Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 dicembre 2020 |
Funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto il comma 562 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta locale secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il comma 566 del predetto art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini e le modalita' di versamento, di accertamento e di riscossione della predetta imposta locale sul consumo di Campione d'Italia, i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'imposta, nonche' gli ulteriori casi in cui il Comune di Campione d'Italia puo' esercitare la potesta' regolamentare in relazione alla medesima imposta e prevede, altresi' che con il medesimo decreto possono essere individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse nonche' le franchigie applicabili alle importazioni compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; Visto il comma 568 del predetto art. 1 il quale dispone che, per le operazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, l'imposta e' riscossa secondo termini e modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 566; Visto il comma 572 del predetto art. 1, il quale stabilisce che per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le limitazioni previste per i residenti delle zone di frontiera, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 32 del 2009 e che, con il decreto previsto dall'art. 1, comma 566, della legge n. 160 del 2019 siano altresi' fissate per detti soggetti le franchigie di cui al medesimo regolamento n. 32 del 2009, coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Visto il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, commi da 161 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise; Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32, recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi; Visto l'art. 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Vista la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, ai fini dell'inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise; Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta direttiva, che modifica l'art. 6 della direttiva 2006/112, al fine di prevedere che Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, pur facendo parte del territorio dell'Unione europea, restano esclusi dalla applicazione territoriale della direttiva IVA; Visto, in particolare, il considerato n. 3 della predetta direttiva (UE) 2019/475 che, al fine di garantire condizioni di parita', fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia, prevede l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni di attuazione per la introduzione dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ILCCI: l'imposta locale di consumo istituita nel Comune di Campione d'Italia dall'art. 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) soggetto attivo d'imposta: il Comune di Campione d'Italia; c) comune: il territorio del Comune di Campione d'Italia; d) fornitura di beni: il trasferimento verso corrispettivo del potere di disporre di un bene presente nel territorio del comune come proprietario; e) prestazione di servizi: obbligazioni di fare, non fare e di permettere, quale ne sia la fonte, rese verso corrispettivo, nel comune; f) importazione: immissione in libera pratica e contemporanea immissione in consumo nel territorio del comune di beni provenienti da Paesi terzi; g) introduzione da Stati dell'Unione europea: introduzione nel territorio del comune di beni provenienti da Stati membri dell'Unione europea; h) esportazione: spedizione o trasporto di beni fuori dal territorio dell'Unione europea; i) trasferimento di beni nell'Unione europea: spedizione o trasporto di beni dal territorio del comune al territorio dell'Unione europea; l) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e' in grado di presentare all'ufficio delle dogane al momento del suo arrivo nonche' quello che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che e' stato registrato come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore; m) ufficio delle dogane: ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il Comune di Campione d'Italia. |
| Tabella A
BENI E SERVIZI SOGGETTI AD ALIQUOTA RIDOTTA Parte I Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta del 2,5 per cento: 1) acqua trasportata in condotte (VD 2201), escluso il trattamento delle acque di scarico; 2) derrate alimentari e additivi; per derrate alimentari s'intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si puo' ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano, incluse le bevande e l'acqua, destinate al consumo umano, la gomma da masticare, nonche' tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione (VD comprese nei capitoli da 01 a 04, VD comprese nei capitoli da 07 a 12 e VD comprese nei capitoli da 15 a 22); sono escluse le derrate alimentari offerte nell'ambito di prestazioni della ristorazione; 3) bestiame (VD 0101, VD 0102, VD 0103 e VD 0104), pollame (VD 0105); 4) pesci (VD comprese nel capitolo 03); altri animali per scopi alimentari come ad esempio conigli, lepri e uccelli (VD 0106); 5) cereali (VD comprese nel capitolo 10); 6) sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili (VD comprese nel capitolo 06); 7) alimenti e strame per animali (VD comprese nel capitolo 23), acidi per l'insilamento; 8) concimi, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura (VD comprese nel capitolo 31); 9) medicinali (VD comprese nel capitolo 30) per uso umano o veterinario; 10) giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, anche elettronici (VD comprese nel capitolo 49); 11) prestazioni di servizi radiofonici e televisivi non aventi carattere commerciale; 12) prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione del suolo. Parte II Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta del 3,7 per cento: 1) le prestazioni del settore alberghiero, incluse le prestazioni d'alloggio con prima colazione, anche se questa e' fatturata separatamente. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. L'ILCCI si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d'imposta nel comune nei confronti di consumatori finali nonche' alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. |
| Art. 3 Consumatori finali
1. Ai fini dell'ILCCI e' consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per finalita' estranee all'esercizio d'impresa, arte o professione. E', inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell'UE o acquista beni e servizi nel comune per l'effettuazione di operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 16. In ogni caso non e' considerato consumatore finale il Comune di Campione d'Italia, in quando soggetto attivo d'imposta. |
| Art. 4 Presupposto soggettivo
1. E' soggetto passivo d'imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, effettua nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolta in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'imposta ai sensi dell'art. 16, nei confronti di consumatori finali nonche' il consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce nel comune beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. |
| Art. 5 Identificazione dei soggetti passivi d'imposta che svolgono attivita' d'impresa arte o professione
1. I soggetti passivi dell'ILCCI che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione sono individuati dall'identificativo IVA attribuito dall'Italia ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali. 2. I soggetti non residenti e non domiciliati ne' stabiliti nel Comune di Campione d'Italia adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'ILCCI secondo modalita' e condizioni che saranno determinate con provvedimento del comune da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 6 Luogo delle forniture di beni
1. Le forniture di beni si considerano effettuate nel comune se, al momento della consegna o della messa a disposizione del consumatore finale, il bene si trova nel territorio del comune. |
| Art. 7 Importazione di beni da Paesi extra UE
1. L'ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall'Ufficio delle dogane secondo le modalita' e i termini previsti per i diritti di confine. L'Ufficio delle dogane trasmette al Comune di Campione d'Italia, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 10, la documentazione relativa alle operazioni di importazione e versa, secondo modalita' e condizioni da concordare con il comune, l'imposta riscossa. 2. Si considerano eseguite dal consumatore finale le importazioni effettuate da soggetti che non forniscono all'Ufficio delle dogane le informazioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3. 3. Non si considerano importati i beni precedentemente esportati o trasferiti fuori dal comune per essere sottoposti a lavorazione, riparazione o perizia, nonche' i beni importati o introdotti nel comune per le medesime finalita'. La disposizione si applica a condizione che le prestazioni eseguite sui beni siano comprovate dai documenti fiscali o dai documenti commerciali rilasciati dal prestatore. 4. L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 19, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti e dell'ammontare delle spese di inoltro fino al comune che figurano sul documento di trasporto. 5. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, il Comune di Campione d'Italia puo' riconoscere all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'attivita' svolta, un importo forfettario non eccedente l'1% dell'ILCCI riscossa sulle importazioni. 6. L'ILCCI dovuta all'importazione non e' riscossa per importi non superiori a cinque euro o al corrispondente controvalore in franchi svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale. |
| Art. 8 Introduzione di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea
1. L'ILCCI relativa alla introduzione nel comune, da parte di consumatori finali, di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, anche nel caso in cui la cessione di beni in Italia sia stata effettuata ai sensi dell'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sia stata chiesta all'Ufficio doganale l'apposizione del visto sulla fattura o sul documento equivalente ai fini della prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione europea e dello sgravio o rimborso dell'IVA, e' versata al comune da detto consumatore finale entro trenta giorni dalla data dell'effettuata operazione, secondo modalita' e condizioni che saranno determinate dal Comune di Campione d'Italia con specifico provvedimento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di consentire il necessario controllo e accertamento dell'imposta da parte del Comune di Campione d'Italia sulle operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane competente trasmette al comune i relativi dati, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 10. 3. Il consumatore finale non e' tenuto al pagamento dell'ILCCI se prova che il bene e' stato assoggettato all'IVA in via definitiva in Italia o in altro Stato dell'Unione europea. |
| Art. 9 Vendite a distanza con destinazione nel comune
1. Per le importazioni di beni e per le introduzioni nel comune di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, trasportati o spediti dal fornitore o da terzi per suo conto a favore di consumatori finali residenti o domiciliati nel comune, l'imposta e' dovuta da detto consumatore finale secondo le modalita', termini e condizioni di cui al precedente art. 8. |
| Art. 10 Comunicazione dei dati
1. Sulla base di apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce al comune i dati necessari al controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi; i dati forniti non possono essere eccedenti rispetto a tale finalita'. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornira' i dati previa preliminare comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. |
| Art. 11
Beni trasportati nei bagagli personali di soggetti residenti nel comune o da essi introdotti nel comune
1. Sono importati in esenzione dall'ILCCI, dall'accisa e dai dazi doganali i beni presenti nei bagagli personali dei viaggiatori residenti a Campione d'Italia e diretti nel medesimo comune, di valore complessivo non superiore a 300,00 euro per viaggiatore, ridotto a 150,00 euro per i minori di anni quindici. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al presente comma, il valore delle singole merci non puo' essere frazionato. 2. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne' del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessita' personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresi', dei prodotti di cui ai commi 4 e 5. 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a condizione che si tratti di importazioni di beni che, anche tenuto conto della loro frequenza, riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate e che non riflettono, per la loro natura e quantita', alcun intento di carattere commerciale. 4. Per i prodotti del tabacco e i prodotti alcolici, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; i viaggiatori di eta' inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella predetta tabella A. 5. Per i prodotti carburanti, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita' massima di 10,0 litri. 6. Non e' riscossa l'ILCCI e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi complessivamente 10 euro. 7. Le disposizioni del presente articolo relative all'esenzione dall'ILCCI si applicano anche ai beni introdotti nel comune provenienti da Stati dell'Unione europea. |
| Art. 12 Prestazioni di servizi
1. Sono assoggettate all'ILCCI le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso nel Comune di Campione d'Italia a consumatori finali da parte di soggetti passivi d'imposta. |
| Art. 13 Luogo delle prestazioni di servizi
1. Si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi d'imposta che hanno nel comune la sede della loro attivita' economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale. 2. In deroga al comma 1, si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia: a) se effettivamente svolte nel comune, le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse; b) se effettivamente fornite nel comune, le prestazioni della ristorazione; c) se l'immobile si trova nel comune, le prestazioni di servizi relative a detto bene immobile; sono considerate prestazioni relative a beni immobili anche l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima dell'immobile, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali i lavori d'architettura, d'ingegneria e di preparazione e coordinamento di lavori immobiliari, la sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi e edifici nonche' le prestazioni di alloggio; d) se la prestazione e' destinata al territorio di Campione d'Italia, le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario; e) se sono rese a consumatori finali residenti, domiciliati o stabili nel comune, la cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' di elaborazione e fornitura di dati e simili, il prestito di personale, le prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili), la rinuncia a esercitare un'attivita' economica o professionale o a tutelare diritti; f) anche se rese da soggetti non aventi nel comune la sede della loro attivita' economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale, le prestazioni di servizi di telefonia fissa e mobile e servizi Internet rese nel territorio di Campione d'Italia. 3. Le prestazioni di trasporto transfrontaliero si considerano effettuate all'estero. |
| Art. 14 Esenzione all'esportazione e al trasferimento di beni in Stati dell'Unione europea
1. Sono esenti da ILCCI: a) le esportazioni e i trasferimenti di beni nell'Unione europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal comune da parte del fornitore o per suo conto con consegna a consumatori finali; b) la messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il loro noleggio, purche' il destinatario utilizzi i beni prevalentemente fuori dal territorio del Comune di Campione d'Italia; c) le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di consumatori finali da mediatori o intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione o dell'intermediazione e' esente dall'ILCCI in virtu' del presente articolo oppure e' effettuata unicamente fuori dal territorio del comune; se la prestazione oggetto della mediazione o intermediazione e' effettuata solo in parte a Campione d'Italia, e' assoggettata all'ILCCI soltanto la quota di mediazione effettuata nel territorio del comune; d) le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e da organizzatori per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d'Italia; e) il trasporto e la spedizione relativi alla esportazione o al trasferimento di beni nel territorio dell'Unione europea. |
| Art. 15 Forniture di beni a viaggiatori non residenti e non domiciliati nel comune
1. Le forniture di beni effettuate nel comune sono esenti a condizione che: a) l'acquirente dimostri, esibendo un valido documento, di non essere residente ne' domiciliato nel comune; b) i beni siano destinati al consumo privato dell'acquirente o a scopi di regalo; c) il prezzo di vendita sia di valore pari o superiore a 300 euro, inclusa l'imposta; d) il bene sia trasportato fuori dal comune entro trenta giorni dalla consegna all'acquirente; e) il fornitore rilasci un documento commerciale per traffico turistico. 2. Il documento per traffico turistico deve indicare: a) il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali; b) il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese del fornitore; c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente; d) il numero di un documento di identita' dell'acquirente e il tipo di documento; e) la data della fornitura dei beni; f) la descrizione e il prezzo dei beni. Il fornitore e l'acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l'esenzione dell'imposta e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte. 3. L'acquirente, nei sessanta giorni successivi al trasporto dei beni fuori dal comune, deve trasmettere al fornitore copia del documento commerciale sul quale l'Ufficio delle dogane ha attestato che il bene e' uscito dal territorio del medesimo o altra documentazione dalla quale risulti che il bene e' stato importato in un Paese terzo o introdotto in uno Stato dell'Unione europea. In assenza di tale documentazione il fornitore e' responsabile del pagamento dell'imposta. |
| Art. 16 Operazioni escluse
1. Sono escluse dall'ILCCI: a) le prestazioni del servizio postale e le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; b) le cure ospedaliere e mediche rese nell'ambito della medicina umana da enti ospedalieri, centri per le cure mediche in cui e' necessario il ricovero, centri diagnostici e simili nonche' le prestazioni ad esse strettamente collegate; c) le cure mediche rese nell'ambito della medicina umana da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri; d) i servizi di assistenza e cura resi anche a domicilio da infermieri, organizzazioni di cura e assistenza domiciliare (cosiddette: «Spitex») o case di cura purche' prescritti da un medico; e) le forniture di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; f) le prestazioni di trasporto di malati o disabili con veicoli all'uopo equipaggiati; g) le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventu' fornite da asili nido, scuole per l'infanzia, centri diurni per l'accoglienza di bambini, orfanatrofi; h) le prestazioni strettamente finalizzate a promuovere la cultura e la formazione dei giovani sino al compimento dei 25 anni di eta', fornite da istituzioni di utilita' pubblica nell'ambito di scambi di giovani; i) le prestazioni di educazione dell'infanzia e della gioventu', di insegnamento compreso quello impartito da insegnanti privati e scuole private, di formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale compresi gli esami; le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, compresa l'attivita' di conferenziere; i servizi di natura organizzativa resi in favore degli enti pubblici che svolgono le attivita' di cui al periodo precedente e quelli resi in favore delle organizzazioni che svolgono le prestazioni di cui al periodo precedente da parte dei membri delle medesime organizzazioni; j) la messa a disposizione di personale, da parte di associazioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventu', l'educazione e l'istruzione, le attivita' religiose, la beneficenza e scopi di utilita' pubblica; k) le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformita' degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo di lucro che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica; l) le rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, cinematografiche e simili; visite a musei, gallerie, giardini botanici e zoologici e simili; prestazioni di biblioteche, archivi e simili; ingressi e partecipazioni a manifestazioni sportive e relative prestazioni accessorie; m) la fornitura di opere d'arte da parte di scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonche' le prestazioni di servizi degli editori e delle societa' di riscossione per la diffusione di queste opere; n) le vendite di beneficenza effettuate da istituzioni senza scopo lucrativo che svolgono attivita' escluse dall'ILCCI nei settori dello sport, della cultura, della cura dei malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventu'; o) le prestazioni di assicurazione e le prestazioni delle assicurazioni sociali; p) la concessione e mediazione di crediti, nonche' gestione dei crediti da parte di chi li ha concessi; mediazione e assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonche' gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute estere quali divise, banconote e monete); operazioni in contanti e operazioni a termine, compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonche' a quote di societa' e di altre associazioni; distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale e gestione di investimenti collettivi di capitale da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonche' da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti; q) il trasferimento e costituzione di diritti reali su immobili, nonche' le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari ai propri membri consistenti nella messa a disposizione per l'uso, nella manutenzione, nelle riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione della proprieta' comune, nonche' nella fornitura di calore e di beni simili; r) la messa a disposizione per l'uso o il godimento di immobili o di parti di immobili, ad esclusione delle locazioni di immobili nel settore alberghiero, di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali, di aree per il parcheggio di veicoli e di aree non destinate all'uso comune salvo si tratti di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'ILCCI; s) le forniture di francobolli valevoli per l'affrancatura e di altri valori di bollo ufficiali; t) le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purche' siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse; u) le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'ILCCI; v) la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte; w) le prestazioni di organizzazioni di utilita' pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilita' pubblica; x) le prestazioni effettuate tra le unita' organizzative della medesima collettivita' pubblica, o tra tale collettivita' e gli istituti o le fondazioni che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unita' organizzative; y) la messa a disposizione di personale da parte di collettivita' pubbliche ad altre collettivita'; z) le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell'ambito delle cooperazioni previste dalle norme nazionali e/o dell'Unione europea. |
| Art. 17 Effettuazione delle operazioni ed esigibilita' dell'imposta
1. Per le forniture di beni, il debito d'imposta nasce nel momento in cui il bene e' consegnato o messo a disposizione del consumatore finale per l'uso o per il godimento o, se precedente, nel momento in cui e' pagato il corrispettivo; per le prestazioni di servizi, il debito d'imposta nasce nel momento in cui e' pagato il corrispettivo. |
| Art. 18 Base imponibile
1. La base imponibile dell'ILCCI e' costituita dal corrispettivo complessivo dovuto dal consumatore finale, comprensivo di tutti gli oneri e le spese addebitate per l'esecuzione della fornitura o per la prestazione del servizio. 2. Non sono inclusi nella base imponibile: a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del consumatore finale o del cedente o prestatore; b) il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali; c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del consumatore finale, se regolarmente documentate; d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti se ne e' stato pattuito il rimborso alla resa. 3. Per le prestazioni relative ad immobili ubicati nel Comune di Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. 4. In caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. 5. Per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione dell'ILLCI, si tiene conto del cambio medio mensile CHF/Euro. |
| Art. 19 Aliquote
1. L'aliquota dell'ILCCI e' stabilita nella misura del 7,7 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 3,7 o al 2,5 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto. 3. Le aliquote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte ai fini dell'allineamento di cui al periodo precedente, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di modifica del presente decreto. |
| Art. 20 Rivalsa dell'ILCCI
1. Il soggetto passivo d'imposta che effettua forniture di beni o prestazioni di servizi esercita la rivalsa dell'ILCCI nei confronti dei consumatori finali di cui all'art. 3. 2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate senza applicazione dell'ILCCI nei confronti dei cessionari o committenti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che abbiano comunicato al cedente o prestatore: a) i il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali; b) che i beni e i servizi acquistati sono destinati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa arte o professione; c) che i beni e servizi acquistati non sono destinati all'effettuazione delle operazioni escluse di cui all'art. 16. 3. Se il cessionario o il committente dichiara che i beni e i servizi acquistati sono ad uso promiscuo in quanto destinati sia alle operazioni escluse di cui all'art. 16, o ad altri fini non commerciali, sia alle altre operazioni rese nell'esercizio di impresa arti o professioni, l'ILCCI e' applicata sul 50 per cento della base imponibile o nella percentuale indicata dal cessionario o committente determinata in base a criteri oggettivi riferibili all'utilizzo del bene o del servizio acquistato, riscontrabili in sede di controllo. |
| Art. 21 Certificazione delle operazioni
1. Il soggetto passivo d'imposta per certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione rilascia al momento di effettuazione dell'operazione, in modalita' cartacea o elettronica, un documento numerato dal quale risulti la data dell'operazione, il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali, la descrizione dell'operazione, la base imponibile, l'aliquota dell'ILCCI o la natura di operazione esente, di operazione esclusa o di operazione effettuata nei confronti di un altro soggetto che svolge attivita' d'impresa, arte o professione. Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di un soggetto che svolge attivita' d'impresa, arte o professione, il documento deve contenere anche l'identificativo IVA del soggetto cessionario o committente o, in mancanza, il numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale. Copia del documento deve essere conservato per l'attivita' di accertamento e controllo da parte del comune, ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. 2. Nelle scritture contabili tenute ai fini delle imposte sul reddito devono essere indicate le forniture di beni e le prestazioni di servizi soggette all'ILCCI, con la relativa aliquota, nonche' le forniture di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta. I soggetti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili annotano i dati relativi alle operazioni effettuate, distinte per aliquote, in un apposito prospetto di calcolo riepilogativo, conservato ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. 3. Nel caso di contabilita' tenuta in franchi svizzeri, ai fini dell'ILCCI, la conversione in euro e' effettuata mensilmente in base al cambio medio mensile. |
| Art. 22 Versamento dell'ILCCI
1. Salvo i casi per i quali sono previsti espressamente termini e condizioni diverse, l'ILCCI dovuta per l'anno in corso e' versata in due rate. La prima rata scade il 16 settembre ed e' relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno. La seconda rata scade il 16 marzo dell'anno successivo ed e' relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonche' per l'introduzione nel comune di beni provenienti da Paesi dell'Unione europea effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Se l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l'importo di 500 euro, il versamento dell'ILCCI puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai versamenti relativi all'imposta dovuta dal consumatore finale. 2. I soggetti non residenti e non domiciliati ne' stabiliti nel comune possono delegare il consumatore finale a versare l'ILCCI direttamente al comune, sulla base di specifica annotazione sottoscritta sul documento allo stesso rilasciato ai sensi dell'art. 21. A tal fine i soggetti non residenti provvedono a inviare al comune, in formato cartaceo o elettronico, copia di tale documento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I soggetti non residenti restano responsabili in solido con il consumatore finale per il versamento dell'imposta. 3. Il versamento dell'ILCCI, compreso quello dovuto a seguito di accertamento e di riscossione coattiva, deve essere effettuato dal cedente i beni o dal prestatore di servizi al comune esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili previsti dal comune stesso. |
| Art. 23 Versamento minimo
1. L'ILCCI non e' dovuta se il relativo versamento e' inferiore a cinque euro o al corrispondente valore in franchi svizzeri. |
| Art. 24 Dichiarazione
1. La dichiarazione dell'ILCCI e' presentata dai soggetti passivi che esercitano attivita' d'impresa arte o professione al comune, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando l'apposito modello predisposto con decreto del ministero dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicate distintamente le operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente. 2. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione i consumatori finali, anche se tenuti al versamento dell'imposta ai sensi degli articoli 8, 9 e 22; detti consumatori finali conservano per un periodo di dieci anni la documentazione relativa alle operazioni per le quali sono tenuti a effettuare il versamento. |
| Art. 25 Accertamento e riscossione
1. L'accertamento e la riscossione coattiva dell'ILCCI sono effettuati dal Comune di Campione d'Italia. 2. Ai fini dell'accertamento il comune puo' inviare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso nei locali destinati all'esercizio d'attivita' o alla prestazione del servizio, mediante personale debitamente autorizzato. 3. Il cedente i beni e il prestatore di servizi tengono a disposizione del comune la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attivita' di controllo e di accertamento. 4. Il comune puo' deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta di consumo. Limitatamente all'affidamento, anche disgiunto, delle attivita' di accertamento e di riscossione coattiva dell'ILCCI, si applica il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. |
| Art. 26 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'ILCCI, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro. 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'ILCCI, se dovuti, della sanzione e degli interessi. 5. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 6. Per quanto concerne le controversie e le sanzioni relative all'ILCCI dovuta sui beni importati, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. |
| Art. 27 Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
| Art. 28 Disposizioni transitorie
1. L'ILCCI relativa alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020 non e' dovuta se dai relativi documenti fiscali risulta che le operazioni sono state assoggettate ad IVA in uno stato membro dell'Unione europea o in Svizzera e tale imposta non e' stata, ne' potra' essere, oggetto di rimborso. 2. Per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020, diverse da quelle di cui al comma 1, l'ILCCI e' versata entro il 16 marzo del 2021, secondo quanto previsto dall'art. 22, ed e' determinata sulla base delle scritture contabili o di altra documentazione a disposizione del soggetto passivo. Qualora sulla base di tale documentazione non sia possibile ricostruire l'ammontare delle operazioni soggette e non soggette all'imposta, l'ILCCI e' determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attivita' esercitata adottati dal soggetto passivo d'imposta. 3. La disposizione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020. Roma, 16 dicembre 2020
Il Ministro: Gualtieri |
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