Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 gennaio 2021 |
Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione della nascita e dello sviluppo di societa' cooperative, la crescita di attivita' economiche e dei livelli occupazionali; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il predetto regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e, in particolare, il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 17, che disciplina le modalita' di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di societa' finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa; Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, ove e' prevista la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l'art. 24, comma 33, ove e' previsto che il diritto alla ripetizione delle agevolazioni revocate costituisce credito privilegiato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; Considerata l'esigenza di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle societa' cooperative, gia' previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, attraverso, tra l'altro, l'ampliamento della platea delle possibili societa' beneficiarie e l'incremento del sostegno finanziario concedibile; Ritenuto, pertanto, necessario adottare un nuovo regime di aiuti nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «legge n. 296/2006»: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», limitatamente all'art. 1, comma 845; c) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; d) «decreto legislativo. n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; e) «societa' finanziarie»: le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni; f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al regolamento di esenzione, nelle quali la societa' finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia gia' acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; g) «FCS»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; h) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 recante le modalita' di intervento del FCS; i) «regolamenti di esenzione»: il regolamento di esenzione e il regolamento di esenzione agricoltura; l) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea; m) «regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; n) «regolamenti de minimis»: il regolamento de minimis, il regolamento de minimis agricoltura e il Regolamento de minimis pesca; o) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; p) «regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019; q) «regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; r) «regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; s) «TFUE»: trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' trattato che istituisce la Comunita' europea; t) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del regolamento de minimis, del regolamento de minimis pesca e del regolamento de minimis agricoltura; u) «comunicazione n. 14/08»: comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); v) «Tasso di base»: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html z) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; aa) «impresa unica»: l'impresa unica cosi' come definita dagli articoli 2, comma 2, dei regolamenti de minimis; ab) «produzione primaria di prodotti agricoli»: l'attivita' definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296/2006, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle societa' cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, secondo le modalita' previste dall'art. 15, commi 4 e 5. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49: a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; b) non qualificabili come «imprese in difficolta'» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione; c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative: a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali e' stata disposta la restituzione. |
| Art. 4
Risorse finanziarie
1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 e degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto 8 marzo 2013, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 - «Piano di gestione 21», n. 2308 - «Piano di gestione 1», n. 7483 - «Piano di gestione 1» e n. 7483 - «Piano di gestione 5», che sono versate alla contabilita' speciale n. 1201 del FCS e iscritte nella sezione del FCS dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono altresi' essere finanziate con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalita' e gli ambiti di intervento del presente decreto. |
| Art. 5
Agevolazione concedibile
1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4, le societa' finanziarie possono concedere alle societa' cooperative di cui all'art. 3 finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6. 2. I finanziamenti di cui al comma 1: a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento; e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00). 3. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle societa' cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08. 4. Per le sole societa' cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base. 5. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi: a) dell'art. 17 del regolamento di esenzione e nei limiti delle intensita' massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla societa' finanziaria, conforme agli obiettivi previsti, alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento di esenzione. Qualora la societa' cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall'applicazione del regolamento di esenzione, l'agevolazione e' concessa ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal regolamento de minimis pesca; b) del pertinente regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla societa' cooperativa per esigenze di liquidita' aziendale, direttamente finalizzate all'attivita' di impresa. 6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, come previsto dall'art. 4, comma 2, l'agevolazione di cui al presente decreto puo' essere concessa nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. 7. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 8. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 1 vengano concesse per le finalita' di cui al comma 5, lettera a), il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga. Il mancato rispetto di tale termine puo' determinare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f). 9. Nel caso di societa' cooperative non aventi sede legale nel territorio italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale. 10. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, ne' personale, ne' reale, ne' bancaria, ne' assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
| Art. 6
Iniziative ammissibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di societa' cooperative come individuate all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attivita' in cui opera la societa' cooperativa ovvero dal regolamento de minimis pesca. 2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa inerenti all'attivita' d'impresa e coerenti con le iniziative di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attivita' in cui opera la societa' cooperativa. |
| Art. 8
Presentazione e valutazione delle richieste
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 3. Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle societa' cooperative interessate alle societa' finanziarie con le modalita' previste dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 15, comma 1. 4. Le richieste di cui al comma 3 sono valutate dalle societa' finanziarie sulla base dei seguenti criteri e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 15, comma 1: a) sussistenza, in capo alla societa' cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione; b) conformita' degli obiettivi del finanziamento alle finalita' di cui all'art. 6; c) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e adeguato merito creditizio della societa' cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidita' patrimoniale e alle capacita' di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere. 5. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le societa' finanziarie procedono alla delibera del finanziamento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990. 6. La delibera di finanziamento agevolato e' condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal regolamento registro nazionale aiuti, all'accertamento della regolarita' contributiva della societa' cooperativa, nonche' alla verifica della disponibilita' delle risorse da parte del Ministero. 7. Le societa' finanziarie procedono alla stipula del contratto di finanziamento agevolato con le societa' cooperative entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilita' delle risorse, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1. |
| Art. 9
Erogazione del finanziamento agevolato
1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le societa' finanziarie, presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'art. 4 sul conto corrente bancario di cui all'art. 14, comma 2. 2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), le societa' finanziarie richiedono il trasferimento delle risorse al Ministero entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed effettuano l'erogazione alla societa' cooperativa in unica soluzione entro trenta giorni dall'accredito delle risorse sul conto corrente di cui all'art. 14, comma 2. 3. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie effettuano l'erogazione in piu' soluzioni in relazione a stati di avanzamento lavori, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso. 4. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento. 5. L'erogazione per stati di avanzamento del programma e' disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte della societa' cooperativa, nei tempi e secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 6. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che puo' essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, e' comunque subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 7. La societa' cooperativa trasmette alla societa' finanziaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 8. Il decreto di cui all'art. 15, comma 1, specifica le condizioni e le modalita' di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta e alla richiesta di erogazione del saldo, nonche' i termini per l'istruttoria della societa' finanziaria e per l'erogazione del finanziamento. 9. Ciascuna erogazione e' in ogni caso condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento della regolarita' contributiva della societa' cooperativa e all'esperimento delle verifiche previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
| Art. 10
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla societa' cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita' di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti de minimis applicabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettere a) e b), in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria. 2. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dal regolamento di riferimento, la societa' finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensita' massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria. 3. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei regolamenti de minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis, la societa' finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nel rispetto del massimale in termini di ESL previsto dal regolamento applicabile in relazione al settore di attivita' economica in cui opera la societa' cooperativa beneficiaria. |
| Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. Le societa' cooperative beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alle societa' finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate. 2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie effettuano controlli, eventualmente anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le societa' finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, recante informazioni analitiche circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi e le posizioni in essere, redatta secondo le modalita' disciplinate con i decreti di cui all'art. 15 comma 2. 4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sia sulle societa' cooperative finanziate - al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni - sia sull'attivita' svolta dalle societa' finanziarie. 5. Per le attivita' di controllo di cui al comma 4, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa unionale. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. |
| Art. 12
Revoche
1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' revocata dalla societa' finanziaria nei seguenti casi: a) accertamento dell'assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto per fatti imputabili alla societa' cooperativa beneficiaria; b) la societa' cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) fallimento della societa' cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima societa' di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 10; e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato; f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), la mancata realizzazione del programma di investimento entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il termine concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2; g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato e' stato concesso ed erogato alla societa' cooperativa; 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la societa' cooperativa beneficiaria restituisce alla societa' finanziaria gli interessi sulle rate rimborsate, calcolati al tasso di cui all'art. 5, comma 3, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) la societa' cooperativa restituisce il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi al tasso di cui all'art. 5, comma 3, dalla data di risoluzione del contratto di finanziamento e fino alla data dell'effettiva restituzione alla societa' finanziaria delle somme dovute. 4. La revoca del finanziamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento in attuazione delle relative previsioni, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1. 5. A seguito della delibera di revoca del finanziamento, le societa' finanziarie procedono a comunicare alle societa' cooperative, a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in attuazione delle relative previsioni, e a richiedere la restituzione degli importi dovuti. 6. Le societa' cooperative procedono alla restituzione degli importi dovuti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. |
| Art. 13
Variazioni
1. Le societa' finanziarie possono accordare, su specifica richiesta della societa' cooperativa corredata da una relazione illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera a), previa verifica della conformita' della variazione alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Su richiesta motivata della societa' cooperativa e per ragioni connesse alla realizzazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie possono concedere una proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 8. |
| Art. 14
Rapporti con le societa' finanziarie
1. I rapporti tra il Ministero e le societa' finanziarie relativi allo svolgimento delle attivita' di gestione dell'intervento sono regolamentati da una apposita convenzione con la quale sono, altresi', determinati gli oneri per lo svolgimento dell'attivita' di istruttoria, monitoraggio e controllo delle iniziative, cosi' come specificate nel decreto di cui all'art. 15, comma 1, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima del 2 per cento delle risorse stesse. 2. Ai fini della gestione dell'intervento agevolativo le societa' finanziarie detengono un apposito conto corrente bancario. 3. Gli interessi maturati sul predetto conto corrente, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle societa' finanziarie al Ministero, con le modalita' e i termini indicati con i decreti di cui all'art. 15, comma 2. 4. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei termini stabiliti con i decreti di cui all'art. 15, comma 2, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 15
Disposizioni finali
1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono stabiliti gli schemi, i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' le procedure relative alla revoca delle agevolazioni. 2. Con successivi decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definite le modalita' di espletamento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11, nonche' la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative finanziate, gli schemi per la relazione annuale di cui all'art. 11, comma 3, e fornite ulteriori precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto. 3. In allegato al decreto di cui al comma 1 e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento presentate dalle societa' cooperative a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nel sito istituzionale del Ministero. 5. Alle richieste di finanziamento presentate precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 e al decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese 16 aprile 2015. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 79 |
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