Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 23 dicembre 2020
Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 112).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Considerato che:
l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera b), del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unita' di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione;
con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 e' stato sottoscritto il relativo ;
con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e' stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 e' stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della «Convenzione»;
l'art. 5, paragrafo 2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione e' concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;
Considerato inoltre che:
il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita' di personale di cui la Struttura commissariale puo' avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche;
in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l' di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
Visti altresi':
il comma 2-bis, dell'art. 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto che: «...per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
il comma 9-quater, dell'art. 50, del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che «Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non utilizzate»;
l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020;
Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera A;
Ritenuto, altresi', per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera B;
Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui all'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge e sulle risorse di cui all'art. 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020 e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment);
Ritenuta altresi' l'opportunita' di disciplinare per l'anno 2021 le modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie relative all'art. 3 e all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli Uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per l'anno 2020;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e sara' efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 10.729.053,78 esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-quater «Nuovo quadro economico» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
 
Art. 2
Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata
della convenzione con Fintecna S.p.a.

4. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera B, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
5. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 e sara' efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.495.000,00 esclusa IVA, come specificato nell'Allegato «Quadro economico previsionale 2021» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
 
Art. 3

Disposizioni in materia di proroga delle risorse

1. Le risorse finanziarie gia' stanziate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogate dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l'anno 2021, per gli Uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali interessati nella medesima misura prevista per l'anno 2020.
 
Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 5

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli Uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuita' dei rapporti di lavoro e della gestione delle attivita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto2016.
Roma, 23 dicembre 2020

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 36

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Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it