Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 febbraio 2021 |
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa produttori agricoli Tuscania - societa' cooperativa», in Tuscania e nomina del commissario liquidatore. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la societa' «Cooperativa produttori agricoli Tuscania - societa' cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta societa' cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 266.820,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.427.523,00; Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa e' rilevabile, altresi', sulla base di un accertamento effettuato dall'INPS in data 9 agosto 2018 per un ingente recupero contributivo, per il quale non e' stato presentato ricorso, nonche' dalla presenza di diversi decreti ingiuntivi e pignoramenti non opposti, oltre a precetti per debiti relativi a fatture non pagate dalla cooperativa, al mancato pagamento di mensilita' stipendiali e a debiti erariali e ad atto di pignoramento immobiliare da parte del Monte dei Paschi di Siena; Considerato che in data 19 marzo 2020 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; Vista la nota dell'8 giugno 2020 con la quale la UE.COOP. chiede l'adozione urgente del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa'; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che in data 26 gennaio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 gennaio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Maurizio Migliorini;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Cooperativa produttori agricoli Tuscania - societa' cooperativa», con sede in Tuscania (VT) - (codice fiscale n. 00116190562) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Migliorini, (codice fiscale MGLMRZ58A12F656L) nato a Montevarchi (AR) il 12 gennaio 1958 e domiciliato in Firenze (FI), piazza Pietro Leopoldo n. 7. |
| Art. 2
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 4 febbraio 2021
Il Ministro: Patuanelli |
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