Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 dicembre 2020 |
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Licata (circondario di Agrigento) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; Visto, in particolare, l'art. 21-bis con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; Vista, la relazione dell'11 luglio 2019 in cui il Presidente del Tribunale di Agrigento gia' evidenziava l'opportunita' di valutare la soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Licata, con il relativo accorpamento alla sede circondariale di Agrigento, in considerazione dell'esiguo carico di lavoro e dell'inadeguata formazione del personale addetto all'attivita' giudiziaria; Vista la nota del 28 settembre 2020, con cui il referente comunale della citta' di Licata ha trasmesso la delibera della giunta municipale n. 156 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto la richiesta di soppressione del locale Ufficio del giudice di pace, mantenuto su istanza del medesimo comune del 30 aprile 2013; Considerato che con la predetta delibera, nel rappresentare la difficolta' da parte del Comune di Licata di sostenere i costi per il mantenimento della sede giudiziaria, vengono richiamate e condivise le valutazioni formulate dal presidente del Tribunale di Agrigento in ordine ai carichi di lavoro dell'ufficio, evidenziando ulteriormente il rilevante sbilanciamento tra il numero dei procedimenti trattati e gli oneri economici connessi al fabbisogno di personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, elementi che inducono l'ente locale a chiedere la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Licata; Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; Valutata la manifestazione da parte dell'Ente locale della chiara volonta' di non mantenere il locale Ufficio del giudice di pace, gia' gravato da evidenti criticita'; Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Licata dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'Ufficio del giudice di pace di Licata cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Agrigento. |
| Art. 2
1. Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2020
Il Ministro: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 100 |
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