Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 febbraio 2021
Modifica del decreto 22 aprile 2020, inerente al «Sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti» di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, che ha introdotto un sistema di tracciabilita' della circolazione, nel territorio nazionale, degli oli lubrificanti ed altri specifici prodotti, demandando, al comma 6, la statuizione delle relative modalita' di attuazione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che in particolare:
al numero 1), ha modificato il comma 6 dell'art. 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire che, con il decreto previsto dal comma 6 del medesimo art. 7-bis, possano essere determinati limiti quantitativi dei prodotti contemplati nel predetto art. 7-bis e specifiche modalita' relative al loro trasporto o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti al predetto sistema di tracciabilita' non trovano applicazione;
al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo art. 7-bis, allo scopo di prevedere la possibilita' di stabilire, attraverso il predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei quali sono trasportate le preparazioni lubrificanti, differenti da quelli previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di cui all'art. 7-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020 che, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 6, del predetto testo unico n. 504 del 1995, ha stabilito le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 7-bis;
Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacita' massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e che, tenuto conto della necessita' di lasciare un adeguato margine di riempimento dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in sicurezza dei prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacita' massima deve intendersi riferita alla capacita' utile del medesimo contenitore;
Ritenuto che, in relazione alle caratteristiche dei prodotti lubrificanti da trasportare, la predetta capacita' utile massima di 210 litri puo' considerarsi corrispondente ad una capacita' nominale massima di 220 litri;
Ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, applicare un trattamento uniforme agli oli lubrificanti e alle preparazioni lubrificanti, in ragione della loro affinita' merceologica, ai fini della connotazione dello stato sfuso dei medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del sistema di tracciabilita' introdotto dall'art. 7-bis del predetto testo unico n. 504 del 1995;
Considerata l'opportunita' di modificare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo scopo di prevedere, cosi' come consentito dall'art. 7-bis, comma 7, del predetto testo unico n. 504 del 1995, limiti di capacita' dei contenitori delle preparazioni lubrificanti differenti da quelli espressamente stabiliti nel medesimo comma 7 ai fini dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di cui al predetto art. 7-bis;

Decreta:

Art. 1
Modifica al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 22 aprile 2020

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 9 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, nel comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i prodotti lubrificanti siano introdotti nel territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al soggetto autorizzato e' consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»;
b) all'art. 9, nel comma 1:
1. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dei prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora confezionati in contenitori aventi capacita' nominale massima di 220 litri;»;
2. la lettera c) e' soppressa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri