Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 dicembre 2020
Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale - annualita' 2020.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, in particolare:
all'art. 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
all'art. 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
all'art. 7: al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo poverta'; al comma 3 stabilisce l'ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari inizialmente a 297 milioni di euro nel 2018 e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; al comma 4, stabilisce che i criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 9 individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora;
Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, volti a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di stabilita' 2019)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visto, in particolare, l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:
al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
ai commi da 2 a 11 definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;
al comma 12 stabilisce in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei comuni, le modalita' di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;
al comma 13 stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
al comma 14 stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Visto anche l'art. 12, comma 12, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che, in particolare:
al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato art. 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale;
al secondo periodo stabilisce che sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;
Considerato che alla luce del citato art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, le risorse residue del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale dedicate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono pari rispettivamente a 347 milioni nel 2019 e 587 milioni nel 2020;
Visto l'art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete elabori un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, nonche' il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2018;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, con il quale, alla luce della introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fornite indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale per l'annualita' 2019;
Ritenuto di dover confermare le indicazioni per l'attuazione del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano medesimo, nonche' di dover stabilire il riparto delle risorse per l'annualita' 2020;
Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;
Visto l'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente ai comuni e gli ambiti territoriali delle regioni di destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di due mesi;
Vista la nota n. 4771 del 12 giugno 2020 del direttore generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale recante disposizioni specifiche connesse all'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - supplemento ordinario n. 46 concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'annualita' 2020 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3550 - «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la poverta';
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Acquisita, in data 23 novembre 2020, l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
b) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
c) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
d) «Piano per i servizi di contrasto alla Poverta'»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', relativo al triennio 2018-2020, adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;
e) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
h) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019;
i) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata.
 
Tabella 1
Riparto risorse Fondo poverta' - Art. 3, co. 2, lett. a)
- Annualita' 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piano per i servizi di contrasto alla Poverta'

1. E' fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, ferme restando le seguenti modificazioni:
a) per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorita' indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;
b) per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate «Le priorita': i punti per l'accesso al REI» e «I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo» sono soppresse;
c) ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Poverta' possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non gia' sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a).
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale gia' definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualita' 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) nonche' la possibilita' di integrazione di cui al comma 1, lettera c).
3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al comma 2 non fossero riferiti al 2020, e in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.
4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 e' redatto secondo le modalita' di cui all'allegato A e contiene:
a) il quadro di contesto;
b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Poverta';
c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo;
d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.
5. Gli atti di programmazione regionali, di cui al comma 3, sono trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del presente decreto.
 
Allegato A
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI
SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
2020
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo Poverta' per l'anno 2020 sono pari a 587 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle finalita' di seguito indicate.
===================================================================== | | Finalita' | 2020 | +===+========================================================+======+ | |Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali | | | |delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, | | | |del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali | | | |costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei | | | |comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per | | | |l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi | | | |dell'art. 12, comma 12 e gli interventi e servizi | | | |rivolti ai bisogni di assistenza emersi in relazione | | | |all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi | | | |dell'art. 40, comma 1-ter, decreto-legge n. 18/2020, | | | a)|convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. |  562| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi| | | |in favore di persone in condizione di poverta' estrema e| | | |senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del decreto | | | b)|legislativo n. 147 del 2017. |  20| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Somme riservate al finanziamento di interventi, in via | | | |sperimentale, in favore di coloro che, al compimento | | | |della maggiore eta', vivano fuori dalla famiglia di | | | |origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' | | | |giudiziaria, volti a prevenire condizioni di poverta' e | | | |permettere di completare il percorso di crescita verso | | | |l'autonomia, di cui all'art. 1, comma 250, della legge | | | c)|n. 205 del 2017. |  5| +---+--------------------------------------------------------+------+ |   |  Totale |  587| +---+--------------------------------------------------------+------+

 
Allegato B
Monitoraggio dei flussi finanziari

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziabili anche qualora fossero erogati in favore di persone che non beneficiano del Rei o del Rdc, se realizzati per soddisfare i bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo 17 marzo - 16 maggio 2020, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Le somme di cui al presente articolo per l'annualita' 2020 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito un peso del 60%;
b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del 40%.
4. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 3, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito un peso del 60%;
b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del 40%.
6. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui al successivo comma 11, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a) non puo' pesare meno del quaranta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento;
7. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso e' necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.
8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 7, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione o della sua integrazione, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 3 e all'art. 2, comma 2, con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1.
9. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS, adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019.
10. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate.
11. L'erogazione delle risorse per l'anno 2020 e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'annualita' precedente. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonche' secondo le modalita' di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.
 
Art. 5

Altri interventi e servizi

1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), sono utilizzate per le finalita' e nelle modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2021, n. 197