Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 7 gennaio 2021
Finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00, nonche' rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con decreto n. 71 del 25 luglio 2020. (Decreto n. 10/2021).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177-bis, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 95;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l'art. 7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'art. 41;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad euro 170.000.000,00 annui, tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020, con riferimento all'annualita' 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, con il quale e' stato approvato un secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Dato atto che con il decreto-legge n. 1 del 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita' e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, le attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;
Dato atto che, con nota del 22 aprile 2020, prot. n. 5460, e' stata comunicata alle regioni la disponibilita', nel bilancio del Ministero dell'istruzione, di un importo complessivo pari ad euro 320.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, i cui piani regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020;
Dato atto che, entro il suddetto termine del 29 maggio 2020 sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole regioni;
Considerato che, per alcune regioni, si e' reso necessario richiedere ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di individuazione degli interventi inseriti all'interno dei piani regionali proposti;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione, sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani pervenuti ad eccezione di quello della Regione Calabria, per la quale si e' resa necessaria un'ulteriore istruttoria e, pertanto, al fine di garantire l'avvio delle procedure e dei finanziamenti per gli interventi delle altre regioni per le quali non sono state ravvisate criticita', anche alla luce di quanto previsto in sede di intesa in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, e' stata rinviata l'ammissione al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica della Regione Calabria, che richiedevano un supplemento di istruttoria, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione;
Considerato che, con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, sono stati approvati i piani regionali di interventi di messa in sicurezza regionale, con la sola eccezione della Regione Calabria;
Dato atto che, lo stanziamento complessivo pari a euro 320.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per euro 15.000.000,00 sull'annualita' 2020, euro 15.000.000,00 sull'annualita' 2021, euro 80.000.000,00 sull'annualita' 2022, euro 80.000.000,00 sull'annualita' 2023, per euro 90.000.000,00 sull'annualita' 2024 e sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per euro 40.000.000,00 sull'annualita' 2021;
Considerato che, la Regione Calabria ha presentato successivamente il proprio piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Dato atto che, la Regione Lazio ha presentato nel mese di settembre un provvedimento di rettifica del proprio piano approvato con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, in ragione di alcuni errori riscontrati nell'individuazione di alcuni enti locali beneficiari;
Considerato che, i piani proposti dalle sopracitate regioni sono provvisti di codici unici di progetto attivi ai sensi dell'art. 41 del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Ritenuto quindi, necessario e possibile finanziare gli interventi di edilizia scolastica di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, cosi' come individuati dalla Regione Calabria nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;
Ritenuto altresi', necessario rettificare il piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione Lazio approvato con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, a seguito di richiesta della stessa regione;

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base del piano di interventi presentato della Regione Calabria, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro 16.992.528,51.
2. Il piano degli interventi di edilizia scolastica della Regione Lazio gia' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71 e' sostituito da quello di cui all'allegato A al presente decreto.
3. La somma residua, determinata anche alla luce della rettifica del piano della Regione Lazio, e' pari a euro 5.778.981,18 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00 ed e' assegnata, unitamente alle economie accertate a seguito di monitoraggio e rendicontazione, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nei rispetti piani regionali rientranti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.
4. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per le annualita' dal 2021 al 2024 per gli importi indicati in premessa e, per euro 40.000.000,00, sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per l'annualita' 2021.
5. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 2

Autorizzazione degli interventi
e termini di aggiudicazione

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in diciotto mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.
 
Art. 3

Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2021

Il Ministro: Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 162

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Avvertenza:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati,
e' consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml