Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 |
ORDINANZA 9 febbraio 2021 |
Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e' stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021; Visto l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; Visto l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che detta disposizioni per l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico in materia di somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di adozione del menzionato piano; Visto l'art. 17-bis del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che detta disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le funzionalita' del Sistema tessera sanitaria; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Considerata l'assoluta necessita' e urgenza di consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto; Sentiti per le vie brevi i competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali;
Dispone:
Art. 1 Supporto all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2
Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 e successive integrazioni: a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati, statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonche' le funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla somministrazione dei vaccini, per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021; c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi di cui alla lettera a), per il monitoraggio dell'adesione alla campagna vaccinale; d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021. |
| Art. 2 Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021
Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l'interconnessione telematica: a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) con la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province autonome in regime di sussidiarieta', per garantire la verifica degli assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonche' per assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria. |
| Art. 3
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell'attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27. |
| Art. 4
Modalita' tecniche
Le modalita' tecniche attuative delle funzionalita' di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate, entro tre giorni dalla adozione della medesima ordinanza, sul sito internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute. Nelle more della predetta pubblicazione, la presente ordinanza e' comunque esecutiva ed esecutoria a tutti gli effetti di legge. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Roma, 9 febbraio 2021
Il Commissario straordinario: Arcuri |
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