base» e' stabilito nell'Allegato II, parte 4.
 
Art. 29
Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria
«Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte
mediante rinnovo
1. La candidata pianta madre di categoria «Pre-Base», all'atto dell'ispezione visiva, del campionamento e delle analisi, deve risultare esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, relativi al genere o alla specie in questione. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e si svolgono nel periodo dell'anno piu' appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonche' della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.
2. Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio invia i campioni ai laboratori di cui all'articolo 55, comma 1. Al fine dell'esecuzione dell'analisi di virus, viroidi, nonche' delle malattie cagionate da agenti virus-simili nonche' per i fitoplasmi, e' adottato il metodo del saggio biologico su piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il Servizio fitosanitario nazionale ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.
4. In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'Allegato II, parte 1, per quanto concerne il genere o la specie in questione, purche' un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale e' stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale e' stato conservato in conformita' all'articolo 28, commi 1 e 2.
5. I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo deve essere esente dai virus e dai viroidi elencati nell'Allegato II, parte 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti, nonche' del campionamento e analisi, tale pianta madre di categoria «Pre-Base» deve risultare esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 30

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base»
e per i materiali di «Pre-Base»

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione.
 
Art. 31

Requisiti relativi alle alterazioni
che possono compromettere la qualita'

1. In base all'ispezione visiva le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» devono risultare privi di alterazioni. L'ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.
2. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 32
Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla
propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»
1. Il fornitore puo' moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria «Pre-Base» accettata conformemente all'articolo 23.
2. Il fornitore puo' propagare una pianta madre di categoria «Pre-Base» per produrre materiali di categoria «Pre-Base».
3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.
4. Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
5. Il fornitore puo' rinnovare la pianta madre di categoria «Pre-Base» solo prima della fine del periodo di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
 
Art. 33
Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla
propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di
categoria «Pre-Base»
1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» per la produzione di altre piante madri di categoria «Pre-Base» o di materiali di categoria «Pre-Base» avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.
2. Al fine della micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica l'applicazione dei protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
 
Art. 34

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

1. La conservazione delle piante madri di categoria «Base» e la certificazione di materiali di categoria «Base» si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.
2. Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessita' di premoltiplicazione dei materiali di categoria «Base».
3. Nella fase di premoltiplicazione si svolgono:
a) la coltivazione in ambiente protetto di piante categoria «Base»;
b) la produzione in ambiente protetto di materiale di moltiplicazione di categoria «Base».
4. In deroga al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessita', puo' autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria «Base», fatte salve le condizioni di cui all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.
5. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
6. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
7. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III.
8. I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.
9. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.
 
Art. 35

Obblighi dei centri di premoltiplicazione

1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono:
a) rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneita' delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonche' la loro ubicazione;
b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale.
2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CP:
a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 36

Requisiti per la certificazione dei materiali
di categoria «Base»

1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di premoltiplicazione (CP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Base»;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare.
3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a partire da una pianta madre di categoria «Base» o «Pre-Base». Una pianta madre di categoria «Base» soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;
b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di categoria «Base» conformemente all'articolo 40.
4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.
5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) requisiti fitosanitari, come disposto dall'articolo 37;
b) requisiti relativi al terreno, come disposto dall'articolo 38;
c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Base» e dei materiali di categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;
d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40.
6. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.
7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».
8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.
9. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.

Note all'art. 36:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 37

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base»
e per i materiali di «Base»

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato III, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione.
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 38

Requisiti relativi al terreno per le piante madri
di «Base» e per i materiali di «Base»

1. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi e' stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purche' tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione.
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
 
Art. 39

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri
e dei materiali di categoria «Base»

1. Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
2. La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 e' stabilita nell'Allegato II, parte 4.
3. Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.
4. Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.
 
Art. 40

Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla
propagazione delle piante madri di categoria «Base»

1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato III per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.
 
Art. 41

Fase di moltiplicazione

1. La produzione e la certificazione di materiale di categoria «Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:
a) coltivazione delle piante madri nel rispetto dei protocolli di cui al comma 1 previsti per ciascuna specie;
b) la produzione di piante da frutto e di materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato».
3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il riconoscimento dai Servizi fitosanitari regionali devono:
a) disporre di un responsabile tecnico, in possesso di specifiche competenze documentate, incaricato di interloquire con gli organismi di controllo e certificazione;
b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le attivita' della struttura.
5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
6. I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.
 
Art. 42

Requisiti per la certificazione dei materiali
di categoria «Certificato»

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di moltiplicazione (CM), riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale, in cui e' conservata la pianta madre di categoria «Certificato»;
f) tipologia e quantita' dei materiali da certificare;
g) per le varieta' e i portinnesti giuridicamente protetti da una privativa per ritrovati vegetali e' necessario corredare la domanda con la liberatoria per l'utilizzo di detti materiali.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria «Certificato» se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44, nonche' i seguenti requisiti:
a) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa uno dei seguenti requisiti:
1) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Pre-Base»;
2) essere ottenuta a partire da materiali di categoria «Base»;
b) le piante madri certificate sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'impianto e conservate in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione;
c) i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria «Certificato» o di categoria superiore che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44.
4. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44.
5. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato».
6. Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino piu' i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.
7. Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso e' nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.

Note all'art. 42:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 43

Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate
per i materiali certificati

1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 44

Requisiti relativi al terreno per le piante madri
certificate e per i materiali certificati

1. Le piante madri di categoria «Certificato» possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento e' effettuato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Certificato» e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al presente comma. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Certificato» o per il materiale di categoria «Certificato».
2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto di categoria «Certificato».
3. Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.
 
Art. 45

Controlli ai fini della certificazione dei materiali
di varieta' in attesa di registrazione

1. Una varieta' in attesa di registrazione e' sottoposta ai controlli ai fini della certificazione come materiale di categoria «Base» o materiale di categoria «Certificato», prodotto a partire da piante madri di categoria «Pre-Base».
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varieta' al relativo Registro nazionale e a condizione che i controlli di cui al comma 1 siano risultati positivi.
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 46

Requisiti dei materiali di moltiplicazione
e delle piante da frutto CAC

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono qualificati di categoria Conformitas Agraria Communitatis (CAC) se:
a) hanno identita' varietale e adeguata purezza varietale;
b) sono destinati:
1) alla produzione di materiali di moltiplicazione;
2) alla produzione di piante da frutto;
3) alla produzione di frutti;
c) soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformita' degli articoli 47 e 48;
d) soddisfano requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.
 
Art. 47

Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti
non appartenenti a una varieta'

1. I materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varieta' possono essere commercializzati solo se e' accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
b) sono corrispondenti alla descrizione della varieta' a norma dell'articolo 49;
c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 50;
d) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 48

Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti
non appartenenti a una varieta'

1. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varieta' i materiali CAC devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a) corrispondenti alla descrizione della loro specie;
b) conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 49;
c) conformi ai requisiti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le alterazioni.
2. Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.
3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano piu' conformi ai requisiti di cui al comma 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:
a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC;
b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui al comma 1.
 
Art. 49

Corrispondenza alla descrizione della varieta'

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varieta' e' stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta'. Tale osservazione e' basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varieta' registrate, come indicato nel Titolo II, e per le varieta' giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varieta' oggetto di una richiesta di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nel Titolo II;
c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varieta' di cui all'articolo 10.
2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varieta' e' verificata, in autocontrollo o dai servizi fitosanitari, periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' nei materiali CAC in questione.
 
Art. 50

Requisiti fitosanitari per i materiali CAC

1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4.
2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.
4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2.
5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
6. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.
 
Art. 51

Requisiti relativi alle alterazioni

1. I materiali CAC devono essere privi di alterazioni all'atto dell'ispezione visiva.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, costituiscono alterazioni le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e di tumori o i disseccamenti che compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.
 
Art. 52

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.
 
Art. 53

Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali
di moltiplicazione di piante ortive

1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.
2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6.
3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.
4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Note all'art. 53:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 54

Controlli Ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.
2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.
3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica:
a) l'idoneita' dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, al fine di verificare i punti critici del proprio processo di produzione;
b) la competenza generale del personale impiegato dal fornitore per svolgere le attivita'.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.
5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformita' alle prescrizioni precitate, oppure, se cio' non e' possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.
6. Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate quando e' accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.
7. Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 55

Laboratori di analisi

1. Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

Note all'art. 55:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 56

Condizioni generali per la commercializzazione

1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varieta' a cui appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'applicazione della deroga di cui al comma 6.

Note all'art. 56:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1829/2003,
si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 57

Norme generali in materia di etichettatura,
chiusura e imballaggio

1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60.
2. Ad integrazione dell'etichetta puo' essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.
 
Art. 58

Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base»,
«Base» o «Certificato»

1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, e' stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.
2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
e) il numero di serie individuale;
f) la denominazione botanica;
g) la categoria, e per i materiali di categoria «Base» anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4;
h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso». In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PVR» (plant variety rights) subito dopo il nome;
i) la dicitura «DUR» (varieta' avente una descrizione ufficialmente riconosciuta), se del caso;
l) la quantita';
m) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
n) l'anno di emissione;
o) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.
3. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.
4. Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta puo' essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
5. Il colore dell'etichetta e':
a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di categoria «Pre-Base»;
b) bianco per i materiali di categoria «Base»;
c) blu per i materiali di categoria «Certificato».
6. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle etichette per le varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso.

Note all'art. 58:
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della
Commissione, del 13 dicembre 2017 che definisce le
specifiche di formato del passaporto delle piante per lo
spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto
delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una
zona protetta, e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre
2017, n. L 331.
 
Art. 59

Documento di accompagnamento per i materiali
di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

1. Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» di varieta' o di categorie diverse, e' necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 58.
2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) comprende le informazioni di cui all'articolo 58, comma 2, e quelle indicate sulla relativa etichetta;
b) e' redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
c) e' consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);
d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;
e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;
f) indica la data di rilascio del documento;
g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.
3. Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, e' equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.
4. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 58, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.
 
Art. 60
Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di
categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»
1. I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» se sono commercializzati in lotti di due o piu' piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2;
b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore e' chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo e' legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne pregiudichi l'integrita' rendendola non conforme alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.
 
Art. 61

Documento del fornitore per i materiali CAC

1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore».
2. Il documento del fornitore non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.
3. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme e regole UE»;
b) il nome dello Stato membro in cui il documento e' stato redatto o il relativo codice;
c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
f) la denominazione botanica;
g) la dicitura «materiali CAC»;
h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta': il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
i) la data di emissione del documento.
4. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore e' di colore giallo.
5. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.
6. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019.

Note all'art. 61:
- Per i riferimenti della direttiva di esecuzione (UE)
2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 62

Condizioni generali per la commercializzazione

1. Fatte salve le norme nazionali e dell'Unione vigenti in materia fitosanitaria, le piantine di piante ortive ed i materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto da fornitori riconosciuti e se:
a) sono esenti dagli organismi nocivi riportati nell'allegato II, parte 6;
b) sono accompagnati da un documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, che riporta le informazioni previste nell'allegato IV;
c) fanno riferimento alla denominazione di una varieta' ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato I sezione B, oppure ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione B.
2. Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovra' essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.
3. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:
a) denominazione dell'azienda fornitrice;
b) denominazione botanica;
c) varieta'.
4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. In deroga al disposto di cui al comma 1, fatte salve le norme in materia fitosanitaria, puo' essere autorizzata dal Ministero l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piantine di piante ortive destinati a:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica.
6. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 5.

Note all'art. 62:
- Per i rifermenti del regolamento (CE) n. 1829/2003,
si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 63

Identificazione dei lotti e delle partite

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
 
Art. 64

Condizioni di equivalenza

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.
3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

Note all'art. 64:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 23 agosto
1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
 
Art. 65

Sistema nazionale volontario di qualificazione
del materiale di propagazione vegetale

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualita' vivaistica Italia».
2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II e III.
3. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e' costituito da:
a) Servizio fitosanitario centrale;
b) Servizi fitosanitari regionali;
c) Soggetto Gestore.
4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonche' ogni altra specie di rilevante interesse generale.
5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonche' di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.
6. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 66.
 
Art. 66
Attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del
materiale di propagazione vegetale
1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:
a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
b) definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
e) definisce le modalita' di presentazione delle domande relative alle attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
f) definisce le modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di qualificazione;
g) definisce i criteri e le modalita' per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
h) definisce le modalita' per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;
i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attivita';
l) definisce le misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo.
2. I criteri e le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.
 
Art. 67

Funzioni del Servizio fitosanitario centrale

1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento delle attivita' inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varieta', dei cloni e delle selezioni certificabili e l'aggiornamento del Registro delle varieta';
c) la predisposizione dei provvedimenti necessari a regolare le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
d) la sorveglianza delle attivita' del Soggetto Gestore.
2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio fitosanitario centrale e' l'autorita' competente unica per il coordinamento di tutte le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
 
Art. 68

Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali

1. Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attivita':
a) la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77;
b) la verifica dell'idoneita' dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);
c) lo svolgimento delle attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
d) l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d).
2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attivita' di controllo e qualificazione.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
 
Art. 69

Soggetto Gestore

1. Possono essere riconosciuti quale «Soggetto Gestore», soggetti privati, organizzati in forma collettiva, societaria o associata o consorziata, in possesso dei seguenti requisiti:
a) il coinvolgimento in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;
b) la rappresentativita' a livello nazionale;
c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;
d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 presentano istanza al Ministero corredata della seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del Soggetto richiedente;
b) organigramma;
c) libro soci;
d) documentazione attestante il possesso di adeguata esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione.
3. La qualita' di Soggetto Gestore e' attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata.
4. Il riconoscimento e' revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 70

Funzioni del Soggetto Gestore

1. Al Soggetto Gestore compete:
a) la collaborazione con il Servizio fitosanitario nazionale per assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento della qualificazione nazionale;
b) lo svolgimento delle attivita' assegnate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale del materiale di propagazione vegetale d'intesa con il Servizio fitosanitario nazionale;
d) la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informatico che assicuri l'applicazione del presente decreto, compresa la tracciabilita' dei materiali prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e che sia fruibile da tutti gli operatori del settore, secondo le indicazioni del Comitato fitosanitario nazionale;
e) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attivita' promozionali del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
f) la realizzazione di attivita' finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell'Unione europea o terzi;
g) l'elaborazione di una relazione annuale da inviare al Servizio fitosanitario centrale, in via preventiva e consuntiva, sulle attivita' svolte;
h) la riscossione dei proventi derivanti dalla vendita delle etichette di qualificazione.
 
Art. 71
Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. Il fornitore che intende aderire al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la domanda, che comprende almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale;
b) indirizzo della sede legale;
c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
d) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
e) numero di registrazione al RUOP.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dell'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione della domanda di adesione.
4. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il RUOP con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
 
Art. 72
Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di
qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'articolo 65, per l'ottenimento della qualificazione nazionale devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonche' quelli previsti dall'allegato V per il genere o la specie in questione.
2. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di «Pre-Base» occorre presentare specifica richiesta, corredata delle informazioni di cui all'allegato VI, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.
3. Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di «Pre-Base», su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneita'.
 
Art. 73

Controlli del Sistema nazionale volontario
di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

1. I controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale sono finalizzati ad accertare che tutti i materiali di moltiplicazione:
a) sono ottenuti da materiale «Pre-Base» esente dagli organismi nocivi di cui all'allegato V per la specie e i generi in questione;
b) sono conservati, prodotti e sottoposti alle verifiche periodiche conformemente all'allegato V.
2. I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.
3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato V e accerta altresi' l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilita'.
4. Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, conformemente all'allegato V.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo III o la non conformita' delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone il divieto di utilizzo delle etichette di cui all'articolo 79. Tale divieto e' revocato dal Servizio fitosanitario regionale competente, su richiesta dell'interessato, una volta verificata la cessazione della causa di non conformita'.
 
Art. 74
Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di
propagazione vegetale
1. Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate.
2. Ai fini del riconoscimento dell'idoneita' di cui al comma 1 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneita' all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario centrale. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale;
b) indirizzo della sede legale;
c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;
e) l'elenco e l'indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
f) il riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita' ai sensi del Titolo IV.
3. Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento.
4. Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione.
5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 4 le strutture inviano una richiesta di riconoscimento di idoneita' all'indirizzo PEC del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale richiesta comprende almeno le seguenti informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale;
b) indirizzo della sede legale;
c) recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
d) le specie o i gruppi di specie per le quali si chiede il riconoscimento;
e) elenco e indirizzo di tutte le strutture coinvolte nella filiera produttiva;
f) riferimento al provvedimento di riconoscimento di idoneita' ai sensi del Titolo IV.
6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento.
7. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.
 
Art. 75

Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta dell'interessato, effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V per le singole specie.
5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Pre-Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 76

Verifica del materiale di categoria «Base»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.
5. Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 77

Verifica del materiale di categoria «Certificato»

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V.
2. Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio una richiesta secondo le modalita' definite con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.
4. Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
5. La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.
 
Art. 78

Laboratori per la Micropropagazione

1. La produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP).
2. I laboratori di cui al comma 1 che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.
3. I laboratori di cui comma 1 devono:
a) essere in possesso di adeguati locali:
1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
3) camera di crescita;
b) rispettare le norme che regolano l'attivita' di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base».
5. Per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» i CCP e i CP possono, altresi', avvalersi di uno o piu' laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
6. I laboratori di micropropagazione che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato», inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.
7. I laboratori di micropropagazione di cui al comma 6, devono:
a) essere in possesso di adeguati locali:
1) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;
2) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;
3) camera di crescita;
b) rispettare le norme che regolano l'attivita' di micropropagazione di cui all'allegato V per i generi e le specie in questione.
8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» idonei.
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.
 
Art. 79
Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della
qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale
volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonche' di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), comunica l'idoneita' alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette.
3. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.
4. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche la dicitura «Qualita' Vivaistica Italia».
5. L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.
6. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.
7. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.
8. Gli oneri derivanti dalle attivita' di stampa delle etichette di cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantita' di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.
 
Art. 80

Oneri a carico del richiedente

1. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 73, 75, 76, 77 e 79 sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 82.
2. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 74, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.
 
Art. 81

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. A chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
3. A chiunque omette di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
4. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
5. Al fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
6. Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
7. Al fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
8. Al fornitore registrato che non e' in possesso di una scheda descrittiva di ogni varieta', cosi' come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
9. Al fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
10. Al fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilita', come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera f), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
11. Al fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attivita' svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Al fornitore registrato che non da' attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera i), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
13. Al fornitore registrato che non garantisce l'identificabilita' dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera l), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
14. Al fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
15. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
16. A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
17. Al fornitore, la cui attivita' rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilita' delle operazioni relative alla commercializzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
18. A chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
19. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
20. Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
21. A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
22. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
23. A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
24. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.
25. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, a eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
26. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varieta' ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
27. A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varieta' non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
28. A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
29. A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
30. A chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
31. Al fornitore che non appone le etichette secondo le modalita' di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
32. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.
33. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 81:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 82

Tariffe

1. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, nonche' di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attivita' di iscrizione di cui all'articolo 11.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento per le attivita' di ispezione ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attivita' di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, per il finanziamento delle predette attivita'.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 82:
- Il testo dell'art. 30 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117,
terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
 
Art. 83

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 84

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa in materia di piante da frutto e piantine ortive prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.

Note all'art. 84:
- Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note
alla premesse.
- Il testo dell'art. 40 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 40 (Recepimento delle direttive europee da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le
regioni e le province autonome, nelle materie di propria
competenza, provvedono al recepimento delle direttive
europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per recepire le direttive europee nelle
materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il
numero identificativo della direttiva recepita e sono
immediatamente trasmessi per posta certificata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee, fermo restando quanto previsto all'art.
29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e per le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 41 della
presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo
indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono
attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in
cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti
previsti dall'art. 35 della presente legge, e' esercitata
mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri
competenti secondo le modalita' di cui all'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le
Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee
da parte delle regioni e delle province autonome nelle
materie di loro competenza, secondo modalita' di
individuazione di tali direttive da definire con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A
tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente
le regioni e le province autonome nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella sessione europea dedicata alla predisposizione del
disegno di legge di delegazione europea e del disegno di
legge europea di cui all'art. 29.».
 
Art. 85

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Note all'art. 85:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art.
64.
 
Art. 86

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.
2. E' consentita, fino al 31 dicembre 2022, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.
3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.
4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.
5. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneita'.
6. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.
7. Le strutture gia' individuate per le prove di coltivazione delle varieta' di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varieta' idonee come CCP e CP, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.

Note all'art. 86:
- Per i rifermenti della direttiva di esecuzione
2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 87

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 giugno 1991;
b) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
c) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
d) il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 ottobre 1993, recante «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato del noce», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;
e) il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;
f) il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ad eccezione dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, dell'articolo 6, comma 6 e dell'articolo 8;
g) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 ad eccezione dell'articoli 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 10;
h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;
i) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 12, comma 3, lettera g);
l) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri e, ad interim, Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 87:
- Il testo degli articoli 4, 6 e 8 del citato decreto
legislativo 25 giugno 2010, n. 124, cosi' recita:
«Art. 4 (Condizioni generali per la
commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in materia
fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali
di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere
commercializzati soltanto se:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati
ufficialmente certificati come "materiali pre-base",
"materiali di base" o "materiali certificati" o rispondono
alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come
materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente
certificate come materiali certificati o rispondono alle
condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come
materiali CAC.
2. I materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato
ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 2, della direttiva
2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se
l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato
in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
3. I materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato
devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto
delle vigenti norme di coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o
materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere
utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualita' di
mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di
applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n.
1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da
frutto interessati sono immessi sul mercato solo se
l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono
stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo'
essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi
appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da
frutto destinati a:
a) prove o a scopi scientifici; o;
b) lavori di selezione; oppure; o;
c) contribuire alla conservazione della diversita'
genetica.
6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi
dell'art. 3 del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni.»
«Art. 6 (Identificazione della varieta'). - 1. I
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono
commercializzati con un riferimento alla varieta' cui
appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi
sia identita' varietale, con riferimento alla specie o
all'ibrido interspecifico in questione.
2. Le varieta' cui viene fatto riferimento ai sensi
del comma 1 devono essere:
a) giuridicamente protette da una privativa per
ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla
protezione di nuove varieta' vegetali; o;
b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5
del presente articolo; o;
c) comunemente note; una varieta' e' considerata
comunemente nota se:
1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato
membro; o;
2) e' oggetto di domanda di registrazione
ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di
cui alla lettera a); o;
3) e' stata commercializzata prima del 30
settembre 2012 sul territorio dello Stato membro
interessato o di un altro Stato membro, purche' abbia una
descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorita' unica
a livello nazionale di cui all'art. 3.
3. L'indicazione di cui al comma 1 puo', altresi',
applicarsi a una varieta' priva di valore intrinseco per la
produzione vegetale a fini commerciali, purche' la varieta'
abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano
commercializzati come materiale CAC sul territorio dello
Stato membro interessato e siano identificati con un
riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un
documento, o su entrambi.
4. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione
in tutti gli Stati membri secondo le modalita' di
applicazione adottate ai sensi dell'art. 3 oppure
conformemente alle linee direttrici internazionali
accettate.
5. Le varieta' possono essere registrate
ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a
talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi
dell'art. 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse
possono, altresi', essere registrate ufficialmente se il
loro materiale e' stato gia' commercializzato prima del 30
settembre 2012 sul territorio dello Stato membro
interessato, purche' abbiano una descrizione ufficialmente
riconosciuta.
6. Una varieta' geneticamente modificata puo' essere
registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente
modificato da cui e' costituita e' stato autorizzato ai
sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n.
1829/2003.
7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o
materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere
utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 o in qualita' di
mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di
applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n.
1829/2003, la varieta' interessata e' registrata
ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da
questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto
regolamento.»
«Art. 8 (Etichettatura ed identificazione dei
materiali e delle piante OGM). - 1. Nel caso di materiali
di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una
varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque
etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto
sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del
presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta'
e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli
organismi geneticamente modificati.».
- Il testo degli articoli 8 e 10 del citato decreto
legislativo 7 luglio 2011, n. 124, cosi' recita:
«Art. 8 (Condizioni generali per la
commercializzazione). - 1. Fatte salve le norme in materia
fitosanitaria di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, le piantine di ortaggi ed i materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
possono essere commercializzati soltanto da fornitori
riconosciuti e se:
a) soddisfano i requisiti fissati ai sensi
dell'art. 4, comma 2;
b) sono accompagnati da un documento rilasciato dal
fornitore conformemente alle condizioni fissate ai sensi
dell'art. 4, comma 2;
c) fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente
iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui
all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure
ad una varieta' ufficialmente iscritta in almeno uno Stato
membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli
di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di
moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo
geneticamente modificato ai sensi dell'art. 2, numeri 1) e
2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul
mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e'
stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al
regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di
moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo
geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e
coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza
tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di
ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi siano
destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in
alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3
o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante
nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento
(CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le
piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo
se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono
stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
5. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di
cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1
non si applica alle piantine di ortaggi ed ai materiali di
moltiplicazione destinati a:
a) prove o a scopi scientifici; o a
b) lavori di selezione; o a
c) contribuire alla conservazione della diversita'
genetica.
6. Le modalita' di applicazione di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'art. 4
del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.»
«Art. 10 (Etichettatura ed identificazione dei
materiali e delle piante GM). - 1. Nel caso di materiali di
moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta'
che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta
e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui
materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente
decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata
geneticamente modificata e deve specificare la modifica
geneticamente introdotta.».
- Il testo degli articoli 5 e 12 del decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14
del 18 gennaio 2017, cosi' recita:
«Art. 5 (Condizioni per la registrazione di una
varieta'). - 1. Una varieta' e' registrata come varieta'
avente una descrizione ufficiale, se soddisfa i seguenti
requisiti:
a) e' distinguibile, omogenea e stabile ai sensi
del comma 2;
b) e' disponibile un campione della varieta' con
stato sanitario noto;
c) per quanto riguarda le varieta' geneticamente
modificate, l'organismo geneticamente modificato e'
autorizzato ai fini della coltivazione a norma della
direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2. Una varieta' e' considerata:
a) "distinguibile" se puo' essere chiaramente
distinta, in riferimento all'espressione delle
caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da
una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi
altra varieta' comunemente nota alla data di presentazione
della domanda di cui all'art. 6;
b) "omogenea" se, fatta salva la variazione
prevedibile in base alle particolarita' della sua
propagazione, e' sufficientemente omogenea nell'espressione
delle caratteristiche comprese nell'esame della
distinguibilita', nonche' di qualsiasi altra caratteristica
utilizzata per la descrizione della varieta';
c) "stabile" se l'espressione delle caratteristiche
comprese nell'esame della distinguibilita', nonche' di
qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la
descrizione della varieta', rimane invariata dopo ripetute
moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla
fine di ogni ciclo.»
«Art. 12 (Deposito e contenuto della domanda di
iscrizione). - 1. In applicazione dell'art. 6 la domanda e'
inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale
dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V per via telematica
utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente.
2. La domanda deve essere trasmessa entro il 30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per
le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile.
3. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 6 del
presente decreto deve contenere le seguenti informazioni:
a) tipo di utilizzo come pianta da frutto o
portainnesto e specie botanica cui appartiene la varieta';
b) denominazione proposta per la varieta', ai sensi
dell'art. 63 del regolamento 2100/94;
c) le informazioni indicanti se la varieta' e'
ufficialmente registrata in un altro Stato membro o e'
protetta da privativa vegetale nazionale, ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una
privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94,
oppure la dichiarazione circa la presentazione di una
domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato
membro o per il rilascio di una privativa nazionale o
comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se
disponibile;
d) indicazione del costitutore, dell'avente causa,
quando diverso dal costitutore, dell'eventuale
rappresentante designato con sede in Italia e del
responsabile della conservazione dei materiali;
e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in
conservazione;
f) metodo di ottenimento della varieta' e origine
della stessa;
g) nel caso di una varieta' geneticamente
modificata, la prova che l'organismo geneticamente
modificato e' autorizzato ai fini della coltivazione a
norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n.
1829/2003;
h) eventuali indicazioni di caratteristiche
speciali ed ogni altra informazione complementare per la
determinazione dei caratteri distintivi della varieta',
areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione
della varieta';
i) eventuale indicazione dell'epoca di impianto
idonea all'effettuazione delle prove di coltivazione;
j) elenco degli allegati.
4. La domanda di cui all'art. 6 deve essere corredata
dai seguenti documenti:
a) designazione di un rappresentante con sede
legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il
costitutore o l'avente causa sia di nazionalita' estera;
b) documentazione attestante i diritti acquisiti
sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata
da un avente causa;
c) la scheda descrittiva ufficiale della varieta'
redatta da un organismo ufficiale, qualora la varieta' sia
gia' ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato
membro o protetta da privativa nazionale, ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o da una
privativa comunitaria, ai sensi del regolamento 2100/94;
d) questionario tecnico debitamente compilato e
definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV o in assenza
di essi dai protocolli nazionali;
e) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo
dovuta;
f) la riproduzione fotografica della pianta e di
parti di pianta che servono all'identificazione della
varieta' ed ogni altra informazione e documentazione
ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con
particolare riferimento alla scheda descrittiva della
varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie;
g) se la documentazione e' redatta in lingua
straniera dovra' essere integrata con traduzione in lingua
italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della
descrizione.».