Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2021 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 gennaio 2021
Modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 38).



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, Presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito, «Regolamento»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «Codice») ed in particolare il disposto dell'art. 156, comma 5;
Visto regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»), approvato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il quadro normativo vigente, come modificato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali di matrice anche europea, ha incrementato i compiti delle autorita' nazionali di controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dell'evoluzione della tecnologia, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone;
Ritenuto che le crescenti competenze istituzionali rendono indispensabile un potenziamento degli uffici di diretta collaborazione dei componenti il collegio del Garante di cui all'art. 6, comma 3, del citato regolamento n. 1/2000, al fine di esercitare, con maggiore efficacia ed efficienza, le competenze istituzionali attribuite dalle disposizioni in materia;
Preso atto dell'esigenza di apportare alcune modifiche al medesimo regolamento n. 1/2000, al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalita' dei predetti uffici di diretta collaborazione dei componenti nei termini di cui sopra;
Vista la deliberazione del collegio del Garante del 22 ottobre 2020;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

1. Nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2021

Il Presidente e relatore: Stanzione

Il segretario generale: Mattei
 
Allegato A

Al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 11, la parola «due» e' sostituita dalla parola «tre»;
b) al comma 1-bis dell'art. 11, la parola «due» e' sempre sostituita dalla parola «tre».