Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 10 dicembre 2020
Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse prioritario II del Programma operativo nazionale "Cultura e sviluppo" 2014-2020».


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'art. 1 che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2020, n. 16, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. «Regolamento omnibus»);
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020 cultura e sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e sviluppo o PON), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;
Visto il Programma operativo complementare al PON cultura & sviluppo approvato con delibera CIPE 45/2016;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Viste le decisioni della Commissione europea (2018) 1142 final del 12 marzo 2018 e C(2018) 7515 final del 15 novembre 2018 di approvazione di alcune modifiche del PON;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, che prevede che, dalla data del 30 giugno 2020, il dirigente del Servizio V del Segretariato generale svolge le funzioni di Autorita' di gestione dei programmi europei (PON FESR) e di coesione (FSC) a titolarita' MiBACT secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti;
Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse II del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016 e parzialmente modificati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 luglio 2018;
Vista la valutazione ex ante per gli strumenti finanziari del PON nella seduta del Comitato di sorveglianza in data 2 maggio 2016;
Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PON del 4 febbraio 2016 (rep. n. 6/2016) che approva l'elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 agosto 2020 che modifica la decisione di esecuzione del C(2015) 925 che approva determinati elementi del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo»;
Visti gli Accordi operativi di attuazione (di seguito AOA) stipulati dall'Autorita' di gestione del PON con le Autorita' di gestione dei Programmi operativi regionali FESR 2014-2020 delle Regioni Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria in data 19 febbraio 2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016, Sicilia in data 19 febbraio 2016;
Visti il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattati sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016, che istituisce il regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano in attuazione dell'Asse prioritario II del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo 2014-2020»;
Considerate le sopravvenute esigenze di semplificazione dell'intervento agevolativo e di supporto tecnico gestionale per i beneficiari delle agevolazioni di cui al citato decreto dell'11 maggio 2016, preordinate ad elevare l'efficacia complessiva della misura;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 11 maggio 2016 recante «Istituzione del
regime di aiuto per aiutare la filiera culturale e creativa e
rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese,
finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore
produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse
prioritario del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo»
2014-2020»)

1. Al decreto ministeriale 11 maggio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) la parola «Ministero» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "soggetti del terzo settore": i soggetti come definiti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la cui ordinaria attivita' e le cui finalita' istituzionali non siano incompatibili con le finalita' del presente decreto»;
b) all'art. 2, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis: «Agli interventi di cui al presente decreto sono altresi' assegnate le risorse finanziarie di cui all'Asse II - Azioni 1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare cultura e sviluppo al fine di assicurare la piena copertura finanziaria delle iniziative ammissibili e non agevolabili nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, nonche' dei contributi per il capitale circolante relativi al titolo IV, delle azioni di tutoraggio, accompagnamento e promozione della misura»;
c) all'art. 5, comma 3, le parole «Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal titolo II del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutti i programmi di investimento»;
d) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il soggetto beneficiario» sono soppresse e le parole «un massimo del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo del 40%». E' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1303/2013, in luogo della predetta presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa le imprese beneficiarie possono richiedere l'intervento di garanzie prestate a valere su fondi pubblici, laddove le rispettive normative attuative ne consentano tale modalita' di impiego»;
2) al comma 3 le parole «inferiore al 20%» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 10%». Il secondo periodo e' soppresso;
e) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera b), le parole «presso una» sono sostituite dalle seguenti: «presso una o piu'»
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.». L'ultimo periodo e' soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E' altresi' ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore»;
f) dopo l'art. 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale). - 1. Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente titolo, che ne facciano richiesta secondo le modalita' da definire con direttiva della Autorita' di gestione del PON cultura e sviluppo 2014-2020, possono essere concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 480/2014.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire alle stesse competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le iniziative della filiera culturale e creativa, con particolare riferimento alla piena realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento, alle necessarie competenze amministrative e gestionali, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione, alla gestione delle risorse umane e all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e gestionale.
3. Il valore dei servizi di cui al comma 1, concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, per singola impresa beneficiaria e' pari a 10.000 euro.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) N. 480/2014, i costi relativi ai servizi di tutoring sono posti a valere sulle risorse del fondo rotativo costituito per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, con l'eccezione dei servizi concessi alle iniziative beneficiarie di cui ai titoli III e IV i cui costi sono posti a carico delle risorse di cui all'Asse II - Azioni 1, 2 e 3 - del Programma operativo complementare «Cultura e sviluppo»;
g) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) realizzati dalle imprese presso una o piu' unita' produttive ubicate nel territorio delle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023». L'ultimo periodo e' soppresso.
3) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. E' ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore.»;
h) all'art. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Fermo quanto stabilito dall'art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono presentare domanda di agevolazione i soggetti , come definiti all'art. 1, comma 1, lettera h), in possesso dei seguenti requisiti:»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle more dell'operativita' del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione al detto registro e' soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle sotto indicate normative di settore:
registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
registri delle imprese, ai sensi dell'art 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».
i) all'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) realizzati dai soggetti beneficiari presso una o piu' unita' produttive ubicati nelle regioni.»;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023». L'ultimo periodo e' soppresso;
3) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) opere murarie, nel limite del 20% del programma complessivamente ammesso;»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis) E' altresi' ammissibile, a fondo perduto, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili e giustificato dal piano di impresa valutato dal soggetto gestore».
 
Art. 2

Reti d'impresa

1. Possono presentare domande di finanziamento ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2016, come modificato dal presente decreto, anche le reti d'impresa per progetti integrati. Tali domande, le cui modalita' di presentazione sono definite nella direttiva di cui al comma 1 dell'art. 12-bis introdotto dal presente decreto, possono riguardare i titoli II, III e IV del medesimo decreto 11 maggio 2016. Ogni impresa facente parte della rete deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle misure previste dal citato decreto.
2. Le percentuali massime di finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e delle agevolazioni concedibili, nei limiti del regolamento de minimis, sono commisurate alle spese sostenute da ciascuna impresa.
 
Art. 3

Misure di sostegno alle imprese
a seguito emergenza Covid - 19

1. In favore dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso alle misure di cui al decreto 11 maggio 2016 e che siano attivi al 1° gennaio del 2020, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto finalizzato alla copertura delle esigenze di capitale circolante, del valore massimo di 25.000 euro, nei limiti del Regolamento de minimis.
2. Le procedure per la presentazione delle istanze e per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con apposita direttiva dell'autorita' di gestione.
 
Art. 4

Azioni di promozione

1. Al fine di favorire la conoscenza delle misure di cui al presente decreto, l'Autorita' di gestione definisce un piano di promozione e di supporto alla presentazione delle domande di finanziamento.
2. Le modalita' operative e gli eventuali oneri di gestione delle azioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di erogazione e di rendicontazione dei servizi di cui all'art. 12-bis, comma 1, sono definiti in un apposito atto aggiuntivo alla convenzione con il soggetto gestore. Alla copertura degli eventuali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-bis dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, introdotto dal presente decreto.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le domande di ammissione alle agevolazioni presentate secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016, per le quali, alla data di adozione del presente decreto, non sia concluso l'iter istruttorio con l'adozione di un provvedimento finale, nonche' a quelle presentate a partire dalla data indicata nella direttiva di cui al comma 1 dell'art. 12-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 dell'art. 12-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, possono essere concessi alle imprese ammesse alle agevolazioni antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto a condizione che ne facciano richiesta e che non abbiano gia' ricevuto quota parte dell'erogazione, secondo le modalita' definite con la direttiva di cui al citato art. 12-bis, salvo verifica dei massimali di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».
3. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 annessi al decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono abrogati. I relativi contenuti sono rielaborati con la direttiva di cui all'art. 12-bis, comma 1, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3