Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2020, n. 187
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209

1. All'articolo 10-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Le imprese di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e le ultime societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2» e le parole «l'attivita' svolta, di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'attivita' assicurativa e distributiva svolta»;
b) al comma 2, lettera b), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».
2. All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».
3. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attivita' di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. Le attivita' di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.».
4. All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)».
5. All'articolo 109-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali individuate e accertate secondo le modalita' definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi' disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalita' di registrazione.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.».
6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale»;
b) al comma 2, le parole «prova valutativa» sono sostituite dalle seguenti: «prova di idoneita'».
7. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese»;
b) al comma 2, le parole «formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 4, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e aggiornamento».
8. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.».
9. All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato.
10. All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacita' personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.».
11. All'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7», sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.»;
d) al comma 7, le parole «l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «il distributore».
12. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.»;
b) al comma 4, la parola «piu'» e' soppressa;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.».
13. All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo».
14. All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4».
15. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti: «il documento informativo».
16. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato.
17. All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono».
18. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005:
a) sono inserite le seguenti parole: «Capo II bis - Controversie»;
b) dopo le parole di cui alla lettera a) e' inserito il seguente articolo:
«Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonche' gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela.
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.»;
19. Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole:
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali».
20. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005:
a) le parole «Capo II-bis Controversie» sono soppresse;
b) l'articolo 187-ter, e' abrogato.
21. Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole:
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali», sono soppresse.
22. All'articolo 310, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione;»;
b) alla lettera c), dopo le parole «delle relative nome di attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24».
23. All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183», e le parole «quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'» sono soppresse.
24. All'articolo 324 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari»;
b) al comma 1, dopo le parole «185-ter,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,» e le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' di realizzazione e di distribuzione»;
c) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.».
25. All'articolo 324-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese»;
b) al comma 1, dopo le parole «187,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,»; le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' di realizzazione e di distribuzione»; le parole «109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonche' 4-ter e 6».
26. All'articolo 324-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,», sono inserite le seguenti: «come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
b) al comma 6, le parole «per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1».
27. All'articolo 324-octies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'articolo 324» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5,»;
b) al comma 4, le parole «acquisisce le risultanze istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisiti i documenti in atti».
28. All'articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,».
29. All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile e' compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.».
30. All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole «mercati finanziari» e' inserita la seguente: «non».
31. All'articolo 325-quater del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo»;
b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonche' comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.»;
c) al comma 2, le parole «presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo VI del presente Titolo».
32. All'articolo 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;»;
b) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
33. All'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia.»;
c) al comma 4, dopo le parole «sulle imprese» sono inserite le seguenti: «nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1».
34. All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.».
35. All'articolo 344-decies del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non applica l'articolo 344-novies;».


NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure urgenti di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.
- Il testo dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2016-2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla
distribuzione assicurativa). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016,
sulla distribuzione assicurativa, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale,
con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili,
e, in particolare, al codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2016/97;
b) con riferimento al prodotto di investimento
assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera
w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di
competenze tra le autorita' di vigilanza secondo i seguenti
criteri:
1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine
e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attivita' di
ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da
parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di
agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) in relazione alla
distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti
nella sezione D del Registro Unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi - RUI;
2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei
poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e
assicurativi pre-assemblati;
3) prevedere opportune forme di coordinamento tra
la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui
prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri
per i soggetti vigilati;
c) prevedere che gli intermediari assicurativi e
riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio siano registrati direttamente da apposito
organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le
modalita' da quest'ultimo stabilite con regolamento;
d) prevedere che le imprese di assicurazione e
riassicurazione e gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:
1) collaborino, nell'ambito delle proprie
competenze, nella registrazione degli intermediari
assicurativi e riassicurativi e degli intermediari
assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro
piena e diretta responsabilita' ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97,
verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni
di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo
6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
2) provvedano direttamente, nell'ambito delle
proprie competenze, alla verifica del possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della
direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri
dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi e
riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo
accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta
responsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la
formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di
aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti
relativi ai prodotti proposti;
e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi
e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e
riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio gia' iscritti in altri albi o registri e
soggetti alla vigilanza di altre autorita' o organismi di
vigilanza;
f) stabilire che il documento informativo di cui
all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97
sia fornito dal distributore contestualmente alle altre
informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le
modalita' stabilite dall'IVASS con regolamento;
g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le
rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed
interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle
medesime autorita' di vietare la vendita di
un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto
accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un
pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia
dannosa per i consumatori;
h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni
piu' rigorose per la tutela degli assicurati per quanto
riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V
della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di
armonizzazione minima della direttiva;
i) prevedere che le informazioni di cui agli
articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite
anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo
4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
l) disciplinare la prestazione di consulenza da
parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di
assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di
investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo
1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo
oneri a carico dei consumatori;
m) prevedere per la percezione di onorari,
commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati
o forniti ai distributori nel caso di vendita di un
prodotto di investimento assicurativo la medesima
disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle
relative disposizioni di attuazione;
n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva
(UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni
di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e
le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad
oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai
soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle
procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle
inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in
ambito bancario e finanziario, nonche' dalla direttiva
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013;
o) modificare, con riguardo alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione, nonche' ai distributori
assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto
dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme
restando le competenze delle singole autorita' di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b),
l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie
previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di
misure alternative e misure accessorie alle sanzioni
medesime, a fini di armonizzazione della predetta
disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le
violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.
Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore
assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti
criteri:
1) attribuire all'IVASS il potere di applicare,
nell'ambito della propria competenza, le sanzioni
amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o
di riassicurazione o alle imprese di partecipazione
assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria
mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni
della normativa primaria e secondaria di riferimento;
2) introdurre una piu' estesa
responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto
all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la
possibilita', fermi i casi di inosservanza dei doveri
propri gia' previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto
codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti
dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione,
direzione, controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
individuando le tipologie di violazione, i presupposti che
determinano la responsabilita' delle persone fisiche, le
condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella
struttura dell'impresa che ne determinano la
sanzionabilita';
3) nel rispetto del riparto di competenze
attribuite alle altre autorita' nei settori bancario,
creditizio e finanziario:
3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi
edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati
dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle
concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa, con
i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e
le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il
rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita',
adeguatezza e coerenza con la capacita' finanziaria del
soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai
criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014,
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati;
3.2) prevedere l'introduzione di specifiche
misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori,
stabilendo che piu' violazioni commesse in un determinato
arco temporale costituiscono oggetto di accertamento
unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della
stessa indole sono contestate con un unico atto;
4) l'entita' delle sanzioni amministrative
applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti
l'attivita' di distribuzione assicurativa e' determinata
nel seguente modo:
4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia
compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari
al 10 per cento del fatturato;
4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche
sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo
di euro cinque milioni;
4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati
ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
vantaggio sia determinabile;
5) per le violazioni concernenti l'attivita' di
distribuzione assicurativa, l'entita' delle sanzioni
amministrative e' determinata nel seguente modo:
5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia
compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari
ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento
del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo
bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione;
5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche
sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di
euro settecentomila;
6) per le violazioni connesse alla distribuzione
dei prodotti d'investimento assicurativi di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva
(UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie
a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti
massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2016/97;
p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilita' di
sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate
dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche' la possibilita' di
prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative
piu' elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo
33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del
coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto
nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva
2014/65/UE.».
- Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla
distribuzione assicurativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2018, n. 138.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 della
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, S.O.:
«3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 10-quater del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione
delle violazioni). - 1. Le imprese di assicurazione o di
riassicurazione e le ultime societa' controllanti di cui
all'articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a
titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di
atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme
disciplinanti l'attivita' assicurativa e distributiva
svolta.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a
garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del
segnalante e del presunto responsabile della violazione,
ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i
procedimenti avviati dall'autorita' amministrativa o
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della
segnalazione;
b) la protezione adeguata del personale dei
soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre
persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno
degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e
altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo
per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la
presentazione di una segnalazione nell'ambito della
procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova
applicazione avuto riguardo all'eta' del segnalante, che
puo' essere rivelata solo con il suo consenso quando la
conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le
disposizioni di attuazione del presente articolo emanate
dall'IVASS.».
- Il testo dell'articolo 10-quinquies del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di
violazioni). - 1. L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte del personale dei
soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1,
riguardanti violazioni delle norme del presente codice,
nonche' di disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la
ricezione delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al
comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'articolo 109 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi). - 1. L'IVASS
disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. L'impresa che opera in qualita' di
distributore, individua la persona fisica, nell'ambito
della dirigenza, responsabile della distribuzione
assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo
all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di
professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con
regolamento.
1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e
consente la registrazione integrale e diretta, secondo
quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma
1.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di
intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza
poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via
sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo
principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei
rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto
la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e
che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14
del testo unico bancario, gli intermediari finanziari
inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e
114-septies del testo unico bancario, le societa' di
intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi
dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi
di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attivita' di
intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l'intermediario opera;
f) gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera
cc-septies).
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali e'
possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione
assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.
3. Nel registro sono altresi' indicati gli
intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a)
e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i
quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa
di cui all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio
dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b)
e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione
provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo
comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che
si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri
incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta
di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo
restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
al comma 2, lettera c).
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro
l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del
comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro
l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione
di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della
distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma
4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,
secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni
rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico
europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4,
dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere
la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono
esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui
al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e'
comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate
dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli
intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
secondo le modalita' individuate nelle relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone
fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione
superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti
legami con l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali
partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al
comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata.
4-octies. L'iscrizione al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, non puo' essere consentita se le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
uno Stato terzo, cui sono soggette una o piu' persone
fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha
stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione
di tali disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza.
5. L'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o
dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta
iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti
necessari alle procedure di verifica e di revisione delle
iscrizioni effettuate.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi
di comunicazione a carico delle imprese e degli
intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee
ad assicurare l'accesso pubblico al registro.».
- Il testo dell'articolo 109-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109-bis (Regime applicabile agli intermediari
assicurativi a titolo accessorio). - 1. L'intermediario
assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del
registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f),
agisce su incarico di una o piu' imprese di assicurazione.
Laddove sia una persona fisica e' tenuto ad osservare i
requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3.
Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i
requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f),
l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve
inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti
distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali
individuate e accertate secondo le modalita' definite con
regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi'
disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e
le relative modalita' di registrazione.
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio
di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione
patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle
obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario
assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto
previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la
previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.
4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies,
4-octies, 5 e 6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113,
comma 2, agli addetti all'attivita' di intermediazione nei
locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio
di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi
ad operare in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio
che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle
sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili
agli addetti all'attivita' di intermediazione iscritti alla
sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del
citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita'
applicative del presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 110 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Requisiti per l'iscrizione delle persone
fisiche). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b),
la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da
pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo
quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale;
c) non essere stata dichiarata fallita, ne' essere
stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per
i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza,
divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti
assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la
persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e
capacita' professionali sulle materie individuate
dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una
prova di idoneita', consistente in un esame su tali aree
tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche
disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per
l'iscrizione al registro, determinando altresi' le
modalita' di svolgimento della prova di idoneita'.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3,
ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi'
stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza
dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un
milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e
di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il
territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da
negligenze ed errori professionali propri ovvero da
negligenze, errori professionali ed infedelta' dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge.
3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati
mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice
dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.».
- Il testo dell'articolo 111 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 111 (Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e
per i dipendenti delle imprese). - 1. Il possesso dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1,
e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa,
direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per
i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto
della quale tali soggetti operano.
2. Le imprese che operano come distributori e le
imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti
provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento
professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in
rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita'
complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante
attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura
delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto
dei quali tali soggetti operano.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei
locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del
registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a),
b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a
distanza.
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le
modalita' applicative del presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 112 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 112 (Requisiti per l'iscrizione delle
societa'). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b)
ed e), la societa' deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze
previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la
societa' deve inoltre avere affidato la responsabilita'
dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona
fisica iscritta nella sezione del registro al quale la
medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore generale devono
essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'articolo
110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa,
la societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale
non inferiore all'importo stabilito con regolamento
adottato dall'IVASS. E' fatto obbligo alla societa' che
esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e
riassicurativa di preporre alle due attivita' persone
fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi
di una organizzazione adeguata.
5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone
fisiche addette all'attivita' di intermediazione della
societa' di cui alla sezione e) del registro di cui
all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa
l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi,
direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'.
5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la
societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della
persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza,
della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve
possedere adeguati requisiti di professionalita' e
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.».
- Il testo dell'articolo 113 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 113 (Cancellazione). - 1. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla
cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del
registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attivita', senza
giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli
articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza
di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida
disposta dall'IVASS;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle
sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112,
comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella
sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al
comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti
dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e'
presentata dall'impresa o, rispettivamente,
dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel
caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto
ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o,
rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a),
comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente
i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2,
lettera e).
3. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 114 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114 (Reiscrizione). - 1. L'intermediario, che
sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi
iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque
anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui,
rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente
iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna
irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da
fallimento, quando siano venute meno le incapacita'
personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per
mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere
iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento
di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro
di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato
cancellato dal registro per non aver provveduto al
versamento del contributo al Fondo di garanzia, puo'
esservi nuovamente iscritto purche' provveda al pagamento
delle somme dovute sino alla data di cancellazione,
maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione
dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene
disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di
cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le
persone fisiche, l'idoneita' gia' conseguita ai sensi
dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai
sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.».
- Il testo dell'articolo 119-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di
interesse). - 1. I distributori di prodotti assicurativi
operano con equita', onesta', professionalita', correttezza
e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.
2. Le informazioni relative alla distribuzione
assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie
relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai
distributori di prodotti assicurativi a contraenti o
potenziali contraenti sono corrette, chiare e non
fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni
pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come
tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182.
3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica,
la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue
diverse forme, utilizzato dai distributori.
4. I distributori di prodotti assicurativi non
ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro
dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro
dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti
previsto dal comma 1.
5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non
adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di
vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se
stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti
un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale
distributore possa offrire un prodotto assicurativo
differente che risponda meglio alle esigenze del
contraente.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i
distributori di prodotti assicurativi:
a) mantengono e applicano presidi organizzativi e
amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse
di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli
interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono
proporzionati alle attivita' svolte, ai prodotti
assicurativi venduti e al tipo di distributore;
b) adottano misure idonee ad identificare i
conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro,
inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona
direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti
o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi
attivita' di distribuzione assicurativa.
7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6,
lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere
agli interessi del contraente, il distributore informa
chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione
di un contratto di assicurazione, della natura o della
fonte di tale conflitto di interesse, in occasione
dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.
8. I distributori possono incassare i premi
esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la
tracciabilita' dell'operazione secondo soglie e per
tipologie di contratti individuati dall'IVASS con
regolamento.
9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita'
applicative del presente articolo.».
- Il testo dell'articolo 120-quinquies del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il
distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a
un prodotto o servizio accessorio diverso da una
assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso
accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita'
di acquistare separatamente le due componenti e fornisce
una descrizione adeguata delle diverse componenti
dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il
rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo
o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle
componenti considerate separatamente, il distributore di
prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata
delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del
modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la
copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto
a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come
parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il
distributore di prodotti assicurativi offre al contraente
la possibilita' di acquistare il bene o servizio
separatamente. Il presente comma non si applica se un
prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio
o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1,
comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
a un contratto di credito quale definito all'articolo 120-
quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o
a un conto di pagamento quale definito all'articolo
126-decies del testo unico bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di
prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per
cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto
complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto indicato a
soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
medesimo.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con
riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa,
puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste
dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la
vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo,
di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto
diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che
l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o
prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica
sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti
di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono
esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le
rispettive competenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che
offrono copertura per diversi tipi di rischio.
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del
Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, ove applicabili.».
- Il testo dell'articolo 121-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle
necessarie informazioni sui prodotti assicurativi). - 1.
Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e
agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di
prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano
opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui
all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui
all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le
caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per
ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano
in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS
con regolamento.».
- Il testo dell'articolo 121-septies del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 121-septies (Valutazione dell'adeguatezza e
dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e
comunicazione ai clienti). - 1. L'IVASS stabilisce con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui
l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo
sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione
del prodotto di investimento assicurativo.
2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
che forniscono consulenza su un prodotto di investimento
assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie
in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in
relazione al tipo di investimento, alla sua situazione
finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite,
e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua
tolleranza al rischio, al fine di consentire
all'intermediario assicurativo o all'impresa di
assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con
particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e
alla sua capacita' di sostenere perdite. La consulenza resa
nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto
di investimento assicurativo, quando e' obbligatoria o
quando e' svolta su iniziativa del distributore, non deve
gravare economicamente sui clienti.
3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione fornisce consulenza in materia di
investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o
prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies,
l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai
requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente
articolo.
4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
che svolge attivita' di distribuzione in relazione a
vendite che non prevedono una consulenza, chiede al
contraente di fornire informazioni in merito alle sue
conoscenze ed esperienze in materia di investimenti
riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto
o richiesto, al fine di consentire all'intermediario
assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare
se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia
appropriato al contraente stesso.
5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o
prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies,
accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo
insieme ai sensi del comma 4.
6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base
delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il
prodotto non sia appropriato al contraente stesso.
L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
informano altresi' il cliente, ai sensi dalla valutazione
di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela
alla quale il prodotto non puo' essere distribuito.
7. Se il contraente non fornisce le informazioni di
cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa
le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che
tale circostanza pregiudica la capacita' dell'intermediario
assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se
il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente
stesso.
8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono
precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonche'
delle altre condizioni alle quali l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' servizi
al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del
contratto possono essere incorporati attraverso riferimento
ad altri documenti o testi normativi.
9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto
durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che
includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della
tipologia e della complessita' dei prodotti di investimento
assicurativi e della natura del servizio prestato e
comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei
servizi prestati per conto dei contraenti.
10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto
di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo
o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un
supporto durevole, prima della conclusione del contratto,
una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la
fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle
preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del
contraente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.
11. Se il contratto e' concluso utilizzando un mezzo
di comunicazione a distanza che impedisce la consegna
preventiva della dichiarazione di adeguatezza,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
puo' fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto
durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a
condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la
dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del
contratto;
b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione abbia dato al contraente la possibilita' di
ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere
la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del
contratto.
12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione ha informato il contraente che effettuera'
periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione
periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi
in che modo il prodotto di investimento assicurativo
corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre
caratteristiche del contraente stesso.
13. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in conformita' alle disposizioni direttamente
applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalita'
applicative del presente articolo, inclusa la possibilita'
di fornire le relative informazioni in formato
standardizzato.».
- Il testo dell'articolo 131 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni
di contratto). - 1. Al fine di garantire la trasparenza e
la concorrenzialita' delle offerte dei servizi
assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai soggetti
che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei
veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione
del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti
internet, il documento informativo e le condizioni di
contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di
vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante
siti internet che permettono di ricevere il medesimo
preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a
carico delle imprese e degli intermediari.».
- Il testo dell'articolo 182 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 182 (Pubblicita' dei prodotti assicurativi). -
1. La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese
di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione ed alla conformita' rispetto
al contenuto della documentazione informativa e delle
condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando
la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli
intermediari.
3. (abrogato).
4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo
non superiore a novanta giorni, la diffusione della
pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in
caso di accertata violazione delle disposizioni in materia
di trasparenza e correttezza.
6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti
in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
2.
7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di
riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e
correttezza dell'informazione.».
- Il testo dell'articolo 183 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 183 (Regole di comportamento). - 1.
Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;
[b) acquisire dai contraenti le informazioni
necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano sempre
adeguatamente informati;]
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i
conflitti di interesse in modo da escludere che rechino
loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria
indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti,
in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli
assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie
di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non qualificata e
determina modalita', limiti e condizioni di applicazione
delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione
dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in
considerazione le particolari caratteristiche delle varie
tipologie di rischio.».
- Il testo dell'articolo 310 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti
violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16,
18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater,
30-quin-quies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies,
32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter,
36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies,
36-no-vies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies,
36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43,
44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies,
44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1,
47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis,
49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter,
59-quater, 59-quin-quies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis,
66-sexies.1, 66-sep-ties, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e
5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210,
210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2,
216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies,
comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di
attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter,
133, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis,
127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del
certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2,
146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative
norme di attuazione e delle disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle
violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come
conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo
edittale indicato nel presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
- Il testo dell'articolo 311-ter del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'articolo
310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera
c), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS puo', in
alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le
infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i
criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle
sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo
rispetto a quello previsto per la violazione originaria,
fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.».
- Il testo dell'articolo 324 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 324 (Sanzioni relative alle violazioni delle
disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione
dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di
investimento assicurativo, commesse dagli intermediari). -
1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi
inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle
attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti
assicurativi e di investimento assicurativi violano gli
articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2,
ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6,
109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2,
3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo
periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,
120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter,
131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata
adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di
attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui
all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le societa', da cinquemila euro a cinque
milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per
cento del fatturato complessivo annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a
settecentomila euro;
d) radiazione o, in caso di societa' di
intermediazione, cancellazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione
scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione
della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di
eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di
esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta
altresi' la cancellazione della societa' nei casi di
particolare gravita' o di sistematica reiterazione
dell'illecito.
3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e
cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con
una delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a
beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che
hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in
Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I
e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo
52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o
riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono
puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.
5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis,
119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies,
121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo,
l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli
confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma
2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla
lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In
tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo'
essere determinata, in alternativa rispetto a quanto
previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio
dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite
evitate grazie alla violazione, se possono essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma
1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma
si applicano nel caso di violazione degli articoli
121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e
121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo,
l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti
di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La
misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla
violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre
alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una
dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione.
7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse
dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo
193-quinquies del testo unico dell'intermediazione
finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice.
7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche agli intermediari iscritti al momento della
commissione dell'illecito, anche se cancellati dal
Registro.».
- Il testo dell'articolo 324-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 324-bis (Sanzioni relative alle violazioni
delle disposizioni in materia di realizzazione e di
distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti
di investimento assicurativo, commesse dalle imprese). - 1.
Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
nell'ambito delle attivita' di realizzazione e di
distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento
assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies,
107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo,
nonche' 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2,
ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3,
120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121,
121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186,
187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,
191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo
i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per
cento del fatturato complessivo annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e
cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con
la sanzione di cui al comma 1.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione
che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni
del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila
euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al
cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione.
4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies,
119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies,
121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento
assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria
puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto
previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla
violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre
alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una
dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la
persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile
e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui
al presente comma si applicano nel caso di violazione degli
articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate
all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si
applica l'articolo 193-quinquies del testo unico
dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato
e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente
codice.».
- Il testo dell'articolo 324-quinquies del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle
violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza
degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis,
120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle
relative norme di attuazione, da parte delle imprese di
assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede
all'accertamento unitario delle violazioni della stessa
indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un
determinato arco temporale, e alla contestazione degli
addebiti con un unico atto da notificare entro il termine
di cui all'articolo 311-sep-ties. Nel caso di verifiche a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro
il quale si considera concluso l'accertamento delle
violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con
regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il
quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni
rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva
fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni
contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima
disfunzione della propria organizzazione, comunica alla
stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari
per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la
comunicazione relativa all'adozione delle misure
correttive, verifica che siano state adottate le misure
stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai
sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la
disfunzione, la misura della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1
applicabile secondo i criteri di cui all'articolo
324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo
il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS
sulle misure correttive adottate non precludono
l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di
determinazione della sanzione.
4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine
agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive
adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione.
5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:
a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli
interventi correttivi;
b) nel caso in cui gli interventi adottati siano
risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;
c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia'
usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di
provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si
applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di
violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1,
119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170,
185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una
delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1.».
- Il testo dell'articolo 324-octies del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle
sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e
degli esponenti aziendali o del personale della societa' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1.
L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli
324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui agli articoli 324,
324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies,
comma 5, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni
per i soggetti residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti
iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e
gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili
della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di
garanzia.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono
presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica
della contestazione, deduzioni difensive e chiedere
l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono
partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso
l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non
inferiore a consigliere della Corte di cassazione o
equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente
ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due
componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno
designato sentite le associazioni maggiormente
rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e'
rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo'
essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS
lo ritenga necessario per garantire condizioni di
efficienza e tempestivita' nella definizione dei
procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di
garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento
e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso
dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive
di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, il Collegio di garanzia, acquisiti i documenti in
atti, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con
l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non
ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere
all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze
istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione,
trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di
determinazione della sanzione.
5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal
Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento
motivato, che viene successivamente comunicato alle parti
del procedimento.
6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS
provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
8. La procedura di cui al presente articolo si
applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti
aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione
assicurativa o riassicurativa.».
- Il testo dell'articolo 324-novies del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 324-novies (Procedura di applicazione delle
sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli
esponenti aziendali e del personale). - 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai
fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni
amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei
confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,
si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.».
- Il testo dell'articolo 325-bis del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 325-bis (Nozione di fatturato). - 1. Ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente Codice, per fatturato si intende il
fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio
disponibile, approvato dall'organo competente, cosi' come
definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS.
Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo,
determinabile, la sanzione applicabile e' compresa tra un
minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.».
- Il testo dell'articolo 325-ter del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I
provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze
dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i
decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati per estratto nel
Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto
conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo'
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in forma
anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui
pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una
indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere
rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute
meno.
4. L'IVASS puo' escludere la pubblicazione del
provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni
stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad
assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia
messa a rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle
decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni
previste.».
- Il testo dell'articolo 325-quater del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle
sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in
materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti
assicurativi, inclusi i prodotti di investimento
assicurativo). - 1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni
applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle
attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti
assicurativi, inclusi i prodotti di investimento
assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma
anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o
esclusa, nonche' comunica le informazioni sulle
impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.
2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale
informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni
amministrative e alle altre misure applicate in conformita'
del Capo VI del presente Titolo.».
- Il testo dell'articolo 328 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 328 (Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1.
2.
3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e
i termini di pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo
secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma
del Fondo di garanzia per le vittime della strada i
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate in applicazione dei seguenti articoli:
a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione
dell'articolo 10-quater;
b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli
derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione
dell'articolo 183;
c) 310-bis;
d) 310-ter;
e) 310-quater.
4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente Titolo non si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi
1, 2 e 5 per la parte relativa alla facolta' di pagamento
della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Per la notifica delle sanzioni
amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate
dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge
24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'articolo 335 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 335 (Imprese di assicurazione e di
riassicurazione). - 1. Sono tenute a versare all'IVASS un
contributo annuale, denominato contributo di vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella
misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I
dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di
assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio
della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo
periodo;
c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis,
comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle
imprese di assicurazione rubricata "Imprese locali di cui
al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni
private» e le particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella
sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue
assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice
delle Assicurazioni private";
d) le imprese di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV
dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di
riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio
della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di
cui all'articolo 60, comma 3.
e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro
Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli
elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.
2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un
importo non superiore al due per mille dei premi incassati
in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al
netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata
dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le
imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo
e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di
quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui
premi incassati in Italia.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre
mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei
premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte.
4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle
imprese nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di
cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell'IVASS.
5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota
per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in
due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31
luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del
bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce
nell'avanzo di amministrazione e viene considerato
nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e
secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.».
- Il testo dell'articolo 336 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 336 (Intermediari di assicurazione e di
riassicurazione). - 1. Ciascun iscritto al registro di cui
all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui
agli articoli 116-quater e 116-quinquies e' tenuto al
pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato
contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione
e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche
iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro
50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per
le persone giuridiche iscritte al registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone
giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e
le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo
1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno
2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli
articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50,
rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le
persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo
non e' deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto
al registro di cui all'articolo 109.
2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il
30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in
modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di
vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e
all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei
sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e'
pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6.
L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata
all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il
decreto di cui al comma 2.
3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 2, individua altresi' il
contributo a carico di coloro che intendono svolgere la
prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella
misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale
attivita'.».
- Il testo dell'articolo 344-decies del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 344-decies (Misura transitoria sulle riserve
tecniche). - 1. L'impresa di assicurazione o di
riassicurazione puo' applicare una deduzione transitoria
alle riserve tecniche. La deduzione puo' essere applicata a
livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo
36-novies, comma 1.
2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui
al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte
della differenza tra i due importi seguenti:
a) le riserve tecniche, previa deduzione degli
importi recuperabili da contratti di riassicurazione e
societa' veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla
data del 1° gennaio 2016;
b) le riserve tecniche, previa deduzione degli
importi recuperabili da contratti di riassicurazione,
calcolate secondo le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al
31 dicembre 2015.
4. La deduzione transitoria massima diminuisce
linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per
cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento
al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica
l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo
37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), e'
calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al 1°
gennaio 2016.
6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se
applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la
volatilita', utilizzati per calcolare la deduzione
transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati
ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di
rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa.
Il ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta
dell'IVASS.
7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere
limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa
comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse
finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli
calcolati secondo le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al
31 dicembre 2015.
8. L'impresa che applica il comma 1:
a) non applica l'articolo 344-novies;
b) se non puo' soddisfare il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria,
presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le
misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire,
alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un
livello di fondi propri ammissibili a copertura del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il
profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare
l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita';
c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e
sulla condizione finanziaria di cui all'articolo
47-septies, rende pubblico il fatto che applica la
deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica
l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione
avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».
2. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). - 1.
All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla seguente:
«w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:
gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i
soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso
di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto
legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa'
di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento,
anche quando operano con i collaboratori di cui alla
sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005;»;
b) alla lettera w-bis.3), le parole: «regolamento
(UE) n. 1286/2014;» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;».
2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli
intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti:
«i soggetti»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto
riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e
l'ordinato funzionamento dei mercati» sono soppresse e,
dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», sono
aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»;
c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonche'
per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle
imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di
assicurazione medesime» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo», sono aggiunte
le seguenti: «e dell'articolo 4-septies»;
3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,»,
sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le
parole «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli
articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole «o l'IVASS,
secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle
seguenti: «puo',»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di
violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19
del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS,
secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e le imprese di
assicurazione» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole «Le imprese di
assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate
dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse.
5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «,
ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse.
6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Prodotti di investimento assicurativo»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La
distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla
normativa europea direttamente applicabile.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In
relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB
esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito
l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e
4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento
assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e'
esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da
garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a
prescindere dal canale distributivo e la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui
prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto
della normativa europea direttamente applicabile. 2-ter. La
Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze,
in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti
vigilati.»;
e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati.
7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai
soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da
imprese di assicurazione», sono soppresse.
8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, 58, le parole «e le imprese
di assicurazione» sono soppresse.
9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;»
sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese
di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le
parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma
2».
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole
«di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,».
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo
deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del
procedimento di negoziazione assistita e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2,
comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione
dell'invito. Il presente comma non si applica alle
controversie concernenti obbligazioni contrattuali
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi
dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione
di negoziazione assistita ai sensi delle presenti
disposizioni.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo
penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi
1 e 2, per materie soggette ad altri termini di
procedibilita', decorre unitamente ai medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita
e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato
non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare
all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere
autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se
l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Per i riferimenti normativi della legge 10 novembre
2014, n. 162 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede