Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 17 febbraio 2021 |
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Revlimid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/215/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui e' stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004; Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale e' stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; Vista la determina n. 189/2008 del 14 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 28 febbraio 2008, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016010/E, 038016022/E, 038016034/E e 038016046/E; Vista la determina n. 903/2014 del 4 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016059/E, 038016073/E e 038016085/E; Vista la determina n. 1234/2015 del 24 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2015, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 038016097/E; Vista la determina n. 754/2018 del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2018, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016109/E e 038016111/E; Vista la determina n. 84810/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 3 agosto 2019, relativa regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. nn. 038016135/E e 038016147/E; Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2020 con la quale la societa' Celgene B.V., titolare della A.I.C., ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Revlimid» (lenalidomide); Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082 del 16 novembre 2020 che trasferisce la titolarita' dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Revlimid» da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG; Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020; Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 16-18 dicembre 2020; Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale REVLIMID (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue. Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «mieloma multiplo: "Revlimid" come monoterapia e' indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali; "Revlimid" in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto; "Revlimid", in associazione con desametasone, e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia; sindromi mielodisplastiche: "Revlimid" come monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusionedipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate; linfoma mantellare: "Revlimid" come monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).». Confezioni: «10 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule; A.I.C. n. 038016022/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.586,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.219,13; «15 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule; A.I.C. n. 038016034/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.880,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.704,35. «25 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule; A.I.C. n. 038016046/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.447,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13. «5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 caspule; A.I.C. n. 038016010/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.292,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.733,92. «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule; A.I.C. n. 038016059/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.080,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.384,03. «20 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 21 capsule; A.I.C. n. 038016097/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.164,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.173,07. «2,5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule; A.I.C. n. 038016073/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.693,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.794,68. «10 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule; A.I.C. n. 038016109/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.862,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.073,04. «15 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule; A.I.C. n. 038016111/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.960,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.234,78. «5 mg - capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) 7 capsule; A.I.C. n. 038016085/E (in base 10); classe di rimborsabilita': H; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.764,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.911,30. L'indicazione «"Revlimid" in regime terapeutico di associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto» non e' rimborsata dal SSN. Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory complessivo su tutta la molecola, per tutte le confezioni ed indicazioni di utilizzo, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. Restano attivi i registri di monitoraggio web based. A partire dalla data di efficacia della determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vengono eliminati tutti i meccanismi di rimborso condizionato in vigore per la specialita' medicinale «Revlimid» come da condizioni negoziali. Le note di credito riferite ai MEA sopra indicati saranno, pertanto, a carico della societa' per tutte le dispensazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove condizioni. La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Validita' del contratto: ventiquattro mesi. |
| Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revlimid» (lenalidomide) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL). |
| Art. 3
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 17 febbraio 2021
Il direttore generale: Magrini |
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