Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 febbraio 2021 |
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; Visto il comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilita' fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati; Visto il comma 3 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Visto il comma 7 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti; Visto il comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce, nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta 2019; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita' fiscale; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti: a) che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; c) che esercitano, in maniera prevalente, le attivita' economiche individuate dai codici attivita' riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1 e' riportata nell'allegato 2. 3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2021
Il Ministro: Gualtieri |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 ANALISI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE p.i. 2020. Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, cosi' come previsto dall'art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano anche ai soggetti: 1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente; 2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019; 3. che esercitano le attivita' economiche individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuita' logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficolta' economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19. Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello gia' adottato con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui e' stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l'erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019. Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale anche in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti. Il riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l'intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni gia' vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale ed evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio gia' adottato con l'emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio e' stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficolta' legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attivita' nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'esclusione in argomento si pone, altresi', in continuita' logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilita' fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attivita'. Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell'attivita', l'elenco delle attivita' escluse e' stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, piu' o meno prolungata, di attivita' riconducibili a numerosi comparti economici. Cio' premesso, le attivita' per cui e' stata prevista l'esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale per il periodo d'imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell'attivita' previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attivita' che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l'estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell'attivita' che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell'11 marzo e del 22 marzo 2020. I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attivita' economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attivita' di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell'attivita'. Al fine di evitare, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi cosi' come previsto al comma 1 dell'art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, e' stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attivita' economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO. |
|
|
|