Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 dicembre 2020 |
Modalita' di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 38-bis, comma 1, che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020; Visto il comma 2 del sopracitato art. 38-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di attuazione della misura di sostegno e in particolare le modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione dei contributi, le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonche' le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi»; Visto il comma 3 del piu' volte citato art. 38-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone che «L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del sopracitato regolamento n. 115 del 2017, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni; d) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, il presente decreto definisce le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo dei fondi disponibili. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 38-bis, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4, comma 2, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. |
| Art. 4
Gestione dell'intervento
1. L'intervento agevolativo previsto dal presente decreto e' gestito dal Ministero, che puo' avvalersi, attraverso la definizione di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in qualita' di societa' «in house» dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti. 2. I costi relativi alla convenzione di cui al comma 1 sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 4 (quattro) per cento delle medesime risorse. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento di esenzione, non quotate e che non hanno rilevato l'attivita' di un'altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione, fatto salvo quanto in proposito previsto dall'art. 22 del regolamento di esenzione. Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono: a) risultare iscritte e «attive» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non piu' di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresi' rispettato alla data di concessione dell'aiuto di cui all'art. 10; b) svolgere in Italia una o piu' delle attivita' economiche di cui al comma 3; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficolta', come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione; d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; e) non avere ancora distribuito utili. 2. Possono altresi' accedere alle agevolazioni le imprese di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficolta', come disciplinata dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al comma 1, lettera c). 3. Al fine dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 devono svolgere almeno una delle seguenti attivita', come risultante dal codice «prevalente» di attivita' comunicato al Registro delle imprese:
=================================================== | Codice ATECO | Descrizione | +=================+===============================+ | |Preparazione e filatura di | | 13.10.00 |fibre tessili | +-----------------+-------------------------------+ | 13.20.00 |Tessitura | +-----------------+-------------------------------+ | |Finissaggio dei tessili, degli | | |articoli di vestiario e | | 13.30.00 |attivita' similari | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tessuti a | | 13.91.00 |maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezionamento di biancheria | | |da letto, da tavola e per | | 13.92.10 |l'arredamento | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di articoli in | | 13.92.20 |materie tessili nca | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tappeti e | | 13.93.00 |moquette | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di spago, corde, | | 13.94.00 |funi e reti | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tessuti non | | |tessuti e di articoli in tali | | |materie (esclusi gli articoli | | 13.95.00 |di abbigliamento) | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di nastri, | | |etichette e passamanerie di | | 13.96.10 |fibre tessili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di altri articoli| | 13.96.20 |tessili tecnici ed industriali | +-----------------+-------------------------------+ | 13.99.10 |Fabbricazione di ricami | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di tulle, pizzi e| | 13.99.20 |merletti | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di feltro e | | 13.99.90 |articoli tessili diversi | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di abbigliamento in | | 14.11.00 |pelle e similpelle | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di camici, divise ed| | 14.12.00 |altri indumenti da lavoro | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione in serie di | | 14.13.10 |abbigliamento esterno | +-----------------+-------------------------------+ | |Sartoria e confezione su misura| | 14.13.20 |di abbigliamento esterno | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di camicie, T-shirt,| | |corsetteria e altra biancheria | | 14.14.00 |intima | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezioni varie e accessori | | 14.19.00 |per l'abbigliamento | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di calzature | | |realizzate in materiale tessile| | 14.19.21 |senza suole applicate | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezioni di abbigliamento | | |sportivo o di altri indumenti | | 14.19.29 |particolari | +-----------------+-------------------------------+ | |Confezione di articoli in | | 14.20.00 |pelliccia | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di articoli di | | 14.31.00 |calzetteria in maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di pullover, | | |cardigan ed altri articoli | | 14.39.00 |simili a maglia | +-----------------+-------------------------------+ | |Preparazione e concia del cuoio| | |e pelle; preparazione e tintura| | 15.11.00 |di pellicce | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di frustini e | | 15.12.01 |scudisci per equitazione | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di altri articoli| | |da viaggio, borse e simili, | | 15.12.09 |pelletteria e selleria | +-----------------+-------------------------------+ | 15.20.10 |Fabbricazione di calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di parti in cuoio| | 15.20.20 |per calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di parti in legno| | 16.29.11 |per calzature | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di manici di | | 16.29.12 |ombrelli, bastoni e simili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti per | | |toletta: profumi, cosmetici, | | 20.42.00 |saponi e simili | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di prodotti | | |ausiliari per le industrie | | 20.59.60 |tessili e del cuoio | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di oggetti di | | |gioielleria ed oreficeria in | | |metalli preziosi o rivestiti di| | 32.12.10 |metalli preziosi | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di cinturini | | |metallici per orologi (esclusi | | 32.13.01 |quelli in metalli preziosi) | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di bigiotteria e | | 32.13.09 |articoli simili nca | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di armature per | | |occhiali di qualsiasi tipo; | | |montatura in serie di occhiali | | 32.50.50 |comuni | +-----------------+-------------------------------+ | |Fabbricazione di ombrelli, | | |bottoni, chiusure lampo, | | 32.99.20 |parrucche e affini | +-----------------+-------------------------------+
4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; b) abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; c) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; d) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 5. Possono, altresi', beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano, a condizione che le stesse siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e risultino iscritte nel relativo registro delle imprese; per le predette imprese la disponibilita' di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente decreto. |
| Art. 6
Progetti ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti progetti proposti dai soggetti di cui all'art. 5: a) progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; b) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo; c) progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi; d) progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; e) progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5 presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione; b) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila); c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per «data di avvio» si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni; d) essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 4. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'art. 6, relative a: a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; b) brevetti, programmi informatici e licenze software; c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui e' incentrato il progetto a fronte del quale e' richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto. 2. E' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui al comma 1 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi; d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento. 3. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono: a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; b) essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.). 4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati e a mezzi targati; b) relative ad opere edili di qualsiasi tipo; c) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto; d) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA; f) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 8
Agevolazione concedibile
1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7 ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 22 del regolamento di esenzione, nella forma di sovvenzione di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo art. 22. |
| Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. Le domande di agevolazione, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e dalla proposta progettuale, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). Ogni impresa puo' presentare una sola domanda di agevolazione. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni potranno essere concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. |
| Art. 10
Concessione delle agevolazioni
1. Ai fini della concessione del contributo, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. 2. Le domande di agevolazione sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell'impresa proponente. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 25; b) chiarezza della proposta progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 15; c) qualita' dell'idea progettuale. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; d) incidenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, di giovani di eta' non superiore a 35 anni sull'organico aziendale, ivi compresi gli eventuali soci della societa'. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20; e) sostenibilita' economica-finanziaria del progetto. A tale criterio e' attribuito un punteggio da 0 a 20. 3. Con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 9, comma 2, possono essere indicati sotto-criteri di valutazione rispetto a quelli di cui al comma 2 e definite eventuali soglie minime di punteggio per l'accesso all'agevolazione riferite a singoli criteri di valutazione. Ai fini dell'ammissione al contributo, i progetti valutati devono comunque totalizzare un punteggio complessivo, riferito all'applicazione dei criteri di cui al comma 2, non inferiore a 50 e un punteggio specifico riferito a ciascuno dei criteri di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 2 pari a 10. 4. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 5. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto al comma 3 o ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2. |
| Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non piu' di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. 2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al cinquanta per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 7, comma 1, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il cinquanta per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla predetta richiesta, l'impresa beneficiaria richiede, altresi', la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 7, comma 2, riconosciute come ammissibili. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 6, comma 2, lettera d), successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto. 4. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili. |
| Art. 12
Cumulo delle agevolazioni
1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' cumulabile con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento di esenzione. |
| Art. 13
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero; b) ultimare il progetto entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, lettera d); c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000,00, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio. |
| Art. 14
Variazioni
1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto. 3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale del contributo. |
| Art. 15
Controlli
1. Il Ministero puo' effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento. |
| Art. 16
Revoca delle agevolazioni
1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 12; d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 13; e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5; f) alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di cui all'art. 6 ammesso all'agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione, prima che siano decorsi 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; g) cessazione, alienazione, locazione o delocalizzazione dell'attivita' economica a cui e' finalizzato il progetto di cui all'art. 6 al di fuori del territorio nazionale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. 2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. |
| Art. 17
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 55 |
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