Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2021
Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che modifica il citato art. 78, comma 1, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono piu' richieste, nonche' stabilisca le modalita' e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e l'art. 236;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita', per le quali non e' prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonche' le modalita' e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
2. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte 1 (articolo 1, comma 2)
Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili
4.1. Pomello al volante;
4.2. Centralina comandi servizi
4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)
4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno
4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno
 
Allegato B

(articolo 2, comma 5)

Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

(articolo 2, comma 2)

Disciplinare

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti e adempimenti delle ditte
esecutrici delle modifiche

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'allegato A sono effettuate dalle officine esercenti l'attivita' di autoriparazione nell'ambito delle specifiche competenze.
2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso l'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.
4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia, nonche' in conformita' alle direttive emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.
5. L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione dei lavori e' avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l'officina rilascia, altresi', la certificazione di origine degli elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata effettuata la modifica stessa.
 
Allegato A

Parte 2 (articolo 1, comma 2)
Documentazione per l'aggiornamento della carta di circolazione

1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica
1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119, allegando:
1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo;
1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;
1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformita' alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato in allegato B.
1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente;
1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3
1.2 Schede di dettaglio
le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all'allegato B
 
Art. 3
Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione

1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento della carta di circolazione, corredata della documentazione di cui all'allegato A, all'Ufficio motorizzazione civile competente nel territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche stesse.
2. L'Ufficio motorizzazione civile provvede all'emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle modifiche apportate.
3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, l'istanza, corredata della relativa documentazione di cui al comma 1, e' custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque anni ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.
 
Art. 4
Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile

1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante controlli a campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente decreto, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione di cui all'art. 2, comma 4. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 3.
3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica e' effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, la regolarita', la completezza e la custodia della documentazione. In caso di accertata violazione, l'Ufficio motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

 
Art. 5
Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i procedimenti di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali previste all'allegato A per i quali, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli intestatari dei veicoli hanno prenotato la visita e prova presso il competente Ufficio motorizzazione civile.
2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 471