Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 gennaio 2021
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 736).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 30 aprile 2021, nonche' il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Considerata la necessita', a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza e' stato prorogato al 30 aprile 2021, di provvedere alla proroga delle misure volte a garantire l'operativita' delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile anche mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e province autonome e dei comuni interessati dall'emergenza;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore per il Ministero della salute;
Visti gli ulteriori compiti affidati al soggetto attuatore con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. rep. 532 del 18 febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, cosi' come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di duecento postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;
Visto, altresi', l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;
Ravvisata la necessita' di assicurare la continuita' delle attivita' degli uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici;
Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;
Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate, per il 2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto Dicastero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;
Vista la nota del Ministero della salute del 21 gennaio 2021;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020

1. I termini di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati al 15 ottobre 2020 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 718 del 2 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati fino al 30 aprile 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di euro 11.607.787,74, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza.
 
Art. 2
Disposizioni per garantire la continuita' operativa
degli Uffici del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 30 aprile 2021, mediante il soggetto attuatore gia' individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia' prorogati al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, alle medesime condizioni ivi indicate, con oneri quantificati in euro 1.959.670,00, nel limite massimo di novanta medici, uno psicologo, nove infermieri e cinque giornalisti.
2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 e', altresi', autorizzato a prorogare, fino al 30 aprile 2021 l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', prorogato al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020, con oneri quantificati in euro 1.770.000,00.
4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, il Ministero della salute e' autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attivita' direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 200.000,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 3.929.670,00 si provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute e' autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita' speciale le risorse pari ad euro 2.429.670,00 allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2021

Il Capo del Dipartimento: Borrelli