Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2021, n. 6 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1

Misure urgenti per le festivita' natalizie
e di inizio anno nuovo

1. (( Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato, altresi', ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Nei )) giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la (( responsabilita' genitoriale )) e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. (( E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. ))
2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
(( 2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge. ))
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto (( , di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, )) e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
(( 3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole: «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2020, n. 301, Edizione straordinaria:
«Art. 2 (Ulteriori misure di contenimento del
contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un
livello di rischio alto). - 1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza
del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma 1,
del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate
le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» e
con un livello di rischio «alto», secondo quanto stabilito
dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di
transizione per il periodo autunno invernale», condiviso
dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata
ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del
citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il
Presidente della regione interessata, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma
4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno
settimanale, secondo il procedimento di cui all'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il
permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede
all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo
restando che la permanenza per quattordici giorni in un
livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova
classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono
adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter,
del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art.
24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del
2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente
inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un
periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di
cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono
applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in
uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono
comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 e'
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
del presente decreto;
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di
salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore
22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del
presente decreto, a eccezione di quelle di cui all'art. 3,
si applicano anche ai territori di cui al presente
articolo, ove per tali territori non siano previste
analoghe misure piu' rigorose.»
«Art. 3 (Ulteriori misure di contenimento del
contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un
livello di rischio alto). - 1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza
del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma 1,
del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate
le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 4» e
con un livello di rischio «alto», secondo quanto stabilito
dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di
transizione per il periodo autunno invernale», condiviso
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata
ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del
citato decreto-legge n. 33 del 2020, d'intesa con il
Presidente della regione interessata, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma
4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno
settimanale, secondo il procedimento di cui all'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il
permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede
all'aggiornamento dell'ordinanza di cui al comma 1, fermo
restando che la permanenza per quattordici giorni in un
livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova
classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono
adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter,
del decreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall'art.
24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del
2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta
l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente
inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un
periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di
cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono
applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in
uscita dai territori di cui al comma 1, nonche' all'interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei
limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 e'
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
del presente decreto;
b) sono sospese le attivita' commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di
generi alimentari e di prima necessita' individuate
nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle
medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei
centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle
sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei
giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10,
lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette
alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale a condizione che vengano
rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle
norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore
22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni
caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma
10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi
all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione purche'
comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da
ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie; e' altresi'
consentito lo svolgimento di attivita' sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado, le
attivita' scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata;
g) e' sospesa la frequenza delle attivita'
formative e curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali
attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o
curriculari, eventualmente individuate dalle universita',
sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,
possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita'
in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo
per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,
di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano, per quanto compatibili,
anche alle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla
persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in
ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in
presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, di cui
all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96
e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli
articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto
sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di
efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1.
5. Le misure previste dagli altri articoli del
presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano
previste analoghe misure piu' rigorose.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo
2020, n. 79:
«Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale). - (Omissis).
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le
eccezioni gia' previste e validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
(Omissis).»
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2021, n. 3:
«Art. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7 al
15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio
nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i
territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E'
comunque consentito il rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia
autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero
territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si
applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si
applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma
sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i
capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si
applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e'
altresi' consentito lo spostamento, in ambito comunale,
verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in
un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali
tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle
persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo
spostamento di cui al presente comma e' consentito anche
per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi
confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia.
4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano
ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le
misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35.»
«Art. 2 (Modificazioni urgenti alla legislazione
emergenziale). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, e'
aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute
con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi
16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le
previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario
almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno
moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un
livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo
territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei
contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale.".
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino
al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si
manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti:
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se
lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio e'
almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se
lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e'
almeno moderato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2020, n. 132:
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure
di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le
sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui
all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle
predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo
la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a
un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal
presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono
irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave
reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2020, n. 132:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
(Omissis).».
 
Allegato 1

===================================================================== | CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) | ===================================================================== | 561011 - Ristorazione con somministrazione | +-------------------------------------------------------------------+ | 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole | +-------------------------------------------------------------------+ | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di | | cibi da asporto | +-------------------------------------------------------------------+ | 561030 - Gelaterie e pasticcerie | +-------------------------------------------------------------------+ | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | +-------------------------------------------------------------------+ | 561042 - Ristorazione ambulante | +-------------------------------------------------------------------+ | 561050 - Ristorazione su treni e navi | +-------------------------------------------------------------------+ | 562100 - Catering per eventi, banqueting | +-------------------------------------------------------------------+ | 562910 - Mense | +-------------------------------------------------------------------+ | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale | +-------------------------------------------------------------------+ | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | +-------------------------------------------------------------------+


 
(( Art. 1 - bis

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, e' altresi' consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma e' consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. ))


Riferimenti normativi

- Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
(Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19), si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
(( Art. 1 - ter

Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' aggiunto il seguente:
«16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale».
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, applica a una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-bis e
16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2020, n. 177:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in
coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le
specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo
periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici
giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di
reiterazione. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa
con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
e della cabina di regia di cui al presente articolo sono
pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei
dati nel sito internet istituzionale del Ministero della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
16-ter. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come
verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione,
per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo
inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
(( Art. 1 - quater

Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, nonche' in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche.
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresi', per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' o con bisogni educativi speciali. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
agosto 1999, n. 186, S.O.:
«Art. 4 (Autonomia didattica). - 1. Le istituzioni
scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle
finalita' generali del sistema, a norma dell'articolo 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e
valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attivita'
nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale
di ciascuna disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non
coincidenti con l'unita' oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono
essere programmati, anche sulla base degli interessi
manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche'
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e
accordi internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le
istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuita' e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli
enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la
valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i
libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri
di trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per
il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei
singoli alunni sono individuati dalle istituzioni
scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della
necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola,
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi'
individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra
diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono
effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17
della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il
valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale
ordinamento.»
«Art. 5 (Autonomia organizzativa). - 1. Le
istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo
di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono
stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle
esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello
destinato alle singole discipline e attivita' sono
organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e
attivita' obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di
impiego dei docenti possono essere diversificate nelle
varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.».
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
(( Art. 1 - quinquies
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture
sanitarie assistenziali

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volonta' che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacita' naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in mancanza, in conformita' a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. In caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato e' ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 e' comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
457. Per garantire il piu' efficace contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute
adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare
il piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a
garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12:
«Art. 3 (Minori e incapaci). - 1. La persona minore
di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle
proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel
rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve
ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria
salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa
nelle condizioni di esprimere la sua volonta'.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del
minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la
responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto
della volonta' della persona minore, in relazione alla sua
eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la
tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel
pieno rispetto della sua dignita'.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai
sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o
rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile,
avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e
della vita della persona nel pieno rispetto della sua
dignita'.
4. Il consenso informato della persona inabilitata e'
espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in
cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui
nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e'
espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno
ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta'
del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di
intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della
persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di
sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il
rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure
proposte e il medico ritenga invece che queste siano
appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al
giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della
persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406
e seguenti del codice civile o del medico o del
rappresentante legale della struttura sanitaria.»
«Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento). -
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di
autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte,
puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie volonta' in
materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica
altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata
«fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle
relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne
e capace di intendere e di volere. L'accettazione della
nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la
sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che e'
allegato alle DAT. Al fiduciario e' rilasciata una copia
delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare alla nomina con
atto scritto, che e' comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario puo' essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalita'
previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano
l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o
sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono
efficacia in merito alle volonta' del disponente. In caso
di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di
un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del
titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle DAT,
le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal
medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano
terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione,
capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento
delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il
fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5,
dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura
privata consegnata personalmente dal disponente presso
l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del
disponente medesimo, che provvede all'annotazione in
apposito registro, ove istituito, oppure presso le
strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui
al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione,
dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo,
imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono
essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi
che consentano alla persona con disabilita' di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di
emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca
delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale
raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza
di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalita' telematiche di
gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalita' informatiche di gestione dei
dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale
possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di
copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e
il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
firmatario la liberta' di scegliere se darne copia o
indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della salute, le
regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della
possibilita' di redigere le DAT in base alla presente
legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«Art. 1. - (Omissis).
418. E' istituita presso il Ministero della salute
una banca dati destinata alla registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le
quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di
autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in
materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2018.
(Omissis).».
 
(( Art. 1 - sexies

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))

 
Art. 2

Contributo a fondo perduto da destinare
all'attivita' dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione (( dell'epidemia di COVID-19 )), e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 (( e a 190 milioni di euro per l'anno 2021, )) si provvede a valere sul Fondo (( di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 )). Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O.:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o
i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di
commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
sono presentate in via telematica secondo le disposizioni
di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una copia della dichiarazione attestante la data di
consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e
contenente, in caso di inizio attivita', il numero di
partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in
via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede
d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,
risultano non aver esercitato nelle tre annualita'
precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180,
S.O.:
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine
di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-duodecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione
straordinaria, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 319, S.O.:
«Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure
di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis,
8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
 
(( Art. 2 - bis

Credito d'imposta per canoni di locazione

1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 5 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020, n. 180,
S.O.:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
(Omissis).
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021.
(Omissis).».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.