Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 dicembre 2020 |
Riconoscimento dell'acqua minerale termale «Sorgente Pucia», in San Giovanni di Fassa, per la balneo-fangoterapia nel trattamento delle patologie dell'apparato osteo-articolare. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015; Vista la circolare del 10 aprile 2018 di revisione della circolare n. 80 dell'8 novembre 1980, recante «Indicazioni per la conduzione delle sperimentazioni cliniche delle acque minerali naturali»; Preso atto che la societa' Fassa Terme S.r.l. con sede a San Giovanni di Fassa (TN), con nota del 9 febbraio 2020, aveva chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale termale in oggetto da utilizzare per la balneo-fangoterapia nel trattamento delle patologie dell'apparato osteo-articolare; Tenuto conto della pronuncia della III sezione del Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 9 giugno 2020, aveva sospeso l'espressione del parere, con richiesta di documentazione integrativa ai fini del suddetto riconoscimento; Esaminata la documentazione integrativa prodotta; Acquisito il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 10 novembre 2020;
Decreta:
E' disposto il riconoscimento dell'acqua termale «Sorgente Pucia», nel Comune di San Giovanni di Fassa (TN), per la balneo-fangoterapia nel trattamento delle patologie dell'apparato osteo-articolare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.
Roma, 23 dicembre 2020
Il direttore generale: Rezza |
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