Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2021 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2021 |
Modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII Bilancio e scritture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 109). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 in materia di principi contabili internazionali (IAS/IFRS); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva n. 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'Istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Visto il regolamento (UE) n. 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017 che ha esteso l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9; Considerato che il regolamento (UE) n. 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 ha esteso al 1° gennaio 2023 la proroga per l'applicazione dell'IFRS 9, per allinearla all'IFRS 17;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'art. 4 del regolamento n. 7 del 13 luglio 2007
1. Al comma 2-ter dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 7 del 13 luglio 2007 le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023». 2. Al comma 2-quater dell'art. 4 le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023». |
| Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2021
Il presidente: Franco |
|
|
|