IL DIRIGENTE GENERALE DEL TESORO
Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera d) e lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo; Visti, altresi', gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalita' d'asta e gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta; Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995; Visto l'art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Dipartimento del Tesoro, tra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020 (decreto cornice per l'anno finanziario 2021), emanato in attuazione del succitato art. 3 nel quale si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Dipartimento del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalita' per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale e' stata approvata e resa esecutiva la convenzione stessa; Vista la nuova convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalita' per la gestione del suddetto Fondo ammortamento; Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale e' approvata e resa esecutiva la convenzione sopra specificata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a.; Vista la propria disposizione DT n. 92339 del 9 dicembre 2020, trasmessa alla Banca d'Italia e a CDP, con cui, in applicazione della predetta normativa, e' stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; Vista la nota n. 1674244/20 del 16 dicembre 2020 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione; Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che in data 15 dicembre 2020 e' stata effettuata un'operazione di rimborso parziale a scadenza a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 496.000.000,00 di certificati di credito del Tesoro indicizzati all'Euribor (CCTeu) 15 giugno 2014 - 15 dicembre 2020 - codice titolo IT0005056541- in scadenza per un totale di euro 12.859.426.000,00. 2. In data 15 giugno 2020, giorno fissato per il regolamento dell'operazione di cui al precedente comma, la consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare di euro 496.000.000,00 a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al capitolo di spesa corrispondente - numero 9537 - Rimborso di certificati di credito del Tesoro - e' apportata la conseguente modifica. 3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2021
Il dirigente generale: Iacovoni |