Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 gennaio 2021
Aggiornamento degli importi dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 405, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura degli importi dei diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative di cui alla tabella VII.1;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' alle predette disposizioni, all'aggiornamento biennale degli importi dei diritti per le predette operazioni tecnico-amministrative, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2020, accertato dall'Istituto nazionale di statistica, e' negativo ed e' pari a -0,2%;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del «Regolamento di
attuazione del nuovo codice della strada»

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiornati in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del -0,2%.
2. Gli importi previsti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 dicembre 2018, si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati, come di seguito riportato:
ove e' previsto l'importo di euro 87,03, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 86,86;
ove e' previsto l'importo di euro 174,08, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 173,73;
ove e' previsto l'importo di euro 217,59, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 217,15;
ove e' previsto l'importo di euro 348,15, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 347,45;
ove e' previsto l'importo di euro 435,19, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 434,32;
ove e' previsto l'importo di euro 870,38, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 868,64;
ove e' previsto l'importo di euro 1.305,56, lo stesso si intende sostituito dall'importo di euro 1.302,95.
 
Art. 2

Efficacia

1. I nuovi importi aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata da parte degli interessati successivamente al 31 dicembre 2020.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2021

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 188