Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2020, n. 186
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, il comma 558;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Dato atto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia e della preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 settembre 2020, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e del 24 ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attivita' in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualita' uniformi ottimali per le reti osservative.


N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, Supplemento ordinario.
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Si riportano i commi da 549 a 561 della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario:
«549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione
nazionale nei settori della meteorologia e della
climatologia, potenziando la competitivita' italiana e la
strategia nazionale in materia, e per assicurare la
rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali
di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' costituito il
Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.
Il Comitato e' composto da tredici esperti del settore, di
cui uno designato dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico,
uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al
Consiglio del Centro europeo per le previsioni
meteorologiche a medio termine per il tramite dei
componenti designati dal Ministero della difesa e dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
550. Il Comitato opera presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento,
avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui
al comma 549 e' individuato il coordinatore del Comitato.
Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai
membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza o emolumenti comunque denominati.
551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita'
operativa nel campo della meteorologia e climatologia,
fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e
climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in
Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e
distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la
valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza
meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei
linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace
informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso
la promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo
applicate nel campo delle previsioni globali e ad area
limitata del sistema terra;
c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti
convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse
nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le
telecomunicazioni e per la condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e
informazioni;
d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti
e servizi climatici;
e) comunicazione, informazione, divulgazione e
formazione, anche post-universitaria;
f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi,
anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia
di meteorologia e climatologia;
g) promozione di attivita' di partenariato con
soggetti privati.
552. ItaliaMeteo svolge le attivita' di cui al comma
551 anche in raccordo con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita'
definite con le convenzioni di cui al comma 558.
553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al
comma 552 e' determinata nel limite massimo di 52 unita'
complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 557.
554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si
provvede: a) mediante le procedure di mobilita' di cui al
capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie forme di
procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente.
L'Agenzia si avvale altresi', nei limiti delle risorse
disponibili, di un numero massimo di 30 unita' di personale
scientifico specializzato nel settore della meteorologia
attraverso il conferimento di incarichi individuali di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
556. Nei limiti delle disponibilita' del proprio
organico, ItaliaMeteo puo' avvalersi di personale
proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del
personale scolastico, da collocare in posizione di comando,
ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal
Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia
ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di
vigilanza del Comitato che formula le linee guida
strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresi',
i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita', il
Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni
statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli
organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del
comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle
funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei
revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un
rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' adottato il regolamento di
organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una
ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da
parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure
volte ad agevolare il coordinamento della gestione della
materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle
risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di
apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e
i soggetti interessati, in particolare le strutture
meteorologiche regionali o i servizi meteorologici
regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per
la definizione delle attivita' di collaborazione e per la
messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia
in modo da aumentare la competitivita' e l'efficienza del
sistema meteorologico.
559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da
551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione
di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019
e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il
funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
560. All'art. 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico
nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente
articolo," sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati
il comma 4 del medesimo art. 3-bis e l'art. 111 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si
applicano fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo egli gli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri Ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio
2018, n. 17:
«Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile) (articoli 1-bis, comma 3, e 11,
legge n. 225/1992). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile, sono
strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo
nazionale con finalita' di protezione civile, anche
organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile
iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di
protezione civile, l'Associazione della Croce rossa
italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale;
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo appositamente organizzate per la gestione delle
attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da
calamita' naturali.».

Note all'art. 1:
- Il testo dei commi da 549 a 561 dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1

(articolo 2, comma 2)

ELENCO ENTI METEO

Ministero della Difesa e Forze Armate;
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
ISPRA, Roma;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
Regione Piemonte;
ARPA Regione Piemonte;
Regione Puglia;
ARPA Regione Liguria (ARPAL);
Regione Molise;
ARPA Regione Sardegna - (ARPAS);
Regione Toscana;
Consorzio LAMMA Regione Toscana;
ARPA Regione Emilia-Romagna (ARPAE);
Regione Umbria;
Regione Basilicata
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata;
Regione Sicilia;
ARPA Regione Calabria (ARPACAL);
ARPA - Regione Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG);
Provincia Autonoma Trento (PAT);
Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB);
ARPA Regione Veneto (ARPAV);
Regione Abruzzo;
Universita' degli studi dell'Aquila - CETEMPS (a supporto Regione Abruzzo);
Regione Campania;
Regione Marche;
ASSAM - Regione Marche 13;
Regione Autonoma Valle d'Aosta;
Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio;
Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio;
ARPA Regione Lombardia;
Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce);
Fondazione CIMA.
 
Art. 2

Coordinamento dell'attivita'
di meteorologia e climatologia

1. L'Agenzia coordina le attivita' in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorita' statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'Agenzia, per le attivita' di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalita' di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonche' con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attivita' operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento.
3. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo cosi' individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attivita' di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro.
4. Nell'ambito delle attivita' di coordinamento di cui all'articolo 14 l'Agenzia:
a) svolge in maniera unitaria i compiti di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, cosi' assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico;
b) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualita', di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;
c) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici (EUMETSAT, ESA, Copernicus);
d) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
e) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalita' di trasmissione e di scambio dei dati, nonche' l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo l'art. 17 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, 1:
«Art. 17 (Sistemi di allertamento) (articoli 3, 3-bis,
comma 2, e 3-ter legge 225/1992). - 1. L'allertamento del
Servizio nazionale di protezione civile e' articolato in un
sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai
metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e
acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni,
in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in
termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza
in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione
degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli
territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono
assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne
garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando:
a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri
funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11
marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti
strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i
Centri di competenza di cui all'art. 21;
b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti
della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se
utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di
monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti
elaborati e forniti, previa stipula di apposite
convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,
nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21.
2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale
della protezione civile avviene anche avvalendosi del
sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1,
lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento
dell'attivita' di allertamento, ivi comprese quelle di cui
al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da
adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un
quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e
l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei
diversi territori, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma
provvede, in particolare: (33)
a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle
terminologie e dei codici convenzionali adottati per
gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del
Servizio nazionale;
b) alla disciplina degli aspetti relativi alla
comunicazione del rischio, anche in relazione alla
redazione dei piani di protezione civile di cui all'art.
18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in
essi contenute;
c) alla definizione di modelli organizzativi che
consentano di assicurare la necessaria continuita' nello
svolgimento delle diverse fasi di attivita'.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza
soluzione di continuita', dell'efficiente supporto
dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al
Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli
Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle
relative competenze sono esentate, a far data dal relativo
trasferimento delle funzioni di cui al preesistente
servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per
la concessione del diritto individuale d'uso delle
frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle
funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio
dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di
monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e
le relative modalita' di concessione. Il Ministero dello
sviluppo economico e il Dipartimento della protezione
civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali
competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze
effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento
delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni
necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di
monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di
allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti
giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni
si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei
diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica
quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 2016, n. 166.
- Per il comma 551 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020» si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Rapporti con le Forze armate

1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilita', trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche condivise, senza soluzione di continuita', in modo sicuro e tempestivo. Per gli aspetti riguardanti le attivita' di coordinamento degli enti meteo, l'Agenzia stipula con le Forze armate apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, non oltre il termine di 12 mesi dalla nomina del direttore dell'Agenzia.
 
Art. 4

Titolarita' dei prodotti meteo-climatici

1. L'Agenzia e' titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nel diffondere a livello locale le previsioni, riportano l'emblema dell'Agenzia, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite da questa al fine di consentire una completa informazione al pubblico. L'Agenzia, a questo riguardo, adotta appositi atti per definire la propria strategia di divulgazione e comunicazione.
 
Art. 5

Attivita' di ricognizione

1. In relazione all'esito dell'attivita' di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se gia' dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attivita' di collaborazione.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.

Note all'art. 5:
- Per il comma 558 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Criteri organizzativi

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri:
a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
b) semplificazione e flessibilita' organizzative;
c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalita' tecniche e alle specificita' proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa;
e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione, ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) flessibilita' e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
g) sviluppo e garanzia della disponibilita' di sistemi informativi.
2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 6:
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 7

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.
3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
4. Il direttore e' responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
 
Art. 8

Organismo indipendente di valutazione

1. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 9

Comitato dei garanti

1. L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati gia' istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.
 
Art. 10

Struttura organizzativa

1. L'Agenzia si articola in quattro aree, ognuna corrispondente a una struttura di livello dirigenziale non generale cosi' individuate:
a) attivita' operative;
b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) ricerca e sviluppo;
d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unita' non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.
3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' incardinato nell'area competente per il personale.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 55-bis, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione,
individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari
competente per le infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la
titolarita' e responsabilita'.».
 
Art. 11

Personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata nel limite massimo di cinquantadue unita' complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilita' d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, e' competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonche' per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
3. L'Agenzia si avvale altresi', nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unita' di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 11:
- Il comma 553 dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del
decreto legislativo decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita'
tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
 
Art. 12

Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale e' effettuato in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste dalla legge.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale) (art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione
degli uffici per le finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni
di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista
nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
 
Art. 13

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare, nei limiti della dotazione organica.
 
Art. 14

Convenzioni

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalita', anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneita' e la qualita' dei prodotti, la partecipazione ad aree di attivita', progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
2. Con apposito provvedimento, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato di indirizzo, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attivita' oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilita' e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarieta'. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori e i rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono prevedere anche l'istituzione di specifiche Commissioni permanenti, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:
a) realizzazione di prodotti e servizi;
b) comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
c) ricerca e sviluppo;
d) partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
e) formazione e aggiornamento continuo del personale;
f) fornitura di servizi di supporto.
3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualita' di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico.
4. L'Agenzia puo' inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purche' non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilita' istituzionali.
5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.

Note all'art. 14:
- Il comma 558 dell'articolo della legge 27 dicembre
2005 e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuita' delle attivita' svolte nell'ambito delle rispettive competenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2408

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, Supplemento ordinario.