Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2020
Modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell'accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 9-bis del predetto decreto 9 dicembre 2014, concernenti, rispettivamente gli accordi di programma finalizzati al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;
Vista la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto opportuno modificare la disciplina degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo, di cui ai citati articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, al fine di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all'attivazione dei predetti accordi e una piu' efficiente gestione delle fasi procedimentali propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi medesimi;
Ritenuto, altresi', opportuno introdurre ulteriori modificazioni volte ad accelerare e semplificare le procedure di valutazione e gestione dei contratti di sviluppo, al fine di sostenere piu' efficacemente la realizzazione dei programmi di sviluppo proposti dalle imprese;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4:
1) il comma 3-bis e' soppresso;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il termine di conclusione del programma di sviluppo puo' essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilita' del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.»
3) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutarsi con riferimento all'ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti di cui all'art. 9, comma 6. Ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacita' del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali»;
4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma di cui al comma 6, il soggetto proponente deve presentare un'attestazione delle regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilita' al cofinanziamento del programma di sviluppo. Per i programmi di sviluppo che interessano piu' regioni, e' fatta salva la possibilita' per il Ministero di procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma anche nel caso di mancata partecipazione di una regione al cofinanziamento qualora il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitivita' del Paese.»;
b) all'art. 9:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso in cui, con riferimento alla domanda di agevolazioni, sia stato sottoscritto un accordo di programma, di cui all'art. 4, comma 6, o un accordo di sviluppo, di cui all'art. 9 bis, le condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e lettera b), si intendono verificate. Si intende, altresi', verificata la compatibilita' del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale delle regioni e delle province autonome interessate, nonche', per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'art. 19 bis, la compatibilita' con i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome interessate e l'Agenzia non procede all'invio della comunicazione prevista dal comma 2, lettera c).»;
2) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la cantierabilita' dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilita' che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, la documentazione concernente la materia edilizia di cui al comma 10-bis;»;
3) al comma 8, le parole «comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita nonche' della documentazione» sono soppresse;
4) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma. Qualora allo scadere dei dodici mesi dalla determinazione di cui al comma 8 il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'Agenzia accerta la persistenza del nesso funzionale tra i progetti residui e la validita' tecnico economica del programma di sviluppo; qualora tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a comunicare la revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.»;
c) all'art. 9-bis:
1) al comma 2, le parole «sussistenza di almeno uno» sono sostituite dalle parole «sussistenza di almeno due» e dopo le parole «Industria 4.0» sono aggiunte le seguenti parole: «, programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui al Titolo IV ovvero programma di sviluppo concernente la trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all'aumento della sostenibilita' ambientale. La sottoscrizione di un accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e', altresi', subordinata alla verifica della capacita' del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.»;
d) all'art. 11, comma 4, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle parole «40 per cento»;
e) all'art. 19, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
f) all'art. 26, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
g) all'art. 33, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'art. 9, comma 10-bis ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia previste dal medesimo comma 10-bis si concludano con esito negativo;»;
2) alla lettera e), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti 3 e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si applicano alle istanze di accordo di sviluppo e accordo di programma successive alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 75