Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9 |
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 4, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»); Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), di seguito denominato «regolamento».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: «Art. 4 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - "EPPO"). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO"). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare l'autorita' competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonche' i criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento; b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o piu' uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939; c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonche' i criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione; d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO; e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939; f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale; g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare: 1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilita' che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione; 2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato; h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalita' con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno; i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371; l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite; m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se: 1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante; 2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi; 3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto; 4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale; n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio; o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939; p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione; q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939; r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939. 4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8. 5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalita', anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura. 6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO. 7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia puo', alternativamente: a) trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio; b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni. 8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6. 9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283. - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O., cosi' recita: «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il riferimento del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Autorita' competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di procuratore europeo
1. Il Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita' competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 16 del regolamento e dal presente decreto. 3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita' alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di eta' e hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita'. 4. I candidati allegano alla dichiarazione di disponibilita' ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. 5. Le dichiarazioni di disponibilita' sono immediatamente trasmesse al Ministro della giustizia. 6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta le dichiarazioni di disponibilita' nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2 e, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, approva con delibera motivata una proposta di designazione di tre candidati idonei e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei quindici giorni successivi, puo' formulare osservazioni, anche proponendo una diversa designazione. 7. Nei quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura designa i tre candidati con delibera motivata. Quando non accoglie le osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi del comma 6, la delibera ne indica specificamente le ragioni. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione dei nominativi dei candidati al Consiglio dell'Unione europea. |
| Art. 3
Collocamento fuori ruolo e trattamento economico del procuratore europeo
1. Il magistrato nominato al posto di procuratore europeo dal Consiglio dell'Unione europea e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di collocamento fuori ruolo per lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo non e' computato nel termine decennale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo, cessa il trattamento economico erogato dal Ministero della giustizia a suo favore.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O., cosi' recita: «Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato. Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformita' al quarto comma dell'articolo 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.». - Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99, S.O., cosi' recita: «Art. 50 (Ricollocamento in ruolo). - 1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto. 2. Il collocamento fuori ruolo non puo' superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non e' computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto. 4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni. 5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene: a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo; b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. 6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.». - Il testo dell'art. 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, cosi' recita: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - (Omissis). 68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. (Omissis).». |
| Art. 4
Autorita' competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
1. Il Ministro della giustizia e' l'autorita' competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della giustizia, acquisito ogni utile elemento conoscitivo, anche di natura statistica, concernente i reati attribuiti alla competenza della Procura europea, il numero delle persone sottoposte alle indagini ad essi relative, i tempi medi di definizione, la dislocazione sul territorio nazionale degli uffici di procura presso cui i procedimenti sono iscritti e l'eventuale sussistenza di profili di connessione con fenomeni di criminalita' organizzata, formula una proposta motivata relativa al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati e la trasmette, unitamente agli elementi conoscitivi acquisiti, al Consiglio superiore della magistratura. 3. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere sulla proposta formulata ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione. Scaduto tale termine, il Ministro della giustizia procede alla negoziazione dell'accordo di cui al comma 1 e, all'esito, alla adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 1. Quando non accoglie le osservazioni o la proposta alternativa formulate dal Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia ne indica specificamente le ragioni nella proposta che sottopone al procuratore capo europeo. 4. L'accordo concluso con il procuratore capo europeo ai sensi del comma 1 e' comunicato senza ritardo dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per le modifiche dell'accordo di cui al comma 1. |
| Art. 5 Autorita' competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati
1. Il Consiglio superiore della magistratura e' l'autorita' competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilita' e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo e' accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalita' economica e finanziaria, nonche' alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale. 3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilita' alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di eta' e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita'. 4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilita' in relazione a una o piu' delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonche' il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. 5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le dichiarazioni di disponibilita' pervenute nel rispetto delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilita', il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' recita: «Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive: a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza. 1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta. 2. 3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle funzioni requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento. 5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche', limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa. 7.». - Il testo dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28, cosi' recita: «Art. 194 (Tramutamenti). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.». |
| Art. 6
Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati
1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilita' manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attivita' giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1. 3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del comma 1, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. 4. Il Consiglio superiore della magistratura richiede, con cadenza annuale, alla Procura europea di comunicare se nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati siano stati avviati o definiti procedimenti disciplinari, ovvero se, nei casi agli stessi assegnati, il procuratore europeo incaricato della supervisione abbia adottato la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento. 5. Fermo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 11, comma 1, il procuratore europeo delegato informa senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: a) quando riceve formale notizia dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilita' che gli derivano dal regolamento; b) quando, in un caso assegnatogli, la camera permanente assume una decisione di riassegnazione per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento o il procuratore europeo adotta la decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), del regolamento.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si veda nelle note all'art. 5. |
| Art. 7
Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati
1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attivita' di procuratore nazionale. 2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualita' di procuratore europeo delegato e' computato ai fini della progressione economica per anzianita' di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianita' di servizio. 3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, e' integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti. |
| Art. 8
Modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71
1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto, con l'inclusione, alla lettera L), dei magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.
Note all'art. 8: - La tabella B della legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1991, n. 58, cosi' recita: «Tabella B RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
|====================================================|==============| |A. Magistrato con funzioni direttive apicali | | |giudicanti di legittimita': Primo presidente della | 1 | |Corte di cassazione | | |----------------------------------------------------|--------------| |B. Magistrato con funzioni direttive apicali | | |requirenti di legittimita': Procuratore generale | 1 | |presso la Corte di cassazione | | |----------------------------------------------------|--------------| |C. Magistrati con funzioni direttive superiori di | | |legittimita': Presidente aggiunto della Corte di | 1 | |cassazione | | |----------------------------------------------------|--------------| |Procuratore generale aggiunto presso la Corte di | 1 | |cassazione | | |----------------------------------------------------|--------------| |Presidente del Tribunale superiore delle acque | 1 | |pubbliche | | |----------------------------------------------------|--------------| |D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti | 65 | |direttive di legittimita' | | |----------------------------------------------------|--------------| |E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti | 440 | |di legittimita' | | |----------------------------------------------------|--------------| |F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di | | |coordinamento nazionale: Procuratore nazionale | 1 | |antimafia e antiterrorismo | | |----------------------------------------------------|--------------| |G. Magistrati con funzioni direttive di merito di | 52 | |secondo grado, giudicanti e requirenti | | |----------------------------------------------------|--------------| |H. Magistrati con funzioni direttive di merito di | 53 | |primo grado elevate, giudicanti e requirenti | | |----------------------------------------------------|--------------| |I. Magistrati con funzioni direttive di merito | 314 | |giudicanti e requirenti di primo grado | | |----------------------------------------------------|--------------| |L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti | | |di merito di primo e di secondo grado, di | | |magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale | 9.621 | |presso la Direzione nazionale antimafia e | | |antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di | | |primo grado elevate e di secondo grado | | |----------------------------------------------------|--------------| |M. Magistrati destinati a funzioni non | 200 | |giudiziarie | | |----------------------------------------------------|--------------| |N. Magistrati ordinari in tirocinio |(numero pari | | |a quello dei | | |posti vacanti | | |nell'organico)| | TOTALE | 10.751». | |----------------------------------------------------|--------------|
|
| Art. 9
Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo
1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. 2. Ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede di assegnazione. 3. I procuratori europei delegati, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, non sono soggetti ai poteri di direzione attribuiti ai procuratori della Repubblica dall'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dagli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, ne' all'attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. Non si applicano gli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale. 4. Nel caso previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, il procuratore europeo esercita le funzioni requirenti secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 70 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' recita: «Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.». - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2006, n. 66, cosi' recita: «Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante. 4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. 5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega. 6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.». «Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio. L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.». «Art. 3 (Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari). - 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e' necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali. 3. Il procuratore della Repubblica puo' disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. 4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.». «Art. 4 (Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche). - 1. Per assicurare l'efficienza dell'attivita' dell'ufficio, il procuratore della Repubblica puo' determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio puo' disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo' definire criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti.». «Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.». - Il testo degli articoli 53, 371-bis, 372, 412, 413 e 421-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 53 (Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione). - 1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato puo' essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.». «Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d-e) ........................ ; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) ......................... 4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.». «Art. 372 (Avocazione delle indagini). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi' con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.». «Art. 412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 2. Il procuratore generale, puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.». «Art. 413 (Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato). - 1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1. 2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.». «Art. 421-bis (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.». |
| Art. 10
Sedi dei procuratori europei delegati
1. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro della giustizia determina con proprio decreto la pianta organica dei procuratori europei delegati in conformita' alle previsioni dell'accordo, individuando le sedi di servizio dei procuratori europei delegati presso una o piu' procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e modificando, ove necessario, le piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. Allo stesso modo il Ministro della giustizia procede in caso di successive modifiche dell'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, previa determinazione del numero, della qualifica professionale, delle specifiche competenze anche linguistiche e dei requisiti di anzianita' e curricolari richiesti, il Ministero della giustizia individua, a mezzo di interpello nazionale riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, le unita' di personale amministrativo da assegnarsi alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati. Nello stesso termine, sentiti i dirigenti delle procure della Repubblica individuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia adotta le misure necessarie ad assicurare la disponibilita', da parte di detti uffici, di locali e di beni strumentali idonei a consentire ai procuratori europei delegati l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento in condizioni di eguaglianza rispetto ai pubblici ministeri nazionali. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unita' di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. 4. I provvedimenti indicati al comma 3 sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. 5. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento. |
| Art. 11
Valutazioni di professionalita' dei procuratori europei delegati
1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere: a) un rapporto informativo sull'attivita' svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici; b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento; c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento; d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4. 2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attivita' del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e' trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed e' utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalita', ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, cosi' recita: «Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. 2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni; c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita'; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalita' e' "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo". 10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita' , che dimostri l'attivita' in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.». - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). - 1. (Omissis). 2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. 2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni; c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina: a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalita'; c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi; d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia; e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione. 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato; f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura. 5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta. 6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni. 7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza. 9. Il giudizio di professionalita' e' "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo". 10. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 11. Se il giudizio e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. 12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio. 13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio. 14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta. 15. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario. 16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita' , che dimostri l'attivita' in concreto svolta. 17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili. Omissis.». |
| Art. 12 Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati
1. I provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare, adottati per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati, sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo. 2. In caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determina la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo. 3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, possono essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea. |
| Art. 13 Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento.
1. Quando e' fondato su motivi connessi alle responsabilita' derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato puo' essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. 2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede al procuratore capo europeo di esprimere il consenso ai sensi del comma 1 una volta ricevuta la richiesta di indagini dal Ministro della giustizia o prima di effettuare la comunicazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione. 4. La richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare. 5. L'azione disciplinare non puo' comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilita' del magistrato e' stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile. 6. Quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti. 7. La documentazione di cui al comma 6 e' utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni e' ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze. 8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di quella gia' eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto.
Note all'art. 13: - Il testo degli articoli 5, 14 e 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67, cosi' recita: «Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la perdita dell'anzianita'; d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) la rimozione. 2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave; quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nell'uno e nell'altro caso puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.». «Art. 14 (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1. L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facolta' del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.». «Art. 15 (Termini dell'azione disciplinare). - 1. L'azione disciplinare e' promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia. La denuncia e' circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare. 1-bis. Non puo' comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto. 2. Entro due anni dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia. 3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 14, comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento. 4. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 14, comma 5. L'incolpato puo' farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico. 5. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o da avviso al difensore, quando e' previsto, se gia' designato, sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata quando non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. 6. Se la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e' annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione. 7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. 8. Il corso dei termini, compreso quello di cui al comma 1-bis, e' sospeso: a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna; b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale; c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario; d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo; d-ter) se il procedimento e' sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16.». |
| Art. 14
Comunicazione e iscrizione di notizie di reato di competenza della Procura europea
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale, le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato. 2. Quando riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di uno dei reati di cui al comma 1, il pubblico ministero provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 335, primo comma, del codice di procedura penale, se la Procura europea non ha gia' comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi e' comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito. 3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero dispone l'annotazione della notizia di reato in apposito registro, tenuto in forma automatizzata, che il Ministro della giustizia istituisce con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. Quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla annotazione prevista dal comma 3, il pubblico ministero procede immediatamente agli adempimenti previsti dall'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale. 5. Il pubblico ministero informa la Procura europea dell'iscrizione del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari ai sensi del comma 2.
Note all'art. 14: - Il testo degli articoli 335 e 347 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.». |
| Art. 15
Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo
1. Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. 2. Ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo.
Note all'art. 15: - La legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98. |
| Art. 16
Contrasti di competenza
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e' l'autorita' competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o piu' procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento. 2. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale.
Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.». «Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.». «Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.». «Art. 54-quater (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministero) . - 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte di appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.». |
| Art. 17
Dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento
1. Ai fini di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento, i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. 2. Nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, notifica alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e delle consegne controllate di merci. |
| Art. 18
Autorita' giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento
1. Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorita' competente e' il procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. Il procuratore generale presso la corte di cassazione da' in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte. |
| Art. 19
Assunzione di procedimenti della Procura europea
1. Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 746-ter del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 746 (Effetti sull'esecuzione nello Stato). - 1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa e' stata interamente espiata.». |
| Art. 20
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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