Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2020, n. 187 |
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 5; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. All'articolo 10-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Le imprese di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e le ultime societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2» e le parole «l'attivita' svolta, di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'attivita' assicurativa e distributiva svolta»; b) al comma 2, lettera b), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale». 2. All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale». 3. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e' sostituito dal seguente: «Art. 106 (Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attivita' di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. 2. Le attivita' di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.». 4. All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)». 5. All'articolo 109-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali individuate e accertate secondo le modalita' definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi' disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalita' di registrazione.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.». 6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale»; b) al comma 2, le parole «prova valutativa» sono sostituite dalle seguenti: «prova di idoneita'». 7. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese»; b) al comma 2, le parole «formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1»; c) al comma 4, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e aggiornamento». 8. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.». 9. All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato. 10. All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacita' personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.». 11. All'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7», sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.»; d) al comma 7, le parole «l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «il distributore». 12. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.»; b) al comma 4, la parola «piu'» e' soppressa; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.». 13. All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo». 14. All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4». 15. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti: «il documento informativo». 16. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 e' abrogato. 17. All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono». 18. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005: a) sono inserite le seguenti parole: «Capo II bis - Controversie»; b) dopo le parole di cui alla lettera a) e' inserito il seguente articolo: «Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonche' gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. 3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. 4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.»; 19. Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole: «Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali». 20. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005: a) le parole «Capo II-bis Controversie» sono soppresse; b) l'articolo 187-ter, e' abrogato. 21. Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole: «Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali», sono soppresse. 22. All'articolo 310, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione;»; b) alla lettera c), dopo le parole «delle relative nome di attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24». 23. All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183», e le parole «quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'» sono soppresse. 24. All'articolo 324 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari»; b) al comma 1, dopo le parole «185-ter,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,» e le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' di realizzazione e di distribuzione»; c) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.». 25. All'articolo 324-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese»; b) al comma 1, dopo le parole «187,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,»; le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' di realizzazione e di distribuzione»; le parole «109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonche' 4-ter e 6». 26. All'articolo 324-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,», sono inserite le seguenti: «come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; b) al comma 6, le parole «per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1». 27. All'articolo 324-octies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'articolo 324» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5,»; b) al comma 4, le parole «acquisisce le risultanze istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisiti i documenti in atti». 28. All'articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,». 29. All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile e' compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.». 30. All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole «mercati finanziari» e' inserita la seguente: «non». 31. All'articolo 325-quater del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo»; b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonche' comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.»; c) al comma 2, le parole «presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo VI del presente Titolo». 32. All'articolo 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;»; b) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 33. All'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.»; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia.»; c) al comma 4, dopo le parole «sulle imprese» sono inserite le seguenti: «nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1». 34. All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109. 2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.». 35. All'articolo 344-decies del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non applica l'articolo 344-novies;».
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art.87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure urgenti di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O. - Il testo dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita: «Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97; b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorita' di vigilanza secondo i seguenti criteri: 1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attivita' di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI; 2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati; c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite con regolamento; d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS: 1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilita' ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3; 2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilita', eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti; e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio gia' iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorita' o organismi di vigilanza; f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalita' stabilite dall'IVASS con regolamento; g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorita' di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori; h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva; i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori; m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione; n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonche' dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013; o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonche' ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorita' di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificita' del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri: 1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento; 2) introdurre una piu' estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilita', fermi i casi di inosservanza dei doveri propri gia' previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilita' delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilita'; 3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorita' nei settori bancario, creditizio e finanziario: 3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita', adeguatezza e coerenza con la capacita' finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; 3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che piu' violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto; 4) l'entita' delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa e' determinata nel seguente modo: 4.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato; 4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni; 4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale vantaggio sia determinabile; 5) per le violazioni concernenti l'attivita' di distribuzione assicurativa, l'entita' delle sanzioni amministrative e' determinata nel seguente modo: 5.1) la sanzione applicabile alle societa' sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila; 6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97; p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilita' di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonche' la possibilita' di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative piu' elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.». - Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2018, n. 138. - Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O.: «3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 10-quater del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime societa' controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attivita' assicurativa e distributiva svolta. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) la protezione adeguata del personale dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione. 3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.». - Il testo dell'articolo 10-quinquies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di violazioni). - 1. L'IVASS: a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonche' di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». - Il testo dell'articolo 109 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). - 1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 1-bis. L'impresa che opera in qualita' di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento. 1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1. 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies). Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 2-bis. Per i siti internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio. 3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. 4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). 4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione. 4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione. 4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere la modifica dei dati in esso riportati. 4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e' comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS. 4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalita' individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1: a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario; c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata. 4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate. 6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.». - Il testo dell'articolo 109-bis del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 109-bis (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio). - 1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3. 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita' professionali individuate e accertate secondo le modalita' definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi' disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalita' di registrazione. 3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresi' la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119. 4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attivita' di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti. 5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attivita' di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109. 6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita' applicative del presente articolo.». - Il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 110 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale; c) non essere stata dichiarata fallita, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi. 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su tali aree tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresi' le modalita' di svolgimento della prova di idoneita'. 3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.». - Il testo dell'articolo 111 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 111 (Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese). - 1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. 2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta. 3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano. 4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano. 5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. 5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo.». - Il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 112 (Requisiti per l'iscrizione delle societa'). - 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. 3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attivita' di distribuzione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. 4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. E' fatto obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata. 5. E' altresi' necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attivita' di intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'. 5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.». - Il testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 113 (Cancellazione). - 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. 2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). 3. (abrogato).». - Il testo dell'articolo 114 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 114 (Reiscrizione). - 1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacita' personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento. 2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, puo' esservi nuovamente iscritto purche' provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori. 4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneita' gia' conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.». - Il testo dell'articolo 119-bis del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse). - 1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equita', onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti. 2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182. 3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori. 4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1. 5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente. 6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi: a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attivita' svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa. 7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter. 8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilita' dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento. 9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo.». - Il testo dell'articolo 120-quinquies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilita' di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente. 2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa. 3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilita' di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio o attivita' di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo e' ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita' di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorieta' afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio. 7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.». - Il testo dell'articolo 121-bis del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi). - 1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. 2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.». - Il testo dell'articolo 121-septies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 121-septies (Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti). - 1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo. 2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacita' di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando e' obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti. 3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo. 4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attivita' di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso. 5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4. 6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresi' il cliente, ai sensi dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il prodotto non puo' essere distribuito. 7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita' dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso. 8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonche' delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi. 9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessita' dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti. 10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4. 11. Se il contratto e' concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione puo' fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che: a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto; b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto. 12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuera' periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformita' alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la possibilita' di fornire le relative informazioni in formato standardizzato.». - Il testo dell'articolo 131 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto). - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica. 2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. 2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente. 2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto. 3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.». - Il testo dell'articolo 182 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 182 (Pubblicita' dei prodotti assicurativi). - 1. La pubblicita' utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione e' effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformita' rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono. 2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari. 3. (abrogato). 4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza. 6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2. 7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.». - Il testo dell'articolo 183 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 183 (Regole di comportamento). - 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; [b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati. 2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalita', limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.». - Il testo dell'articolo 310 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quin-quies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-no-vies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quin-quies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-sep-ties, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24. 2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse e' superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». - Il testo dell'articolo 311-ter del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni cosi' determinato e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.». - Il testo dell'articolo 324 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 324 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari). - 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113, comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di societa' di intermediazione, cancellazione. 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito. 3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle sanzioni di cui al comma 1. 4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1. 5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. 7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. 7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.». - Il testo dell'articolo 324-bis del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 324-bis (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonche' 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di cui al comma 1. 3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies. 5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.». - Il testo dell'articolo 324-quinquies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-sep-ties. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive. 2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa. 3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione. 4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata: a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi; b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1.». - Il testo dell'articolo 324-octies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia. 2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato. 3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia, acquisiti i documenti in atti, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione. 5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa.». - Il testo dell'articolo 324-novies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 324-novies (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.». - Il testo dell'articolo 325-bis del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 325-bis (Nozione di fatturato). - 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS. Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile e' compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.». - Il testo dell'articolo 325-ter del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno. 4. L'IVASS puo' escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.». - Il testo dell'articolo 325-quater del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo). - 1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attivita' di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonche' comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse. 2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformita' del Capo VI del presente Titolo.». - Il testo dell'articolo 328 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 328 (Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. 2. 3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalita' e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater; b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; c) 310-bis; d) 310-ter; e) 310-quater. 4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Il testo dell'articolo 335 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 335 (Imprese di assicurazione e di riassicurazione). - 1. Sono tenute a versare all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo; c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata "Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private"; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4; e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26. 2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo e' commisurato a un importo non superiore alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui premi incassati in Italia. 3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. 4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. 5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.». - Il testo dell'articolo 336 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 336 (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione). - 1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies e' tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109. 2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonche' delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. 3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. 3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresi' il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.». - Il testo dell'articolo 344-decies del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 344-decies (Misura transitoria sulle riserve tecniche). - 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione puo' applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione puo' essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1. 2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS. 3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e societa' veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015. 4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032. 5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), e' calcolato con l'aggiustamento per la volatilita' al 1° gennaio 2016. 6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilita', utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo e' effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS. 7. La deduzione di cui al comma 3 puo' essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015. 8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 344-novies; b) se non puo' soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.». |
| Art. 2 Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162». 2. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla seguente: «w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;»; b) alla lettera w-bis.3), le parole: «regolamento (UE) n. 1286/2014;» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;». 2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli intermediari assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»; b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti distribuiti», sono aggiunte le seguenti: «dalle imprese di assicurazione e»; c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonche' per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime» sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 4-septies»; 3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,», sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole «dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono soppresse, e le parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle seguenti: «puo',»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1.»; c) il comma 5 e' abrogato. 4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e le imprese di assicurazione» sono soppresse; b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.» sono soppresse. 5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, ad eccezione dell'articolo 25-ter» sono soppresse. 6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prodotti di investimento assicurativo»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi e' disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»; d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, e' esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. 2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»; e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati. 7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», sono soppresse. 8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, le parole «e le imprese di assicurazione» sono soppresse. 9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse; b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,». - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni. 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo' stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Per i riferimenti normativi della legge 10 novembre 2014, n. 162 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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