Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 6, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle autorita' competenti con la massima urgenza.
3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.»;
d) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu' efficace realizzazione delle finalita' della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.
4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 6. Delega al Governo per il compiuto adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni della decisione
quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo
e alle procedure di consegna tra Stati membri, e
disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e
procedure di consegna tra Stati membri
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
per il piu' compiuto adeguamento della normativa nazionale
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, apportando le
opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile
2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in
relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di
informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto,
prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione
facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati
dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al
fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e
la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento,
secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando
(12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di
presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte
degli altri Stati membri, come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro
XI del codice di procedura penale;
b) risolvere i contrasti giurisprudenziali
sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione
quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare
ad applicare gli accordi o intese bilaterali o
multilaterali vigenti al momento dell'adozione della
decisione quadro se contribuiscono a semplificare o
agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.
4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai
criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere
apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di
cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005,
n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal
comma 5 del presente articolo.
5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della
consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei
seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il
mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di
perseguire penalmente o di punire una persona a causa del
suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua
origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua,
delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di
chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce
esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e'
stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di
associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di
comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di
emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione
preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto
un reato politico, fatte salve le esclusioni previste
dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la
repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo
di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34;
dall'articolo 1 della Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985,
n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza
irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non
sia la conseguenza di un processo equo condotto nel
rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del protocollo n. 7
a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre
1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98,
statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona
ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura
o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo era minore di anni 14 al momento della commissione
del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato
d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo
a nove anni, o quando la restrizione della liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in
atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di
emissione non prevede differenze di trattamento carcerario
tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o
quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto
risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e'
previsto l'accertamento della effettiva capacita' di
intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto
europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge
italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano
sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata
giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da
uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso
di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in
corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita
in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la
condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia
e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della
pena;
o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di
non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti
di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per
la revoca della sentenza;
p) se la persona richiesta in consegna e' una donna
incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con
lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto
europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze
cautelari poste a base del provvedimento restrittivo
dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di
eccezionale gravita';
q) se il provvedimento cautelare in base al quale
il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta
mancante di motivazione;
r) se la persona richiesta in consegna beneficia
per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio
o il proseguimento dell'azione penale;
s) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata
domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;
b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della
consegna). - 1. La corte di appello puo' rifiutare la
consegna nei seguenti casi:
a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del
mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona
ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia,
esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo
concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati
che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in
tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato
al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al
di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso
ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della liberta' personale, qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di
altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente
ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio
italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale
pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia
conformemente al suo diritto interno».
6. Dall'esercizio della delega non devono derivare
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai compiti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri e' pubblicata
nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n.
69, recante «Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. (Disposizioni di principio e definizioni). -
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata
«decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione
europea.
2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea,
di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista
dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato
membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione»,
di una persona, al fine dell'esercizio di azioni
giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena
o di una misura di sicurezza privative della liberta'
personale.
3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo
in base al principio del mutuo riconoscimento,
conformemente alle disposizioni della decisione quadro e
della presente legge, sempre che il mandato di arresto
europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando
sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della liberta' personale, la
sentenza da eseguire sia esecutiva.
3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle
autorita' competenti con la massima urgenza.
3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di
arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui
confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso
l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo
per grave e persistente violazione dei principi sanciti
all'art. 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea
ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo
della decisione quadro.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono
un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo
1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni della presente legge
costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia,
fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura
di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e
l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti
in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i
principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti
e liberta' fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente
legge al «mandato d'arresto europeo» e allo «Stato membro»
devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di
consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al
«mandato di arresto» che costituisce l'oggetto dell'Accordo
di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al
Regno di Norvegia.
4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o
intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento
dell'adozione della decisione quadro, quando essi
contribuiscono ad una migliore e piu' efficace
realizzazione delle finalita' della decisione quadro e
semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle
persone ricercate.
4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio
e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e
intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende
continuare ad applicare.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. L'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato e' stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;
b) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;
d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara' espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,» e dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «, 18-bis, 18-ter»;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 6. (Contenuto del mandato d'arresto europeo
nella procedura passiva di consegna). - 1. Il mandato
d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria
emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza
esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi
altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa
forza e che rientri nel campo di applicazione degli
articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione
del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di
partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva,
ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita
dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del
reato.
1-bis. Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta' personale applicate all'esito di un processo in
cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato
di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato e' stato tempestivamente citato a
mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a
garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza
della data e del luogo del processo che ha portato alla
decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale
decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;
b) l'interessato, informato del processo a suo
carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con
la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo
stesso interessato o d'ufficio;
c) l'interessato, ricevuta la notifica della
decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del
diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di
dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il
diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito
della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di
nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha
dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o
non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto
appello nei termini stabiliti;
d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la
notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e
senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di
emissione e sara' espressamente informato sia del diritto
di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione
per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di
partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche',
anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la
possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei
termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo
processo o proporre impugnazione per un giudizio di
appello.
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le
informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del
comma 1 o l'indicazione della esistenza di almeno una delle
condizioni di cui al comma 1-bis, l'autorita' giudiziaria
provvede ai sensi dell'art. 16. Analogamente provvede
quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al
fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli
articoli 18, 18-bis, 18-ter e 19.
3. - 6. (abrogati).
7. Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire
tradotto in lingua italiana.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «dara'» e' sostituita dalla seguente: «da'» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Il fatto dovra' essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e'» e la parola «non» e' soppressa;
2) il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 7. (Casi di doppia punibilita'). - 1. L'Italia
da' esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso
in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge
nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica
e dai singoli elementi costitutivi del reato.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di
tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario
che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di
imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia
di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge
dello Stato membro di emissione.
3. Il mandato di arresto europeo non e' comunque
eseguito se il fatto e' punito dalla legge dello Stato
membro di emissione con una pena o con una misura di
sicurezza privativa della liberta' personale della durata
massima inferiore a dodici mesi.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna,
la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata
non inferiore a quattro mesi.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 8. (Consegna obbligatoria). - 1. In deroga
all'art. 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e'
eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i
reati che, secondo la legge dello Stato membro di
emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2,
paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una
pena o una misura di sicurezza privative della liberta'
personale pari o superiore a tre anni.
2. - 3. (abrogati).».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «e' stato trasmesso»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 9. (Ricezione del mandato d'arresto. Misure
cautelari). - 1. Salvo i casi previsti dall'art. 11, il
Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto
europeo emesso dall'autorita' competente di uno Stato
membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della
corte di appello, competente ai sensi dell'art. 5. Il
presidente della corte di appello da' immediata
comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto
europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro
magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza.
Il presidente della corte di appello procede con le stesse
modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e'
stato trasmesso direttamente dall'autorita' giudiziaria
dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta'
relative alla ricezione o alla autenticita' dei documenti
trasmessi dall'autorita' giudiziaria straniera, prende
contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente
competente altra corte di appello ai sensi dell'art. 5,
commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione
del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti,
riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore
generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di
nullita', all'applicazione della misura coercitiva, se
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e'
richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari
personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma
1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297,
nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4,
del codice di procedura penale e dell'art. 19, commi 1, 2 e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988 n. 448.
5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui
al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria
informa altresi' la persona della quale e' richiesta la
consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello
Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta'
dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato
di emissione il presidente della Corte di appello da'
immediato avviso all'autorita' competente dello stesso.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se
vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative
alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell' art. 719 del
codice di procedura penale.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «e' stata disposta.» e' aggiunto il seguente periodo: «La persona richiesta in consegna e' altresi' informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attivita' previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale da' immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e' comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.»
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 10. (Inizio del procedimento). - 1. Entro cinque
giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'art. 9, e
alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma
dell' art. 97 del codice di procedura penale, in mancanza
di difensore di fiducia, il presidente della corte di
appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la
persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in
una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del
mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione,
nonche' della facolta' di acconsentire alla propria
consegna all'autorita' giudiziaria richiedente e di
rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro
procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti
privata della liberta' personale per reati anteriori alla
consegna diversi da quello per il quale questa e' stata
disposta. La persona richiesta in consegna e' altresi'
informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi,
non sono revocabili.
2. Della data fissata per il compimento delle attivita'
di cui al comma 1 e' dato avviso al difensore almeno
ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui all'art. 9 e' data
comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai
familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla
competente autorita' consolare.
4. Il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, al termine delle attivita'
previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di
arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera
di consiglio per la decisione entro il termine di quindici
giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale
da' immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua
alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e'
comunicato al procuratore generale immediatamente e,
comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 702 del codice di procedura penale.
4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica
alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il
presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi
dell'art. 9, comma 4, fissa con decreto l'udienza per la
decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone
contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il
decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato
alla persona richiesta in consegna e al suo difensore
almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano le
disposizioni dell'art. 702 del codice di procedura
penale.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, le parole: «e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6» sono soppresse.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11 della legge citata 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 11. (Arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria). - 1. Nel caso in cui l'autorita' competente
dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema
di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la
polizia giudiziaria procede all'arresto della persona
ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre
ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte
di appello nel cui distretto il provvedimento e' stato
eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e
dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente
allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini
della trasmissione del mandato d'arresto.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «in liberta'» sono aggiunte le seguenti: «e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis» e, al secondo periodo, dopo la parola «10» sono aggiunte le seguenti: «e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura»;
c) al comma 3, il primo periodo e' soppresso e al secondo periodo, dopo le parole «La segnalazione» sono aggiunte le seguenti: «della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 13. (Convalida). - 1. Entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte
di appello o un magistrato della corte da lui delegato,
informato il procuratore generale, provvede, in una lingua
alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di
un interprete, a sentire la persona arrestata con la
presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di
difensore di fiducia e a fornirle tutte le informazioni in
merito alle facolta' indicate nell'art. 10, comma 1. Nel
caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in
localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato
eseguito, il presidente della corte di appello puo'
delegare per gli adempimenti di cui all'art. 10 il
presidente del tribunale territorialmente competente, ferma
restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di
cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito
per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla
legge, il presidente della corte di appello, o il
magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto
motivato che il fermato sia posto immediatamente in
liberta' e procede agli adempimenti previsti dall'art. 10,
comma 4-bis. Fuori da tale caso, si procede alla convalida
dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli
articoli 9 e 10 e all'emissione del decreto di cui all'art.
10, comma 4, di cui si da' lettura.
3. La segnalazione della persona nel SIS effettuata
dall'autorita' competente equivale al mandato d'arresto
purche' contenga le indicazioni di cui all'art. 6.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Quando sente la persona della quale e' stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata e' dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalita' con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facolta'. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale da' immediata lettura alla persona della quale e' richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e' comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.
2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello fissata ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalita' descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale e' richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia gia' ricevute.»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 4, le parole «emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1, il predetto termine puo' essere prorogato, con decreto del presidente della corte di appello, sino a tre giorni.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, da' immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando e' stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorita' dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione e' il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.».

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 14. (Consenso alla consegna). - 1. Quando sente
la persona della quale e' stata richiesta la consegna ai
sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il
presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o
rinuncia al beneficio di cui all'art. 10, comma 1,
raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e,
se necessario, dell'interprete. Del consenso e della
rinuncia prestata e' dato atto in apposito verbale, in cui
sono riportate le circostanze e le modalita' con le quali
la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi
di tali facolta'. Quando la persona ha prestato consenso
alla consegna, il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni
successivi l'udienza in camera di consiglio per la
decisione, con decreto del quale da' immediata lettura alla
persona della quale e' richiesta la consegna, in una lingua
alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e'
comunicato al procuratore generale immediatamente e,
comunque, entro le successive ventiquattro ore.
2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi
anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello
fissata ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 4-bis, fino alla
conclusione della discussione. In tale caso la corte
raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalita'
descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della
quale e' richiesta la consegna tutte le informazioni in
merito alle facolta' indicate nell'art. 10, comma 1, salvo
che la persona le abbia gia' ricevute.
3. Il consenso e' irrevocabile.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente
espresso, la corte di appello provvede con ordinanza alla
decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito
il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la
persona richiesta in consegna. Quando, per la necessita' di
acquisire le informazioni di cui all'art. 16 o per altre
circostanze oggettive, non e' possibile adottare la
decisione nel termine di cui al comma 1, il predetto
termine puo' essere prorogato, con decreto del presidente
della corte di appello, sino a tre giorni.
5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista
ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di
quella prevista all'art. 10, commi 4 e 4-bis, da' immediata
lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione
alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad
avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il
termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art.
22, comma 5-bis, e' immediatamente comunicata al Ministro
della giustizia, che provvede a informare le competenti
autorita' dello Stato membro di emissione e altresi',
quando non e' stato presentato ricorso e l'ordinanza
dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione
internazionale di Polizia. Quando e' stato proposto
ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti
autorita' dello Stato membro che l'avvenuta proposizione
dell'impugnazione e' il motivo che ha impedito l'adozione
della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di
arresto nel termine di dieci giorni successivi
all'espressione del consenso.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello puo' delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.».

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 15. (Provvedimenti provvisori in attesa della
decisione). - 1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato
emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente
della corte di appello, su richiesta dell'autorita'
giudiziaria emittente, autorizza l'interrogatorio della
persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il
trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio
della persona richiesta in consegna, il presidente della
corte di appello informa il Ministro della giustizia per la
tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria
richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine
alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e'
effettuato da un magistrato della corte di appello
designato dal presidente, con l'assistenza della persona
eventualmente designata dall'autorita' richiedente in
conformita' alla legge dello Stato membro di emissione e
dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le
forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli
articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura
penale. Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in
consegna si trova in altro distretto, il presidente della
corte di appello puo' delegare l'interrogatorio di cui al
comma 2 al presidente del tribunale territorialmente
competente.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della
persona richiesta in consegna, il presidente della corte di
appello informa il Ministro della giustizia per la
tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria
richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine
alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene
in ogni caso conto della necessita' che la persona sia
fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze
relative alla procedura di esecuzione del mandato
d'arresto.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «puo' richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 16. (Informazioni e accertamenti integrativi). -
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai
fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato
membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso,
direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia,
le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso
stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto,
tenendo conto della necessita' di rispettare i termini
stabiliti dall'art. 14, comma 4, o dall'art. 17, comma
2-bis, per l'adozione della propria decisione. Se
l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non
da' corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'art.
6.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle
parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento
che ritiene necessario, rispettando i termini stabiliti
dall'art. 14, comma 4, o dall'art. 17, comma 2-bis, per
l'adozione della decisione.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.»;
c) al comma 3:
1) la parola: «riconosciuta» e' sostituita dalle seguenti: «o di un privilegio riconosciuti»;
2) dopo le parole: «ordinamento italiano,» sono inserite le seguenti: «la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e»;
3) le parole: «non opera piu'» sono sostituite dalle seguenti: «o il privilegio non operano piu'»;
4) dopo la parola: «inoltrare» e' inserita la seguente: «immediatamente»;
d) al comma 4, le parole: «se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna» sono soppresse;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.».

Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 17 della legge citata 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 14, la corte di appello
decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza
delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di
consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e,
se compare, la persona richiesta in consegna, nonche', se
presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa nel piu' breve tempo
possibile e, comunque, entro quindici giorni
dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'art. 9 o,
nel caso previsto dall'art. 11, dall'arresto della persona
ricercata.
2-bis. Quando, per la necessita' di acquisire le
informazioni di cui all'art. 16 o per altre circostanze
oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato
al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del
presidente della corte di appello sino a dieci giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una
immunita' o di un privilegio riconosciuti dall'ordinamento
italiano, la corte di appello ne informa lo Stato di
emissione e il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di
appello e' stata informata del fatto che l'immunita' o il
privilegio non operano piu'. Se la decisione sulla
esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato
italiano, la corte provvede a inoltrare immediatamente la
richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello
pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della
persona ricercata.
5. Quando la decisione e' contraria alla consegna, la
corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le
misure cautelari applicate.
6. Della sentenza e' data, al termine della camera di
consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a
notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno
diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione
del ricorso previsto dall'art. 22, comma 1, e'
immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che
provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato
membro di emissione e altresi', quando non e' stato
presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il
Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. L'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi e' la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. L'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
b) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e' in corso un procedimento penale.
2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.».
 
Art. 16

Introduzione dell'articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter. (Decisioni pronunciate in assenza). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, la corte di appello puo' altresi' rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale e' domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, puo' chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorita' emittente.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. L'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;
b) se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
2. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1.»;
b) al comma 3 la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) al comma 4, secondo periodo, la parola «quinto» e' sostituita dalla seguente: «secondo»;
d) al comma 5 dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'.».

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 22 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 22. (Ricorso per cassazione). - 1. Contro la
sentenza di cui all'art. 17, la persona interessata, il suo
difensore e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre ricorso per cassazione, entro
cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo
per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 del codice di
procedura penale.
2. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della
corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale
lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza
assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno
successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli
atti del procedimento. La presentazione del ricorso
sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'art. 17,
comma 1.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui
all' art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle
parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni
prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che,
fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le
competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed
altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il
Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'art. 14, comma 5,
la persona interessata, il suo difensore e il procuratore
generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza
legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente
enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'art. 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e'
presentato nella cancelleria della corte di appello che ha
emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte
di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare
e comunque entro il giorno successivo, unitamente al
provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La
presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della
ordinanza di cui all'art. 14, comma 4. La Corte, nel
termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica
in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle
richieste del procuratore generale senza intervento dei
difensori e deposita la decisione con la contestuale
motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo
altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli
adempimenti indicati al comma 5.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza
assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno
successivo al deposito della decisione completa di
motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma
1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto
notificato o comunicato almeno quattro giorni prima
dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di
cui al secondo periodo sono ridotti della meta'.».
 
Art. 19
Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure
cautelari

1. Dopo l'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari). - 1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinche' ne sia data comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso e' stato espresso.
2. Se, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne da' urgente comunicazione all'Eurojust.
3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale e' richiesta la consegna e' ancora assolutamente necessaria per garantire l'esigenza di cui all'articolo 9, comma 4, e se la sua durata e' proporzionata rispetto all'entita' della pena oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.
4. Quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di emissione» sono inserite le seguenti «al piu' presto e, comunque,» e dopo la parola «ordinanza» e' inserita la seguente «definitiva»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorita' dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.»;
c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.».

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 23 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 23. (Consegna della persona. Sospensione della
consegna). - 1. La persona richiesta in consegna deve
essere consegnata allo Stato membro di emissione al piu'
presto e, comunque, entro dieci giorni dalla sentenza
irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato
d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza definitiva di cui
all'art. 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel
frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che
impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma
1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da
lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne
da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia,
che informa l'autorita' dello Stato membro di emissione. Il
presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche
quando riceve dall'autorita' dello Stato membro di
emissione, direttamente o tramite il Ministro della
giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di
forza maggiore che impediscono la consegna entro il
medesimo termine.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni
per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita
o la salute della persona, il presidente della corte di
appello, o il magistrato da lui delegato, puo' con decreto
motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di
consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della
giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della
corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da'
immediata comunicazione al Ministro della giustizia della
cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione
dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in
ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da
parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il
Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui
informa il presidente della corte di appello, direttamente
proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di
emissione circa la cessazione della causa di forza
maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di
emissione una nuova data di consegna. In tale caso il
termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data
concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1
e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato,
dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che
l'ineseguibilita' della consegna non sia imputabile a
quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino
alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello
trasmette all'autorita' giudiziaria emittente le
informazioni occorrenti a consentire la deduzione del
periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione
del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva
della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di
condanna ovvero per la determinazione della durata massima
della custodia cautelare.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La corte puo' rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.».

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 26 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 26. (Principio di specialita'). - 1. La consegna
e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto
anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e'
stata concessa, la persona non venga sottoposta a un
procedimento penale, ne' privata della liberta' personale
in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne'
altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della
liberta' personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al
quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato,
vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una
misura di sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione
di una misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura
che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa
una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua
liberta' personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria
consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita'
con le forme di cui all'art. 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha
espressamente rinunciato a beneficiare del principio di
specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua
consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale
dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione,
con forme equivalenti a quelle indicate all'art. 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro
di emissione richieda di sottoporre la persona a un
procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte
di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A
tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato
estero contenga le informazioni indicate dall'art. 8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e
decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e'
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi
della decisione quadro. La corte puo' rifiutare l'assenso
unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli
18, 18-bis e 18-ter.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole «residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni»;
b) al comma 3, le parole «una persona residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni».

Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 27 della legge 22 aprile 2005, n.
69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n.
98, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27. (Transito). - 1. Le richieste di transito sul
territorio dello Stato di una persona che deve essere
consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la
richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e
la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto
europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la
natura e la qualificazione giuridica del reato e la
descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e
il luogo di commissione;
b) il ricercato e' cittadino italiano o cittadino di
altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed
effettivamente residente nel territorio italiano da almeno
cinque anni e il transito e' richiesto ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
privative della liberta' personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un
cittadino italiano o un cittadino di altro Stato membro
dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente
residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, il
Ministro della giustizia puo' subordinare il transito alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della liberta' personale eventualmente
pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di
emissione.».
 
Art. 23

Modalita' di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari

1. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. (Modalita' di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari). - 1. Nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia e' autorizzata la trasmissione con modalita' telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
2. La trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
4. Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari e' consentita anche tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. L'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 30. (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e' stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorita' dello Stato di esecuzione.».
 
Art. 25

Divieto di consegna o di estradizione successiva

1. Dopo l'articolo 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). - 1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo' essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ne' estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non e' applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f).».
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69

1. All'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «salvo per quanto previsto dal comma 3» sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 40 della citata legge 22 aprile
2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 40. (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle
richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi
e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati
commessi prima del 7 agosto 2002, restano applicabili le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. (abrogato).».
 
Art. 27

Abrogazioni

1. L'articolo 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' abrogato.

Note all'art. 27:
- L'art. 21 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69,
abrogato dal presente decreto, recava «Termini per la
decisione».
 
Art. 28

Norma transitoria

1. I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia gia' ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata gia' arrestata.
 
Art. 29

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede