Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
COMUNICATO |
Rivalutazione, per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternita'. |
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La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita') e' pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021). L'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' essere inferiore a zero». Pertanto, restano fermi per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternita' di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020. |
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