Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 17 novembre 2020, n. 189
Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 gennaio 2019, n. 13;
Rilevata la necessita' di adeguare il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, al nuovo assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019;
Tenuto conto dei risultati positivi raggiunti in termini di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale a seguito dell'introduzione, nel 2014, del libero accesso ai luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicita' di comunicazione di tale iniziativa;
Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il giorno di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali e' la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilita' per gli istituti dotati di autonomia speciale di individuare ulteriori giornate o fasce orarie di libero accesso, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della cultura o dell'ambito territoriale di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690 del 26 marzo 2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei»;
b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei mesi da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni mese»;
c) all'articolo 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il competente Direttore della Direzione regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore possono stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario e' pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e della Direzione regionale interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.»;
d) all'articolo 4, al comma 7-bis, la parola: «biennale» e' sostituita dalla seguente: «annuale» e le parole: «sulla base di monitoraggi annuali» sono soppresse.
2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, siano gia' state programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di libero accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali giornate si intendono programmate quale esercizio della facolta' prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto n. 507 del 1997, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno dalla data della loro entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2020

Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 168

Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto
11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai
musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la
seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno
solo dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a
piu' luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad
uno o piu' dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o
piu' monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',
parchi e giardini non statali nonche' mostre o altre
manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere
previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una
carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.
5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente
dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, l'importo dei biglietti di ingresso e' stabilito dal
competente Direttore della Direzione regionale Musei, o,
con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal
Direttore del museo. A tal fine il Direttore della
Direzione regionale Musei, e, con riferimento ai musei
dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si
adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e
tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura
statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non
definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di
valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice,
e' stabilito con apposito accordo tra il direttore dei
musei dotati di autonomia speciale e il Direttore della
Direzione regionale Musei, sentito il Direttore generale
Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti
pubblici territoriali interessati, nonche' i soggetti
privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra
gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo sono risolti ai sensi del
regolamento di organizzazione del medesimo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2, 2-bis e
7-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507:
«Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1.
E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando
gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di
legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione,
calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti
sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il competente Direttore della Direzione regionale
Musei, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia
speciale, il Direttore del museo possono stabilire,
d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti
e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si
acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti
o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La
prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero
l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura
di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di
un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto,
gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni
temporanee.
2-bis. Il competente Direttore della Direzione
regionale Musei e, con riferimento ai musei e istituti
dotati di autonomia speciale, il Direttore possono
stabilire, d'intesa con la Direzione generale Musei,
ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa,
fasce orarie di libero accesso, tenendo conto delle
esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito
territoriale di riferimento. Il relativo calendario e'
pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della
cultura e della Direzione regionale interessati, nonche'
sul sito internet del Ministero.
3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed
ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi
inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite
mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea
nell'esercizio della propria attivita' professionale,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorita';
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea
quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorita';
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council
of Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di
dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole
pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai
loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente
stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della
cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle
facolta' di architettura, di conservazione dei beni
culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea
in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico
o storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia,
o a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e'
rilasciato agli studenti mediante esibizione del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle
accademie di belle arti o a corrispondenti istituti
dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato
agli studenti mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo
o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea
attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul
modello predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare
o ad altro accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di
volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere
stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112,
comma 8, del Codice, attivita' di promozione e diffusione
della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da
istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da
istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri
nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e
motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi
della cultura possono consentire ai soggetti che ne
facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi
determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il
Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti
tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli
istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare
categorie di soggetti alle quali consentire, per
determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi
luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di
particolare rilevanza internazionale, sulla base degli
indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche
su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della
cultura, puo' consentire a particolari categorie di
visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati,
comunque previa esibizione del titolo di accreditamento
all'evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta'
compresa tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del
biglietto di ingresso e' pari a due euro.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte
dell'Unione europea, si applicano, a condizione di
reciprocita', le disposizioni sulle riduzioni di cui al
comma 6.
7-bis. Con cadenza annuale la Direzione generale
Musei predispone una relazione al Ministro concernente
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
2-bis.».