Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2021 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell'Ente CONI, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della societa' CONI Servizi S.p.A.;
Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI e' passato, a far data dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale e' succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che «la societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di "Sport e salute S.p.A."; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.A.»;
Vista la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;
Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale;
Considerata altresi' la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;
Ravvisata dunque la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operativita', l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano

1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10 unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
2. Il personale di Sport e Salute S.p.A. gia' dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, e' trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della societa' Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalita' e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.
 
Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ulteriori disposizioni

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni».
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalita' istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Spadafora, Ministro per le politiche
giovanili e lo sport

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede