IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Delibera
di modificare l'art. 28 del regolamento di amministrazione e contabilita', inserendo, dopo il comma 3, i commi 4, 5 e 6, con conseguente rinumerazione dei commi successivi, come di seguito trascritto; delibera, altresi', che in sede di prima applicazione la procedura di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 28 R.A.C. sia attivata entro trenta giorni dall'approvazione della presente delibera, con validita' fino al 31 dicembre 2022.
Art. 28
Incarichi
1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio puo' affidare, su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, estranei all'ordine giudiziario e al C.S.M., nonche' ad enti o istituti di ricerca, pubblici e privati. 2. Il C.S.M. puo' avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalita' o della specializzazione specificamente richiesti in relazione all'attivita' da svolgere. Puo' altresi' stipulare contratti di collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. 3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, il Consiglio puo' affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonche' per le esigenze connesse all'attivita' delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari. 4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze connesse all'attivita' delle commissioni, per l'acquisizione delle disponibilita' dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni due anni, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai magistrati che abbiano maturato l'anzianita' di servizio necessaria al conseguimento della seconda valutazione di professionalita' con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. Nell'interpello saranno indicati i settori per i quali il Consiglio intende avvalersi della collaborazione dei magistrati e le eventuali attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi. Nella dichiarazione di disponibilita' saranno indicate le funzioni svolte dal magistrato, i settori per i quali si manifesta la disponibilita' allo svolgimento degli incarichi e le eventuali attitudini specifiche. La condanna disciplinare a una sanzione superiore a quella dell'ammonimento riportata nell'ultimo decennio e' circostanza ostativa al conferimento dell'incarico di collaborazione. Il magistrato che intenda offrire la sua disponibilita' dovra' dichiarare mediante autocertificazione le eventuali condanne disciplinari riportate, nonche' dovra' dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari, circostanze queste ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del conferimento dell'incarico. Ai fini del conferimento dell'incarico saranno altresi' valutati eventuali significativi ritardi risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio. Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico anche i consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri incarichi conferiti ai sensi dell'art. 28 del R.A.C. 5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, provvede alla selezione degli idonei sulla base dei criteri indicati nell'interpello, con la indicazione delle attivita' di collaborazione per le quali e' stata valutata l'idoneita'. Ciascun magistrato potra' essere ritenuto idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in piu' settori. Tra i magistrati di cui all'elenco cosi' formato, le Commissioni procederanno di volta in volta all'individuazione di quelli piu' idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto dei criteri indicati nell'interpello, nonche' delle funzioni svolte e delle attitudini del magistrato, come desumibili dalle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di disponibilita'. Per le esigenze connesse all'attivita' dell'Ufficio studi e documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione. Il Comitato di presidenza, in base alle indicazioni provenienti dalle singole Commissioni, propone al Consiglio l'affidamento degli incarichi. 6. Gli incarichi di cui al comma 3 possono avere una durata massima semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 3 non possono superare una durata complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se conferiti in modo non continuativo. 7. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio. 8. L'incarico per accertamenti tecnici e/o consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, e' conferito dal Comitato di presidenza, che stabilisce il relativo compenso previo parere della Commissione bilancio. Roma, 17 febbraio 2021
Il Vice Presidente: Ermini |