Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 dicembre 2020 |
Modalita' per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 38, comma 12, che, al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il comma 13 del precitato art. 38, che prevede che il Fondo e' finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo; Visti i commi da 14 a 17 del precitato art. 38, che individuano, in particolare, le spese ammissibili, la destinazione per la distribuzione commerciale del videogioco, i requisiti di ammissione a valere sulle risorse del Fondo e i termini per la realizzazione del prototipo di videogioco; Visto, altresi', il comma 18 del medesimo art. 38 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 215/3 del 7 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro medesimo; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; d) «fasi di concezione e pre-produzione»: le fasi preparatorie alla realizzazione del prototipo del videogioco nelle quali si definiscono le caratteristiche principali del videogioco stesso, l'analisi di fattibilita' e la pianificazione delle attivita' ai fini della distribuzione commerciale; e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis; f) «prototipo» o «prototipi»: la prima versione limitata e giocabile del videogioco, contenente funzionalita' e meccaniche di base del videogioco stesso, il cui scopo e' dimostrativo rispetto alla validita' del successivo processo di produzione e distribuzione commerciale; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; h) «sede operativa»: la sede dove viene effettivamente svolta l'attivita' imprenditoriale, coincidente o meno con la sede legale, come risultante dal registro delle imprese. |
| Allegato 1
Criteri di valutazione, punteggi e soglie di ammissibilita' Parte di provvedimento in formato grafico
Note: *Criterio non applicabile alle imprese di nuova o recente costituzione con meno di due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. Legenda: CFin: indicatore determinato come media ponderata del rapporto tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativo agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. Al rapporto relativo all'ultimo esercizio chiuso e' attribuito peso pari al 60%, al rapporto relativo all'esercizio precedente e' attribuito peso pari al 40%; InF: indicatore determinato come media ponderata del rapporto dei mezzi propri sul totale del passivo relativo agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. Al rapporto relativo all'ultimo esercizio chiuso e' attribuito peso pari al 60%, al rapporto relativo all'esercizio precedente e' attribuito peso pari al 40%. Mezzi propri o Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 del codice civile. Debiti a medio-lungo termine: importi esigibili oltre esercizio successivo (voci n. 1,2, 4,5 punto D del passivo art. 2424 del codice civile). Totale immobilizzazioni: totale voce B dell'attivo art. 2424 del codice civile. Totale passivo: totale passivo art. 2424 del codice civile.
Ulteriori indicazioni in merito alla definizione del punteggio
Punteggio di ammissibilita' Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 100, ovvero 80 nel caso di imprese di nuova o recente costituzione con meno di due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. La domanda risulta ammissibile alle agevolazioni quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) in ogni criterio di valutazione e' conseguito un punteggio non inferiore al punteggio minimo; b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, non e' inferiore a 50, ovvero a 40 nel caso di imprese di nuova o recente costituzione con meno di due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, attraverso il sostegno alle fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge n. 34/2020, definisce le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo delle risorse del fondo per l'intrattenimento «First Playable Fund» di cui al comma 12 del medesimo art. 38. |
| Art. 3
Gestione dell'intervento
1. L'intervento agevolativo previsto dal presente decreto e' gestito dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero che si puo' avvalere, attraverso la definizione di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e di Infratel Italia S.p.a., in qualita' di societa' in house dello stesso Ministero, per lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti. 2. I costi per la eventuale definizione della convenzione di cui al comma 1 sono ripartiti tra le societa' di cui al comma 1 e posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del quattro per cento delle medesime risorse. |
| Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 38, comma 12 del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 4.000.000,00 (quattro milioni) per l'anno 2020, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 3, comma 2 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) svolgono, in via prevalente, l'attivita' economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse»; b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo; c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all'art. 6; d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di societa' di persone; e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; g) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attivita' escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le predette attivita' esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione: a) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; b) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 6
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5, presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione; b) prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo; c) prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 (ventimila); d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni. e) essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 2. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa /costo ammissibile alle agevolazioni. |
| Art. 7
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa. Rientra in tale categoria, nella misura in cui e' impiegato nelle attivita' di realizzazione del prototipo, il personale dipendente dell'impresa beneficiaria e il personale in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o di somministrazione di lavoro; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese. Rientrano in tale categoria i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; c) attrezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale categoria le attrezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del prototipo, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del progetto. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto. Nel caso in cui le attrezzature tecniche, o parte di esse, per caratteristiche d'uso, siano contraddistinte da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione dell'impresa beneficiaria e positiva valutazione del Ministero; d) licenze di software. Rientrano in tale categoria le licenze software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del prototipo. 2. Ai fini dell'ammissibilita', le spese e i costi di cui al comma 1 devono: a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 2; b) essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di costo. 3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: a) relative a beni usati, anche ove ricondizionati; b) inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non e' previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del prototipo; c) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; d) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di I.V.A.; e) relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del cinquanta per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all'art. 7. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3 del regolamento de minimis, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. |
| Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 3. Le domande di agevolazione, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e da una proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attivita' da svolgere per le fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, delle risorse professionali coinvolte e dei beni/servizi da acquisire, delle caratteristiche del prototipo da realizzare, delle spese e dei costi da sostenere, nonche' l'importo dell'agevolazione richiesta, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 4. Ogni impresa puo' presentare al massimo due domande di agevolazione in relazione a due diversi progetti. Ogni domanda di agevolazione deve essere relativa alla realizzazione di un singolo progetto di cui all'art. 6. 5. Per presentare la domanda di agevolazione, l'impresa deve disporre: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. |
| Art. 10
Concessione delle agevolazioni
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei progetti, per le domande in relazione alle quali l'agevolazione richiesta e' superiore a euro 150.000,00, il Ministero procede agli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Per le domande di agevolazione per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della conseguente adozione del provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni. Il medesimo provvedimento riporta il costo del progetto ammesso alle agevolazioni, l'importo delle agevolazioni concesse, gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento delle medesime, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, nonche' le cause di revoca dei benefici. 3. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' indicate nell'allegato 1 o ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora il Ministero proceda all'adozione di un provvedimento di concessione cumulativo ai sensi del comma 2, lo stesso e' pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 2. |
| Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a spese e costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto. 2. L'impresa beneficiaria puo' richiedere l'erogazione della prima quota, pari al cinquanta per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese e costi pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo totale del progetto ammesso ad agevolazione o, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto come definita all'art. 6, comma 2, lettera e), successivamente all'integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto e l'avvenuta realizzazione del prototipo. 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria nella richiesta di erogazione e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese e dei costi ammissibili. |
| Art. 12
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento de minimis. |
| Art. 13
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero; b) ultimare il progetto entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, lettera e); c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto; f) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000,00, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio. |
| Art. 14
Variazioni
1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonche' alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, commi 8 e 9, del regolamento de minimis. 3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese e dei costi sostenuti, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale del contributo. |
| Art. 15
Controlli
1. Il Ministero puo' effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ed il rispetto degli obblighi connessi all'ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento. |
| Art. 16
Revoca delle agevolazioni
1. Il Ministero dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 12; d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 13; e) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione; f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; g) mancata destinazione del prototipo di videogioco alla distribuzione commerciale; 2. In caso di revoca totale, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998. |
| Art. 17
Disposizioni finali
1. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 56 |
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