Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2021 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali

Parte di provvedimento in formato grafico

 


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).


Note all'art. 1:
Note al comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione al fine di adeguarne
gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per
ciascun anno del triennio di riferimento, le misure
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'art. 10, comma 2, e i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa o delle sottostanti
autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi
interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun
anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti
del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche
del trattamento economico e normativo del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non
utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel
conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi
contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti
negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla
prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
1-quinquies. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del
disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso
contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o
organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o
microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione
diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute
nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' formata sulla base della legislazione, tenuto
conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'art.
10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle
previsioni per le spese per oneri inderogabili e
fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c)
del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni
proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per ciascuna
unita' di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente
articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni contenute nella prima sezione.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio e' riportato, con riferimento a ciascuno
stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un
prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione
della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e
adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli
stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il
prospetto e' aggiornato all'atto del passaggio dell'esame
del disegno di legge di bilancio tra i due rami del
Parlamento.
6. - 7.
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
e' costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e
dal quadro generale riassuntivo con riferimento al
triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-bis, comma 1. La
nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b);
c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'art. 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e);
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio e' annualmente stabilito, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del
fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi
dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di
emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al
netto di quelli da rimborsare.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unita'
di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale
risultante dagli emendamenti approvati, attraverso
un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e
votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.
Per ciascuna delle predette unita' di voto la nota
evidenzia altresi', distintamente con riferimento sia alle
previsioni contenute Nella seconda sezione sia agli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del
disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al
testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio e' corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
sulla base della legislazione, delle previsioni di entrata
e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici
di cui all'art. 10-bis, comma 1.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma
12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio
di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa
introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del
presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti
finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle
variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai
sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare
del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del
conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali
prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio e' allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di
bilancio e il conto economico delle amministrazioni
pubbliche. In particolare, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare
con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili
e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di
intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art.
10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle
medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli
effetti delle modificazioni proposte con il disegno di
legge di bilancio per il triennio di riferimento.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al
comma 12-quater e' aggiornata al passaggio dell'esame del
disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
13.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16.
17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare della legge di bilancio sono
ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della
gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre
sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base
delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art.
4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
Note al comma 4:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10-bis.1
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come
introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 160:
«Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e
contributiva). - 1. - 2. Omissis.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1,
che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle
metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
enti locali del proprio territorio, si avvale della
"Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva", predisposta da una Commissione
istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Omissis.».
Note al comma 7:
- Si riporta il testo dei commi 337 e 339 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«Art. 1. - 1. - 336. Omissis.
337. Al fine di garantire l'attivita' di inclusione e
promozione sociale delle persone con disabilita' svolta
dalla FISH - Federazione italiana per il superamento
dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000
euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
338. Omissis.
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al
riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e
servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo
di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa
stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
Omissis.».
Note al comma 8:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ulteriore detrazione fiscale per redditi di
lavoro dipendente e assimilati). - 1. In vista di una
revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali,
ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
5.000 euro.
2. In vista di una revisione strutturale del sistema
delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al
comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio
2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
5.000 euro.
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai
commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a
decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di
conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede
l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non
spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al
recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto
importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore
detrazione non spettante e' effettuato in otto rate di pari
ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli
effetti del conguaglio.».
Note al comma 9:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 6. Omissis.
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati
alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo denominato "Fondo per
la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti",
con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno
2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente
incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
Omissis.».
Note al comma 10:

- Si riporta il testo dei commi da 100 a 105, 107 e 108
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 99. Omissis.
100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal
1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele
crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo
pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che,
alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei
commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il
trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro,
fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono
ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di
lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il
31 dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto in riferimento
ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo
anno di eta', ferme restando le condizioni di cui al comma
101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui
assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente
fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente
assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro
privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori
per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla
data delle nuove assunzioni.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione
degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai
datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione,
non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella medesima unita' produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella
medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima
qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al
comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta
assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero
del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo
residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta
revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di
lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del
comma 103.
106. Omissis.
107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle
condizioni e con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108
e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, di un
contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato, fermo restando il possesso del requisito
anagrafico alla data della conversione.
108. L'esonero di cui al comma 100 e' elevato alla
misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi
restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su
base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di
lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei
mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore
attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per
cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art.
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero
pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le
attivita' di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai
sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto per le attivita' di alternanza realizzata
nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita' di
alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore
di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Omissis.».
Note al comma 12:

- Il testo del comma 104 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e' riportato nelle note al comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un
incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'art. 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 27 luglio 1991, n. 175.
Note al comma 13:

- Il testo dei commi 106 e 108 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al comma
10.
Note al comma 14:
- Si riporta il testo dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'art. 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.».
Note al comma 16:

- Si riporta il testo dei commi da 9 a 11 dell'art. 4
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 8. Omissis.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lettera e), del
predetto regolamento, annualmente individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Omissis.».
Note al comma 17:

- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Note al comma 18:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 20:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2 marzo 1996,
n. 43.
Note al comma 21:
- Il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e' riportato nelle note al comma 20.
- Il riferimento al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e' riportato nelle note al comma 20.
- La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana 31 gennaio 2018, n. 25.
Note al comma 23:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Omissis.».
Note al comma 24:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni,
delle Province e dei Comuni, con la conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note al comma 25:
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 4 della
citata legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. - 23-bis. Omissis.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, anche in caso di morte
perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre
lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore
periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo
con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo
di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In
tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in
sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta
all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta
un'indennita' pari al 100 per cento della retribuzione. Il
padre lavoratore e' tenuto a fornire preventiva
comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici
giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla
presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma
69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 32 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
Omissis.».
Note al comma 26:

- Si riporta il testo del comma 1250 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. - 1249. Omissis.
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in
materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno
alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla
paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi
demografica, nonche' misure di sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo
la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali
da un lato e delle regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche'
la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'art. 17 della legge
3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i
criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in
carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche'
interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti
minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e
divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi
di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, il Fondo di cui all'art. 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per
le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta
della famiglia di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di
lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'art. 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto
la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei
quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento,
volti a tutelare il superiore interesse del minore e a
sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine
di sostenere il percorso successivo all'adozione.
Omissis.».
Note al comma 28:
- Si riporta il testo dell'art. 105-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le
donne vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i
gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita',
nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza economica,
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di
cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 3 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo
periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' riportato nelle note al
comma 23.
Note al comma 31:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
16-quinquies del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58:
«Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia
previdenziale). - 1. Omissis.
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), nell'esercizio
dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione
ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di
riforma del proprio regime previdenziale volte al
riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano
in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive,
finalizzate ad assicurare la sostenibilita'
economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2020, l'INPGI trasmette
ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale,
redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2
dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994,
che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e
sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio
tecnico non evidenzi la sostenibilita'
economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale
obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di
tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del
mondo dell'informazione e di riequilibrare la
sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a
disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate per la finanza pubblica, le modalita' di
ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per
evitare effetti negativi in termini di saldo netto da
finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti
assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la
necessita' di invarianza del gettito contributivo e degli
oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono
accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i
seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163
milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per
l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175
milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187
milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto
periodo del presente comma si provvede a valere sui minori
oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti
dal presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza):
«Art. 2 (Gestione). - 1. - 3. Omissis.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
Omissis.».
Note al comma 32:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, si veda nelle note al comma 20.
Note al comma 33:

- Si riporta il testo del comma 503 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 502. Omissis.
503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a
quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2021, e' riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per
un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal
versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di
cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione, al
monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai
sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate
contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis".
Omissis.».
Note al comma 36:

- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore nonche' il condominio quale
sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 devono
in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui all'art. 12 del citato testo unico sono riconosciute se
il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico;
[d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, [comma 1,
primo periodo], dello stesso testo unico.]
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte.] La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5.».
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi,
determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui
contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la
ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'art. 50, comma 1,
lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.».

Note al comma 38:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 43. Omissis.
44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, i
redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola.
Omissis.».

Note al comma 39:

- Si riporta il testo del comma 506 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 505. Omissis.
506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31
gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019, 2020 e
2021, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi
delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna
delle annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente
in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.
L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente non puo' comportare minori entrate superiori a
20 milioni di euro annui.
Omissis.».
Note al comma 40:

- Si riporta la Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Tabella A
Tabella A/3
Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del
10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, [non] destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi vivi o morti, refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia, freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex
04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati
o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti
preparati; radici di manioca, d'arrow - root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 -
07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. 08.13);
24) the', mate (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex
10.04 - ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi;
germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.06 - ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d.
11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate di
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
[38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);]
39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07)];
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d.
ex 13.03);
44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)];
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari
preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale ed i suoi succedanei, crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche
preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: "puffedrice'" "cornflakes" e simili (v.d.
19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v.d.20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze, di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 29.24);
94) - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99) - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55
°C, nei quali il distillato a 225n°C sia inferiore al 95
per cento in volume ed a 300n°C sia almeno il 90 per cento
in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) - 124;
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto
legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5
gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla normativa
in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti perla costruzione delle opere, degli impianti e
degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di ppalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14) del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere
d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di
rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g),
del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di
impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari.
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008.
127-undevicies).».
Note al comma 41:

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita'
legale). - 1. - 4. Omissis.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'I per cento. Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano
altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge
della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, nonche' all'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
Omissis.».
Note al comma 42:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa' cooperative). - 1.
Omissis.
2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la
disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme
attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di
soci persone fisiche, la cooperativa ha facolta' di
applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta
del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro
attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche
non sono compresi gli imprenditori di cui all'art. 65,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ne' i detentori di partecipazione qualificata
ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del medesimo
testo unico. La facolta' di cui al quarto periodo e'
esercitata con il versamento della ritenuta di cui al
medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui
e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea.
Omissis.».

Note al comma 43:

- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 42.

Note al comma 44:

- Si riporta il testo degli articoli 73, comma 1, e
47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Omissis.».
«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali
privilegiati). - 1. I regimi fiscali di Stati o territori,
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali
l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni, si considerano
privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o
non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai
sensi dell'art. 167, comma 2, da parte di un partecipante
residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la
condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo art.
167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla
lettera a), laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in
Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di
regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente
alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita'
dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche
caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e
che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota,
prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile
idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del
predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita'
economica complessivamente svolta dal soggetto estero,
l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del
regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi
ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato
soggetto.
Omissis.».
Note al comma 47:
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 31
maggio 1999, n. 125.
Note al comma 48:

- Si riporta il testo dei commi da 739 a 783 dell'art.
1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 738. Omissis.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la
regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di
Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
Provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario
dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e
non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'. Si applica l'art. 36, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-
pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su
richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto
in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non
coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori
di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa
familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e' il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo
immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita'
o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico
abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di
cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019
alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilita' di variazione in
aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da
748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque
giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa
Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'art. 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione al fine di
garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69,
comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui
al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento
diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita'
stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
Provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del
tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente
non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
779.
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1,
comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'
dall'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in
ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle
disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi'
fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia
di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e sugli
accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
Omissis.».

- Si riporta il testo dei commi 639 e 668 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1. - 1. - 638. Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
640. - 667. Omissis.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Omissis.».
Note al comma 50:

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Rientro dei cervelli). - 1. All'art. 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla
formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per
cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei
due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento
e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente
nel territorio italiano.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi
d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o
dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per
ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido
preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si
applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel
caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia,
successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i
lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al
comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.";
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza
in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai
benefici fiscali di cui al presente articolo purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di
una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici
fiscali di cui al presente articolo nel testo al 31
dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1,
lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al
presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo
periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis,
quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi
previsto comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti
dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dell'autorita' di Governo delegata per lo sport e di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del
presente comma, definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in
corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019
trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto
dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.
2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma
2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito la residenza
prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019
risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera c), del presente articolo, previo
versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia
oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo
d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha
almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o
e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare
di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo
d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se
il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha
almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro
diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui
al presente comma, pena la restituzione del beneficio
addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.
L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'.
2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al
comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
 


2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non
si applicano ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981,
n. 91.
3. All'art. 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni contenute nell'art. 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.".
4. All'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "nei tre periodi d'imposta
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei cinque
periodi d'imposta successivi";
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con
riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati
notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo al
31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'art. 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.".
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in
Italia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. All'art. 24, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, le parole da: "I contratti di cui al comma 3,
lettera a)" fino a: "esclusivamente con regime di tempo
pieno" sono sostituite dalle seguenti: "I contratti di cui
al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito".».

Note al comma 51:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note al comma 52:

- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
Note al comma 53:

- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
Note al comma 54:

- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
Note al comma 55:

- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
Note al comma 57:
- Si riporta il testo dell'art. 242 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza Covid-19). - 1. In attuazione
delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020
dei fondi strutturali europei possono richiedere
l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per
cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal
1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle
spese emergenziali anticipate a carico dello Stato
destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti
sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di
COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso
delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui
al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che
hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza
dei rispettivi importi, per essere destinate alla
realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti
o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma
2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del
tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma
1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui
al comma 2, le Autorita' di gestione dei Programmi dei
fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni
gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli
emergenziali di cui al comma 1 attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui
all'art. 44, comma 7, del decreto legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le
suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse
rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e
coesione di cui al citato art. 44, la Cabina di regia di
cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23
dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali
riprogrammazioni secondo le regole e le modalita' previste
per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali
riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche
di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi
dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non
siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui
al citato art. 44, ovvero nel caso in cui le risorse
rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per
le finalita' del presente comma, e' possibile procedere
attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE,
delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle
disponibilita' del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli
di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel
momento in cui siano rese disponibili nei programmi
complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni
titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche
ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai
programmi operativi complementari e propone al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, ove
necessario, le delibere da adottare per la definitiva
approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi
complementari relativi alla programmazione comunitaria
2014/2020 e' fissata al 31 dicembre 2025. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato integra il Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla
deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2016, con interventi di rafforzamento della capacita'
amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione
della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo
ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027,
mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
Note al comma 58:

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, si applicano, nella misura del
65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2021.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2021 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'art.
11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del
credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'art. 16, una detrazione nella
misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante
adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o
superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto
delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa in materia di efficienza
energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici,
adegua il portale attualmente in essere e la relativa
modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente
articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di
euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui
per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.».
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'art. 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato art. 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta
lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La
detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i
quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La
detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali
si e' gia' fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e
servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio
2020, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».
Note al comma 59:
- Si riporta il testo del comma 219 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 218. Omissis.
219. Per le spese documentate, sostenute negli anni
2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta
una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
Omissis.».
Note al comma 60:

- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella
misura del 50 per cento, anche per interventi di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione
spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'art. 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.».

Note al comma 66:

- Si riporta il testo dell'art. 119 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari
ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero
con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o,
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno
per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche',
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La
detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti,
per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla
legislazione, nonche' agli interventi previsti dall'art.
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta'
superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad
almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato
comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi
di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al
comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'art. 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione per i medesimi interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art.
1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture
pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'art.
16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400
per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione degli impianti sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai
commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di
cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero
non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di
garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente
articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola
colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legi-slazione europea in materia di "in house providing"
per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'art. 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei
titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal
presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati
in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente articolo gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a
fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia
di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma
1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 67:

- Si riporta il testo dell'art. 121 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'art. 119 gli stati di avanzamento dei lavori non
possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
2. In deroga all'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1,
e all'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto
periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano per le spese relative
agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.
16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16,
commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente
decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'art.
119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'art. 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'art.
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9, comma 1 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022,
spese per gli interventi individuati dall'art. 119.».
Note al comma 68:

- Il testo dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, come modificato dalla presente legge,
e' riportato nelle note al comma 58.
Note al comma 69:
- Il testo dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' riportato nelle note al comma 66.
- Si riporta il testo dei commi 557, 557-quater e 562
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 1. - 1. - 556. Omissis.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. - 557-ter. Omissis.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
558. - 561. Omissis.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Omissis.».
Note al comma 72:
- Il testo dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge,
e' riportato nelle note al comma 66.
Note al comma 76:

- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 11. Omissis.
12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
5.000 euro per unita' immobiliare ad uso abitativo,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi relativi alla:
a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di
edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.
Omissis.».
Note al comma 77:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. Omissis.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
(2)
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.».
Note al comma 80:

- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 3
aprile 1989, n. 142.
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, [in
particolare del Mezzogiorno,] il riutilizzo di impianti
produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione.
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione
e a dare continuita' all'esercizio delle attivita'
imprenditoriali.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette
misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009,
n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti
difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle
attivita' produttive e del mantenimento dei livelli
occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per
la concessione, erogazione e rimborso dei predetti
finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante
anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio
finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite
da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto,
ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di
apposita convenzione, degli investitori istituzionali
destinati alle societa' cooperative di cui all'art.
111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie. Con uno o piu' decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione,
erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 2, comma 203, lettera f)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la normativa in materia
di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti
contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'art. 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli
accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del
3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'art. 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 81:

- Il testo dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 82:

- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. - 7.
Omissis.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Omissis.».
Note al comma 83:

- Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 110 (Rivalutazione generale dei beni d'impresa e
delle partecipazioni 2020). - 1. I soggetti indicati
nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano
i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla
sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun
bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non
coincidente con l'anno solare possono eseguire la
rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, a condizione che i
beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento,
da versare con le modalita' indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo
a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non
ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono
versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi della sezione I del capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre
2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche'
quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'art. 14, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie
ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per
l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di
riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 4, e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta
ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del
comma 3.
8-bis. Le disposizioni dell'art. 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e
alle altre attivita' immateriali risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati
in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di
euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e
176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
si provvede ai sensi dell'art. 114.».

Note al comma 84:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). -
1. - 4. Omissis.
4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di
quanto previsto all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo
economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo
complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli
investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con
esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste,
non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai
programmi di sviluppo industriale, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi
riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del
programma di sviluppo, i progetti d'investimento del
proponente devono prevedere spese ammissibili di importo
complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, a parte
eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente
sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di
sviluppo industriale di cui all'art. 3, comma I, lettera
a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se
tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di
trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli.».
Note al comma 87:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 59 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (Contributo a fondo perduto per attivita'
economiche e commerciali nei centri storici). - 1. E'
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti
esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni
capoluogo di provincia o di citta' metropolitana e dei
comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni
ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in
numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi
comuni.
Omissis.».
Note al comma 89:
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
Note al comma 95:

- Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art. 2 del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. - 3. Omissis.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le
modalita' determinate con il medesimo decreto. I contributi
sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria
applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
5. - 7. Omissis.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 96:

- Il testo del comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle note al
comma 95.

Note al comma 99:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese):
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le presenti
disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito "start-up innovativa", e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se [entro 60 giorni dalla stessa data] depositano
presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui
all'art. 2188 del codice civile, una dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso,
la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: "incubatore
certificato" e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei
seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e ha a
disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate";
al comma 8, le parole: "al comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 2 e 3";
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per
gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono
essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, con autocertificazione di
veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative.
[14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.]
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'art. 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al presente articolo, con
provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'art. 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo
l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei
requisiti e' equiparato il mancato deposito della
dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore
certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12
e 13 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui
al comma 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti):
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1. Per
"piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore
entita' fra costo e valore totale della produzione della
PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca,
sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
e per la locazione di beni immobili; nel computo sono
incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto
contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed
amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
di almeno una privativa industriale, relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale
ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere
iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese
consente la condivisione, nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali, delle informazioni
relative, per le PMI innovative: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito
internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, con autocertificazione di
veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove
sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei
quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio
agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione
lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI,
esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'art. 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di
cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'art. 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo
l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle
imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli
26,?160;fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'art.
29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica
alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis.
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al
cinquanta per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e'
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La
detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al
secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'art. 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative" sono
sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
"5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3";
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative" sono
inserite le seguenti: "e le PMI innovative";
b) all'art. 50-quinquies :
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative";
c) all'art. 100-ter, comma 1, dopo le parole: "start-up
innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI
innovative, dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative".
c-bis) all'art. 100-ter, comma 2, dopo le parole:
"start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o della
PMI innovativa";
c-ter) all'art. 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti
i seguenti:
"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'art.
2470, secondo comma, del codice civile e dall'art. 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di
PMI innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che
ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'art. 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'art. 2470, secondo comma, del codice
civile e all'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'art. 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o
onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
 


2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto dall'art.
25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli
intermediari provvedono a intestare le quote detenute per
conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente
agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione
dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro
delle imprese ed e' soggetta a un diritto di segreteria
unico, a carico dell'intermediario. Nel caso di opzione per
il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la
successiva registrazione effettuata dal registro delle
imprese sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui
all'art. 2470, secondo comma, del codice civile";
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. All'art. 25, del citato decreto-legge n. 179 del
2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di diritto
italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia
ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'art. 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;".
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 25, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi";
b) all'art. 26, comma 8, secondo periodo, le parole:
"quarto anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto
anno".
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8
milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: "holding"
sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni";
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'art. 32, comma 7, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
le parole: "entro il primo marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 1° settembre di ogni
anno".
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma
1 dell'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e' inserito il seguente:
"7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'art. 25
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato art. 25, il limite di importo di cui al
numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000 euro
a 50.000 euro";
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea; alla richiesta provvede il Ministero dello
sviluppo economico.».
Note al comma 107:

- Si riporta il testo del comma 209 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1. - 1. - 208. Omissis.
209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.
Omissis.».

Note al comma 110:

- Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' riportato nelle note al comma 99.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riportato nelle note al comma 99.
Note al comma 120:

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto legge 30
settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4
del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma
15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi,
a partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere
dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora
questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita
IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».

- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.».

«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
Note al comma 127:

- Si riporta il testo del comma 195 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
«Art. 1. - 1. - 194. Omissis.
195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di
assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e di cui agli articoli 240-bis, primo
comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e nei procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai
soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la continuita' del credito bancario e
l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la
tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il
sostegno alle cooperative previste dall'art. 48, comma 3,
lettera c), e comma 8, lettera a), nonche' delle imprese
affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8,
lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 130:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria.».
Note al comma 131:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea):
«Art. 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy).
- 1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I,
anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del
40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,
e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento
del commercio elettronico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei
settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario):
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
All'art. 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel comma 2 le parole: ", ad eccezione delle norme
inerenti i tributi dovuti agli enti locali" sono soppresse.
2. All'art. 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'art. 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;".
3. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di
sviluppo industriale di cui all'art. 36, comma 4, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317".
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
la produzione dei beni per i quali sono previsti gli
incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'art. 1,
commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come modificati dal presente articolo, non devono
derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno
2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale
quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di
garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di
debito, e possono essere realizzate anche a favore delle
imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le
predette operazioni possono essere effettuate in via
diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle
operazioni a favore delle imprese per finalita' di sostegno
dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente
attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati
all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all'art. 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui
oggetto sociale realizza uno o piu' fini istituzionali
della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a
500.000 euro di quote di societa' di gestione del risparmio
finalizzate a gestire fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del
rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle
imprese di minore dimensione.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1);
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo
comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.
4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo'
essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli
di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di
emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professio-nali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'art. 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli
aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto
di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'art. 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle «strade del
vino»):
«Art. 2 (Strumenti di organizzazione, gestione e
fruizione). - 1. Le regioni, nel definire la gestione e la
fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i
seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto
dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e
promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali
interessati, possono definire specifiche strutture e
infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade
del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.».
Note al comma 132:

- Si riporta il testo del comma 673 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 672. Omissis.
673. Al fine di consentire la realizzazione del piano
di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale
precario del CREA di cui all'art. 1, comma 381, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa per un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15
milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021.
Omissis.».
Note al comma 133:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 78 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
pesca). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2021 quale incremento dell'indennita' di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Omissis.».
Note al comma 136:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11-bis del
decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-bis (Misure per il sostegno del settore
suinicolo). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' istituito il Fondo nazionale per la
suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10
milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono
destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima
trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da
parte delle commissioni uniche nazionali del settore
suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo
settore, a potenziare le attivita' di informazione e di
promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a
migliorare la qualita' dei medesimi prodotti e il benessere
animale nei relativi allevamenti, nonche' a promuovere
l'innovazione, a contribuire a fondo perduto alla
realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a
migliorare la misurabilita' e l'incremento delle condizioni
di sostenibilita' nelle aziende zootecniche, di produzione
di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il
sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni
interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo,
nell'ambito di un apposito piano di interventi.
Omissis.».
Note al comma 140:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 39. - 1. Le finalita' della politica agricola
comune sono:
a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura,
sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo
razionale della produzione agricola come pure un impiego
migliore dei fattori di produzione, in particolare della
manodopera;
b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla
popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che
lavorano nell'agricoltura;
c) stabilizzare i mercati;
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai
consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e
dei metodi speciali che questa puo' implicare, si dovra'
considerare:
a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che
deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle
disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni
agricole;
b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni
adattamenti;
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura
costituisce un settore intimamente connesso all'insieme
dell'economia.».
Note al comma 144:

- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Contrasto all'Italian sounding e incentivi al
deposito di brevetti e marchi). - 1. - 3 Abrogati.
4. All'art. 10, del Codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "simboli, emblemi e
stemmi che rivestano un interesse pubblico" sono aggiunte
le seguenti: "inclusi i segni riconducibili alle forze
dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti
pubblici territoriali italiani".
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma
1-bis: "Non possono altresi' formare oggetto di
registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
della reputazione dell'Italia".
5. All'art. 144 del Codice della proprieta' industriale
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti
parole: "e pratiche di Italian Sounding";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti".
6. All'art. 145 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole:
"e della falsa evocazione dell'origine italiana";
b) ovunque ricorrano le parole "Consiglio Nazionale
Anticontraffazione" sono sostituite dalle parole:
"Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e
all'Italian Sounding";
c) al comma 2, dopo le parole "funzione pubblica" sono
aggiunte le seguenti: ", da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,".
7. Alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' concesso il Voucher 31 -
Investire In Innovazione - al fine di supportare la
valorizzazione del processo di innovazione delle predette
imprese, nel periodo 2019-2021.
8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle imprese
di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di
consulenza relativi alla verifica della brevettabilita'
dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di
anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di
brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
9. I criteri e le modalita' di attuazione del voucher
3I sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto
in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal
Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attivita'
inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi di un soggetto gestore e
dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8
e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si
provvede ai sensi dell'art. 50.
11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e
medie imprese per la valorizzazione dei titoli di
proprieta' industriale, il Ministero dello sviluppo
economico provvede annualmente, con decreto del direttore
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di
programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure
gia' operanti denominate brevetti, marchi e disegni,
attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le
misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto
imprenditoriale, in particolare delle start up e delle
imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche
per rendere le misure eleggibili all'interno degli
interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione
europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione
finanziaria.
12. Al fine di assicurare la piena informazione dei
consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le
esportazioni di prodotti di qualita', il Ministero dello
sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a
sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o
di certificazione volontari italiani, ai sensi degli
articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di
categoria, di consorzi di tutela di cui all'art. 14 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di
tipo associativo o cooperativo, fissata nella misura
massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno
2021.
13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico
sono fissati i criteri e le modalita' di concessione
dell'agevolazione di cui al comma 12, nonche' i requisiti
minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le
associazioni rappresentative delle categorie produttive, le
disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche,
ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui
devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri
per la composizione e le modalita' di funzionamento degli
organismi cui i titolari affideranno la gestione dei
marchi.
14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la
supervisione sull'attivita' dei titolari dei marchi
collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni,
vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento
dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche
ai fini della promozione coordinata e coerente di tali
marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello
sviluppo economico provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'art. 50.
16. All'art. 55 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda internazionale depositata ai sensi del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato
ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la
designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente
dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti
per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una
domanda di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilita' depositata in Italia alla stessa data,
e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data
di deposito, o di priorita', ove rivendicata, viene
depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una
richiesta di apertura della procedura nazionale di
concessione del brevetto italiano ai sensi dell'art.
160-bis, comma 1.".
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della
medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in
lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. La designazione
dell'Italia nella domanda internazionale e' considerata
priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto
disposto dall'art. 46, comma 3, quando la domanda stessa
sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la
designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o
quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito
dal comma 1.
1-ter. Le modalita' di applicazione del presente
articolo e dell'art. 160-bis sono determinate con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.".
17. Dopo l'art. 160 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e' inserito il seguente:
"Art. 160-bis (Procedura nazionale della domanda
internazionale). - 1. La richiesta di apertura della
procedura nazionale di cui al comma 1 dell'art. 55, da
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la
concessione del brevetto italiano per invenzione
industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata
da:
a) una traduzione italiana completa della domanda
internazionale come pubblicata;
b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A
allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le
norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei
decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in
relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande,
alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di
ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del
mantenimento in vita dei titoli.
3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione
industriale basata su una domanda internazionale ai sensi
del comma 1 dell'art. 55 la ricerca di anteriorita'
effettuata nella fase internazionale sostituisce la
corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale,
ferme restando le altre norme sull'esame previste dal
presente codice."».
Note al comma 145:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti di Stato.
Omissis.».
Note al comma 146:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
Note al comma 147:
- Si riporta il testo del comma 179 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1.
1. - 178. Omissis.
179. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituita e disciplinata, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
una struttura di missione per il supporto alle attivita'
del Presidente del Consiglio dei ministri relative al
coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo
politico e amministrativo dei Ministri in materia di
investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di
cui al comma 180, denominata "InvestItalia", che opera alle
dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia
Strategia Italia, di cui all'art. 40 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Omissis.».
Note al comma 149:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione.».
Note al comma 152:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, Lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.

Note al comma 153:

- Si riporta il testo del comma 17-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili).
1. - 17. Omissis.
17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di
mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di
pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del
presente articolo che risultano libere, ovvero che
intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste
dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso
residenziale poste in vendita ai sensi del presente
articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al
fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali
non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei
conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio
economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione
delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Le regioni,
i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono,
per le finalita' di cui al presente articolo, procedere
all'acquisto diretto delle unita' immobiliari dando
notizia, nel sito istituzionale dell'ente, delle relative
operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante
e del prezzo pattuito. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia delle entrate.
Omissis.".
Note al comma 154:

- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 156:
- Il testo del comma 337 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma 7.
Note al comma 161:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 27 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione
in aree svantaggiate- Decontribuzione Sud). - 1. Al fine di
contenere gli effetti straordinari sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree
caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei livelli
occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico,
e' riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro
dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni
che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o
comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e
un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un
esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento
dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai
medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi
spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori
di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al
presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla
gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a
trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a
saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante
dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
delle risorse del Fondo destinata agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della
Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del
Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari
territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione
territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari europei, da
adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le
modalita' ed il riferimento ad indicatori oggettivi di
svantaggio socio-economico e di accessibilita' al mercato
unico europeo utili per la definizione di misure
agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il
periodo 2021-2029, degli interventi di coesione
territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
dei Piani Nazionali di Riforma.
Omissis.».
Note al comma 162:

- Si riporta il testo degli articoli 31 e 114 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 31 (Consorzi). - 1. Gli enti locali per la
gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio'
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui all'art.
113-bis, si applicano le norme previste per le aziende
speciali.»
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale
conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni ed adotta il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151,
comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non
tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui
all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico,
considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si
iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle
imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio
entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione
del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i
seguenti atti dell'istituzione da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che
costituisce il documento di programmazione
dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale,
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo
dei relativi allegati.».

Note al comma 165:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 168:

- Il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle
note al comma 161.
Note al comma 170:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"). - 1. Omissis.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
Omissis.».
Note al comma 171:

- Si riporta il testo dei commi 98 e 108 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 97. Omissis.
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni
strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni
Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020
C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata
dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016,
fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta
nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e
dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.
99. - 107. Omissis.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi
sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita'
2014/ 2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi'
anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte
relativa all'Unione europea, a valere sui successivi
accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea
in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di
cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti
quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito
delle predette rendicontazioni di spesa.
Omissis.».
Note al comma 173:
- I riferimenti al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, sono riportati nelle note al comma 170.
Note al comma 176:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis, e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre
2013.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L
190 del 28 giugno 2014.
Note al comma 177:

- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119. - I comuni, le province, le Citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, Citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le Citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 5 (Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Omissis.
2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di
economia e finanza, la legge di stabilita' relativa
all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo
ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione
finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le
esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base
della quantificazione proposta dal Ministro delegato,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e
degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la
legge di stabilita' provvede contestualmente alla
ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali,
collegate all'andamento stimato della spesa.
Omissis.».
Note al comma 178:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1. - 2. Omissis.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione, relative ai fattori legislativi,
di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le
dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa
in conto capitale rimodulate ai sensi dell'art. 30, comma
2, nonche' alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate,
per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e
di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei
pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo
restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione relative ai fattori legislativi di
cui all'art. 21, comma 5, lettera b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e
coesione", con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme
restando le competenze specifiche normativamente attribuite
alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie
nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la
selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano
operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice unico di
progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in
ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o
con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31
dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il
CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di
legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto
compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo
e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145
e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da
sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi
infrastrutturali devono essere corredate della positiva
valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le
politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione
nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima
delibera. Le relative risorse non possono essere
riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le amministrazioni di cui al
comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi
infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di
cui al comma 10-bis, lettera b), finanziano i costi della
progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che
abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle
strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle
priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del territorio,
dell'eventuale necessita' di fronteggiare situazioni
emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche
attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i
quali sia completata positivamente la progettazione
esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si
renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse
del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita'
specifiche di cui al presente comma non si applica il
vincolo di destinazione territoriale di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno
2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani
operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.».
- Si riporta il testo del comma 703 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«Art. 1.
1. - 702. Omissis.
703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per
obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali,
anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I
piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al
periodo precedente, sono proposti anche singolarmente
dall'Autorita' politica per la coesione al CIPE per la
relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche
e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere
a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo'
sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per
la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'art. 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani
operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base
dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di
approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta
contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi
degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 10 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza).
1. - 6. Omissis.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e' riportato nelle note al comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione, presso la Ragioneria
Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove
previsto, al sistema di monitoraggio del Dipartimento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I
sistemi informativi garantiscono la tracciabilita' dei
flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi
della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di
apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per
lo sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le
finalita' di cui all'art. 9, nonche' per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di investimenti articolati in
singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono
stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto
istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la
coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale,
ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'art. 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato
dal presente articolo, in quanto compatibili con il
presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal
seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede,
quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali,
ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi
dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici».
4. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi strategici";
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' gli incentivi all'utilizzazione del
contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6".
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita'
di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo opera nel rispetto della disciplina
nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si
applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
e di repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo
delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione). - 1. - 2. Omissis.
3. L'Agenzia, tenuto conto delle direttive, delle
priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione e ferme restando le competenze della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli
interventi della politica di coesione, anche attraverso
specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
con le amministrazioni competenti, ferme restando le
funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi
europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che
utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni,
centrali e territoriali, definisce gli standard e le
istruzioni operative e svolge attivita' di formazione del
personale delle amministrazioni che gestiscono programmi
europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni
di accompagnamento alle amministrazioni titolari,
promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di
sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli
interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle
determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma
6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi finanziati con le risorse della
politica di coesione e per la conduzione di specifici
progetti, nonche' avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi
previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, e' riportato nelle note al comma 51.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del
regolamento per l'organizzazione e le procedure
amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8
della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 1° febbraio 1989, n.
26.
- Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1. - 244. Omissis.
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del
sistema informatico di supporto alle attivita' di
monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione
alle attivita' di previsione, gestione finanziaria,
controllo e valutazione di impatto economico e finanziario
degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei
dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
nazionali, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.».
Note al comma 179:
- Il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 57.
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 146.
Note al comma 180:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 24.
Note al comma 181:
- Si riporta il testo dei commi 3-quinquies e 6
dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 3-quater. Omissis.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa,
possono assumere personale solo attingendo alle nuove
graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino al loro esaurimento,
provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del
presente articolo e quelle in materia di corso-concorso
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. - 5. Omissis.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate
esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla
data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici. Il personale non
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di
cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura
selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art.
35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime
procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio
2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35. (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione per le qualifiche
e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della normativa, previa verifica
della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio,
nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli
rilevanti ai fini del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa in materia
di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla
lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez
PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la
valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e
professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della
salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo):
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. - 5-ter. Omissis.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
Omissis.».
Note al comma 183:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 146.
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 185:

- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
1. - 199. Omissis.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque
ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza
d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso
gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
Omissis.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
GUUE L 124 del 20 maggio 2003.
Note al comma 186:
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26
giugno 2014.
Note al comma 191:

- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e' riportato nelle note al comma
177.

Note al comma 192:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, e 4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Omissis.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art.
1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Omissis.»
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'art. 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'art. 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
 


4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
7-bis. All'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".».
Note al comma 193:
- Il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e' riportato nelle note al comma 149.
- Il riferimento al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e' riportato nelle note al comma 152.
Note al comma 196:

- Si riporta il testo dei commi 65-ter, 65-quater,
65-quinquies e 65-sexies dell'art. 1 della citata legge 27
dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
1. - 65-bis. Omissis.
65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita'
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle
aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di
accesso e rendicontazione.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30
milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno
2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle
aree interne di far fronte alle maggiori necessita' di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti
al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e'
incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di
sostegno alle popolazioni residenti nei comuni
svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti
beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento,
deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone
fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il
medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni
svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di
accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i
seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in
comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con
bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali,
artigianali o professionali per un periodo di cinque anni
dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c)
concessione di contributi a favore di coloro che
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei
comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le
spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le
finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati,
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono
altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche
di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio
disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso
gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al
fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di
manutenzione a carico dei concessionari.
Omissis.».

Note al comma 197:

- Il testo dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
riportato nelle note al comma 196.
Note al comma 198:

- Il testo del comma 65-sexies dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note al comma
196.
Note al comma 199:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 1.
1. - 5. Omissis.
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
Note al comma 200:
- Legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa
per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 1° settembre 1950.
- Il testo del comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle
note al comma 161.
Note al comma 203:
- Si riporta il testo dei commi 677 e 678 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 676. Omissis.
677. Per innalzare il livello di sicurezza degli
edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree
interne, di scuole innovative dal punto di vista
architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza
energetica e della sicurezza strutturale e antisismica,
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL,
nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina
complessivamente 50 milioni di euro per il completamento
del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi
dell'art. 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
678. Per il completamento del programma relativo alla
realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle
aree interne secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi
153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa
individuazione delle aree stesse da parte del Comitato
tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di
cui al comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali
i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti
a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a
1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 153 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1.
1. - 152. Omissis.
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158
tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa.
Omissis.».
Note al comma 206:

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 1-bis, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.a. concede fino al 30 giugno 2021 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di
crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal
cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di
cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I
limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera
c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al
comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del
corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei
crediti. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori
elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente comma. La procedura e la
documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai
sensi del presente comma sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.a.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in
un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,
ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al
presente comma non si applica se la societa' dimostra che
il soggetto non residente svolge un'attivita' economica
effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,
attivi e locali. Ai fini del presente comma, il
contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 30 giugno 2021,
per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la
possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti,
certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato art. 9, comma 3-ter,
lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il
pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica.
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo ai 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale
tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso
del finanziamento, copre l'importo del finanziamento
concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato
superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con
piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti
base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole
e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo
garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base
durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero
dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si
cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.a. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.a. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.a. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.a. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.a. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.a., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.a. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.a. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.a.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.a., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.a., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.a. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.a.
(CDP S.p.a.) entro il 30 giugno 2021 derivanti da garanzie,
anche nella forma di garanzie di prima perdita, su
portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del
credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza
epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalita' tali
da assicurare la concessione da parte dei soggetti
finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione
dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'art. 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.a., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.a. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.a., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.a., fino al
31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore
dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.a. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.a., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.a.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.a. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.a. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.a. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.a.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.a., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.a., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del
lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.»
«Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti). - 1. Le richieste di nuovi
finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 1 devono essere
integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il titolare o il legale rappresentante
dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilita',
dichiara:
a) che l'attivita' d'impresa e' stata limitata o
interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o
dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima
di tale emergenza sussisteva una situazione di continuita'
aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta
dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera n), il
finanziamento coperto dalla garanzia e' richiesto per
sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attivita'
imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che e' consapevole che, ad eccezione dell'eventuale
quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai
medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'art. 1, comma
1, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul
conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente
indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante
nonche' i soggetti indicati all'art. 85, commi 1 e 2, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non
si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale
rappresentante non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
Omissis.».
Note al comma 207:

- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto ai
commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori
e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. Gli assegni portati all'incasso, non sono
protestabili fino al termine del periodo di sospensione di
cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura
dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1,
effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e
delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle
constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a) e
b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche' all'art.
9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386
del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal
9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai
pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono
d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo
stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di
cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre
1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato
di cui all'art. 10-bis della medesima legge n. 386 del
1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.».
Note al comma 208:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 206.
Note al comma 210:
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni).
1. - 14. Omissis.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia,
SACE S.p.a. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di
mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione
Europea, per una percentuale massima di copertura, salvo
specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,
garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie
verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia
nonche' di imprese di assicurazione, nazionali e
internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito
e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma
concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le
medesime finalita' ed entro tale importo massimo
complessivo, la SACE S.p.a. e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.a. derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.a. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.a. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le
attivita' che SACE S.p.a. svolge per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Omissis.».
Note al comma 212:
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli
aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia
ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, e' riportato nelle note al comma 206.
Note al comma 213:

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
- 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di
sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 giugno 2021 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 giugno 2021 e' sospeso sino al 30
giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni
oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale
conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2,
lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno
2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea
(TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72
mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019.
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste dall'art.
112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
che tiene conto della remunerazione per il rischio di
credito. Fino all'autorizzazione della Commissione europea
e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le
operazioni finanziarie non aventi le predette
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c)
e alla presente lettera d), le percentuali di copertura
sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento
per la riassicurazione di cui alla presente lettera d)
anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia
concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al
rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7
luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
della garanzia di cui alla lettera e), in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le esposizioni sono state classificate come esposizioni
deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,
sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un
piano ai sensi dell'art. 67 del medesimo regio decreto,
purche', alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
presentano esposizioni classificate come sofferenze ai
sensi della disciplina bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'art. 106 del testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K
del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. In favore di tali soggetti
beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del
possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo
dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
La garanzia e' altresi' concessa in favore di beneficiari
finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31
gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze
probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2,
della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla
data della richiesta del finanziamento non siano piu'
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi
dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano
state oggetto di misure di concessione, la garanzia e'
altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato art. 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b)
del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea
al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono
imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con
esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali
di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data
del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione
da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi
dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.».
Note al comma 214:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o
derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte
di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di
finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso
della concessione di finanziamenti, i riferimenti,
contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla
presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i
riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti
ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del
soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.
Omissis.».
Note al comma 215:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7.1 della
citata legge 30 aprile 1999, n. 130:
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari). - 1. - 3.
Omissis.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 58
del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'art. 3, sono assimilate, agli effetti della presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono
destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi
dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi
modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente
comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle societa'
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
Omissis.».

Note al comma 216:

- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 213.

Note al comma 217:

- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 213.
Note al comma 218:

- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 213.
Note al comma 219:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 13-bis
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di
risparmio a lungo termine). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che,
per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del
piano, investano almeno il 70% del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid
Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri
mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette
imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il
vincolo di cui all'art. 1, comma 103, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'art. 44 quando non rappresentano una
partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al
5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e
salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalita'
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche [e di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici];
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio all'inizio del periodo di
riferimento sia superiore a cento milioni di lire
(51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi
continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.».
Note al comma 220:

- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 120.
Note al comma 222:
- Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«Art. 1.
1. - 52. Omissis.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
Note al comma 224:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite
dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione
si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, salvo la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 3 dello
stesso art. 47-bis, del rispetto della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati
nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del
comma 2 dell'art. 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art.
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente; nei casi di
mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'art. 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la
condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lettera b),
deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma
2 dell'art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
comma 2 dell'art. 167, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis),
diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1
dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti alla data di stipula
del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e'
documentato a cura del contribuente. Per le valute estere
prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore
della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi
dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la
plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate
con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui
all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
da non piu' di tre anni. (
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b);
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater),
del comma 1 dell'art. 67, il corrispettivo e' costituito
dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi a norma dell'art. 3, comma 160, L. 23 dicembre
1996, n. 662):
«Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione
di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i
titoli, quote o certificati siano in custodia o in
amministrazione presso banche e societa' di intermediazione
mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a
termine di valute estere ai sensi della predetta lettera
c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del
1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri
proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempre che
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i soggetti
indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del medesimo
testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura
del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e per i rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere
esercitata anche all'atto della conclusione del primo
contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca
dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti
non residenti nonche' per le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite
le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12.»
«Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,
comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono
alla determinazione del risultato della gestione ai sensi
del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di
cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per
i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai
contratti, di cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione,
al momento del conferimento delle suddette partecipazioni,
del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c),
del comma 1, dell'art. 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del medesimo
testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute [del 12,50 per cento] previste dai commi
3 e 3-bis dell'art. 26 e la ritenuta [del 12,50 per cento]
di cui all'art. 26-quinquies del predetto decreto n. 600
del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo,
dell'art. 27 del medesimo decreto;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall'art. 8, comma 5;
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la
ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art.
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura
del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti [a partire dall'anno solare in cui
sia superata la predetta percentuale]. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le
modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato [, competente in ragione
del domicilio fiscale del soggetto gestore], entro il 16
febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno
del secondo mese successivo a quello in cui e' stato
revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo'
effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni [, allegandovi la copia delle
distinte di versamento dell'imposta sostitutiva] I soggetti
diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
14. - 15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.».
Note al comma 226:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 68 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani
di risparmio a lungo termine). - 1. All'art. 1, comma 101,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ultimo e il
penultimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per i
piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o
valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno
e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi
88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente
comma.».
Omissis.».
Note al comma 227:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'art. 9, comma 1, Lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). -
1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di
assistenza on-line basato sui dati delle operazioni
acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, e sugli
ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe
tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in
Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
[1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle
bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b),
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza
della dichiarazione annuale dell'IVA.]
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di
cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta
salva la tenuta del registro di cui all'art. 18, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini
dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma
telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti
derivanti da transazioni commerciali tra i sud-detti
soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche
emesse ai sensi dell'art. 1. La compensazione effettuata
mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione
III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice
civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a
condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in
corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del
debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento
iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti
del debito originario insoluto si applicano comunque le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.».

Note al comma 230:

- Si riporta il testo dei commi 89 e 90 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 88. Omissis.
89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge iniziano una procedura di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e'
riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla
quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo
massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei
costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per
la predetta finalita'.
90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art.
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Omissis.».
Note al comma 231:

- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una
mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.a., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.a. e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.a.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.a. anche al
fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero
dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo
a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalita' di
escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni
assunti da SACE S.p.a., nonche' la remunerazione della
garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.a. riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.a., ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.a. delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.a.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.a. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.a. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di
cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono interamente destinate alla copertura delle
garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento
sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai
sensi dell'art. 1, comma 88, terzo periodo, della citata
legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i
premi riscossi da SACE S.p.a. al netto delle commissioni
trattenute da SACE S.p.a. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di
SACE S.p.a., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione
del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del
predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie
concesse da SACE S.p.a. sono determinate con il decreto di
cui all'art. 1, comma 88, quarto periodo, della citata
legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno
definiti con la legge di bilancio ai sensi del comma 2.
5-bis. All'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico -
privato" sono inserite le seguenti: "e anche realizzati con
l'intervento di universita' e organismi privati di
ricerca".
6. All'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o
di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti:
"e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.".
- Si riporta il testo del comma 85 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
1. - 84. Omissis.
85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato
negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.
Omissis.».
Note al comma 232:

- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni
sui crediti commerciali). - 1. Al fine di preservare la
continuita' degli scambi commerciali tra aziende e di
garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese
colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19,
SACE S.p.a. concede in favore delle imprese di
assicurazione dei crediti commerciali a breve termine
autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il
decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per
cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative
a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021 ed
entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea
in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e
delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.a. derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.a. con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.a. svolge anche per
conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.a.
opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
impartiti a SACE S.p.a. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del
rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni
previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di
cui al presente articolo.
3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che
dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31
dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno
2021.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituita nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma
14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione
speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle
garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo
credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'art. 31,
comma 1, alimentata, altresi', con le risorse finanziarie
versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione
sostenuti da SACE S.p.a. per le attivita' svolte ai sensi
del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di
SACE S.p.a., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione
del bilancio.».
Note al comma 233:

- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art.84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
misura non superiore all'ottanta per cento del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita
e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non
ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi
precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla
crescita economica. La limitazione non si applica qualora:
 


a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 1 (Aiuto alla crescita economica (Ace)).
1. - 3. Omissis.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
Omissis.».
Note al comma 234:
- Si riporta il testo dell'art. 2501-quater del codice
civile:
«Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato
sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 172 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 172 (Fusione di societa').
1. - 6. Omissis.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
al comma 5 dell'art. 96 del presente testo unico, nonche'
all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato
nelle note al comma 233.
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note al
comma 233.
Note al comma 235:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'art. 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
Note al comma 236:

- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note al
comma 233.
Note al comma 237:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e'
riportato nelle note al comma 17.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la Direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle
altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
sottoposta a una delle misure indicate all'art. 20 quando
ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto
secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure
alternative che permettono di superare la situazione di cui
alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di
uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela
istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere
misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del testo unico bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o
violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o
statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale
gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla
scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si
realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario
pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18.
3. Le misure indicate all'art. 20 possono essere
disposte anche se non sono state precedentemente adottate
misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 5 (Stato di insolvenza). - 1. L'imprenditore che
si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «crisi»: lo stato di squilibrio
economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta
con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'art. 2, lettere m), n), o),
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'art.
3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di
chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno
due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato
patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle
vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c)
numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle
imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica, sulla base di un
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si
presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1)
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le
predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di
controllo congiunto.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come
tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni
con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure
di regolazione della crisi di impresa che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399
del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad
altre parti interessate all'operazione di regolazione della
crisi da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste
dal debitore per evitare che determinate azioni dei
creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi
dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'art.
1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di
allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il
procedimento di composizione assistita della crisi.».
Note al comma 238:
- Il testo del primo comma dell'art. 2359 del codice
civile e' riportato nelle note al comma 237.
Note al comma 239:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120.
- Si riporta il testo degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito):
«Art. 43-bis (Cessione dei crediti d'imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni
dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei
redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto
della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che
cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in
solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano
notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme
stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato
all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche'
al concessionario del servizio della riscossione presso il
quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78 commi
28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.»
«Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 109 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nelle note al comma 120.
Note al comma 244:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea
(TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72
mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019.
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste dall'art.
112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.
108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
che tiene conto della remunerazione per il rischio di
credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea
e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le
operazioni finanziarie non aventi le predette
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c)
e alla presente lettera d), le percentuali di copertura
sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento
per la riassicurazione di cui alla presente lettera d)
anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia
concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al
rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7
luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con esclusione
della garanzia di cui alla lettera e), in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le esposizioni sono state classificate come esposizioni
deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore
delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019,
sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del
citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un
piano ai sensi dell'art. 67 del medesimo regio decreto,
purche', alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentino importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
presentano esposizioni classificate come sofferenze ai
sensi della disciplina bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K
del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano
state oggetto di misure di concessione, la garanzia e'
altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato art. 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b)
del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea
al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19
prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
soggetti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono
imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con
esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali
di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data
del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate con l'erogazione
da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi
dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in
data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il
soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo
una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
Omissis.».
Note al comma 245:

- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, e' riportato nelle note al
comma 244.
Note al comma 246:
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' riportato nelle note al comma 213.

Note al comma 248:

- Il testo dell'art. 56 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 249:
- Il testo del comma 2 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
riportato nelle Note al comma 213.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 77 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 77 (Misure urgenti per il settore turistico). -
1. Omissis.
2. Per le imprese del comparto turistico, come
individuate dall'art. 61, comma 2, lettere a), l), m) e r),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la
moratoria straordinaria prevista all'art. 56, comma 2,
lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei
mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata
sino al 31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di
garanzia PMI di cui all'art. 56, comma 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 8,4 milioni
di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 250:
- Il testo del comma 2 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 251:
- Il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 252:
- Il testo dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' riportato nelle note al comma 14.
Note al comma 253:
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nelle note all'art. 40.
Note al comma 254:
- Il testo del comma 6 dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e'
riportato nelle note al comma 213.
Note al comma 255:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'art. 106,
comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono
concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di
persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata
di cui all'art. 2463-bis codice civile o associazioni o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 40.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
Note al comma 256:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
«Art. 15. - 1. Omissis.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Omissis.».
Note al commma 257:
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 112 del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
I confidi di cui al presente articolo possono detenere
partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai
sensi dell'art. 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla data
del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29
marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
Note al comma 258:

- Il testo dell'art. 112 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle note al comma
257.
- Si riporta il testo dell'art. 112-bis del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi). - 1. E' istituito un Organismo, avente
personalita' giuridica di diritto privato con autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e
controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.».
Note al comma 259:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione, un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'art. 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. [Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad
almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse.] Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'art. 12
della citata legge 5 marzo 2001, n. 57 effettuati nell'anno
precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma
6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le
modalita' di attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'art.
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, [essere iscritte
nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385,] essere in possesso dei
requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu'
soluzioni, con priorita' per quelle costituite da
lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni
finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi',
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti
partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'art.
2526 del codice civile. In deroga a quanto previsto
dall'art. 2522 del codice civile, le societa' finanziarie
possono intervenire nelle societa' cooperative costituite
da meno di nove soci.
5-ter. Le societa' finanziarie possono inoltre essere
destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali,
nonche' svolgere attivita' di promozione, di prestazione di
servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a
enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalita' di
sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo
di imprese cooperative di lavoro e sociali.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.».
Note al comma 260:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di
societa' cooperative):
«Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. - 5. Omissis.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
Omissis.».
Note al comma 261:
- Il testo dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 262:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge 27 febbraio
1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione
e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 259.
Note al comma 263:

- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art.
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo
d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero
dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al
comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento
al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei
ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione
complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo,
si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base
consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non
tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure
previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un
aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento
di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) non e' sottoposta o ammessa a procedura concorsuale
ovvero non e' stata presentata o depositata, nei confronti
di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo
stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare
o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31
dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese
in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014,
del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16
dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in
materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del
titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui
sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma
12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano
anche alle imprese, non in difficolta' alla data del 31
dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al
concordato preventivo con continuita' aziendale purche' il
decreto di omologa sia stato gia' adottato alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo,
che investono in misura superiore al 50% nel capitale
sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite
stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al
periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento per
gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo
semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di
riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio
2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato
ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da
parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli
interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a partire dal decimo giorno successivo a quello di
effettuazione dell'investimento, successivamente
all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato «Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno
2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da
effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito
di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai
commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari"),
emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un
regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa
Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei
prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti
Finanziari sottoscritti non puo' superare il maggiore
valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di
cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti
dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono
essere emessi in deroga ai limiti di cui all'art. 2412,
primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore").
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467 del
codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza
e fino all'integrale rimborso degli Strumenti finanziari,
distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o
quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei
soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i
contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti finanziari.
Nel decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il
rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati unica
prevista dall'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli
interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi
nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto
conto dello stato di emergenza sanitaria, puo' procedere
alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo
anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti
di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite
massimo di cui al comma 12, primo periodo.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento
del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle
procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in
9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative
delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di
speculazione privata e della loro funzione sociale, il
Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di
cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le
quali assolvono, limitatamente alle societa' cooperative,
le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del
presente articolo, secondo le condizioni e con le modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili
tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 264:

- Il testo del comma 12 dell'art. 26 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 263.
Note al comma 265:

- Il testo del comma 1 dell'art. 111 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato nelle
note al comma 255.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n.
176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art.
111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385):
«Art. 16 (Operatori di finanza mutualistica e
solidale). - 1. Sono operatori di finanza mutualistica e
solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'art.
111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa
a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori
siano esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva
di deliberare in ordine alle scelte strategiche e
gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al
capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la
natura dei beneficiari;
d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano
essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso
di inflazione dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria
socio ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore
di quella economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale
possono:
a) in deroga all'art. 1, comma 2, lettera a), e ai
limiti di cui all'art. 4, commi 1 e 4, concedere
finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un
ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima
di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali
finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi di
gestione della struttura e del costo di remunerazione del
capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai
titoli I e II.
(Omissis).».
- Il riferimento al testo della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e'
riportato nelle note al comma 185.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che
esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.».
Note al comma 267:

- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 67 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Criteri generali di accesso degli operatori).
1. - 7. Omissis.
7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per
conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in
titoli di Stato, in qualita' di membri o di partecipanti, i
soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 5, punti da 3 a 22,
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
Omissis.».
Note al comma 268:

- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni sui mutui degli enti locali). -
1.
2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da
concedere agli enti locali territoriali o altre modalita'
tendenti ad ottenere uniformita' di trattamento sono
stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di
debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito
internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.
3. Per le aziende appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle
perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione
dell'art. 9, si provvede mediante la contrazione di mutui,
la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente
proprietario.».
Note al comma 269:
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di
razionalizzazione).
1. - 44. Omissis.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da
normative in vigore, anche a carattere speciale, per i
mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere
superiore a quello indicato periodicamente, sulla base
delle condizioni di mercato, dal Capo della Direzione
competente in materia di debito pubblico con determinazione
da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a
100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo
applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti
interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Qualora le predette
modalita' non risultassero applicate, l'eventuale maggior
costo gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni
finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di
pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti
statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da
norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalita'
stabilite dal presente comma.
Omissis.».
Note al comma 270:

- Il testo dell'art. 23 del citato decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 80.
Note al comma 272:
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 3 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni):
«Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta).
1. - 4-bis. Omissis.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero
1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione
che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita'
d'impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.».
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 58 (Plusvalenze). - 1. Per le plusvalenze
derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'art. 86 non si applicano quando e' richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dell'art. 17. Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante
causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano
anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della societa'
esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'art. 87 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.».
Note al comma 273:
- Si riporta il testo dell'art. 2513 del codice civile:
«Art. 2513 (Criteri per la definizione della
prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano
la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo
nella nota integrativa al bilancio, evidenziando
contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni
di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per
cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui
all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre
forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai
soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei
servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero
al costo delle merci o materie prime acquistate o
conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di
scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e'
documentata facendo riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza
sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti
conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento
della quantita' o del valore totale dei prodotti.».
Note al comma 274:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti
beneficiari di mutui agevolati). - 1. I soggetti
beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi
del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza
non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo'
essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata
da INVITALIA S.p.a. la risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non
risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati
contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito,
comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare
al tasso di interesse legale e con rate semestrali
posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia'
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi
dell'art. 45.
1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di
cui al decreto-legge 30 dicem-bre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono
beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione
fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici
si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata
da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella
restituzione delle rate, purche' il relativo credito non
risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano stati
avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia
Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare
entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del
mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei
limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto
delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai
soggetti richiedenti.
2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente
assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle
attivita' giudiziali pendenti per il recupero dei crediti
in ragione della revoca o della risoluzione del contratto
di finanziamento agevolato, purche' il soggetto
beneficiario non abbia cessato l'attivita' alla data del 31
dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del
parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' obbligata
ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta
giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a
proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o
da altro soggetto interessato alla continuita' aziendale,
per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica
soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84
rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate
mensili, anche non consecutive, la predetta proposta
transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per
debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota
del mutuo non restituita, aumentata degli interessi
calcolati al tasso legale dal momento dell'inadempimento e
dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al
momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto
delle somme a qualsiasi titolo versate a In-vitalia Spa che
comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a
sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle
agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche
la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi
quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero
la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli
interessi calcolati al tasso legale dal momento
dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da
Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento
dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo
versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a
conto interessi e poi a sorte capitale.
2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese
anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.
2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive
pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato
domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di
dodici mesi dalla data di ricezione della domanda.
Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza
all'autorita' competente, in base alle norme in vigore, per
la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto
a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi
del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio
irreversibile alla continuita' aziendale.».
Note al comma 275:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla
formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita'.
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri".
Omissis.».
Note al comma 278:

- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica e
di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020,
fermo restando il limite complessivo delle risorse
finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una proroga
di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 279:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 93 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo
di contratti a termine e di proroga di contratti di
apprendistato). - 1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31
marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di
ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per
un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Omissis.».
Note al comma 280:

- Si riporta il testo dei commi 6-bis, 7 e 11-bis
dell'art. 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.
183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie).
1. - 6. Omissis.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla
legislazione, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al
primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per
i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena
di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga
in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione
se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data
di entrata in vigore della presente disposizione, i sei
mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data.
Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai
provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati
per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle
risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni
e delle province autonome.
6-ter. - Omissis.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015
e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il
medesimo art. 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 e'
soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore del call-center.
8. - 11. Omissis.
11-bis. In deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216
milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro
per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento
di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta
un piano di recupero occupazionale che prevede appositi
percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la
regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,
dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ne'
secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7,
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'art. 43, comma 5, e dall'art. 1, comma
387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto
residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle
risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni
in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 281:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 199 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'art. 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi
compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche
utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la
riduzione di cui alla presente lettera puo' essere
riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31
luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e
il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo
dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione e nel rispetto degli
equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro
portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna
giornata di lavoro prestata in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema
portuale o dall'Autorita' portuale. Fino a concorrenza del
limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo
periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo
periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita'
portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese
autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita'
comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma
7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un
contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo
prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza da COVID-19.
Omissis.».

Note al comma 282:

- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- La legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 5 aprile 1958, n. 83.
Note al comma 283:
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
Note al comma 284:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (Tutela del
lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate
in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n.
161):
«Art. 1 (Sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro). - 1. Quando non sia possibile il ricorso ai
trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e
oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di
applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto,
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte
ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato
approvato il programma di prosecuzione o di ripresa
dell'attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o
destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di
spesa come definito dal decreto di cui all'art. 7, comma 2,
su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico
trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, per la durata
massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i
periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al
reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei
lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del
trattamento.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.

Note al comma 285:

- Si riporta il testo dell'art. 22-bis del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi
aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga
agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 225
milioni di euro per l'anno 2019 e di 95 milioni di euro per
l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
anche a livello regionale che presentino rilevanti
problematiche occupazionali con esuberi significativi nel
contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione
interessata, o delle regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili
nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui
all'art. 22, comma 1, ovvero qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
presenti piani di recupero occupazionale per la
ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'art. 21,
comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a
garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'art. 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al
comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti
alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche
azioni di politiche attive concordati con la regione
interessata, o con le regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 225 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 287:

- Il testo del comma 6-bis dell'art. 44 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
nelle note al comma 280.
- Si riporta il testo dell'art. 26-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni):
«Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni
straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di
crisi complessa). - 1. All'art. 22-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di
dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa
integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'art.
1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa
acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali
per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione
o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori
interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.».
- Si riporta il testo dei commi 8-quater e 8-quinquies
dell'art. 22 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga).
1. - 8-ter. Omissis.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto
articolo.».
Note al comma 289:

- Il testo del comma 11-bis dell'art. 44 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riportato
nelle note al comma 280.
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
- Si riporta il testo dell'art. 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Note al comma 291:

- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Indennita' per i lavoratori della Regione
Campania). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nelle more
di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta
a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano
la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di
reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole
platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania
che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre
2021, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima
mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della
contribuzione figurativa. A tale indennita' non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile
con il reddito di emergenza di cui all'art. 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile
con la presenza alla data di presentazione dell'istanza di
una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione
per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
(DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui
al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui
all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge;
d-bis) aver percepito o essere percettori
dell'indennita' di disoccupazione denominata Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2
del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse
residue della regione Campania di cui all'art. 25-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio
2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate
in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).».

Note al comma 292:

- Si riporta il testo dei commi 446 e 447 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 445. Omissis.
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante
altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di
anzianita' come previsti dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova
di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali non e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per
titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili
professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere
sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso
in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale, previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
che prevedano nei propri bilanci la contestuale e
definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per
le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28;
 


f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla normativa in materia di
facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del
principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini
delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'art.
1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre
2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni
di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le
proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma
446 sono organizzate, per figure professionali omogenee,
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione
per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale
dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione
dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente
periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale
«mobilita.gov.it» di cui al decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30
settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono
disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a
tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144):
«Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, salvo
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
«Art. 3 (Campo e condizioni di applicazione). - 1. I
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza
Statocitta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
Omissis.».
- L'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196), recava (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennita' di mobilita' e di altro
trattamento speciale di disoccupazione).
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'
riportato nelle note al comma 181.
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 11-bis dell'art.
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. - 11. Omissis.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il requisito di cui al comma 1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di
servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
Note al comma 293:

- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa in tema di protezione dei dati personali, da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. - 5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma
5, non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a
tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli
enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.».
- Il testo del comma 446 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al comma
292.
Note al comma 294:

- Si riporta il testo del comma 162 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 161. Omissis.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei limiti
della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Omissis.».
Note al comma 295:

- Si riporta il testo del comma 495 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 494. Omissis.
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
al 31 marzo 2021 in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla
normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497,
primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre
2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente
utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma
25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla normativa limitatamente alle risorse di cui al primo
periodo del comma 497 del presente articolo.
Omissis.».

Note al comma 296:

- Il testo del comma 495 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 295.
Note al comma 297:

- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 109. Omissis.
110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'art. 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' riportato nelle note
al comma 275.
Note al comma 298:

- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1.
1. - 874. Omissis.
875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601 nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti
dagli istituti tecnici superiori.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 67 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1.
1. - 66. Omissis.
67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici
superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema
di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, di incrementare l'offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze
abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di
innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al
processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'art. 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 12 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20
milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di
sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse
del primo periodo.
Omissis.».

Note al comma 299:

- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9 dell'art. 19
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. - 3. Omissis.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo
entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini
delle successive richieste. Per assicurare la celerita'
delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico
del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19"
sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente
competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di
presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai
quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere
presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22.
4. - 8. Omissis.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 sono riconosciute
nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga). - 1. - 7. Omissis.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'art. 19, comma
3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione
riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una
durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso
tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente
comma. In fase di prima applicazione, il termine di
decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine
del mese successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'art. 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge
n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono
computati ai fini del raggiungimento del requisito delle
181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. - 10. Omissis.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni
di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai
commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di
cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 265 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. -
8-bis. Omissis.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure
di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni di
cui al primo periodo del presente comma non trovano
applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni
di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 19, comma 9, del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la
conservazione in conto residui per il relativo utilizzo
nell'esercizio successivo.
Omissis.».

Note al comma 300:
- Si riporta il testo degli articoli da 19 a
22-quinquies del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e successive modificazioni:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'art. 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento,
spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile
usufruire delle predette quattro settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a
condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima
di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno
ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla
causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'art. 15, comma 2,
nonche' dall'art. 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'art.
4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma
1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito
dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto
aziendale di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi
per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo
entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini
delle successive richieste. Per assicurare la celerita'
delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico
del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19"
sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente
competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della
legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di
presentazione delle domande riferite a periodi di
sospensione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai
quali non si applica il trattamento di CISOA, puo' essere
presentata domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime
modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione sono a carico del
bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro
per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'art. 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'art. 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 sono riconosciute
nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'art. 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che
accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati,
e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e
32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a
scopo di somministrazione.»
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'art. 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'art. 19 non e' conteggiato ai fini
dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art.
12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'art. 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19,
per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta'
in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020
hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
sensi dell'art. 19 per un periodo non superiore a nove
settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'art. 4, commi 1 e 2, e dall'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'art. 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'art. 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga). - 1. Le regioni e province autonome, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi
inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione
di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono
riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche
in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga, per la durata della riduzione o
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia
stato interamente gia' autorizzato un periodo di nove
settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono
riconosciute secondo le modalita' di cui all'art. 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di
durata massima di quattro settimane di trattamento di cui
al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre
2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'art. 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o Province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8-quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'art. 126, commi 7 e 8, e ai fini
della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze,
anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le
singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'art.
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'art. 126, commi
7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative
prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome
al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'art. 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che
alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro
previste dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che
alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse a trattamenti di integrazione
salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste
dalla normativa. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi
dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente
istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la
predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e'
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita'
stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo
a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'art. 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e operatori
socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di
iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli
esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la
professione di assistente sociale e degli operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto
diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalita' di attuazione del
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 126.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19):
«Art. 12 (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero
dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che
non richiedono trattamenti di cassa integrazione). - 1. I
datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di
concessione dei trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei
settimane, secondo le modalita' previste al comma 2. Le sei
settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso
tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con
riferimento a tale periodo, le predette sei settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta
con causale COVID-19. I periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art.
1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15
novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei
settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1
sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato
gia' interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove
settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive al fine di fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che
presentano domanda per periodi di integrazione relativi
alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del
corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto
alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che
hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al
primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai
settori interessati dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la
chiusura o limitazione delle attivita' economiche e
produttive di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al
comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps
domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la
sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui
al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione
allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo
addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di
autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al
comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie
verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti
e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini
delle quali l'Inps e l'Agenzia delle entrate sono
autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al
presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente
comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di
lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,
se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, se tale ultima data e'
posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.
7.
8. I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime
modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del
bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla
predetta prestazione e' stabilito complessivamente nel
limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui
al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con
uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta,
altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui all'art. 7
della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e
10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa,
conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza
continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in
cui nel corso della liquidazione non si configuri la
cessione di un complesso di beni od attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa
ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, o nelle ipotesi
di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la
cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia
disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi
dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non
compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel
limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro,
ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3
milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro
per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a
1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'art.
11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare
l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, che non richiedono i
trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico di cui all'art. 3, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro
settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti
delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di
giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai
sensi dell'art. 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, possono rinunciare per la frazione di esonero
richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda
per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di
cui al presente articolo.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15,
valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai
commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate
derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Note al comma 303:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'art. 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e
della somministrazione di lavoro nei quali, in
considerazione dell'operare di consolidati sistemi di
bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma
1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto art. 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita'
formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'art. 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'art. 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'art. 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'art. 118
della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto dall'art. 12
del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del
datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per
cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'art. 26, comma 9, lettere a)
e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei."
Note al comma 304:

- Il testo del comma 3-bis dell'art. 19 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nelle note al comma 299.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 agosto
1972, n. n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per l'integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli):
«Art. 8.
Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.».
- Il testo del comma 8 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nelle note al comma 299.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 14
agosto 2020, n. 203, S.O.
Note al comma 306:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
cassa integrazione). - 1. In via eccezionale, al fine di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo, che non
richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 del presente
decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di
cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo
massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre
2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione
salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere
riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto
periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato
dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di
cui all'art. 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai
sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e
l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione
salariale ai sensi dell'art. 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa, nei limiti della
contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati
in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art.
114.».
Note al comma 307:

- Il testo del comma 14 dell'art. 12 del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), e' riportato nelle note al comma 300.

Note al comma 308:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note all'art. 4.
Note al comma 309:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
citata legge 23 luglio 1991, n. 223:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo" ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di
licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio
di una nave marittima, il datore di lavoro invia la
comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui
la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a
membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge
italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato
estero qualora la procedura di licenziamento collettivo
riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima
battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori
licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese) - (Testo in vigore dal 1° settembre
2021, con effetto dal 1° gennaio 2017). - 1.
L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa
non puo' altresi' licenziare una percentuale superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12 nonche' di violazione delle procedure di cui all'art.
189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza, si
applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma
del predetto art. 18. In caso di violazione dei criteri di
scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al
quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni.
4. - 6.
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale)
- Testo in vigore dal 1° settembre 2021. - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e
all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti,
e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di
attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti
numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle
imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del codice della
crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per
tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e
nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla
medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro
non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si
applicano le disposizioni di cui all'art. 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,
commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui
all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti,
si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12, nonche' di violazione delle procedure di cui all'art.
189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o
dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, l'impresa
o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al
pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in
misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve
le diverse previsioni sulla misura dell'indennita'
contenute nei contratti e negli accordi collettivi
applicati al rapporto di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
Note al comma 310:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3. - 1. Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.»
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve
essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di' cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma
34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di
una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'
valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di
procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
Note al comma 311:
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
Note al comma 315:

- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione).
1. - 25. Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
Omissis.».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 recante «Fondo di
integrazione salariale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2016, n. 74.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
Note al comma 316:
- Il riferimento al testo della legge 13 marzo 1958, n.
250, e' riportato nelle note al comma 282.
Note al comma 321:

- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 18 (Disposizioni in materia di patronati). - 1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da
maggiori somme versate agli istituti di cui al primo
periodo in deroga a quanto previsto dal citato art. 13,
comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai
sensi dell'art. 114.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale):
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Per il finanziamento
delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di
patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di
previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme
sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
patronato relative al conseguimento delle prestazioni di
carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia
di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i
criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari
allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
Omissis.».
Note al comma 322:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 aprile
2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla
Legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela
del rapporto tra detenute madri e figli minori):
«Art. 4 (Individuazione delle case famiglia protette).
- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le
caratteristiche tipologiche delle case famiglia pro tette
previste dall'art. 284 del codice di procedura penale e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli
articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, puo' stipulare con gli enti
locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee
ad essere utilizzate come case famiglia protette.».
Note al comma 323:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 23 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1, e, in
mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma
1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio
personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e'
dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'art. 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'art. 19, comma 1, il disoccupato
che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha
diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica,
le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla
procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'art. 23.»
«Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai
disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta,
qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio
personalizzato di cui all'art. 20, comma 1, ovvero mediante
la procedura di cui all'art. 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione»,
graduata in funzione del profilo personale di
occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell'art. 12.
L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle
disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o
per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'art.
24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di
profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
di cui all'art. 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
privati accreditati ai sensi dell'art. 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto
dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito,
entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione
deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'art. 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di
svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di
una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21,
commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 12, lo
stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro
per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza
tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita'
dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
casi per i quali l'attivita' propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro
effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di
valutazione al fine di consentire le opportune azioni
correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.».
Note al comma 325:

- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, e' riportato nelle note al comma
324.

- Si riporta il testo del comma 136 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1.
1. - 135. Omissis.
136. Dopo l'art. 24 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione). - 1. Al fine
di limitare il ricorso al licenziamento all'esito
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per
i quali non sia espressamente previsto il completo recupero
occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all'art. 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un
piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti
aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili
possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data
di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione
anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'art.
23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei
limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati
ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, del presente decreto.
Il numero delle richieste non puo' in ogni caso eccedere i
limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o
profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi
aziendale presentato ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all'art. 23, comma 4, terzo periodo, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e'
spendibile in costanza di trattamento straordinario di
integrazione salariale al fine di ottenere un servizio
intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Il servizio ha una durata corrispondente a quella del
trattamento straordinario di integrazione salariale e
comunque non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di
ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato,
entro il termine del trattamento straordinario di
integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In
deroga all'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 150
del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di
ricollocazione ai sensi del presente articolo non si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro
congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere
che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati
ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 150
del 2015 possano partecipare alle attivita' di mantenimento
e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione
continua, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del
servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un
contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia
dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle
somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto
di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite
nella stessa sede sono soggette al regime fiscale
applicabile ai sensi della disciplina.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto
altresi' alla corresponsione di un contributo mensile pari
al 50 per cento del trattamento straordinario di
integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti
corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui
al comma 4 e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento del 50 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati. L'esonero e' riconosciuto per una durata non
superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a
tempo indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a
tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo
spetta per ulteriori sei mesi».
Omissis.».
- Il testo dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), e' riportato nelle
note al comma 278.
Note al comma 326:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). -
1. Le regioni e le province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'art. 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione di cui all'art. 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono
accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati
secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente
articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli
stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e)
dell'art. 4, comma 1».
«Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto;
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL,
unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri
per l'impiego e il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che le mette a disposizione
dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
europea.».
Note al comma 327:

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Assegno di ricollocazione). - 1. Nella fase di
prima applicazione del presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio
di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 7,
a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per
l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione
della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di
ricollocazione (AdR) di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i
centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai
sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i
soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta
giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore
del servizio di assistenza intensiva, prendendo
appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli
istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una
durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi
qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso
in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto
erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un
altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve
prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma
1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'art. 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di
comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto
ingiustificato, da parte della persona interessata, di
svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di
una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata
comunicazione al centro per l'impiego con cui e' stato
stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui
all'art. 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il
beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei principi di cui all'art. 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione
sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio e valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui
all'art. 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n.
150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a
valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui
all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle
risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in
base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto
della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL
sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti
un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni
e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni
altra che si renda necessaria, anche a supporto delle
attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi
all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita'
istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma
individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente";
b) all'art. 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b)
del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste
dalla legge";
c) all'art. 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi
quelli di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in conformita' all'art. 108 del medesimo codice, nel
programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per
tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli
interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma
statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceita' e la
correttezza del trattamento, con particolare riguardo al
principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun
trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate,
le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione
e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i
trattamenti dei dati personali di cui all'art. 10 del
citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini
statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del
citato art. 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'art. 2-octies del medesimo codice".
7. (Abrogato).».
Note al comma 329:

- Si riporta il testo del comma 338 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 337. Omissis.
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo
per l'assistenza dei bambini affetti da malattia
oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni
che svolgono attivita' di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro
famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui
al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
Note al comma 333:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila (129,11 euro). Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma
1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere, nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di
alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1
del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del
Ministro della sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con
l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) o, nei casi
in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato
e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni (18.075,99 euro) da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. e' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 euro). Si
considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro
550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non
superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi
per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro
750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilita' grave come definita dall'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
le modalita' di cui all'art. 4 della medesima legge. Con
decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
 


i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa nello Stato in cui l'immobile e' situato,
dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso
un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate.
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies. 1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
Omissis.».
Note al comma 334:
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 254. Omissis.
255. Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Omissis.».
Note al comma 335:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la
valutazione e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,
includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'art. 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale,
incluso il supporto nella gestione delle spese e del
bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi
di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione.
Omissis.».
Note al comma 336:

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Opzione donna). - 1. Il diritto al
trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto,
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020
hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore
a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le
lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta'
anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di
vita di cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
personale del comparto scuola e AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2021, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.».
Note al comma 337:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato
di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc puo' anche essere
richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime
condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato.
Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i
centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di
cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della citata
legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il
modello di comunicazione dei redditi di cui all'art. 3,
commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini
ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU,
a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, possono essere individuate modalita' di
presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma
integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei
familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE,
presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le
condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico
registro automobilistico e dalle altre amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie
ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento
dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le
misure a tutela degli interessati. In ogni caso il
riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
mese successivo alla trasmissione della domanda
all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, resta in capo ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite
mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato
all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'art.
6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque
a disposizione della medesima piattaforma le informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti
per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento
di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente
solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando
la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del
periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti
si considerano posseduti sino a quando non intervenga
comunicazione contraria da parte delle amministrazioni
competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal
mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art.
7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la
Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In
sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il
numero di carte deve comunque essere tale da garantire
l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente ai sensi dell'art. 3, comma 7. Oltre che al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100
per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonche', nel caso
di integrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
ovvero di cui all'art. 3, comma 3, di effettuare un
bonifico mensile in favore del locatore indicato nel
contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere individuati
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di
contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco
d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo
del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle
movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini
statistici e di ricerca scientifica. La consegna della
Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio
integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di
ciascun mese.
6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari
di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra
prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio e'
erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la
quota parte spettante ai sensi dell'art. 3, comma 7. Nei
confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non
valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 375,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese
ai medesimi soggetti dall'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' le
agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui
all'art. 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
221.».
Note al comma 338:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Prestazioni per il diritto allo studio
universitario). - 1. Omissis.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo
studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa
parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non
ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dell'unita' abitativa della famiglia
di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'art. 10, in alloggio non di proprieta' di un membro
della famiglia medesima;
b) presenza di una adeguata capacita' di reddito,
definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Omissis.».
Note al comma 339:

- Si riporta il testo dei commi 179 e 186 dell'art. 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 178. Omissis.
179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in
una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno
tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.
179-bis. - 185. Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1
milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro
per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023,
di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno
2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.».
Note al comma 340:
- Si riporta il testo del comma 165 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1.
1. - 164. Omissis.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si
applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di
cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.
88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette
condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per
il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in
deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande
presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre
il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione
esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui
all'art. 11 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017
residuano le necessarie risorse finanziarie.
Omissis.».
Note al comma 341:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio
1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 8.
La richiesta di referendum viene effettuata con la
firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo
precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso
il nome, cognome, luogo e data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali
questi e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani
residenti all'estero.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio
o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o
del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il
comune dove e' iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore
la cui firma e' autenticata, ovvero dal giudice
conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i
cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione e'
fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione
deve recare l'indicazione della data in cui avviene e puo'
essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso,
oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute
nel foglio.
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore
analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del
giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti
gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 e dalla tabella D allegata alla legge 8
giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i
certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni
medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti
all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia
di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali
certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.».

Note al comma 344:

- Il testo dell'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n.
352, e' riportato nelle note al comma 341.
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 20 (Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici). - 1. Omissis.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art.
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'art. 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza,
integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.
In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e
il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.
Omissis.».
Note al comma 345:
- Si riporta il testo del comma 160 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 159. Omissis.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per
affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla
transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto
produttivo senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2023 il
periodo di quattro anni di cui all'art. 4, comma 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere elevato a sette
anni.
Omissis.».
Note al comma 346:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianita', consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai
soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011 n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del
presente comma la variazione della speranza di vita
relativa al biennio di riferimento e' computata in misura
pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori
registrati nei singoli anni del biennio precedente, con
esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
in riferimento al quale la variazione della speranza di
vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
in misura pari alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato
nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso
superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento
o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della
speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi
adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,
computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina alla data di entrata in vigore del
presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il
trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma
5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77."
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.».
- Si riporta il testo del comma 194 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1. - 193. Omissis.
194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie
previste dall'art. 24, comma 14, del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, dall'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dall'art. 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
dall'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti
ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche'
successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico secondo la
disciplina alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011 i quali possano far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione successivamente alla
predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
perfezionino, mediante il versamento di contributi
volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il
versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla
predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita'
lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Omissis.».
- Il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave). - 1. - 4. Omissis.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Omissis.».
Note al comma 347:

- Il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' riportato nelle note al comma
346.

Note al comma 349:

- Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con
un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che
comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica
dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo
sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in
organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione,
secondo le modalita' e i termini di cui all'art. 24,
finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 500 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura
gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione
dei relativi profili professionali compatibili con i piani
di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei
contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato
professionalizzante di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico, la
riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il
numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei
lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il
progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il
numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60
mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o anticipata di cui all'art. 24, comma 10,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo
esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a
pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione
sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore
di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia'
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro il limite
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8
milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della
procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui all'art.
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e
previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza
utile del trattamento pensionistico, a fronte della
risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita' mensile,
commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal
lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima
decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la
pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i
contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui all'art. 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il
versamento a carico del datore di lavoro per i contributi
previdenziali utili al conseguimento del diritto alla
pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all'art.
12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi
restando in ogni caso i criteri di computo della
contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per
un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contri-buzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno
2024. Se nel corso della procedura di consulta-zione di cui
al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo'
procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e
conseguentemente non puo' prendere in considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il
tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'art. 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione
di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e
5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione
media oraria non puo' essere superiore al 30 per cento
dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove
necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di espansione e'
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di
euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno
2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso
della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di
formazione e di riqualificazione che puo' intendersi
assolto, previa idonea certificazione definita con
successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il
lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda
anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto
deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita'
della formazione necessarie per fare conseguire al
prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui
sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'art. 24-bis. Il progetto, che e'
parte integrante del contratto di espansione, descrive i
contenuti formativi e le modalita' attuative, il numero
complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore
di formazione, le competenze tecniche professionali
iniziali e finali, e' distinto per categorie e garantisce
le previsioni stabilite dall'art. 1, comma 1, lettera f),
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e
l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni
caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al
trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione
alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con
l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
legislativo, compreso quanto disposto dall'art. 7 del
decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.».
Note al comma 350:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini):
«Art. 7 (Contributo settimanale accreditabile ai fini
delle prestazioni pensionistiche). - 1. Il numero dei
contributi settimanali da accreditare ai lavoratori
dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle
prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo
al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso
retribuite o riconosciute in base alle norme che
disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che
risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per
ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al
30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il
limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la
misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali,
per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza
e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1° gennaio di ciascun anno.
Omissis.».
Note al comma 354:

- Si riporta il testo del comma 149 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 148. Omissis.
149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese
in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile
dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigente e' incrementato di 7
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio
2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente
periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di
euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto
in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso
pubblico e protezione civile. E' istituito un fondo con una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5
milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare
all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale della carriera
prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del personale di livello
dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile
dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di
cui al secondo periodo.
Omissis.».
Note al comma 355:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Incremento dei fondi per le indennita' di
amministrazione). - 1. L'indennita' di amministrazione
spettante al personale non dirigenziale appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da
determinare in sede di contrattazione collettiva per il
triennio 2019-2021, e' incrementata di 10.000.000 di euro
annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Omissis.».
Note al comma 356:
- Si riporta il testo del comma 241 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008):
«Art. 1.
1. - 240. Omissis.
241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte
in favore degli eredi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 85.
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella
misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per
cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a
decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'
calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo
comma dell'art. 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino
alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e'
corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo,
naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e,
nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi
gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore
infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura
l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al
presente numero, dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati
entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2),
il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei
genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino
alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2),
il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se
conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e
nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo'
superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come
sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la
retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente
ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite
abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono
proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di
detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite
non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno
degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite
o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli
ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e
sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti,
l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver
sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore
nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti
aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non
puo' essere comunque inferiore ad un mensilita' di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai
figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti
e le persone a cui gli esposti sono regolarmente
affidati.».
Note al comma 358:

- Il testo del comma 241 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
356.
- Si riporta il testo dell'art. 11-quinquies del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 11-quinquies (Disposizioni in favore dei malati
di mesotelioma). - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la
patologia o per esposizione familiare a lavoratori
impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per
comprovata esposizione ambientale, la prestazione
assistenziale di cui all'art. 1, comma 116, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 292, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro
10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza
dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere
dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e'
riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei
malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli
stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso
stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno
beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione
assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24
aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono
chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza
dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, gli eredi possono chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi
termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai
commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite
delle risorse disponibili del Fondo per le vittime
dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015,
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione
dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 1 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008):
«Art. 1.
1. - 243. Omissis.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e'
a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti,
del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato e'
determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009
e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori
delle attivita' lavorative comportanti esposizione
all'amianto.
Omissis.».
Note al comma 359:
- Il testo del comma 244 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
358.
Note al comma 361:

- Si riporta il testo del comma 277 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 276. Omissis.
277. Ai lavoratori del settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro
attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli
equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle
polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica
dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del
tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente
comma, i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo
corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni
successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione
della continuita' del rapporto di lavoro in essere al
momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici
sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena
di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, corredata della
dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola
presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I
benefici sono riconosciuti nei limiti delle risorse
assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019,
12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro
per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6
milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5
milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per
l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8
milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2030. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, con particolare riferimento
all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
alle modalita' di certificazione da parte degli enti
competenti.
Omissis.».
Note al comma 362:

- Si riporta il testo del comma 125 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1.
1. - 124. Omissis.
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto
fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati
extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a
condizione che il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente
comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede
alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione. Qualora il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1.
1. - 339. Omissis.
340. L'assegno di cui all'art. 1, comma 125, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e'
corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo
anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e'
pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE
superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non
superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a
40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o
adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e'
aumentato del 20 per cento.
Omissis.».
- Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
7.
Note al comma 363:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 353. Omissis.
354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'art. 1,
comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente e' aumentata a due giorni per l'anno 2017, a
quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno
2019, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per
l'anno 2021, che possono essere goduti anche in via non
continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018,
2019, 2020 e 2021, il padre lavoratore dipendente puo'
astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al
periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura
degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente
comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e
alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Omissis.».
Note al comma 364:
- Il testo del comma 339 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
7.
Note al comma 367:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita',
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre
2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'):
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo
di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la medesima durata.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui
all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle
misure adottate di cui all'art. 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale
dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che
illustrino la condizione delle persone con disabilita',
anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
delle politiche sulla disabilita', di cui all'art. 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che
possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso
cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei
diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno
stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009
al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15
aprile".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2019, recante "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012,
relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilita'", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 23 gennaio 2020, n.
18.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. - 9-bis. Omissis.
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico
necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui all'art. 3 della legge 3 marzo
2009, n. 18, e' prorogata fino al 31 dicembre 2020 la
segreteria tecnica gia' costituita presso la soppressa
Struttura di missione per le politiche in favore delle
persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per
i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un
importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si
provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
Note al comma 368:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Omissis.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
Omissis.».
Note al comma 370:
- La legge 12 maggio 1942, n. 889, recante «Norme per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti "adulti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1942, n. 197.
- La legge 21 agosto 1950, n. 698, recante "Norme per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207.
Note al comma 371:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del
Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 254. Omissis.
255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni
di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo
quale misura contro la poverta', la disuguaglianza e
l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro,
della libera scelta del lavoro, nonche' del diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla
cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e
all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di
emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato «Fondo
da ripartire per l'introduzione del reddito di
cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di
euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno
2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede
a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla
data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi
del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base
di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere
riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico
del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa
pari alle risorse destinate a tal fine dall'art. 20, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla
base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al
raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari
misura, per il medesimo fine di cui al citato art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017,
nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del
presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno
2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto legislativo n.
147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di euro per
l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di
2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 372:

- Si riporta il testo del comma 261 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 260. Omissis.
261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per la durata di cinque anni, i
trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e
della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente
considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono
ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento
per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000
euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000
euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per
cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000
euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000
euro.
Omissis.».

Note al comma 373:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo
1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Assegno vitalizio di benemerenza). - Ai
cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a
seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il
fascismo anteriormente al 25 aprile 1945, e abbiano subito
una perdita della capacita' lavorativa in misura non
inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del
bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza
in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 compresi i relativi
assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali
inferiori.
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della
perdita della capacita' lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato a seguito di
imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale
per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il
periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti
di condanne inflitte per i reati contro la personalita'
internazionale dello Stato, previsti dagli artt. da 241 a
268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state
annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944,
316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di
lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di
cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva
congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa
attivita' politica;
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o
all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato
o appartenenti a formazioni militari o paramilitari
fasciste, o di emissari del partito fascista;
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti
connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni
dichiaratamente antifasciste;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita'
antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna
ovvero l'internamento in campo di concentramento o la
condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita'
antifascista svolta all'estero.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito ai
cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito
persecuzioni per motivi di ordine razziale.
Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale,
gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o
all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si
presumono, salvo prova contraria.».
Note al comma 375:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 58 del
citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.».
Note al comma 378:
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale):
«Art. 44 (Estensione della garanzia sussidiaria dello
Stato). - I mutui non fruenti di contributi statali e
concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi
localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o
trasferite in proprieta', comprese nell'ambito dei piani di
zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero
individuate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno
concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e
statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree
assegnate dai comuni ai sensi dell'art. 35, L. 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, non siano di
proprieta' dei comuni stessi, sempreche' sia stata
stipulata la convenzione di cui al richiamato art. 35, sia
stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano
state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi
di cui al comma precedente su aree gia' acquisite o in
corso di acquisizione, comprese le parti di programma
eventualmente destinate ad uso diverso da quello di
abitazione, usufruiscono della garanzia dello Stato per il
rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli
oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 10 ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492,
dall'art. 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513, ed in
genere prevista per gli interventi fruenti di contributo
statale. Tale garanzia sara' primaria quando non possa
essere operante l'iscrizione ipotecaria.
La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante
atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario.
Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi
essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse
ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
E' abrogato il primo comma dell'art. 37, L. 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni.».
Note al comma 380:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente
decreto e' istituito presso l'INPS il "Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale"
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il
31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 283. Omissis.
284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella
misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli iscritti
alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui
al comma 283 e delle entrate contributive di cui al
presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica,
il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e
prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adeguata l'aliquota
contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In
caso di mancato adeguamento della predetta aliquota
contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Omissis.».
Note al comma 385:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 332. Omissis.
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti
di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e'
destinato alle attivita' del «progetto Filippide» un
contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 387:
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della citata legge
8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note al comma
315.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 53 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett.
c) del comma 3 dell'art. 5.
Omissis.».
Note al comma 388:

- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 28 gennaio 2019, n. 23.

Note al comma 396:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 31 dicembre 1986, n. 302,
S.O.
Note al comma 398:

Si riporta il testo dei commi 16 e 44 dell'art. 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita').
1. - 15. Omissis.
16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre
forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il
contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e' elevato di 1,5
punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con
effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento dell'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita' agli assegni al nucleo familiare e alla malattia
in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' disciplinata tale estensione
nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico
gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso
di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti
dallo specifico gettito contributivo e in relazione al
reddito individuale.
17. - 43. Omissis.
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.
Omissis.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nelle note al comma 387.
Note al comma 402:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 33 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a
favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
Note al comma 405:
- Si riporta il testo del comma 522 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 521. Omissis.
522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti,
pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure
palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al
decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che
alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le
reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti
requisiti, certificati dalla regione competente: a)
esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel
campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di
strutture ospedaliere, di strutture residenziali
appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per
le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per
l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio
sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di
attivita' professionale esercitata, corrispondente ad
almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto
di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c)
acquisizione di una specifica formazione in cure palliative
conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua
in medicina, ovvero tramite master universitari in cure
palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni
per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza
per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al
presente comma deve essere presentata alla regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma.
Omissis.».
Note al comma 406:
- Si riporta il testo degli articoli 8-ter, comma 2,
8-quater, comma 1, e 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. Omissis.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
Omissis.»
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'art. 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le
strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma
18, e alle strutture private lucrative.
Omissis.»
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Omissis.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, nonche' con le organizzazioni
pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure
domiciliari, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
Omissis.».
Note al comma 407:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15-quater
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario).
1. - 4. Omissis.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1 comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.».
Note al comma 412:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle note al comma
192.
Note al comma 413:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 e la
tabella A allegata al citato decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Per l'anno 2020, allo scopo di
incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla
remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari
condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende
e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente
impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della
dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi
del personale del comparto sanita' nonche', per la restante
parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente
incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in
deroga all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per
ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente
decreto.
Omissis.»

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 416:
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, e 19
del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
«Art. 18 (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta). - 1. Al fine di
sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi
di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione
di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo
le modalita' definite dagli Accordi collettivi nazionali di
settore, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro
30.000.000.
Omissis.»
«Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei
dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta). - 1. Per l'implementazione del sistema
diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2
attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui
all'art. 18, le regioni e le province autonome comunicano
al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei
tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina
generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi
dell'art. 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera
Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al
tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione
dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle
ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza
epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma
2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile
immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e, per agevolarne la
consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale
gestita dal Sistema tessera sanitaria (TS) e integrata con
i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la
piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto
elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza
epidemiologica di cui all'art. 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o
provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n.
640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati,
aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione
degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini
dell'espletamento delle relative funzioni in materia di
prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in
particolare, del Covid-19.
2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.».
Note al comma 419:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
 


a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della
guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali
territoriali", che condividono, in forma strutturata,
obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare
forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri
di selezione del referente o del coordinatore delle forme
organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e
le modalita' con cui le regioni possono provvedere alla
dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un
incremento del numero massimo di assistiti in carico ad
ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la
presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di
personale infermieristico e dello psicologo, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le
aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi e concordano i programmi di
attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera
b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e);
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita'
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale
e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli
obiettivi, concordano i programmi di attivita' e
definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei
medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e
i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di
titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del
diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di
posti in sede di copertura delle zone carenti, con
l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto
anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato o del diploma;
i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati
a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.
11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto
legislativo di attuazione.
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'implementazione della ricetta elettronica.
m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera
0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici
inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il
servizio nelle zone carenti di personale medico nonche'
specifiche misure alternative volte a compensare
l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.
1-bis. Omissis.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla
lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla
farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e'
tenuta alla presentazione della ricetta corredata del
bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta
consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre
il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del sevizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico. Gli accordi regionali
definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi', le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
«Art. 4 (Assistenza sanitaria).
1. - 8. Omissis.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Omissis.».
Note al comma 420:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione
di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di
farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della Legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1. In
attuazione dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto
legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti
e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate: "farmacie", e alle
correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'art.
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie
dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a
domicilio, di specifiche prestazioni professionali
richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche
o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e
alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei
nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti
ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i
percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche
patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di
personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento
delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei
servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'art. 13 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'art. 12,
comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le
farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia;
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di
un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo
di sangue capillare;
f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita'
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali, e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Omissis.».
Note al comma 421:

- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli):
«Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico
stipula uno specifico contratto annuale di formazione
specialistica, disciplinato del presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi, per quanto non
previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.».
Note al comma 423:

- Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 2-bis,
e 1 e 5 dell'art. 2-ter, del citato decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici
specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti
per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata
legale del corso, assicurano il recupero delle attivita'
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere
conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e
con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento
economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo
quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente
lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture
accreditate della rete formativa e la relativa attivita'
deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. - 4. Omissis.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche
facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'art. 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
«Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire
l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio
nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori
socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a).
2. - 4. Omissis.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione
del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo
tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di
recupero, all'interno della ordinaria durata legale del
corso di studio, delle attivita' formative teoriche e
assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
medici specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».
Note al comma 424:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2-quinquies
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il reclutamento
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta).
1. Omissis.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai
corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia
medica turistica e occupati fino alla fine della durata
dello stato di emergenza. Le ore di attivita' svolte dai
suddetti medici devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte
ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione
di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un
numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della
borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto
dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato
di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi
che conduce al conseguimento del diploma di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata
legale del corso, assicurano il recupero delle attivita'
formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Omissis.».

Note al comma 425:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 4-bis (Unita' speciali di continuita'
assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuita' assistenziale di garantire
l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una
unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
supplenti di continuita' assistenziale; i medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale; in via residuale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita'
assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 9 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di' assistenza
territoriale).
1. - 5. Omissis.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'art. 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
al periodo precedente e' consentito anche ai medici
specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far
parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito
alle predette Unita' speciali di continuita' assistenziale,
ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita rendicontazione
trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di competenza
che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero
della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze,
in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1,
possono richiedere le relative relazioni.
7. - 8. Omissis.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti
da COVID-19 e per garantire il massimo livello di
assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta
aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'art.
46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e
successive modificazioni e integrazioni per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale e'
complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo
di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennita'
di personale infermieristico di cui all'art. 59, comma 1,
lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A
tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di
euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in
servizio del personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data
31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita' di procedere
al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli
incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possono
trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari,
nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto
sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza.
Omissis.».
Note al comma 426:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 12 (Disposizioni sulla formazione in materia
sanitaria e sui medici di medicina generale).
1. - 2. Omissis.
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e
chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gia'
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, che
siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni
convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale per almeno ventiquattro mesi, anche non
continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso al corso di
formazione specifica in medicina generale, accedono al
predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa
di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al
corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per
anzianita' di servizio maturata nello svolgimento dei
suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei
criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale per il
calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici
gia' iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli
incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici
di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di
candidati ammessi al corso e' determinato entro i limiti
consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori
spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica
di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso
2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022, e 2021,
in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di
pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui
concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla
base delle effettive carenze dei medici di medicina
generale calcolate sulla base del numero complessivo di
incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
Omissis.».
Note al comma 430:

- Si riporta il testo dell'art. 249 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i principi e i
criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove
concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del
comma 1 dell'art. 248, nonche' le modalita' di svolgimento
delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al
comma 7 dell'art. 247, e quelle di presentazione della
domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del
medesimo art. 247, possono essere applicati dalle singole
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 30 (Definizione). - 1. Il contratto di
somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo
indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto
legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un
utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i
quali, per tutta la durata della missione, svolgono la
propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.».

Note al comma 431:
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e' riportato nelle note al comma 430.
Note al comma 432:
- Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 7
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane).
1. - 5. Omissis.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica
alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note al comma
293.
Note al comma 434:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali).
1. - 1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita'
previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo
del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».
Note al comma 435:

- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
Note al comma 438:

- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 24 gennaio 2014, n. 19.
Note al comma 440:

- La legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante
«Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 5 novembre 2005, n.
258.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.
Note al comma 441:

- Il riferimento al testo della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' riportato nelle note al comma 440.

Note al comma 442:

- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici. ]
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo del comma 81 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - Omissis.
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'art. 2, comma 69,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1, comma
555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' elevato a 30
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di
risorse agli altri enti del settore sanitario interessati,
il limite annualmente definito in base alle effettive
disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che
abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la
propria disponibilita' a valere sulle risorse previste
dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
82. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia
conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non
abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e
che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre
2014».
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2.
1. - 108. Omissis.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.
Omissis.».
Note al comma 443:
- Il testo del comma 81 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
442.
Note al comma 445:

- Si riporta il testo del comma 140 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1.
1. - 139. Omissis.
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 21
giugno 2006, n. 142, S.O.
Note al comma 448:

- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi
di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli
casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima
limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri
e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle
operazioni negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1.».
Note al comma 450:

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita):
«Art. 18 (Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita). - 1. Al fine di favorire l'accesso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da
parte dei soggetti di cui all'art. 5, presso il Ministero
della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.».
Note al comma 452:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 124 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di
beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). - 1. Alla
tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero
1-ter, e' aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori
polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per
farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi
endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva
continua; maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e
Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita'
sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari
e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,
camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per
mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione
idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;
carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per
diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche;
provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;".
Omissis.».
- La direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e' pubblicata nella GUUE L 331
del 7 dicembre 1998.
- Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE L 117 del 5 maggio
2017.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo.
Omissis.».
Note al comma 453:
- La Tabella A, parte III, allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportata nelle note al comma 40.
- Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 452.
Note al comma 454:
- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
1. - 400. Omissis.
401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 458:
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:
«Art. 120.
La regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne'
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Il testo dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' riportato nelle note al comma 448.

Note al comma 459:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli):
«Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica si impegna a seguire,
con profitto, il programma di formazione svolgendo le
attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici determinati secondo la normativa in
materia, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea.
Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in
formazione specialistica si svolge sotto la guida di
tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola,
sulla base di requisiti di elevata qualificazione
scientifica, di adeguato curriculum professionale, di
documentata capacita' didattico-formativa. Il numero di
medici in formazione specialistica per tutore non puo'
essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche
delle diverse specializzazioni.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa,
nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le
aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma generale di formazione della
scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del
medico all'inizio del periodo di formazione ed e'
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita'
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di
formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalita' delle attivita'
mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale di ruolo.
4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti
assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica deve eseguire sono
concordati dal Consiglio della scuola con la direzione
sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di
cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati dal medico in
formazione specialistica, su un apposito libretto personale
di formazione, a cura del dirigente responsabile
dell'unita' operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica volta per volta espleta le
attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
cui al comma 2.
5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti
sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
il conferimento di incarichi comportanti direzione di
struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo
livello dirigenziale.».

Note al comma 460:

- Il testo dell'art. 122 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nelle note al
comma 448.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
Omissis.».

Note al comma 461:

- Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, 286):
«Art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni). - 1. I cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che
intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi
speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma
4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento
ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi
o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n.
319, compatibilmente con la natura, la composizione e la
durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.»
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita', pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo
accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49,
il Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di
studio e di formazione professionale, complementari di
titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 novembre 2007, n.
261, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 13 (Deroga delle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione). - 1. Per la durata
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli
articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive
modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali
sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul
territorio nazionale una professione sanitaria conseguita
all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione
europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un
certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza
alle regioni e province autonome, che possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle
dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio
di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore
socio-sanitario sono consentite, in deroga all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di
lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».
Note al comma 462:
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 24
giugno 2015, n. 144, S.O.
Note al comma 468:

- Il testo del comma 9 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 425.
Note al comma 471:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile):
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza
socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio
della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita' del medico di medicina generale, anche con
l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine
di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria
della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli
piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima
istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa
l'attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai
singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le
strutture pubbliche e private convenzionate, anche
prevedendo la possibilita' di pagamento delle relative
quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita' di
cui al presente comma da parte del Servizio sanitario
nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita' di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell'indennita' annua
di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle
leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
Omissis.».
Note al comma 472:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 474:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili):
«Art. 18-quater (Produzione e trasformazione di
cannabis per uso medico). - 1. Lo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla
fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza
delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea,
recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
provvede alla coltivazione e alla trasformazione della
cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la
successiva distribuzione alle farmacie, al fine di
soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e
per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilita' di cannabis a uso
medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire
la continuita' terapeutica dei pazienti gia' in
trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al
decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2015, puo' autorizzare l'importazione di quote di cannabis
da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della
distribuzione presso le farmacie.
Omissis.».
Note al comma 475:

- Si riporta il testo dei commi 398 e 399 dell'art. 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1.
1. - 397. Omissis.
398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa
farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 7,96 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica convenzionata».
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 575 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1.
1. - 574. Omissis.
575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti
diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento
relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti
diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari
al 6,69 per cento.
Omissis.».
Note al comma 481:

- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h)
e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di
cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori
dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto.
2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in
possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione
di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio
e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto
dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso,
e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi
in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da
fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le
ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di
norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attivita' di formazione professionale anche da
remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel
limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.».
Note al comma 484:
- Il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 481.

Note al comma 487:

- Si riporta il testo degli articoli 6 e 8, comma 2,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
(Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre
2010, n. 183):
«Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il
Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dal contratto collettivo relativo al personale
civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e
quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al
Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette
categorie di personale e quelli previsti dai contratti
collettivi dei diversi comparti della Pubblica
amministrazione, previa informativa alle organizzazioni
sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
Gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'art. 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'art. 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'art. 8, comma
2 e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica.
La procedura condiziona alla verifica della
professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'art. 8, comma 2,
assunto da altre amministrazioni si applica l'art. 5, comma
5, terzo periodo. I processi di mobilita' previsti
dall'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante
eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con
procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico
del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il
trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle
aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, con relativo
trasferimento della quota corrispondente dell'attivo
patrimoniale.
8. In applicazione dell'art. 4, comma 89, della legge
12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni
al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e
quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso
aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle
relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° Gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 puo'
richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza
per la quale la chiamata e' effettuata, il personale
appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'art. 1668 del codice dell'ordinamento
militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione
di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
2007.»
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - 1. Omissis.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'art. 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'art. 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della
salute, restano in carica per 3 anni e possono essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La
gestione separata di cui all'art. 4, comma 2, si conclude
al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa
attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva
e passiva, cosi' individuate confluiscono nella procedura
di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si
avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita'
connesse alla gestione liquidatoria, del personale
individuato, secondo le medesime modalita' di cui al
presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente
nell'ambito del contingente di personale gia' individuato
dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione
liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto
indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale
rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla
gestione liquidatoria. Il personale gia' individuato nella
previsione di fabbisogno ai sensi dell'art. 3, comma 4,
come funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste dall'art.
7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale viene
trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse
finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che
presentano carenze in organico nei corrispondenti profili
professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale,
ad eccezione di quello funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al
precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1º
gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e
dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della
conclusione delle procedure di cui all'art. 7, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa
convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente la
propria attivita' presso altre pubbliche amministrazioni
per garantire fini di interesse pubblico di cui all'art. 1,
comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento
pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane
esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore
del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai
sensi dell'art. 6, comma 4, determina la cessazione dello
stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito
tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte
dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il
finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e
Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno
2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per
cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima
applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1º
gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'art. 5, comma 6, ai
servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e
alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la
partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'art. 6,
nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 19
ottobre 2012, n. 245.
Note al comma 492:

- Si riporta il testo del comma 576 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1.
1. - 575. Omissis.
576. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo
della mobilita' sanitaria interregionale, di cui all'art.
19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3
dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 2010, devono essere obbligatoriamente conclusi
entro il 31 dicembre 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
«Art. 2.
1. - 67. Omissis.
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa, la misura della citata erogazione
del finanziamento e' fissata al livello del 98 per cento;
tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla presente
legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica).
1. - 23. Omissis.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Omissis.».
Note al comma 495:

- Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis. - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10 comma 2
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed
ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».

Note al comma 497:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi restando
i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per
l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono
possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni
sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di
cui all'art. 5 devono verificare la conoscenza della lingua
italiana. I controlli devono essere effettuati anche
relativamente ad altre professioni, nei casi in cui
sussista un serio e concreto dubbio in merito alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua
italiana con riguardo all'attivita' che il professionista
intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo
il rilascio di una tessera professionale europea a norma
dell'art. 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una
qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato
all'attivita' da eseguire. Il professionista puo'
presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
possono stabilire con successivi atti regolamentari o
amministrativi, ciascuna per le professioni di propria
competenza, il livello linguistico necessario per il
corretto svolgimento della professione e le modalita' di
verifica.
1-sexies. In attuazione dell'art. 53 della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, e ai sensi dell'art. 99 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per
quanto concerne il territorio della provincia autonoma di
Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca
costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica
necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I
controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in
conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni
richiamate dal presente comma.
1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma
1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della
provincia autonoma di Bolzano e' autorizzato a istituire,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione, una sezione speciale dell'albo
dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda,
fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a
conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla
sezione speciale autorizza all'esercizio della professione
medica esclusivamente nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse
l'attivita' deve essere organizzata in modo che sia
garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in
conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.».
Note al comma 499:

- La legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante "Norme in
materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 4 marzo 2020, n. 55.12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che
li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
 


15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso,
articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o
settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha durata
di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, le cause di
incompatibilita' e di inconferibilita' dell'incarico
nonche' le modalita' di gestione e di aggiornamento
dell'albo e sono individuate le sottosezioni in cui e'
articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione del decreto
di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici
continuano ad essere costituite secondo le disposizioni
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Il testo dell'art. 248 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 873.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.
Note al comma 502:

- Si riporta il testo dell'art. 42-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione
e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della
citta' di Siracusa). - 1. Al fine di contrastare gli
effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e'
nominato un Commissario straordinario per la progettazione
e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della
citta' di Siracusa, che deve essere completato entro due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di un anno, prorogabile per un solo anno.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
degli obblighi internazionali e dei principi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di
legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia
finanziaria per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario
straordinario e' intestata un'apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire,
inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo
destinate o da destinare alla progettazione e alla
realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota
minima del finanziamento a carico della medesima Regione e
previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di 5 unita' di
personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
di comprovata esperienza, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso e'
definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui. La struttura
commissariale cessa alla scadenza, comprensiva
dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario. Il
personale pubblico della struttura commissariale e'
collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti
e mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il
rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di
cui al presente comma e' corrisposto direttamente dal
Commissario straordinario, previa presentazione di
documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di
missione sostenute dal Commissario straordinario per lo
svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti
previsti dalla normativa, sono corrisposte previa
presentazione di documentazione e devono essere
rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma
provvede il Commissario straordinario nel limite delle
risorse disponibili che confluiscono nella contabilita'
speciale secondo quanto previsto dal comma 4.».

Note al comma 503:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post - secondaria non universitaria, allo
sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli
interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico,
alla realizzazione di interventi perequativi in favore
delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche
mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di
interventi integrati, alla copertura della quota nazionale
di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali
dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o
all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che
utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art.
2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.».
Note al comma 504:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica):
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). - 1.
Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione
possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,
specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti
indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri
generali dell'eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1°
settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le
strategie e le modalita' di attuazione delle predette
attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di
tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il
raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i
licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e
professionali.
2-bis. In deroga all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento
di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con
ordinanza del Ministro dell'istruzione.
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo
svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al
comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per
le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del
secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque
del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta, in
deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli
articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122;
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica
condizione di salute con particolare riferimento alla
condizione di immunodepressione, e per il conseguente
rischio di contagio particolarmente elevato, non possano
riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza
ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo
del primo e del secondo ciclo di istruzione;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una
o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione
del voto finale, con specifiche disposizioni per i
candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di
svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle
commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con
commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione
scolastica sede di esame, con presidente esterno per
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della
seconda prova a carattere nazionale con una prova
predisposta dalla singola commissione di esame affinche'
detta prova sia aderente alle attivita' didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri
del Ministero dell'istruzione che ne assicurino
uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle
studentesse e agli studenti con disabilita' quanto previsto
dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del
2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe
deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e
l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
individualizzato.
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni
sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre
alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione
finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga
all'art. 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
122 del 2009;
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da
parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di
un elaborato del candidato, come definito dalla stessa
ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni
per i candidati privatisti o per i candidati esterni
provenienti da percorsi di istruzione parentale,
salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8
e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione
con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita'
anche telematiche e punteggio per garantire la completezza
e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche
previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale, per
l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle
previsioni di cui all'art. 20 del medesimo decreto
legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione, dei criteri di attribuzione
dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga
all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.
262, al fine di tutelare la piena valorizzazione
dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del
virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute
del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui
all'art. 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo
dalla normativa.
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla
base di specifiche e motivate richieste da parte delle
famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli
di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione a livello di istituzione
scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la
reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso
frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio
1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato
accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti
nel piano educativo individualizzato.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo
prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli
studenti con disabilita' e disturbi specifici di
apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi
speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti
previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami
di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui
agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,
del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando
quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale
e nell'integrazione del punteggio di cui all'art. 18, comma
5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai
requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo
formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla
base della programmazione svolta. Le esperienze maturate
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'art.
17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami
preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza
epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui
all'art. 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La
configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni
corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al
presente comma non si concludano in tempo utile,
limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di
cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione
ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre
prove previste dalle universita', dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da
altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con
riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti
da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito
idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo
utile per la partecipazione alle relative prove di accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione
ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della
sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati
esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione possono altresi' partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di
abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con riserva del superamento del predetto esame di Stato,
fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli
studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola
secondaria di secondo grado di cui all'art. 6 della legge
della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza
scolastica competente. L'esame preliminare e' sostenuto
davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato
assegnato. In caso di esito positivo dell'esame
preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti
alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le
modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti
della scuola secondaria di secondo grado di cui all'art. 6
della legge della provincia autonoma di Bolzano 24
settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneita' previsti al
termine di ogni classe con modalita' definite con
provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico
2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio
scolastico regionale, gli enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione
alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'art.
16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo'
essere programmata in riferimento a quanto previsto dal
piano educativo individualizzato, presso il domicilio
dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e
ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare con l'impiego del personale gia' in servizio
presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle
misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
di cui all'art. 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L'attivita' di cui al comma 7-quater non
autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non
deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo'
emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per
adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente
articolo alle specificita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della
pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le
istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono
garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo
ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto
del limite di spesa di cui all'art. 3, comma 2, della legge
11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di
Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a
valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati per la meta' al Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e per la restante meta' al recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni
scolastiche, nel rispetto del saldo dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Note al comma 505:

- Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 600. Omissis.
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
Omissis.».

Note al comma 506:

- Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, e' riportato nelle note al comma 503.

Note al comma 512:

- Si riporta il testo del comma 62 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1. - 61. Omissis.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.».
Note al comma 513:
- Si riporta il testo dell'art. 234 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il
supporto all'istruzione scolastica). - 1. Al fine di
realizzare un sistema informativo integrato per il supporto
alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi
multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di
lungo periodo della spesa per il personale scolastico,
nonche' per il supporto alla gestione giuridica ed
economica del predetto personale anche attraverso le
tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica
a distanza, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo
precedente riguardano anche l'organizzazione e il
funzionamento delle strutture ministeriali centrali e
periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la
realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede
a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale
"Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento", riferito al periodo di programmazione
2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione, di
cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952
del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla
stessa programmazione.».
Note al comma 514:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-quinquies
del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca):
«Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilita'). - 1. A decorrere
dall'anno 2017 e' corrisposto un contributo alle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che
accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di
23,4 milioni di euro annui.
Omissis.».

Note al comma 515:

- Si riporta il testo dei commi 6 e 31 dell'art. 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi della telecomunicazione e radiotelevisivo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. - 5. Omissis.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze da approvare con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di
volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'art. 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di
sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli
organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione
delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la
modificazione di impianti, sempreche' conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni
e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli
standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, nonche' le imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro
sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione
operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta
apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro e per la definizione dei criteri di individuazione
dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro
nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con
riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e
per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle
infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie
in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica
della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori
del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti
interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso
le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale
e le modalita' di determinazione e ripartizione del
relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali
di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne
facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di
numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore
del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana e verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta
condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma
diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto
delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori
che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da
parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione
di ciascuna opera, in osservanza della normativa, tenuto
conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4 bis) svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione
politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di
equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle
pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di
propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli
obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le
altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro
trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto
di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita'
del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da
altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
anche legislativi, in relazione alle innovazioni
tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed
internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative
sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione
tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e
dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto
superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene
riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera b), del decreto legge 1 dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi contributi, nonche' il
regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita'
ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari
del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite
con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le
altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite
alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla
commissione per i servizi e i prodotti.
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione
del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e
trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di
intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee
guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
informazioni pertinenti.
7. - 30. Omissis.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE)
2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
Omissis.».
Note al comma 516:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 27 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n.
229):
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. Omissis.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art.
19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti
delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della
regolazione, spetta, in via esclusiva, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in
base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il
parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta
ferma la competenza delle Autorita' di regolazione ad
esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione
della regolazione che non integrino gli estremi di una
pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
Omissis.».
Note al comma 518:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n.
394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
L. 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'art. 7 della
L. 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.».
Note al comma 519:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 18, comma 1,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 8 (Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai
LEP). - 1. Con il decreto di cui all'art. 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto, sono previste modalita' integrative di
selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'art. 6, comma 1, ed
eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto.».
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'art. 7,
comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
di cui all'art. 8 e' coperto con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'art. 33,
comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da
assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.».
Note al comma 520:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 luglio
1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente
riconosciute):
«Art. 2. - Lo Stato puo' concedere contributi, nei
limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e
agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli
di studio universitario aventi valore legale, ai sensi
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.».
Note al comma 521:

- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma
518.
Note al comma 522:
- Il citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
31 maggio 2012, n. 126.
Note al comma 523:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 del
citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 13 (Tipologie di strutture residenziali destinate
agli studenti universitari). - 1. - 3. Omissis.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui
caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il
decreto di cui al comma 7, si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di
spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni
residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni
formative, culturali e ricreative;
b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate
di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri,
strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe
le esigenze di individualita' e di socialita'. A tali
funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere
formativo e ricreativo, ritenute piu' idonee per la
specificita' di ciascuna struttura.
Omissis.».
Note al comma 524:

- Si riporta il testo del comma 5-sexies dell'art. 6
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca). - 1. - 5-quinquies. Omissis.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'art. 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'art.
18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31
dicembre 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Omissis.».
Note al comma 525:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 100 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 100 (Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Al fine di far
fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo
denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con
una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al
precedente periodo tra le universita', anche non statali
legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art.
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed
i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri
previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'art.
126.
Omissis.».
Note al comma 530:

- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note al comma
518.
Note al comma 534:

- Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 243. Omissis.
244. Per la promozione del progetto della Scuola
europea di industrial engineering and management e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019
per il finanziamento di progetti innovativi di formazione
in industrial engineering and management in Italia. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata
la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro
per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.».

Note al comma 540:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i
contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti "b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale;
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di
ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito
Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica
il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non
strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i
quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente "d) riferisce al Parlamento ogni anno in
apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato
della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente "g) coordina le funzioni relative
all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi
dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto
ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita
altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla
valutazione della ricerca, nonche' di previsione
tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino
a "richiesta" sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra disposizione che determina
competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266.
Omissis.».
Note al comma 541:

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' riportato nelle note al comma 540.
Note al comma 542:

- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione per i
minori handicappati). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'art.
4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove
richiesto dai genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente certificati ai sensi del citato art. 4, o da chi
esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e'
propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento,
predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale
della Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione
del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328.
6. - 8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.».

Note al comma 543:

- Si riporta il testo del comma 273 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 272. Omissis.
273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di
cui al presente comma anche in considerazione di quanto
previsto al comma 274, in ambito nazionale ed
internazionale, le infrastrutture europee delle scienze
umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio
dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle
scienze religiose riconosciute ad alto potenziale
strategico dal Forum strategico europeo per le
infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche' di incrementare,
attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la
ricerca digitale multilingue per favorire la coesione
sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del
dialogo interculturale, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
Omissis.».
Note al comma 545:
- Si riporta il testo del comma 381 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 380. Omissis.
381. Al fine di implementare il progetto culturale
connesso al Portale delle fonti per la storia della
Repubblica italiana e le ulteriori attivita' di
digitalizzazione della documentazione archivistica e
bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di
750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno
2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
Omissis.».
Note al comma 546:

- Si riporta il testo del comma 2-novies dell'art. 57
del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili):
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
- 2-octies. Omissis.
2-novies. Fermo restando l'obbligo del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da
parte della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e
l'economia locale, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della
predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di
supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo
della capacita' di accertamento e riscossione e di
prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al
periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10 (Versamenti e dichiarazione). - 1. - 4.
Omissis.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice
civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa
deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente
allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti
magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria
degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del ministro delle Finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
Note al comma 551:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 (Misure urgenti per la
scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
e l'alta formazione artistica e musicale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di
ricerca). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire
la immediata corresponsione di compensi a componenti di
commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati
delle procedure di selezione e della valutazione di
programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi
piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 21 (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita' della
ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure
di valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito
il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri,
di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i
quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
e non piu' di quindici persone definito da un comitato di
selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto
del Ministro, e' composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20 e
coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla
commissione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui
sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi
di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da
essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero relative alle
attivita' contemplate dal presente comma.
3. Abrogato.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 (Misure di semplificazione delle procedure
istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel
settore della ricerca). - 1. Al fine di finanziare con
risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale
valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi
al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso
pubblico di presentazione di specifiche domande di
finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse
stanziate per tali finalita', prende atto dei risultati
delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate
in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in
relazione alla coerenza degli stessi con le strategie
nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle
procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, all'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
"872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese.";
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
"873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i
criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
3. Abrogato.».
Note al comma 552:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Interventi nel settore della ricerca
scientifica). - 1. Per la prosecuzione delle attivita'
previste dal piano triennale approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di
Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di
ricerca e strutturali dell'Unione europea, e' autorizzato,
in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel
1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25
miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani
e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare
l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree
identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e
l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a
stipulare previa selezione pubblica, anche a livello
regionale, contratti a termine di durata non superiore a
cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera.
L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresi' a stipulare,
nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 e
successive modificazioni e integrazioni, eventualmente
finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro
soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 8, comma 6, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, e
all'art. 16, comma 11, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n.
451. Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
506, e' abrogato.
3. Abrogato.
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di
coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca
nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali,
istituti e centri interessati europei e internazionali. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli
organi di amministrazione e controllo, la sede, le
modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure
per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione
delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle
attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a
lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e
lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto
si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiscono alle attivita' del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire
75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999,
si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75
miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonche', quanto a
lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di
pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'ASI e' autorizzata a partecipare al capitale
sociale della CIRA Spa, che adegua il proprio statuto alle
disposizioni della presente legge, ai fini della stipula
della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali
aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge
16 maggio 1989, n. 184 dei suoi strumenti e modalita' di
attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del
trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4,
comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge
n. 184 del 1989 e' abrogata.».
- Il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note al comma 540.
Note al comma 553:

- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). -
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme
di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca,
compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2
agosto 2017, n. 179, S.O.


Note al comma 565:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
citata legge 29 luglio 1991, n. 243:
«Art. 4. - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai professori ed ai
ricercatori universitari in servizio presso le universita'
non statali si applica, ai fini del trattamento di
quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili
dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed
integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma
statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento
di quiescenza sono adottati con la stessa procedura
prevista per il personale delle universita' statali.
Omissis.».
Note al comma 570:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229):
«Art. 4 (Azioni per la riforestazione). - 1. Per il
finanziamento di un programma sperimentale di messa a
dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da
legno di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro
finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di
silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e
periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza con
quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n.
34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,
decorsi i quali il decreto e' emanato anche in mancanza di
detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico di cui all'art. 3 della
legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita'
per la progettazione degli interventi e di ogni eventuale
successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al
comma 1 tra le citta' metropolitane, tenendo conto, quali
criteri di selezione, in particolare, della valenza
ambientale e sociale dei progetti, del livello di
riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di
qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone
oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio
2015.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al comma 2, ciascuna citta'
metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare le progettazioni,
corredate dai programmi operativi di dettaglio con i
relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede all'approvazione di
almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti
previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta'
metropolitana, con i relativi programmi operativi di
dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla
base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei
progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132.
4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio
fluviale e nella programmazione degli interventi di
contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i
criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere,
la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce
ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo
piano di manutenzione, laddove ritenuto necessario per
prevenire il rischio idrogeologico, garantendo l'opportuno
raccordo con la pianificazione e la programmazione delle
misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di
competenza delle Autorita' di bacino distrettuale di cui
all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree
demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di
cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le
autorita' competenti di cui al primo periodo, quando non
ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il
rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto
negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto
previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla
loro adozione, nella sezione "Amministrazione trasparente"
del rispettivo sito internet.
4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i
criteri per la programmazione degli interventi di messa a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle
citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal
testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono
conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli
danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento
di cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita'
competenti nella gestione del demanio fluviale e nella
programmazione degli interventi di contrasto al dissesto
idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel
rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
4-quater. Al comma 2 dell'art. 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da
specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee".
4-quinquies. All'art. 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti".
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4-septies. All'art. 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis,
introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, e'
aggiunto il seguente:
"13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito".
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente.».
Note al comma 572:

- Si riporta il testo dei commi 472, 473, 474 e 475
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 471. Omissis.
472. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma
"Incentivazione e sostegno alla gioventu'" della missione
"Giovani e sport", e' istituito un fondo con una dotazione
di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle
attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono
successivamente trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei
giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e
culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le
organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla
partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia
rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal
fine, sostiene l'attivita' delle associazioni giovanili,
favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le
reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi
consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche
elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione
giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti
normativi di iniziativa del Governo che interessano i
giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e
internazionali, incoraggiando la comunicazione, le
relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei
diversi Paesi.
474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre
sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei
ministri o l'Autorita' politica delegata ritengano
opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche
essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con
l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che
abbiano impatto sulle giovani generazioni.
475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere
dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477,
subentra al Forum nazionale dei giovani nella
rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'.
Omissis.».

Note al comma 574:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
Note al comma 575:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
All'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una
dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e
100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il
Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate
con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al
Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite
derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto
dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'art. 101 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al
settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 25
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno
2021 e' ripartita sulla base della media delle percentuali
stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri
generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'art. 1 del decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 3 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in
ragione dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza
sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove
settimane previsto dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per
l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare
le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla parte fissa della
retribuzione continuativamente erogata prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente
al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo puo' adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle
risorse individuate con il decreto di cui all'art. 13,
comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu'
decreti ai sensi dell'art. 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i
crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al
limite massimo stabilito dall'art. 21, comma 1, della
medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo
periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa
copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili
del Fondo di conto capitale di cui all'art. 89, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai
pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di
mitigazione degli effetti subiti dal settore
cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III
della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante
apposito riparto del Fondo di cui all'art. 13 della citata
legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'art. 28,
comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura
conferito alla citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito
anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al
conferimento del titolo di "Capitale italiana della
cultura" per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno
2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto
previsto dall'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di
Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando
socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale
maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia
presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto
unitario di iniziative finalizzato a incrementare la
fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
8-ter. All'art. 4, comma 1, secondo periodo, della
legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti
parole: "A eccezione dell'anno 2020,".
9. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono
aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle
societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli
spettacoli viaggianti".
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita'
culturali, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la
fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche
mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di
promozione di cui all'art. 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri soggetti
pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge
14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai
benefici previsti dalla medesima legge, possono essere
stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli
operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma
medesima. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13
febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro
per l'anno 2020.
11. All'art. 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite
delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti
derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30
settembre 2020";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. I soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa
data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta
della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto
organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali
di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il
relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento
provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di
importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da
utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei
voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi
obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di
concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso
dei titoli di acquisto, con restituzione della somma
versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo
di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista
originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad
altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del
voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto,
l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con
restituzione della somma versati";
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure
di contenimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di
accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a
decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'art. 88-bis, comma 1, lettere a), b)
e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione
dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione".
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'art. 88, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo,
si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
11-ter. All'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di
produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio
2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal
vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino
al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati
incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della
capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle
prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di
cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10,
10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno
2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04
milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 576:
- Si riporta il testo del comma 357 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 356. Omissis.
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021, e'
assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e
nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno
2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e
periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera.
Omissis.».
Note al comma 577:
- Si riporta il testo del comma 317 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 316. Omissis.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018,
di 500.000 euro per l'anno 2019 e, di 6 milioni di euro per
l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con
decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca
di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
Omissis.».

Note al comma 578:

- Si riporta il testo del comma 359 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 358. Omissis.
359. Al fine di assicurare il funzionamento, la
manutenzione ordinaria e la continuita' nella fruizione per
i visitatori, nonche' per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei"
con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020.
Omissis.».

Note al comma 580:

- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1. - 131.
Omissis.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e'
autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006,
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra
gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per
l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del
Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
dalla remunerazione dei prestiti. All'art. 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione" sono soppresse.
Omissis.».
Note al comma 583:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 19 e
21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della missione "Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato "Fondo per
il cinema e l'audiovisivo".
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 640 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'art. 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma "Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'" della
missione "Competitivita' e sviluppo delle imprese" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non
puo' essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.».
«Art. 15 (Credito d'imposta per le imprese di
produzione). - 1. Alle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Nella determinazione dell'aliquota del credito
d'imposta, il decreto di cui all'art. 21 prevede comunque
che:
a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota
del 40 per cento;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per
cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere
realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente
televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione
internazionale ovvero per le opere audiovisive di
produzione internazionale; per le opere non realizzate in
coproduzione internazionale ovvero che non siano opere
audiovisive di produzione internazionale; per le opere in
cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei
diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le
modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21.
3. Per le altre tipologie di opere audiovisive,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli
obiettivi previsti dall'art. 12.».
«Art. 16 (Credito d'imposta per le imprese di
distribuzione). - 1. Alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito
d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non
superiore al 40 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale
di opere cinematografiche e audiovisive.
2. Abrogato.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'
altresi' riconosciuto alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente
sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni
in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai
sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di
opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana,
purche' appartenente ad una delle minoranze linguistiche
riconosciute. Il decreto di cui all'art. 21 tiene conto,
nella determinazione dell'aliquota di cui al presente art.
per le finalita' del presente comma, della consistenza dei
gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze
linguistiche riconosciute.
4. Per le altre tipologie di opere e imprese,
l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse
disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della
circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica
o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno
indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti
dall'art. 12.».
«Art. 19 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi). - 1. Alle
imprese italiane di produzione esecutiva e di
post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti
di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando
manodopera italiana, su commissione di produzioni estere,
in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al
40 per cento della spesa sostenuta nel territorio
nazionale.».
«Art. 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti
d'imposta). - 1. I crediti d'imposta di cui alla presente
sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e
19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo
indicato con il decreto di cui all'art. 13, comma 5. Con il
medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse
complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse
tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto puo'
essere modificato, con le medesime modalita', anche in
corso d'anno.
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione
non si applica il limite di utilizzo di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata
dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del
Ministero e dell'effettivita' del diritto al credito
medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal
beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto
per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono
utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del
credito non pregiudica i poteri delle competenti
amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il
Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono
stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme
corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente
ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano
destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel
settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e
all'audiovisivo.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per
ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste
nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi
stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le
aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere
ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie
tipologie di sala cinematografica, la base di
commisurazione del beneficio, con la specificazione dei
riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni
applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le
condizioni e la procedura per la richiesta e il
riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a
garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite
massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le
modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del
mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, puo'
adottare, nel limite delle risorse individuate con il
decreto di cui all'art. 13, comma 5, uno o piu' decreti ai
sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga
alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui
alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal
comma 1 del presente articolo.
6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei
crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove
inutilizzate e nell'importo definito con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il
cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.».
Note al comma 584:
- Si riporta il testo dei commi 12 e 13 dell'art. 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
11. Omissis.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. - 12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo
restando quanto disposto in materia di personale dall'art.
61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 14 novembre
2016, n. 220, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 583.
Note al comma 589:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo):
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di fare
fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
e successive modificazioni, di seguito denominati
"fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero
non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da
parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di
amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di
assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e la
previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso
risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di
contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di
cui all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno
presentato il piano di risanamento ai sensi del presente
articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti
integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'art. 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
speciale di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni a favore delle
fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione
di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
 


b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'art. 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2020, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4);
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
del le finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la
responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La
fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in
bilancio con copertura finanziaria specificamente
deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche da svolgersi nel rispetto di quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per
infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per
trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti di merito e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in
ogni caso essere superiori al 50 per cento di un
ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto
aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'art. 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 355 e 356 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 354. Omissis.
355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il
piano di risanamento, ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun
esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario, entro l'esercizio finanziario 2020, previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, del piano di risanamento per
il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento e'
approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di
cui al primo periodo del presente comma determina la
sospensione dell'erogazione alle fondazioni
lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
356. La procedura di cui all'art. 11 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle
fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non versino nelle condizioni
indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le
fondazioni interessate possono presentare, entro il 30
giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018,
dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno
2015, secondo le disposizioni definite nel citato art. 11
del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida
adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i
piani di cui al presente comma, ai fini della definizione
delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del
citato art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa
riferimento rispettivamente al debito esistente al 31
dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31
dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il fondo di rotazione di cui al medesimo art. 11, comma 6,
del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per
l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione
delle risorse di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del
decreto-legge n. 91 del 2013.
Omissis.».
Note al comma 590:

- Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' riportato nelle note al
comma 589.
- Il testo dei commi 355 e 356 dell'art. 1 della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al
comma 589.
Note al comma 591:
- Si riporta il testo dell'art. 182-ter del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di cui all'art. 160 il
debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai
sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento,
parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi
accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli
offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e
interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha
natura chirografaria anche a seguito di degradazione per
incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari
ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori
rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu'
favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento
parziale di un credito tributario o contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo
deve essere inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di
natura fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente agente
della riscossione e all'ufficio competente sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle
dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla
data di presentazione della domanda. L'agente della
riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine,
deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti
dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita', unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento,
ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati
all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto
di cui all'art. 163, copia dell'avviso di irregolarita' e
delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario
giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171,
primo comma, e 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la
relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche'
a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si
identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli
atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il
voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio,
previo parere conforme della competente direzione
regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'art. 178, quarto comma.
4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al
comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'art. 182-bis. In tali casi l'attestazione del
professionista, relativamente ai crediti tributari o
contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di
specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta
di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di
cui all'art. 161, e' depositata presso gli uffici indicati
al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di
accordo su crediti aventi ad oggetto contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della
proposta e della relativa documentazione, contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore. Alla proposta di transazione deve
altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa
dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione
di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e
integralmente la situazione dell'impresa, con particolare
riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla
proposta e' espressa, su parere conforme della competente
direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e'
sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine
al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art.
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e'
risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente,
entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche). - 1. Omissis.
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla
transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che
abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai
sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli
atti indicati al comma 2 del citato art. 11 e, in
particolare, del referto del collegio dei revisori dei
conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1,
lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove tale
transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione
dei predetti piani di risanamento, ancorche' non abbiano
proposto il piano di cui all'art. 160 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Omissis.».
Note al comma 592:

- Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del citato
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e'
riportato nelle note al comma 589.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato nelle note
al comma 432.
Note al comma 594:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. - 2. Omissis.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.».
Note al comma 595:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
dai contratti di locazione breve stipulati a partire da
tale data si applicano le disposizioni dell'art. 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota
del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Abrogato.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
intervengano nel pagamento dei predetti canoni o
corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo
di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'art. 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i
soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4,
per il regime agevolativo previsto per i lavoratori
impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal
beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al
recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle
relative sanzioni e interessi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2082 del codice civile:
«Art. 2082 (Imprenditore). - E' imprenditore chi
esercita professionalmente un'attivita' economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di
beni o di servizi.».
Note al comma 596:

- Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 595.

Note al comma 597:
- Si riporta il testo dell'art. 13-quater del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - 1. All'art. 4, comma 5-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza di
nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel
territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo
dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente
responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il
versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3".
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui
all'art. 109, comma 3, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia
delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di
soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui
all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati
dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione
immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza
degli adempimenti fiscali.
3. I criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di
quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute.
5. - 6. Abrogati.
7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i
soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso
abitativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile o porzioni di esso con persone che
dispongono di unita' immobiliari o porzioni di esse da
locare, sono tenuti a pubblicare i codici di cui al comma 4
nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7
comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'art.
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.».
Note al comma 598:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Marina Resort e implementazione sistema
telematico centrale nautica da diporto). - 1. Al fine di
rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta
e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie
unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria
aperta.
Omissis.».

Note al comma 599:

- Si riporta il testo del comma 738 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 737. Omissis.
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Omissis.».
- Il testo dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle
note al comma 48.

- Il testo del comma 743 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
48.

Note al comma 601:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 177 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico). - 1. Omissis.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Omissis.».
Note al comma 602:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 28 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. - 4. Omissis.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis
e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021.
Omissis.».
Note al comma 603:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 182 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio
e i tour operator, nonche' le imprese turistico-ricettive,
le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non
soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti,
mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice
ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse
agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico
negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
Omissis.».
Note al comma 604:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 79 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore
turistico e termale). - 1. - 2. Omissis.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'art. 114.
Omissis.».
Note al comma 607:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche,
ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano il territorio di piu' regioni,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le
altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla
osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data
di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
Omissis.».
Note al comma 608:

- Si riporta il testo dell'art. 57-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'
attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese e start up
innovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, con particolare
riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio,
ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente
articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta
di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
75 per cento del valore incrementale degli investimenti
effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi
del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applica il regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma
1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31
ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse
nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma,
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5 milioni
di euro per l'anno 2020.
1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento
del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui
giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale,
entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano le
disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalita' di cui
al presente comma, il Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato art. 1
della legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto
di spesa, determinato annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1,
comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare
entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio
delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta
medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le
necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del
comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del
medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che
costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito
annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 1, comma 6, della predetta legge
n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del
Fondo destinata agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
Note al comma 609:
- Si riporta il testo dei commi da 806 a 809 dell'art.
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 805. Omissis.
806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attivita'
commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e'
riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un
credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo
di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove
si svolge la medesima attivita' di vendita di giornali,
riviste e periodici al dettaglio, nonche' ad altre
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate
con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione
all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio
comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno
2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si
estende anche agli esercenti attivita' commerciali non
esclusivi, come individuati dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione
che la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico
punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito
d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a
rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore
a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e
puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i
servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi
telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i
servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere
al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante modello F24.
808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni applicative dei commi 806 e 807 anche con
riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di
spesa ivi previsti.
809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si
provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4
milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dall'art. 1, comma 4,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere
sulle risorse disponibili gia' destinate al credito
d'imposta di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' ridotto di 13 milioni di euro per l'anno
2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
"Fondo".
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'art. 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
Note al comma 610:
- Si riporta il testo dell'art. 190 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 190 (Credito d'imposta per i servizi digitali). -
1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e
di periodici iscritte al registro degli operatori di
comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo
indeterminato, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019
per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e
manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro
il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente
articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis".
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui
al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti
del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013 ivi indicati,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel
caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto
alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito
di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del
comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese
deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai
soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a
rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano
la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis
del codice civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non
cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con
ogni altra agevolazione prevista da normativa statale,
regionale o europea salvo che successive disposizioni di
pari fonte normativa non prevedano espressamente la
cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito
d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e
periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo
del credito di imposta, il modello F24 deve essere
presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo
modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del
credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti
eccedente l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti
ovvero nel caso in cui la documentazione presentata
contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli
accertamenti effettuati siano rilevati elementi che
condizionano esclusivamente la misura del beneficio
concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente
fruito, si applica l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la
documentazione richiesta ed i termini per la presentazione
della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il
suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si
provvede ai sensi dell'art. 265.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' riportato nelle note al comma 609.
Note al comma 611:

- Il comma 357 dell'art. 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 576.
Note al comma 614:

- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante
«Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 28
marzo 2014, n. 73, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1039 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - 1. - 1038. Omissis.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti
dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
liberazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli
operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1
milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di
cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
Omissis.».
Note al comma 615:

- Il testo del comma 1039 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' riportato nelle note al
comma 614.

Note al comma 616:

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina degli abbonamenti
alle radio-audizioni):
«Art. 1 (Dell'abbonamento alle radioaudizioni). -
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od adattabili
alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al
pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui
al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo
a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per
il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere
la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel
caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia
comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 del
medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello
S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per
l'anno in cui e' stata presentata.
Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una
sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo
comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art.
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».
«Art. 3 (Pagamento del canone). - Il pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato
deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio
dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati:
col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale
o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale
del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito
modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso
qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo
gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento
del canone sia esso annuale che semestrale mediante
speciali moduli allegati al "Libretto di iscrizione alle
radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a favore
dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro
nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
dell'utente.
Per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo
periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa
elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in
fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e'
oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini
fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversamento entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone
deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono
in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte
delle imprese elettriche.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge
26 ottobre 2016, n. 198, e' riportato nelle note al comma
609.

Note al comma 619:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 21 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.). - 1. -
3. Omissis.
4. Le somme da riversare alla concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'art. 27,
comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 163 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 162. Omissis.
163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare in
favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per
la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali
la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno
dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli
qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione
dell'uso di tecnologie innovative.
Omissis.».
Note al comma 620:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 239 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 239 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione). - 1. Omissis.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli
interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma
1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza
cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al
comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte,
anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di
progetti di trasformazione digitale coerenti con le
finalita' di cui al comma 1.
Omissis.».
Note al comma 621:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70 (Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19):
«Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - 1. Al solo
fine di allertare le persone che siano entrate in contatto
stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate
all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica
nazionale per la gestione del sistema di allerta dei
soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di
telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di
titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi
dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti
operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di
cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' con l'Istituto
superiore di sanita' e, anche per il tramite del Sistema
Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private
accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle relative competenze
istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli ulteriori adempimenti
necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di
cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite
la piattaforma informatica di cui al presente comma sono
complementari alle ordinarie modalita' in uso nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
informano periodicamente la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una
valutazione di impatto, costantemente aggiornata,
effettuata ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE)
2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi
elevati per i diritti e le liberta' degli interessati,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento
(UE) 2016/679 e dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in
particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione
dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e
trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle
operazioni di trattamento, sulle tecniche di
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione
dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita'
all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano
esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti
dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di
altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati
secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e
specificati nell'ambito delle misure di cui al presente
comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione di misure
di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i contatti
sia basato sul trattamento di dati di prossimita' dei
dispositivi, resi anonimi oppure, ove cio' non sia
possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in ogni caso la
geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la riservatezza,
l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi
e dei servizi di trattamento nonche' misure adeguate ad
evitare il rischio di reidentificazione degli interessati
cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di
trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano
conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per
il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui
durata e' stabilita dal Ministero della salute e
specificata nell'ambito delle misure di cui al presente
comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da
15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere
esercitati anche con modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al
comma 1 non possono essere trattati per finalita' diverse
da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilita'
di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli
fini di sanita' pubblica, profilassi, statistici o di
ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo
1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del
Regolamento (UE) 2016/679. Al solo fine indicato al comma
1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del
regolamento (UE) 2016/679, e' consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le
medesime finalita', nel territorio dell'Unione europea.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al
comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed
e' assicurato il rispetto del principio di parita' di
trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'
pubblica ed e' realizzata dal Commissario di cui all'art.
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
esclusivamente con infrastrutture localizzate sul
territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita'
pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma
e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1
sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai
sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai
sensi al presente articolo sono interrotti alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a
carattere transfrontaliero, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della
piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo
di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al
Commissario straordinario di cui all'art. 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del
Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.».
Note al comma 622:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 24 del
citato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 24 (Identita' digitale, domicilio digitale e
accesso ai servizi digitali). - 1. - 3. Omissis.
4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma 3-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal
28 febbraio 2021, e' fatto divieto ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto
legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini
ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS,
fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino
alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30
settembre 2021.».
- Si riporta il testo del comma 2-decies dell'art. 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. -
2-nonies. Omissis.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
Omissis.».
Note al comma 627:

- Si riporta il testo degli articoli 54, 61, 63, comma
2, e 64, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali). - 1. Le
Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le
Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a
valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti
e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per
impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al
comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie,
prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori
utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati
sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti
immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della
pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle
categorie di aiuti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere
da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi
settori a cui si applicano importi massimi diversi,
conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere
assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione
contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia
superato l'importo massimo ammesso.
7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30
giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si
verifica che il massimale applicabile non e' superato.
7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di
agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione
alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta
entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata
dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica
della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 091I del 20 marzo 2020.».
«Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di cui
agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi
alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi
dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5
del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla
data del 31 dicembre 2019.
1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli
articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle
microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del
medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,
purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo
che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia
rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione,
salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano
piu' soggette al piano di ristrutturazione.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono
concessi entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data
fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
modifica della comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve
essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da
54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle
condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere
la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che
saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione
esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
a 60-bis nel registro di cui all'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64,
nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli
aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti
al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca
gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia
con il presente comma, attraverso rispettivamente i
registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e
SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le
responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a
60-bis si applica la disposizione di cui all'art. 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non
devono in ogni caso superare le soglie massime per
beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni
altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove
concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti
articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai
sensi degli articoli da 54 a 60-bis verificano, anche
mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva
aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie
massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui
all'art. 63.».
«Art. 63 (Adempimenti relativi alla registrazione degli
aiuti). - 1. Omissis.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi
degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto deve
essere identificata, attraverso l'indicazione del codice
unico identificativo "Codice Aiuto RNA - CAR", acquisito
dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art.
8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a
ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di
aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti
articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari e'
operata dai soggetti competenti, sotto la propria
responsabilita'.».
«Art. 64 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale
aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA). -
1. Omissis.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali modificano i registri di cui al
comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti
autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli
articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e delle misure
di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonche'
per contenere i dati necessari alla concessione degli
aiuti, prevedendo modalita' semplificate per aiuti
automatici, sia fiscali che non fiscali.
Omissis.».
Note al comma 628:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 14 giugno
1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia
impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - 1. Ai fini di attribuire alle regioni a
statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in
adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art.
119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro 10 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici
registri automobilistici nelle dette regioni la cui
aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
riferimento alle formalita' eseguite nel proprio
territorio, entro il limite minimo non inferiore al 20% ed
un limite massimo non superiore all'80%, in rapporto
all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto
per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti
e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per
l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,
di cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1977, n. 102 dovuta sul consumo effettuato nelle dette
regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas
metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro
i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di
detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico
delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo
comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la
riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva,
gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
cui all'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102;
c) Abrogata.
2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate
con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali, sentite la conferenza e le
commissioni permanenti delle due camere competenti per
materia, ed entreranno in vigore a decorrere dall'1 gennaio
1991.».

Note al comma 631:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. - 2. Omissis.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
[L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento
per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.] L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
Omissis.».
Note al comma 633:

- Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nelle note al comma 219.
- La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, e'
pubblicata nella GUUE L 302 del 17 novembre 2009.
- La direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive
2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e
(UE) n. 1095/2010, e' pubblicata nella GUUE L 174 del 1°
luglio 2011.

Note al comma 634:

- Si riporta il testo dell'art. 35-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla
violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o
internati). - 1. Quando il pregiudizio di cui all'art. 69,
comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non
inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione
tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura
speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo
di risarcimento del danno, una riduzione della pena
detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno
per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il
pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale
da non consentire la detrazione dell'intera misura
percentuale di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione
al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno,
una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata
nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato
di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui
il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi
ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al
comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non
computabile nella determinazione della pena da espiare
ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena
detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente
ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di
fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere
proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
cessazione dello stato di detenzione o della custodia
cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione
monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il
procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del
danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 settembre 1955, n. 221.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117 (Disposizioni urgenti in
materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e
degli internati che hanno subito un trattamento in
violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura
penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento
penitenziario, anche minorile):
«Art. 9 (Disposizioni di natura finanziaria). - 1. Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per
l'anno 2014, in 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed in
5.372.000 di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2014 mediante
utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art.
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro,
definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2015 ed a
5.372.000 di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede
al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito
del programma "Amministrazione Penitenziaria" e, comunque,
della missione "Giustizia" dello stato di previsione del
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure
di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 635:
- Si riporta il testo del comma 426 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 1. - 425. Omissis.
426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta
all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la
tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i
diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico,
protezione e consigli anche per prevenire forme di
vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e
di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento
nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012.
Omissis.».
Note al comma 636:

- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. -
12-terdecies. Omissis.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25
gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede
all'estensione della linea di credito gia' esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le
trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per
la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI
di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un
ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora
si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel
limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements
to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti
prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla
linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di
diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno
regolati mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 6-bis, 6-ter e 6-sexies
dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):
«Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 6. Omissis.
6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare
fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a
6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata
dell'accordo di prestito denominato New Arrangements to
Borrow (NAB) di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti e'
accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del
capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di
eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei
suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia
dello Stato per i rischi, di cui all'art. 4 della legge 31
ottobre 2011, n. 190.
6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis,
valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della
legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo
del fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-quater. - 6-quinquies. Omissis.
6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca
d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo
periodo del comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la Banca d'Italia
e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400
milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi
di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust
(PRGT), secondo le modalita' concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia.
Omissis.».
Note al comma 637:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 25 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 25 (Proroga della partecipazione dell'Italia ai
programmi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un
accordo di prestito bilaterale). - 1. Omissis.
2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia e'
autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di
prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e
480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. - 5. Omissis.
6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche
mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi
previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per
l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304.
Note al comma 638:

- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 13 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e'
riportato nelle note al comma 636.
Note al comma 641:

- Il testo del comma 6-ter dell'art. 13 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e'
riportato nelle note al comma 636.

- Il testo del comma 6 dell'art. 25 del citato
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
riportato nelle note al comma 637.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 del
citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 8 (Misure per la stabilita' del sistema
creditizio). - 1. - 3. Omissis.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tale finalita' e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il
periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilita' speciale, per essere
destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle
suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si
provvede ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Omissis.».
Note al comma 643:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.».

Note al comma 644:
- La legge 10 marzo 1982, n. 127, recante «Ratifica ed
esecuzione dello scambio di note tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a
Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28
agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la
creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo
finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962,
nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita'
dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio
1974», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale 3 aprile 1982, n. 92, S.O.
- La legge 23 luglio 1949, n. 433, recante «Ratifica ed
esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e
dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione
preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5
maggio 1949», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 168 del 25 luglio 1949.
- La legge 31 marzo 1980, n. 140, recante
«Partecipazione italiana al Fondo europeo per la
gioventu'», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 110 del 22 aprile 1980.
Note al comma 647:

- Si riporta il testo del comma 587 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 586-bis. Omissis.
587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad
integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi
dell'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11
milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7 milioni di euro
per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno
2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate la composizione e
l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per
la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo
un contingente di personale reclutato con forme
contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette
unita', oltre al Commissario generale di sezione e al
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in
distacco presso il Commissariato generale di sezione
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al
Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso
in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di
servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari
o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a
carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
dall'art. 170, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto
funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello
corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti
di lavoro flessibile di cui al presente comma possono
essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla
normativa, fino alla conclusione delle attivita' del
Commissariato generale di sezione. Alle attivita'
all'estero del Commissariato di cui al presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato e'
assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un
membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in
qualita' di Presidente, e da un componente designato dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e da un componente designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato
di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».

Note al comma 648:

- La legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante «Norme
relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 27 ottobre 2003, n. 250.
- La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante
«Istituzione del Consiglio generale degli italiani
all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 11 novembre 1989, n. 264.
Note al comma 649:

- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri). - 1. Al fine di sostenere il settore dei
servizi di trasporto di linea di persone effettuati su
strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di
servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020,
a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di
contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del
precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021,
al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di
leasing, con scadenza compresa anche per effetto di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e
concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui
all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente
agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali
criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali
applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza
della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli
importi recuperabili da assicurazione, contenzioso,
arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di
emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di
assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del
trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un
pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'art. 79,
comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dall'art. 202 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo
economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato
art. 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di
anticipazione un importo complessivo non superiore a 250
milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al
comma 2 del medesimo art. 79 e che ne abbiano fatto ovvero
ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di
interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7
del citato art. 79. In caso di perfezionamento della
procedura con esito positivo, non si da' luogo alla
restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli
interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai
beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5,
nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea previsto all'art. 198 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere
sul fondo di cui al medesimo art. 198, e' autorizzato ad
erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo
non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i
requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano
richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al
tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000
punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso
di perfezionamento della procedura con esito positivo, non
si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al
pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito
definitivamente dai beneficiari.».
Note al comma 650:
- Si riporta il testo del comma 114 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 113. Omissis.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a
finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli
investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli
a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al
trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto
passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di
cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota
pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai
sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza
compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio
2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisti di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti
allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su
strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante
contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al
secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche
per gli acquisti effettuati senza provvedere alla
radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione
termica prevista dal primo periodo del presente comma.
Omissis.».
Note al comma 651:
- Si riporta il testo dei commi da 1031 a 1034 e da
1041 a 1045 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 1030. Omissis.
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia
entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato
per la demolizione e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
1035. - 1040. Omissis.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.
1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31
dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto al pagamento di
un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di
carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160
CO2g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma
1042 e' effettuato secondo le classi e gli importi di cui
alla seguente tabella:

CO2 g/km Imposta (euro)
191-210 1.100
211-240 1.600
241-290 2.000
Superiore a 290 2.500.

1043. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e'
altresi' dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 gia' immatricolato in un altro Stato.
1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si
applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II,
parte A, punto 5, delladirettiva 2007/46/CEdel Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.
1045. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e'
versata, dall'acquirente o da chi richiede
l'immatricolazione, con le modalita' di cui agli articoli17
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso in
materia di imposte sui redditi.
Omissis.».
Note al comma 652:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 653:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 654:

- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
Note al comma 656:
- Il testo del comma 1031 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi):
«Art. 6 (Disposizioni transitorie ed entrata in
vigore). - 1. All'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui
immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art.
40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per
i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la
cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 1, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali
attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione,
espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente.".
1-bis. Sono abrogati:
a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13,
commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies,
8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40;
c) l'art. 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) l'art. 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo
periodo, dell'art. 120-quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";
b) all'art. 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13,
commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le
parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.".
1-quater. All'art. 2, comma 5-quinquies, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle
seguenti: "per le violazioni dell'art. 120-quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni".
2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a
tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in
base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili.».
Note al comma 658:

- Il testo dei commi da 1032 a 1038 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle
note al comma 651.

Note al comma 659:

- Il testo del comma 1041 dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' riportato nelle note al
comma 651.

Note al comma 661:

- Si riporta il testo del comma 866 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 865. Omissis.
866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15 per cento
della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas
naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 e al
miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei
mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al
Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le
risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi
rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati, per le
medesime finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90
milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate
modalita', anche innovative e sperimentali, anche per
garantire l'accessibilita' alle persone a mobilita'
ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
Note al comma 662:

- Si riporta il testo dei commi 10-bis e 10-ter
dell'art. 199 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - 1. - 10. Omissis.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68
milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del fondo, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di
63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema
portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai
diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei
passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti
legislativi assunti a tutela della salute pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al
comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese
di navigazione operanti con navi minori nel settore del
trasporto turistico di persone via mare e per acque interne
che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il
1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019,
tenuto conto, altresi', della riduzione dei costi
sostenuti.
Omissis.».
Note al comma 663:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 48 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
 


«Art. 48 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' delle Autorita' di sistema portuale, di
digitalizzazione della logistica portuale, di cold ironing
nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del
cabotaggio marittimo e della nautica). - 1. - 5-bis.
Omissis.
6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i
livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da
crociera iscritte nel Registro Internazionale possono
effettuare, fino al 30 aprile 2021, previo accordo da
stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di
cabotaggio ai sensi dell'art. 224 del codice della
navigazione anche in deroga all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per
svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
Omissis.».
Note al comma 664:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali
marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del
trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e
fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle
unita' o navi iscritte nei registri nazionali che
esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai
consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del
comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni
di euro per l'anno 2021.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni
di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021
in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'art. 114.».
Note al comma 665:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 89 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Istituzione di un fondo per la compensazione
dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo). - 1.
In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia
da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e la competitivita' ed efficienza dei
collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni
di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno
2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla
media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio.
Omissis.».
Note al comma 667:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 18 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in
materia portuale):
«Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono
istituite quindici Autorita' di sistema portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. I porti rientranti nelle Autorita' di sistema
portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere apportate, su richiesta motivata del
Presidente della Regione interessata, modifiche
all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno
del sistema dell'Autorita' di sistema portuale
territorialmente competente;
b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita'
di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui
territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di
destinazione e di provenienza.
3. Sede della Autorita' di sistema portuale e' la sede
del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n.
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita' di sistema
portuale. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti
nella medesima Autorita' di sistema portuale il Ministro
indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta
motivata della regione o delle regioni il cui territorio e'
interessato dall'Autorita' di sistema portuale, ha facolta'
di individuare in altra sede di soppressa Autorita'
Portuale aderente alla Autorita' di sistema portuale, la
sede della stessa.
4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi
di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente
connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei
beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con
i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
5. L'Autorita' di sistema portuale e' ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed
e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si
applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui
al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le Autorita' di sistema portuale adeguano i propri
ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto
legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo
criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro
incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente
comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e il Segretario generale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10.
Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale e di Segretario
generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e
trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10,
comma 6.
7. L'Autorita' di sistema portuale e' sottoposta ai
poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma
restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva
in materia legale e la rappresentanza a difesa
dell'Autorita' di sistema portuale dinanzi a qualsiasi
giurisdizione, nel rispetto della disciplina
dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero
foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi del
patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna
Autorita' di sistema portuale e' disciplinata da un
regolamento proposto dal Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di
cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le
disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale
e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a
quello di riferimento. Le Autorita' di sistema portuale
assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle
proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le
previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
della Corte dei conti.
10. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4,
lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'Autorita'
di sistema portuale mediante procedura di evidenza
pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11. Le Autorita' di sistema portuale non possono
svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa'
partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse
strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di
cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di
sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
efficace compimento delle funzioni attribuite, in
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni
pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a
carattere societario di minoranza, in iniziative
finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e
intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
12. E' fatta salva la disciplina per i punti franchi
compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte
salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi
delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di sistema portuale territorialmente
competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione
amministrativa per la gestione di detti punti.
13.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
delle istituite autorita' di sistema portuale.».
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' di sistema portuale e, dove non istituita,
ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione
portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le
aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a
concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale, e
laddove non istituita dall'autorita' marittima, la
realizzazione e la gestione di opere attinenti alle
attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito
degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi
da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche'
interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei
servizi portuali anche per la realizzazione di impianti
destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti
alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni,
anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita',
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare.
1 bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema
portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di
sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni
al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo'
concludere, previa delibera del comitato portuale, con le
modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della
concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei
depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
navigazione e delle opere necessarie per
l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata
almeno decennale.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano
l'atto concessorio.
9 bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice della
navigazione:
«Art. 36 (Concessione di beni demaniali). -
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, puo' concedere l'occupazione e
l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono
di competenza del ministro per la marina mercantile. Le
concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici
anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che
importino impianti di difficile sgombero, sono di
competenza del direttore marittimo. Le concessioni di
durata non superiore al quadriennio, quando non importino
impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
di compartimento marittimo.».
Note al comma 668:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 670:

- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - 1. - 17-bis. Omissis.
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura,
rilasciate successivamente a tale data a seguito di una
procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre
2009, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018 e' prorogato
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. All'art. 37, secondo comma, del
codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
Omissis.».
Note al comma 672:

- Si riporta il testo dei commi 647 e 648 dell'art. 1
della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 646. Omissis.
647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di
progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione,
l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei
servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da
porti situati in Italia, che collegano porti situati in
Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la
spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 110 e 111 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 109. Omissis.
110. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 647,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 36 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte
corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 648,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la
spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
Note al comma 673:

- Il testo del comma 648 dell'art. 1 della citata legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al comma
672.
- Il testo del comma 111 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' riportato nelle note al comma
672.
Note al comma 674:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 676:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 214 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. - 3. Omissis.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.».
Note al comma 678:
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.
Note al comma 679:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 17 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi). - 1. - 3. Omissis.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'art. 18, i canoni per il pacchetto
minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di
collegamento agli impianti di servizio sono stabiliti al
costo direttamente legato alla prestazione del servizio
ferroviario sulla base di quanto disposto al comma 1 e
tenuto conto delle modalita' di calcolo definite dall'atto
di esecuzione di cui all'art. 31, paragrafo 3, della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Il gestore dell'infrastruttura puo' decidere di
adeguarsi gradualmente a tali modalita' durante un periodo
non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore di
detto atto di esecuzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
In sede di prima attuazione del presente articolo, il
collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile
di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove
idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa, nonche' a definire gli schemi dei bandi delle
gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni nonche' per quelle di
cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza,
comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del
price cap, con determinazione dell'indicatore di
produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire gli schemi di concessione da
inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o
costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le
nuove concessioni nonche' per quelle di cui all'art. 43,
comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla programmazione numerica, ovvero in deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta
idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta
adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo
oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso,
il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza
delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione
automatica o immediata, che assicurino la conclusione della
procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal
rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad
adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono
gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita' [individuata ai
sensi del medesimo comma]:
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' [individuata ai sensi del comma 2] rende
pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di
regolazione e riferisce annualmente alle Camere
evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione
adottata e la parte ancora da definire. La regolazione
approvata ai sensi del presente articolo resta efficace
fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle
amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le
competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato.
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
A seguito del versamento dei contributi di cui alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli
dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di
selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
Note al comma 681:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 14 luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Contratti di programma e dei contratti di
servizio). - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di programma e i contratti di servizio, corredati
dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4
giugno 1991, n. 186.
Omissis.».

Note al comma 682:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Contratto di servizi pubblico con Trenitalia
S.p.A.). - 1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti
di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e
Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere
alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, previsti dalla normativa comunitaria, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di
previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa'
Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di
ripartizione di cui all'art. 20 comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A.
le risorse di cui all'art. 1, comma 973, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2-bis. All'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione".
2-ter. Abrogato.».
Note al comma 683:

- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 9 del
decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di viabilita' e trasporti):
«Art. 9 (Funzioni amministrative in materia di
trasporti). - 1. - 6. Omissis.
7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale
tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono
attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli
individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che
tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro
sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza
ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di
coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni
di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione
Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio
nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i
servizi interregionali continuano ad essere disciplinati
dal contratto di servizio nazionale.
Omissis.».
Note al comma 686:

- Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' riportato nelle note al comma
445.
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. - 1. - 1071. Omissis.
1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.
Omissis.».
Note al comma 688:

- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107. - 1. Omissis.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 124, 125 e 126
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 123. Omissis.
124. Al fine di garantire un completo ed efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che
consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di
insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla
mobilita', ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle
categorie dei soggetti individuati al comma 125 e'
riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo
acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano
ai cittadini residenti nel territorio della Regione
siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti
categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di
fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non
superiore a 25.000 euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo
annuo non superiore a 25.000 euro.
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' attuative del nuovo regime tariffario con
particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalita' e ai termini del rimborso
dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti
aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al
comma 125.
Omissis.».
Note al comma 689:

- Il testo del comma 125 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 688.

Note al comma 691:
- Si riporta il testo del comma 1057 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 1056. Omissis.
1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020,
acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano
in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica
delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo
di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo
di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia
consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro
0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di
ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno
dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,
da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il
contributo di cui al presente comma puo' essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli
acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo
soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i
quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite
di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.
Omissis.».
Note al comma 692:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
(Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e
proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
«Art. 2 (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile nelle aree metropolitane). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
"Programma sperimentale buono mobilita'", con una dotazione
pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55
milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e
euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al
presente comma. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art.
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilita' di
bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui,
sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui
al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei
capoluoghi di Regione, nelle Citta' metropolitane, nei
capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilita'", pari
al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in
misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di
biciclette, anche a pedalata assistita, nonche' di veicoli
per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei
servizi di mobilita' condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo'
essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per
una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e
l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le
risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate
nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo
periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe
Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con
quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per
ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati
da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto,
anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al
trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica
di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilita' condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'"
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione
del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa.
Omissis.».
Note al comma 693:

- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e'
riportato nelle note al comma 692.
Note al comma 694:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e'
riportato nelle note al comma 692.
Note al comma 695:
- L'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la
Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra), recava «Messa all'asta delle
quote».
Note al comma 696:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 93 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. - 3.
Omissis.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per i casi previsti dal comma 5, da' immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico e' effettuata su
presentazione di un titolo di proprieta' e di un
certificato attestante le caratteristiche tecniche
rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o
delle associazioni abilitati indicati dall'art. 60. In caso
di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia' stati
precedentemente iscritti al Pubblico registro
automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un
precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che
risultano demoliti ai sensi della normativa in materia di
contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha
facolta' di ottenere le targhe e il libretto di
circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro
automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo
storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in
entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche' la
sigla alfa-numerica prescelta non sia gia' presente nel
sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della
Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante, indipendentemente dalla difformita' di grafica
e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali
rispondenti allo standard europeo. Tale facolta' e'
concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono
stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purche' in
regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima
iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonche' il
rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o
di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di
un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalita'
di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi
derivanti dal contributo di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
Omissis.».

Note al comma 697:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi):
«Art. 2 (Definizioni (Attuazione dell'art. 2, paragrafo
1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di
energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'art. 2, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato
GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di un
gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica
non periferica come convertitore di energia con sistema di
accumulo di energia ricaricabile, che puo' essere
ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di
ricarica, che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a
22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di
ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a un
veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di
ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle seguenti
tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50
kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al
pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento e'
accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e
pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla
ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa
entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina di
manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di rifornimento
per la fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad
eccezione del gas naturale liquefatto-GNL, mediante
un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto- GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.».

Note al comma 698:

- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
GUUE L 124 del 20 maggio 2003.

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i veicoli
con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette
a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25
KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o
prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a
pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che
permetta di attivare il motore anche a pedali fermi,
purche' con questa modalita' il veicolo non superi i 6
km/h.
Omissis.».


Note al comma 699:

- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione, e' riportato nelle note al
comma 14.

Note al comma 700:

- Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
(Codice della protezione civile):
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri
omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le
prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle
attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2,
lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
Omissis.».

«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1.
Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'art. 28.
Omissis.».

Note al comma 705:

- Si riporta il testo dell'art. 80 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada):
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasporti
stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosita' e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono
stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento
prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a
3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o
non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP),
puo' per singole province individuate con proprio decreto
affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a
campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili
professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate
dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe
per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte
dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.
Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
a disposizione presso gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a
tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176,
comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173,00 a euro 695,00. Tale sanzione e' raddoppiabile in
caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 a
euro 8.009. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il
mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti
dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 431,00 a euro 1.734,00. Se nell'arco di due
anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre
violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a
euro 1.734,00. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161
(Regolamento recante la fissazione delle tariffe
applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli):
«Art. 2 (Revisioni svolte presso le officine
autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle operazioni di
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
dalle imprese di cui all'art. 80, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' fissata in e 45,00 che
l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa
interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista al
punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con
le modalita' previste dall'art. 1, per l'annotazione
dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.».

Note al comma 706:

- Il testo del comma 8 dell'art. 80 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' riportato nelle note
al comma 705.


Note al comma 708:

- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto
mare destinate all'esercizio di attivita' commerciali o
della pesca nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca
costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto
di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e
243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita'
giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini
di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione,
riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,
allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi
e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle
dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere
a), a-bis) e b);
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di
cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai
bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere
a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente
comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
dell'attivita' propria dell'impresa.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si
considera adibita alla navigazione in alto mare se ha
effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo
utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi
in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto
mare si intende il tragitto compreso tra due punti di
approdo durante il quale e' superato il limite delle acque
territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea,
a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono
avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o
importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la
condizione della navigazione in alto mare mediante apposita
dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere
trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che
rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del
protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare
anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del
protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere
indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero
devono essere riportati dall'importatore nella
dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una
percentuale determinata provvisoriamente, sulla base
dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione
dell'anno solare, la sussistenza della condizione
dell'effettiva navigazione in alto mare.».
Note al comma 709:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'art., primo comma, lettere b) e b-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta
giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione
della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'art. 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se non provvede
alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi
previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'art. 1,
primo comma, lettera c), del decreto legge 29 dicembre
1983, n. 746 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17 e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente
articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza
addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui
all'art. 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al
cessionario, committente o importatore che rilascia la
predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti
dalla legge.
3-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza
della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare
relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'art.
8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28 ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni,
di cui all'art. 8, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza
avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
4-ter. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di
cui all'art. 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima
riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione
all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui
all'art. 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.».
Note al comma 710:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-sexies
del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
«Art. 7-sexies (Territorialita' - Disposizioni speciali
relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti
non soggetti passivi). - 1. In deroga a quanto stabilito
dall'art. 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per
conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell'intermediazione si considerano effettuate nel
territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal
trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di
beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel
territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie,
relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in
attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di
mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative
ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia
effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e'
messa a disposizione in uno Stato estero fuori della
Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni,
quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in
uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applica la lettera e);
f);
g).».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle
imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'art. 21, comma 7.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'art.
25, deve in tal caso registrare la variazione a norma
dell'art. 23 o dell'art. 24, nei limiti della detrazione
operata, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di
rivalsa.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all'art. 27, all'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive
modificazioni, e all'art. 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni, deve essere fatta,
mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in
aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni
dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art.
25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel
registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti
alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei
registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per
errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere
effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal
cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 74 del
presente decreto ovvero dell'art. 44 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
11.
12. Ai fini del comma 2 una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta
per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva
onerosita'.».
Note al comma 711:

- Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 708.
Note al comma 713:

- Il testo del primo comma dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
riportato nelle note al comma 708.

Note al comma 714:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 del
citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 20 (Campo di applicazione). - 1. - 2. Omissis.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi
contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero
dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione
aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese
del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che
risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Omissis.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' riportato nelle note al
comma 434.


Note al comma 719:

- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nelle
note al comma 14.

Note al comma 721:

- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 13-bis
del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. Omissis.
2. A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del
presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data del predetto affidamento nel fondo di cui
all'art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da
effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa
provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di
ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione
dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali
da accantonare ai sensi del medesimo art. 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato art. 55, comma 13, della
legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Omissis.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 aprile 2021 e
il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il
restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi
concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a
legislazione.
Omissis.».
Note al comma 722:

- Il testo del comma 4 dell'art. 13-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 721.


- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 115 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 115 (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo
su due conti correnti appositamente accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli
enti locali e delle regioni e province autonome alle
risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Omissis.».

Note al comma 724:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 94. Omissis.
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
Omissis.».
Note al comma 725:

- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 17-septies
del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). -
1. - 8. Omissis.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanzia le
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti nell'ambito dei progetti presentati dalle regioni
e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
Omissis.».
Note al comma 726:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Informazioni per gli utenti (Attuazione
dell'art. 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
2014/94/UE)). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, sono rese disponibili
informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai
veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente
determinati combustibili immessi sul mercato o essere
ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a
quanto disposto dall'art. 37 del decreto del Ministro dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2008, n. 162.
Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei
veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui
veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a
motore ubicati sul territorio nazionale. La presente
disposizione si applica a tutti i veicoli a motore, e ai
loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.
2. La comunicazione delle informazioni di cui al comma
1 si basa sulle disposizioni in materia di etichettatura di
cui alle norme tecniche di unificazione. Nel caso in cui
tali norme riguardano una rappresentazione grafica, incluso
un sistema cromatico di codifica, la rappresentazione
grafica e' semplice e facile da comprendere, e collocata in
maniera chiaramente visibile sui corrispondenti apparecchi
di distribuzione e relative pistole di tutti i punti di
rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili
sono immessi sul mercato e i sui tappi dei serbatoi di
carburante, o nelle immediate vicinanze, di tutti i veicoli
a motore raccomandati e compatibili con tale combustibile,
e nei manuali dei veicoli a motore, che sono immessi sul
mercato dopo il 18 novembre 2016.
3. Nel caso in cui le disposizioni in materia di
etichettatura delle rispettive norme degli organismi
europei di normazione sono aggiornate o sono adottati atti
delegati da parte della Commissione europea riguardo
all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli
organismi europei di normazione per i combustibili
alternativi, i corrispondenti requisiti in materia di
etichettatura si applicano a tutti i punti di rifornimento
e ricarica e a tutti i veicoli a motore immatricolati nel
territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi dal
rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.
4. Al fine di contribuire alla consapevolezza dei
consumatori e alla trasparenza dei prezzi, a scopo
divulgativo sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti
del Ministero dello sviluppo economico sono fornite
informazioni sui fattori di equivalenza dei combustibili
alternativi e sono pubblicati in formato aperto i raffronti
tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono rese disponibili, sul
sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero
dello sviluppo economico, la mappa nazionale dei punti di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di
rifornimento accessibili al pubblico di combustibili
alternativi elettricita' e idrogeno per il trasporto
stradale. Per la predisposizione di tale mappa, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso
la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista
nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative
ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al
pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della
presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia
utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita'
di accesso, l'identificativo infrastruttura, il
proprietario dell'infrastruttura.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di alimentazione della PUN da parte dei gestori
delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture
private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN
il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in linea con lo sviluppo dei
carburanti alternativi per la navigazione, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei
prezzi e delle mappe nazionali dei punti di rifornimento
accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC,
GNL e GPL per la navigazione.
7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di
carburanti e alle emissioni di CO2, redatta ai sensi
dell'art. 4 della direttiva 1999/94/UE, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 contiene anche
informazioni circa i benefici economici, energetici e
ambientali dei combustibili alternativi rispetto ai
tradizionali, mediante casi-tipo.».
Note al comma 727:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 57 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. - 5. Omissis.
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'art. 7 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'installazione, la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture di
ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo,
stabilendo la localizzazione e la quantificazione in
coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e
comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli
in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo
rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove
possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica
ogni 1.000 abitanti.
Omissis.».
Note al comma 731:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e
per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato III;
se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della
difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di
forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali
che operano nel settore della difesa, allorche' tali
appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato
VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione, di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo dei valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari
o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo
per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari:
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma
8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi'; rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio
delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006
e la direttiva 2009/16/CE:
«Art. 12 (Requisiti per le navi battenti bandiera di un
paese terzo). - 1. Alle condizioni di cui all'art. 32,
paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un
paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno
Stato membro tengono a bordo un inventario dei materiali
pericolosi conforme all'art. 5, paragrafo 2.
Fatto salvo il primo comma, l'accesso a un porto o a un
ancoraggio specifico puo' essere consentito dall'autorita'
competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o
per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o
ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per
correggere carenze, a condizione che il proprietario,
l'armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto
misure adeguate per garantire un accesso sicuro che
soddisfino l'autorita' competente di tale Stato membro.
2. L'installazione dei materiali pericolosi di cui
all'allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese
terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno
Stato membro, e' vietata o limitata come indicato
nell'allegato I.
L'uso dei materiali pericolosi di cui all'allegato I
sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la
sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, e'
vietata o limitata come indicato nell'allegato I, fatte
salve le esenzioni e le disposizioni transitorie
applicabili a tali materiali a norma del diritto
internazionale.
3. L'inventario dei materiali pericolosi e' specifico
per ciascuna nave, e' compilato tenendo conto delle
pertinenti linee guida dell'IMO e serve a precisare che la
nave e' conforme al paragrafo 2 del presente articolo.
All'atto dell'elaborazione dell'inventario dei materiali
pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi
elencati nell'allegato I. Un piano che illustra i controlli
visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei
materiali pericolosi e' predisposto dalle navi battenti
bandiera di un paese terzo, tenendo conto delle pertinenti
linee guida dell'IMO.
4. L'inventario dei materiali pericolosi e'
opportunamente mantenuto e aggiornato durante l'intera vita
utile della nave, affinche' riporti le nuove installazioni
contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato II e le
pertinenti modifiche sostanziali della struttura e delle
attrezzature della nave, tenendo conto delle esenzioni e
delle disposizioni transitorie applicabili a tali materiali
a norma del diritto internazionale.
5. Una nave battente bandiera di un paese terzo puo'
essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti
o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno
Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti
autorita' di tale Stato membro copia della dichiarazione di
conformita' conformemente ai paragrafi 6 e 7, unitamente al
certificato di inventario dei materiali pericolosi, a
seconda dei casi e su richiesta di dette autorita'. Lo
Stato membro che intraprende una siffatta azione informa
senza indugio le competenti autorita' del paese terzo di
cui la nave interessata batte bandiera. Il mancato
aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi non
costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma
qualsiasi incoerenza nell'inventario dei materiali
pericolosi e' riferita alle competenti autorita' del paese
terzo di cui tale nave batte bandiera.
6. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata previa
verifica dell'inventario dei materiali pericolosi da parte
delle competenti autorita' del paese terzo di cui la nave
batte bandiera o organismo da esse autorizzato,
conformemente ai requisiti nazionali. La dichiarazione di
conformita' puo' essere elaborata sul modello
dell'appendice 3 della convenzione di Hong Kong.
7. La dichiarazione di conformita' e l'inventario dei
materiali pericolosi sono redatti in una delle lingue
ufficiali delle competenti autorita' del paese terzo di cui
la nave batte bandiera e, qualora la lingua usata non sia
l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo include una
traduzione in una di tali lingue.
8. Alle condizioni di cui all'art. 32, paragrafo 2,
lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che
presentano domanda di immatricolazione sotto la bandiera di
uno Stato membro assicurano che un inventario dei materiali
pericolosi, come previsto all'art. 5, paragrafo 2, sia
tenuto a bordo o messo a punto entro sei mesi
dall'immatricolazione sotto la bandiera di tale Stato
membro o, se precedente, durante eventuali ispezioni
successive a norma dell'art. 8, paragrafo 3.».
«Art. 13 (Requisiti necessari per gli impianti di
riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo). -
1. Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di
riciclaggio delle navi soddisfa i seguenti requisiti,
conformemente alle pertinenti disposizioni della
convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti
linee guida dell'IMO, dell'OIL, della convenzione di
Basilea e della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti
organici persistenti e di altri orientamenti
internazionali:
a) ha ottenuto dalle autorita' nazionali competenti
l'autorizzazione a svolgere attivita' di riciclaggio delle
navi;
b) e' progettato, costruito e gestito in modo sicuro e
compatibile con l'ambiente;
c) opera con strutture edificate;
d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e
di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre,
minimizzare nonche', nella misura del possibile, eliminare:
i) i rischi per la salute dei lavoratori interessati e
di coloro che vivono in prossimita' dell'impianto di
riciclaggio delle navi; e
ii) gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al
riciclaggio delle navi;
e) predispone un piano dell'impianto di riciclaggio
delle navi;
f) previene gli effetti negativi sulla salute umana e
sull'ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare
eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali;
g) assicura che la gestione e lo stoccaggio dei
materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e
compatibili con l'ambiente, garantendo tra l'altro:
i) il contenimento di tutti i materiali pericolosi
presenti a bordo durante l'intero processo di riciclaggio
della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti
materiali nell'ambiente, e inoltre la manipolazione di
materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo
di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili
con un efficace sistema di drenaggio;
ii) che tutti i rifiuti generati dall'attivita' di
riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano
documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di
gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio
dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in
condizioni che non presentino pericoli per la salute umana
e siano compatibili con l'ambiente;
h) elabora e conserva un piano che assicuri la
preparazione e la capacita' di reagire alle emergenze;
assicura alle attrezzature di risposta all'emergenza, come
i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le
gru, l'accesso rapido alle navi e a tutte le zone
dell'impianto di riciclaggio delle navi;
i) garantisce la sicurezza e la formazione dei
lavoratori, anche prevedendo l'uso di attrezzature per la
protezione personale nelle operazioni che lo richiedono;
j) registra incidenti, infortuni e malattie
professionali nonche' effetti cronici e, ove richiesto
dalle autorita' nazionali competenti, segnala eventuali
incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti
cronici che causano, o possono causare, rischi per la
sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per
l'ambiente;
k) si impegna a soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 2.
2. L'operatore di un impianto di riciclaggio delle
navi:
a) invia il piano di riciclaggio della nave, una volta
approvato conformemente all'art. 7, paragrafo 3,
all'armatore e all'amministrazione o ad un organismo
riconosciuto da essa autorizzato;
b) notifica all'amministrazione che l'impianto di
riciclaggio delle navi e' pronto sotto tutti gli aspetti a
iniziare il riciclaggio della nave;
c) dopo aver completato, conformemente al presente
regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave,
trasmette all'amministrazione che ha rilasciato il
certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici
giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale
conformemente al piano di riciclaggio della nave, una
dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave.
La dichiarazione di completamento contiene una relazione
relativa agli incidenti e agli infortuni che risultano
nocivi per la salute umana e/o l'ambiente, se del caso.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire il formato:
a) della notifica prevista al paragrafo 2, lettera b),
del presente articolo per garantirne la coerenza con
l'appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e
b) della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera
c), del presente articolo per garantirne la coerenza con
l'appendice 7 della convenzione di Hong Kong.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'art. 25 del presente
regolamento.».
«Art. 14 (Autorizzazione di impianti di riciclaggio
delle navi situati in uno Stato membro). - 1. Fatte salve
altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, le
autorita' competenti autorizzano gli impianti di
riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i
requisiti di cui all'art. 13 a procedere al riciclaggio
delle navi. Tale autorizzazione puo' essere accordata ai
rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un
periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento
siano rispettati, l'autorizzazione rilasciata a norma di
altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o
dell'Unione puo' essere combinata con l'autorizzazione a
norma del presente articolo in un'unica autorizzazione,
qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione
inutile delle informazioni e dei lavori effettuati
dall'operatore dell'impianto di riciclaggio delle navi o
dall'impresa di riciclaggio delle navi o dall'autorita'
competente. In tali casi, l'autorizzazione puo' essere
prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui
al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.
2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco
degli impianti di riciclaggio delle navi da essi
autorizzati conformemente al paragrafo 1.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 e' comunicato alla
Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.
4. Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non
soddisfi piu' i requisiti stabiliti all'art. 13, lo Stato
membro in cui e' situato tale impianto di riciclaggio delle
navi sospende o revoca l'autorizzazione ad esso concessa o
chiede all'impresa di riciclaggio delle navi interessata di
intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio
la Commissione.
5. Se un impianto di riciclaggio delle navi e' stato
autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro
interessato ne informa senza indugio la Commissione.».
Note al comma 732:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del codice della
navigazione:
«Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei
porti, rade, canali, ovvero in localita' del mare
territoriale nelle quali a giudizio dell'autorita'
marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la
navigazione, il capo del compartimento ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di
provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto,
fissando il termine per l'esecuzione.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine
fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e
alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi
di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il
ricavato dalla vendita non e' sufficiente a coprire le
spese, il proprietario e' tenuto a corrispondere allo Stato
la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le
spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i
creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorita' puo' senz'altro
provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento tonnellate, il proprietario e' tenuto al pagamento
delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore
dei relitti ricuperati.».
Note al comma 733:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di Sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici):
«Art. 6 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione
e al settore immobiliare). - 1. - 4. Omissis.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, bandi o altre procedure amministrative
per l'erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate
al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorita'
da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono
l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali. A tal fine, le
prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Omissis.».

Note al comma 736:

- Si riporta il testo del comma 43 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 1. - 1. - 42. Omissis.
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
Omissis.».
Note al comma 737:

- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 114 della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale). - 1. - 9. Omissis.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della
Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9
maggio 1989, n. 168 costituito dai Ministeri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed,
eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di
garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione,
anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e
dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale,
storico, archeologico e culturale, e' assegnato un
finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001
per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo
di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti
e della navigazione e delle politiche agricole e forestali
e di intesa con la regione Campania, e affidati in
gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sentiti la regione e gli
enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute, anche consorziati tra loro. I decreti
istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono
altresi' le attivita' incompatibili con le finalita'
previste dal presente comma, alla cui violazione si
applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
 


Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale):
«Art. 8 (Aree naturali protette). - 1. - 9. Omissis.
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n.
979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di
lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle
medesime aree protette marine e' autorizzata per
investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
Omissis.».
Note al comma 738:
- Si riporta il testo dell'art. 5-ter del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141:
«Art. 5-ter (Programma sperimentale "Caschi verdi per
l'ambiente"). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo
scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di
collaborazione internazionale volte alla tutela e
salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e
delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per
il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle
riserve di cui al programma "L'uomo e la biosfera" - MAB
dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai
cambiamenti climatici. A tali fini e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge
1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
Note al comma 739:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° giugno
2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997):
«Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno
adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della
Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel
luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di
sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».
Note al comma 740:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Aree marine di riempimento). - 1. Sulla base
delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
dell'Ombrone - Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo
di Leuca;
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
ee ter) Alto Tirreno - Mar Ligure "Santuario dei
cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo.
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire
anche separatamente;
ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire
anche separatamente.
Omissis.».


Note al comma 742:

- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 102. Omissis.
103. Per il completamento della carta geologica
ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua
informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e'
assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di
euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Omissis.».
Note al comma 743:
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e'
pubblicato nella GUUE L 198 del 22 giugno 2020.
Note al comma 744:

- Il riferimento al citato regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
e' riportato nelle note al comma 743.

- Il testo del comma 1 dell'art. 64 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e' riportato nelle note al
comma 231.
Note al comma 746:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 1° giugno
2002, n. 120, e' riportato nelle note al comma 739.
Note al comma 747:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1. - 4.
Omissis.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze
operative e per il funzionamento della struttura, ivi
compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al
comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione
degli interventi.
Omissis.».

Note al comma 748:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale):
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.».
Note al comma 749:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 8-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra
professori o ricercatori universitari, tra il personale di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad
enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di
laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza
professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una
sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei
prescelti dei necessari requisiti di comprovata
professionalita' e competenza nelle materie ambientali,
economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai
commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica
quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di
diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con
le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, e' istituita
la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e formata da un numero massimo di
venti unita', in possesso di laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti
progetti, individuate in base all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del
CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma
2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 7-bis, comma
2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano
in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola
volta. Ai commissari spetta una indennita' aggiuntiva
definita con le modalita' di cui al comma 5, esclusivamente
in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e
solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento
finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli
d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'art. 20, dall'art. 21,
dall'art. 23, dall'art. 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6
e 7 dell'art. 25, e dall'art. 27, del presente decreto.
3.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute,
sono stabilite per i profili di rispettiva competenza
l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di
funzionamento e la disciplina delle situazioni di
inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
anche potenziale della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNIEC, comprensivi dei compensi
per i relativi componenti, in misura complessivamente non
superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'art. 33
del presente decreto, versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi
sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di
ciascun membro della Commissione e della Commissione
tecnica PNIEC e in ragione dei compiti istruttori
effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 3 restano in carico
all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In
caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro
profilo di responsabilita', il componente responsabile
decade dall'incarico con effetto dalla data
dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini
professionali la violazione viene segnalata dall'autorita'
competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano
che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze
tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalita', competenza
ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli
II e III della presente parte.».
«Art. 8-bis (Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC). - 1. La
Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 28,
commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo
III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i
compiti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel
rispetto dell'art. 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
8 del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
art., sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa, nonche' per l'erogazione delle
risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto
si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per
effetto della riduzione degli organi di amministrazione e
controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6 bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre' esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre' esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre' membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Note al comma 751:
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale», e' pubblicata nella GU
Serie Generale n. 166 del 18 luglio 2016.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione
della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino):
«Art. 11 (Programmi di monitoraggio). - 1. - 2.
Omissis.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una
ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio
ambientale esistenti a livello regionale, nazionale,
comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio
anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei
risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti
e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli
stessi.
Omissis.».
Note al comma 755:

- Si riporta il testo dell'art. 174-bis del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per le materie afferenti alla sicurezza e tutela
agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche
funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di
corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
al Generale di divisione in servizio permanente effettivo
del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.».
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante «Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 febbraio
1992, n. 44.

Note al comma 757:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 25 febbraio 1992, n. 46.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e'
pubblicata nella GUUE L 206 del 22 luglio 1992.
- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella
GUUE L 20 del 26 gennaio 2010.
Note al comma 759:

- Si riporta il testo dell'art. 4-ter del citato
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141:
«Art. 4-ter (Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree
protette nazionali e nei centri urbani). - 1. Al fine di
potenziare il contributo delle aree naturalistiche a
livello nazionale per il contenimento delle emissioni
climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'
dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti
orientati al contrasto ai cambiamenti climatici,
all'efficientamento energetico, all'economia circolare,
alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale
e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di
coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei
parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale
(ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere
concesse, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione e nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove
imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma
di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti
di natura incrementale compatibile con le finalita' di cui
all'art. 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che
le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita'
nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento
dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al
presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che
non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le
attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le
finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
criteri e modalita' per la concessione delle misure di
sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto
del limite delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei
progetti finanziati ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettere
a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata a contributi in favore delle micro e piccole
imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che
svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo
modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e'
destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di
tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita'
ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione delle
emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti
climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a
biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse
emissioni, di efficientamento energetico degli edifici,
nonche' per la riduzione delle emissioni di CO 2 nelle aree
portuali.».
- Il testo dell'art. 4-ter del citato decreto-legge 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al
comma 759.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 218 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per i!
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo ria facilitare la
manipolazione eri il trasporto rii merci, dalle materie
prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
di imballaggio che e' stato concepito, progettato e immesso
sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita
molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un
circuito di riutilizzo, con le stesse finalita' per le
quali e' stato concepito.
e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito
da due o piu' strati di materiali diversi che non possono
essere separati manualmente e formano una singola unita',
composto da un recipiente interno e da un involucro
esterno, e che e' riempito, immagazzinato, trasportato e
svuotato in quanto tale;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di
cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui
della produzione;
g) - p);
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatoli,
i recuperatori, i riciclatoli, gli utenti finali, le
pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatoli: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e
gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della
sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
una attivita' professionale acquista o importa per proprio
uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessali, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che
svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce' o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'art. 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare
come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci
o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi
che catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo
gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
Omissis.».
Note al comma 761:

- Il testo del comma 1 dell'art. 218 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
al comma 760.
Note al comma 764:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nelle note al comma 120.
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' riportato nelle note al comma
222.
Note al comma 765:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre
2013.
- Il regolamento (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GUUE L 190 del 28
giugno 2014.
Note al comma 767:

- Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al comma
759.
Note al comma 770:

- Il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, e' riportato nelle note al comma
759.
Note al comma 771:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 recante
«Regolamento recante i criteri operativi e le procedure
autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita'
di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come
introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n.
221», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 febbraio 2017, n. 45.
Note al comma 772:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche'
l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32,
comma 1, e comunica per via telematica a tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'art.
32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1,
lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo
pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita'
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data
della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di
trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare
osservazioni concernenti la valutazione di impatto
ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e
l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni assegnando allo stesso un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una
sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo non
superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine
stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione. L'autorita' competente, ove
motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone,
entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione
integrativa, che il proponente trasmetta, entro i
successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,
predisposto in conformita' all'art. 24, comma 2, del
presente decreto, da pubblicare a cura della medesima
autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'. 6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art.
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.
7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine di
conclusione della consultazione ovvero dalla data di
ricevimento delle eventuali integrazioni documentali,
l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le
Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente
interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei
titoli abilitativi necessari alla realizzazione e
all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La
conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e
si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di
servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di
convocazione dei lavori. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi costituisce il
provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il
provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per
la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente
e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
conformita' all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente
decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 28-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia):
«Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). -
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere
soddisfatte, con una modalita' semplificata, e' possibile
il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio
comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di
poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale
resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di
convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di
diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo
restando quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia
residenziale sociale.
4. La convenzione puo' prevedere modalita' di
attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli
oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le
relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di costruire
convenzionato puo' essere modulato in relazione agli
stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di
costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del
Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica
altresi' la disciplina dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
Note al comma 775:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art.53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale). -
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario
dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle
caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del
territorio e non a patologie organizzative, e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un
fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in
corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a
seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte
costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale
e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e
la cui capacita' fiscale pro capite, determinata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267
del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono
conto dell'importo pro capite della quota da ripianare,
calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°
gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle
entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con
popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati
come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art.
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale
importo e' destinato al pagamento delle spese di parte
corrente relative a spese di personale, alla produzione di
servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli
enti locali interessati delle predette somme, da
effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e' subordinata
all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi
di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.
Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti
locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di nuove
sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere
utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono
contabilizzate secondo le modalita' previste dal paragrafo
3.20-bis del principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi
dell'art. 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo
periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di
cui all'art. 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del
bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'art. 194 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono
aggiunte le seguenti parole: ", nonche', in presenza di
piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa". Nella
delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente
individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano
di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con
deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali
di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30
giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi'
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a
qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La
sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai
provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure previste dal codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta
a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del primo periodo
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a
garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi
prevista dall'art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di
cui al comma 5 del medesimo art. 243.».
- Si riporta il testo dell'art. 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo.La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'art.6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'art.6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttivedi cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio dinovanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera unpiano di
riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario.Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica
ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'art.4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinatasulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
Note al comma 776:

- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 43
del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive):
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale). -
1. - 5-ter. Omissis.
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza
di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere
ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel caso di
adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al
fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di
tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di
decreto e' inviato, per l'intesa, alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali; qualora ricorra la
condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e'
comunque adottato. Lo schema di decreto con la nota
metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
e' conformato ai citati pareri.
Omissis.».

Note al comma 777:
- Il testo dell'art. 53 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle note al comma 775.
Note al comma 778:

- Si riporta il testo degli articoli 242 e 244 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 193,
nonche' con le modalita' di cui all'art. 194 per le
fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Il testo dell'art. 243-bis del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' riportato nelle note
al comma 775.
Note al comma 780:
- Il citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la
conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30
agosto 1997, n. 202.
Note al comma 783:

- Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1. - 1. - 28. Omissis.
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La
Commissione e' formata da undici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle
regioni.
Omissis.».
Note al comma 784:
- Si riporta il testo del comma 418 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1. - 1. - 417. Omissis.
418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
Omissis.».
Note al comma 785:

- Il testo del comma 418 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma
784.

Note al comma 786:

-Si riporta il testo dell'artico lo 109 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di
urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19). - 1. In
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della
quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art.
42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, ferme restando le priorita' relative alla copertura
dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della
Giunta regionale o provinciale del rendiconto della
gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e
della successiva approvazione del rendiconto da parte del
Consiglio regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da
parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato
di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad
interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme
relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema
economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del
virus COVID-19. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con
riferimento al rendiconto 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio
e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti
locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020,
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota
libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e'
autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio,
per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia
approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e
l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli
stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di
equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare, anche
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti
connesse all'emergenza in corso, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo
testo unico.
2-bis. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in
deroga all'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono
essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza
opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei
successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Assestamento del bilancio). - 1. Entro il 31
luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle
previsioni di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo
pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia
esigibilita', accertati in sede di rendiconto
dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi
restando i vincoli di cui all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso
di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti
di riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota
integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico
dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al
contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di
amministrazione;
c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo
di amministrazione tenuto conto della struttura e della
sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con
particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie
prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle
condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri
sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa
concesse dall'istituto tesoriere.
3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di
parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da
parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge
di assestamento del bilancio anche sulla base delle
risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo
restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di
bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito
dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la
decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale
avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli
investimenti possono essere applicati al bilancio di
previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del
rendiconto che ne certifica la sussistenza.».
- Si riporta il testo dei paragrafi 3.20-bis e 3.23
dell'allegato 4/2 del citato decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dalla presente legge:
«Allegato 4 (Principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria). - 1. - 2. Omissis.
3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione
contabile.
3.1 - 3.20 Omissis.
3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003,
come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito
dalla normativa statale, una momentanea carenza di
liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di
liquidita' non costituiscono indebitamento agli effetti
dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono
entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali applicano l'art. 39-ter del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- per le anticipazioni di cui all'art. 243-quinquies
del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali
applicano le modalita' di contabilizzazione definite in
sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni
della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'art.
243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati
iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo
secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE
2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in
spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15,
codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si richiama la
delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12
settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli
enti locali la possibilita' di impiegare il fondo non solo
con finalita' di anticipazione di cassa, ma anche con
funzione di copertura, espressamente prevendendo l'utilizzo
delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c
del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del
disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei
debiti fuori bilanci.".
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma
849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle
Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.
3.20-ter. - 3.22 Omissis.
3.23. La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti
all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al
sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del
principio dell'integrita' del bilancio.
Pertanto, tenuto conto della natura di contratti
autonomi e distinti rivestita, ad ogni effetto di legge,
dai derivati e dai contratti di finanziamento sottostanti,
dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi
finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai
saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio
a seguito del contratto "derivato".
La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di
soli interessi e' rilevata rispettivamente, per l'entrata,
nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio.
L'eventuale differenza positiva costituisce una quota
vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata,
secondo il seguente ordine di priorita', a garantire i
rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito
sottostante in caso di estinzione anticipata, al
finanziamento di investimenti.
Gli eventuali flussi in entrata "una tantum",
conseguenti alla rimodulazione temporale o alla
ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito
sottostante, - i cosiddetti "up front" derivanti dalle
operazioni di cui all'art. 3, lettera f) del D.M. 389/2003,
in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento
prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003
- vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate
"accensioni di prestiti".
Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront,
una quota del flusso annuale di spesa e' imputato a
rimborso di prestiti. La quota da registrare come "rimborso
di prestiti" e' individuata sulla base del piano di
ammortamento (definito in considerazione della durata del
derivato e del tasso di interesse del derivato
sottostante).
La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti
contratti di derivati che non hanno natura di interessi, ma
prevedono l'ammortamento di un finanziamento, e' rilevata
nel titolo terzo della spesa concernente le spese per
incremento di attivita' finanziarie.
Ad esempio, nel caso di derivati "bullet/amortizing",
diretti a costituire forme di ammortamento graduale del
debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato
"bullet", che prevedono il rimborso del capitale in
un'unica soluzione alla scadenza, annualmente possono
presentarsi tre distinti flussi finanziari:
1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese
per interessi passivi sui derivati;
2) spese per interessi passivi sul debito originale
(destinati ai sottoscrittori del titolo obbligazionario);
3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero per
costituire un capitale alla scadenza del bullet, da
utilizzare per il rimborso di tale debito, ad esempio
attraverso l'acquisto di titoli da parte dell'istituto
finanziario che gestisce il fondo).
Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono
contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrita'
del bilancio, dando separata contabilizzazione ai flussi
finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai
saldi differenziali attivi o passivi riguardanti il
contratto derivato.
Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel
titolo terzo della spesa, come "Spese derivanti dalla
sottoscrizione di un derivato di ammortamento".
Alla scadenza del bullet, gli istituti finanziari che
gestiscono tali fondi provvedono a versare all'ente il
valore del nozionale da rimborsare (registrato nel titolo 5
dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attivita'
finanziarie) che provvedera' a girare lo stesso importo
agli obbligazionisti ad estinzione del debito.
Nell'ipotesi di sottoscrizione di un contratto
concernente un derivato da ammortamento
(bullet/amortizing), diretto a costituire forme di
ammortamento graduale di un debito che presenta una
scadenza unica ("bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a:
- accertare l'entrata derivante dal diritto di ricevere
risorse di importo pari al debito sottostante il derivato,
nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di
attivita' finanziarie, come "Entrate derivanti dalla
chiusura di un derivato di ammortamento" con imputazione
all'esercizio di scadenza di tale debito;
- impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che
l'ente si e' impegnato ad effettuare, con imputazione ai
singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere
effettuati, nel titolo terzo della spesa come "Spese
derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di
ammortamento".
Nel caso di derivati che prevedono lo scambio di flussi
di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing",
entrambi a tasso fisso, non essendo presente un rischio
reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai
reciproci pagamenti periodici, non e' obbligatorio
l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse.
Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la
somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di
mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato
presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market),
ha la stessa natura dei flussi netti originati
periodicamente dallo stesso e, pertanto, e' imputata, in
caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate
(entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo,
nel Titolo I delle spese (spese correnti).
Nel caso di mark to market positivo e' necessario
stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore
corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al
quale non e' possibile impegnare e pagare. La conseguente
economia di bilancio costituisce una quota vincolata del
risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di
tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di
eventuali mark to market negativi futuri, e fino a completa
estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti,
nel caso di estinzione anticipata di uno strumento
finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (cd. mark
to market) viene destinata all'estinzione anticipata di
altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il mark
to market positivo viene utilizzato dall'ente per
estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o
al buono obbligazionario a copertura del quale era stato
perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata.
Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da
strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i
collegati contrati derivati, residui uno quota positiva di
mark to market, quest'ultima e' destinata alla riduzione
dell'indebitamento generale dell'ente e alla riduzione del
disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate
registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.
Nel caso di estinzione anticipata di derivati da
ammortamento (bullet/amortizing) si provvede:
a) alla cancellazione del credito derivante dalla
sottoscrizione del derivato di ammortamento gia' accertato
e imputato all'esercizio di scadenza del debito
sottostostante (Entrate derivanti dalla chiusura di un
derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001);
b) all'accertamento e dell'incasso dell'entrata
derivante dalla chiusura anticipata del derivato, o
all'impegno e al pagamento della spesa sostenuta per
chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in cui
l'operazione di chiusura anticipata comporti la necessita'
di rimborsare le controparti. Sia l'accertamento che
l'impegno sono registrati tra le partite finanziarie, come
entrate e spese derivanti dalla chiusura anticipata del
derivato di ammortamento, e imputati all'esercizio della
chiusura anticipata del derivato (Entrate derivanti dalla
chiusura anticipata di un derivato di ammortamento
E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura
anticipata di un derivato di ammortamento
U.3.04.08.01.002). La registrazione degli incassi o dei
pagamenti e' effettuata anche in caso di assenza di
effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto
finanziario provvede direttamente all'estinzione della
quota del debito coperta dal derivato (attraverso una
regolazione contabile,). L'eventuale entrata non destinata
alla copertura dell'operazione di
rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del
debito, e' accantonata, con le stesse modalita' previste in
caso di mark to market positivo dei derivati che prevedono
solo lo scambio di flussi di interesse.
Omissis.».
Note al comma 789:

- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 16. Omissis.
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale, una momentanea carenza
di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio.
Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti
del citato art. 119, le operazioni di revisione,
ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di
approvvigionamento finanziario che determinano una
riduzione del valore finanziario delle passivita' totali.
In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati
dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
Omissis.».
Note al comma 790:

- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 25 marzo 2020, n. 79.
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16
maggio 2020, n. 125.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - 1. Ai fini del ristoro della
perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle
minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del
fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di
euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore
di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo
di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20
novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che
tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui
comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e
di cui all'art. 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate
dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Ministeri", al fine di garantire l'omogeneita' dei conti
pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori
entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in
1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi
di trasporto scolastico in conformita' alle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le
risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal
decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020,
pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188
del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni,
nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico
aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel
2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel
limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del CAD di
cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli
obblighi di certificazione di cui al presente comma, per
gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime
regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di
cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2022.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di
gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro
il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle
certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di
cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2020.».
Note al comma 792:
- Si riporta il testo del comma 449 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art.1. - 1. - 448. Omissis.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno
2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra
i comuni interessati sulla base del gettito effettivo
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei
commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo.
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma
130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000
annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000
abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri
di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un valore
negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il contributo
di cui al periodo precedente e' attribuito sino a
concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis).
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui
al periodo precedente e' ripartito su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo
conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la
funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresi'
disciplinate le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del
monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano
destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono
recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018.
Omissis.».
Note al comma 794:
- Si riporta il testo del comma 448 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 447. Omissis.
448. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta
municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa
alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in
euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro
6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365
per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in
euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365
per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in
euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365
per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in
euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365
annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000
assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari
connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
Omissis.».
Note al comma 797:
Il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' riportato nelle
note al comma 335.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«Art. 8 (Funzioni delle regioni). - 1. - 2. Omissis.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli
ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per
la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete.
Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di
norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti
per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali; d)
promozione della sperimentazione di modelli innovativi di
servizi in grado di coordinare le risorse umane e
finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresi' alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita',
di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attivita' disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle
tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.
Omissis.».
Note al comma 798:
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' riportato nelle note al comma
797.
Note al comma 799:
- Si riporta il testo del comma 386 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1. - 1. - 385. Omissis.
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale", al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.
Omissis.».
Note al comma 801:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale
a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire
l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la
spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta
soglia di un valore non superiore a quello stabilito con
decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita'
in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa di personale. I
predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I
comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e
la media delle predette entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore
soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando
un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al
valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30
per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a
riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commi
360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del
personale educativo degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo art. 1.
2-quater. Il comma 2 dell'art. 14-ter del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa
per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al
primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui
il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da
altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n.
266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura
del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
- Il testo dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note al comma
69.
- Il testo del comma 3-septies dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nelle note al comma 943.
Note al comma 802:

- Il testo del comma 2 dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), e' riportato nelle note al
comma 292.
Note al comma 803:
- Il testo del comma 386 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' riportato nelle note al comma
799.
Note al comma 804:

- Il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' riportato nelle note al comma
398.
Note al comma 807:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 31 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 31 (Disposizioni particolari per regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano). - 1. - 2. Omissis.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista
dall'art. 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009,
agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e
statistico-informativi, delle disposizioni relative alla
raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei
fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati
informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato
decreto legislativo n. 216 del 2010.».
Note al comma 808:

- Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. 1. - 874. Omissis.
875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a
favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane
della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro
annui. Il contributo spettante a ciascun ente e'
determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il
contributo di cui al periodo precedente e' versato dal
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato
a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da
parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto
disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario
non iscrive in entrata le somme relative ai contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo
corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico

Omissis.».
- Il testo del comma 418 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note al comma
784.
Note al comma 809:

- Si riporta il testo dei commi da 134 a 138 dell'art.
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 133. Omissis.
134. Al fine di favorire gli investimenti, per il
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di
sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di
ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche
ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di
cui all'art. 3, comma 18, lettera c), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135
milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di
524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di
euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno
2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al
periodo precedente tengono conto della riduzione apportata
ai sensi dell'art. 39, comma 14-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a
ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo
periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge e possono essere modificati, a invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire,
entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
135. I contributi per gli investimenti di cui al comma
134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun
anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del
proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente
al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a
ciascun comune e' finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
nonche' per interventi sulla viabilita' e sui trasporti
anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento
ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dei comuni;
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento
modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e
alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti
inquinati;
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili a utilizzo pluriennale.
135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del
contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai
comuni del proprio territorio, individuano gli interventi
oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di
progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari,
entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di
riferimento, classifichino i medesimi interventi nel
sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la
voce "Contributo investimenti indiretti art. 1, comma 134,
legge di bilancio 2019".
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi
decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I
risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma
135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro
sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma
136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30
settembre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo
provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I
comuni beneficiari del contributo di cui al periodo
precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15
dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di
monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato
rispetto del termine di cui al periodo precedente,
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato.
137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere
le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli
investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed
effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o
forniture oggetto dei medesimi contributi.
138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture
di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo e'
effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel
caso di investimenti diretti, attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Omissis.».
Note al comma 810:
- Si riporta il testo del comma 63 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 62. Omissis.
63. Per il finanziamento degli interventi di
manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova
costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di
cablaggio interno delle scuole di province e citta'
metropolitane, nonche' degli enti di decentramento
regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Omissis.».
Note al comma 811:
- Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'art. 11
del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
4-quinquies. Omissis.
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
Omissis.».
Note al comma 812:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-ter del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica). - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19,
fino al 31 dicembre 2021 i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta' metropolitane operano, nel rispetto
dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea, con i poteri dei commissari di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma
1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, con riferimento al termine minimo per la ricezione
delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di
cui all'art. 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
che e' stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara.
Omissis.».
Note al comma 813:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi
infrastrutturali). - 1. - 2. Omissis.
3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle gestioni
commissariali finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al
contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tutti i commissari
nominati per la predetta finalita' sulla base di specifiche
norme di legge operano, fino all'ultimazione degli
interventi, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano
esclusi dall'ambito di applicazione del citato art. 4 i
commissari nominati ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'art. 1
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
nonche' i commissari straordinari nominati per l'attuazione
di interventi di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art.
11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e
di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti all'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo.».
 


Note al comma 814:
- Si riporta il testo del comma 871 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 870. Omissis.
871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7
novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un
trasferimento di risorse aggiuntive per spese di
investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le
spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade,
scuole, immobili di proprieta' regionale, beni culturali ed
archeologici ed aree contermini, nonche' per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale,
inclusi ospedali e strutture destinate al servizio
sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze
universitarie e delle strutture destinate a servizi
connessi al diritto allo studio universitario, per
l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili a utilizzo pluriennale e per l'integrazione dei
fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche
ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in
quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114
milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022,
euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno
2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per
l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95
milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145
milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno
2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura
del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito
dell'attestazione da parte del Presidente della regione
dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei
contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per
cento, a seguito della realizzazione degli stati di
avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della
regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili
acquistati, parimenti attestata dal Presidente della
regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilita'
di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di
avanzamento, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla
regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per
investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da
ripartire di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, come rideterminate dall'art. 1, comma 555, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20
per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione
dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per
cento a seguito della realizzazione degli stati di
avanzamento dei lavori.
Omissis.».
Note al comma 815:

- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra
le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
a) e' effettuata la ricognizione delle dotazioni
infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture
sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonche' la rete
stradale, autostradale, ferroviaria, portuale,
aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e
distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e
delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la
perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi
per le predette tipologie di infrastrutture.
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a),
e' effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della
Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
coordina le attivita' propedeutiche all'emanazione dei
decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i
Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la
ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard
di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al
comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture
necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli
standard di riferimento per la perequazione
infrastrutturale, nonche' stabiliti i criteri di priorita'
per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento
delle infrastrutture necessarie di cui al periodo
precedente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'art. 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1-quater si provvede con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
individua gli interventi da realizzare, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche
della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo
di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli
interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».
Note al comma 816:

- La legge 11 agosto 2003, n. 218 recante «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18
agosto 2003, n. 190.

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 44
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico
locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di
servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la
dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali
risorse possono essere utilizzate, oltre che per le
medesime finalita' di cui al citato art. 200, anche per il
finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per
fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento derivanti
dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento
della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico
dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente
alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore all'80 per cento della capacita', a tale fine
ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo
obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e'
autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1,
nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa
attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni
autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione
dell'art. 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei
criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e
provincia autonoma per il finanziamento dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni
tra gli enti stessi, nonche' alla ripartizione delle
residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i
medesimi criteri e modalita' di cui al citato art. 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 200 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste dall'art.
215 del presente decreto.
Omissis.».
Note al comma 817:
- Il testo del comma 1 dell'art. 44 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al
comma 816.
Note al comma 818:
- Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'art.
12-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Codice della strada):
«Art.12-bis (Prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta e fermata). - 1. Con
provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni
di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in
materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto
dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento,
aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle societa'
private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di
superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento
del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti
comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o
delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e
alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e
accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o
di fermata connesse all'espletamento delle predette
attivita'.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal
personale, nominativamente designato in tale funzione con
il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo
accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e
con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata
formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle
proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico
ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere
conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita'
di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta
sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al
servizio di linea.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all'art. 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
2, commi 1 e 2, ovvero dell'art. 3, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale
o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3. Se il
mancato rispetto delle predette misure avviene mediante
l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo
periodo e' aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m),
p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica
l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure di cui all'art. 3 sono irrogate
dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
procedimenti si applica l'art. 103 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o
la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o
dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione
di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura
massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art.
452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera
e), e' punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
come modificato dal comma 7.
7. Al primo comma dell'art. 260 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le
parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000".
8. Le disposizioni del presente articolo che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in
tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella
misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure
avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
di polizia municipale munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale
delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del
Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle
misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale
ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro.».
Note al comma 819:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada):
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di
categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E,
E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in
senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per
tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per
doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facolta' puo' essere prevista indipendentemente dalla
larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla
posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei
veicoli autorizzati al transito. Tale modalita' di
circolazione dei velocipedi e' denominata 'doppio senso
ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle
strade di cui alla lettera i), purche' non siano presenti
binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia
inferiore a 4,30 m.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le
limitazioni o i divieti previsti al presente comma e'
soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma
13-bis.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
87,00 a Euro 345,00.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 a euro 679 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 42,00 a Euro 173,00. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 333,00.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 26,00
a Euro 102,00 e la sanzione stessa e' applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.».
Note al comma 821:

- La legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante
«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 marzo 1992, n. 55.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile
1998, n. 92.
Note al comma 822:

- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da
effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al
presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
il termine di cui al comma 2 dell'art. 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e
del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 e' differito al 31 gennaio 2021».
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nelle note al
comma 790.

Note al comma 823:
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di
garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una
dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto
ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al
comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle
Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui
uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile
perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con
le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo
sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.79,
comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente
articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla
finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722
euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite
massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo
di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli
importi previsti nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato
l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto
dall'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo
delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei
rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori
spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art.
24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari
nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario
connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza
COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo
gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto
delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla
Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e
Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci
regionali alla voce del piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al
fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato
l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a
statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori
spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo
complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino
alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere
dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota
da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella
tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e
l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla
media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni
2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero
per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP,
all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La
media di cui al periodo precedente e' determinata dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei
rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di
mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun
anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano
i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in
attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come
trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione
del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,
per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al
comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province
autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 265.".
- Il testo del comma 1-ter dell'art. 109 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nelle note al comma 790.
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 896. Omissis.
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
Omissis.».
Note al comma 826:
- Il testo dell'art. 111 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 823.
Note al comma 827:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
Omissis.»
Note al comma 828:
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013)):
«128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a
45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a
firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del
responsabile finanziario, che attesta la necessita' di
rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la
stabilita' degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.»
Note al comma 830:
- Il testo dell'art. 39 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 790.
Note al comma 831:
- Il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 822.
Note al comma 834:
- Il testo del comma 2 dell'art. 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al comma 722.
Note al comma 835:
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e' riportato nelle note al comma 789.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1.
Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se
l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del Fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite e' determinato anche con riferimento ai
finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo
debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.»
- Il testo del paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2
annesso al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' riportato nelle note al comma 787.
Note al comma 836:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.»
Note al comma 838:
- Il testo del comma 2 dell'art. 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nelle note al comma 722.
Note al comma 839:
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'art. 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. La violazione dolosa
o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito
disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro
applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'art. 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'art. 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
art. 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma
3.»
Note al comma 843:
- Si riporta il testo dell'art. 106-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto
finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in
stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.
Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50 per cento, alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato
di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato
e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50
per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui
organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Fondo
e' ripartito, sulla base della popolazione residente al 31
dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con
la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla
relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu'
settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
illecite gravi e reiterate, tali da determinare
un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali
o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle
risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le
situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita'
l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari
interventi di risanamento indicando gli atti da assumere,
con la fissazione di un termine per l'adozione degli
stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso
inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna
all'ente un ulteriore termine, non superiore a venti
giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si
sostituisce, mediante commissario ad acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli
enti locali provvedono con le risorse disponibili a
legislazione vigente sui propri bilanci.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il
Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali
successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro
incandidabilita' sia dichiarata con provvedimento
definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilita'
il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per
territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati
nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.»
Note al comma 844:
- Il testo dell'art. 106-bis del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 843.
Note al comma 847:
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«562. Le forniture di beni si considerano effettuate a
Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o
della messa a disposizione si trova nel territorio del
comune. Le forniture di energia elettrica in condotte, di
gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di
teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a
Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa,
arti o professioni da soggetti che hanno la sede della
attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia.
Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti,
secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli
stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di
imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese
nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti
non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si
considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni
di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.
Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a
Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal
solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566
sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad
imposta secondo criteri di territorialita' analoghi a
quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di
imposta sul valore aggiunto.»
Note al comma 852:
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige):
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino-Alto
Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.»
Note al comma 856:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13
febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e
disciplina dell'accesso in magistratura), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina economica e valutazione dei servizi
prestati dai magistrati della pianta organica flessibile
distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante
organiche). - 1. Per i magistrati destinati alla pianta
organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio
e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento
successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di
effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio
inferiori al mese non sono considerate.
1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica
flessibile distrettuale e' attribuito, per il periodo di
effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro
mesi, un incentivo economico parametrato all'indennita'
mensile di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 maggio
1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta
organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il
magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda,
ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che
prevedono il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai
tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo
della Corte di cassazione.»
Note al comma 858:
- Si riporta il testo dei commi 1-quater e 1-quinquies
dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari):
«Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1. - 1-ter.
Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
Omissis.»
Note al comma 869:
- Si riporta il testo dei commi 438 e 440 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«438. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'art. 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo
previsti dall'art. 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale
fine i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.»
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi
tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30
giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio
2019;
b) al personale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019- 2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.»
Note al comma 870:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 del
citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Omissis
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
Omissis.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
146.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nelle note al comma 434.
Note al comma 873:
- Si riporta il testo degli articoli 247 e 248 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle condizioni di
salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non
dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di
cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate
anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di
svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei
locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto
delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli
oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale,
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
loro esito, e' effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono
resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da
remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo
svolgimento delle prove concorsuali e le connesse
procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato
anche con modalita' digitali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi
di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico
delle amministrazioni interessate alle procedure
concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati
delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di
concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita'
di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente
in base al titolo di studio definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli
specifici titoli professionali previsti dalle singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri individua i componenti delle
commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.
A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all'art. 53, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario
nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici
giorni.
10. All'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della
presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo non si applica la riserva di cui all'art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i
termini previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.»
«Art. 248 (Disposizioni per la conclusione delle
procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il
personale delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per le
procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di
cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata
effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,
la Commissione per l'attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni
destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di
svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti
alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per
lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo
svolgimento in videoconferenza della prova orale,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi
decentrate secondo le modalita' dell'art. 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle
sottocommissioni si applica il comma 7 dell'art. 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle
prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA
puo' risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione
delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per
l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non hanno avuto un
principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo
limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino
alla data della risoluzione, con oneri a carico delle
amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali
con FormezPA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei
presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di
danno erariale.»
- Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 430.
Note al comma 880:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia o la
mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
Note al comma 884:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 886:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 887:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del
citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali). - 1. Omissis
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2,
commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali
continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni
per le quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi
di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei
limiti massimi del personale in servizio alla data del 24
giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con
contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale
inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e
non docente in servizio a tempo determinato ed
indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il decreto di cui al
precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli
del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri
la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del
predetto personale, prevedendo ove necessario il
superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche,
l'anzianita' maturata con contratti di lavoro flessibile,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e
professionali. Completato l'inquadramento di cui al terzo
periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle
risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui
al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai
sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il
personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in
servizio alla data del 1° dicembre 2020.
Omissis.»
Note al comma 888:
- Il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal comma 887 della presente legge, e' riportato
nelle note al medesimo comma 887.
Note al comma 890:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2019, n. 143, recante «Regolamento recante le procedure e
le modalita' per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico
del comparto AFAM» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 16 dicembre 2019, n. 294.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-quater
del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12
(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca):
«Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. - 2. Omissis
3. All'art. 1, comma 655, primo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico
2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino
all'anno accademico 2020/2021 incluso".»
Note al comma 891:
- Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge
21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con
il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di
cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono,
con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso
nelle graduatorie nazionali.»
Note al comma 892:
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 181.
- Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264.
Note al comma 893:
- Si riporta il testo del comma 654 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle istituzioni di cui al comma
653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e'
ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle
procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento
di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di
seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno
tre anni accademici. Fino all'applicazione delle
disposizioni del predetto regolamento le procedure per il
passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda
fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate
nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle
risorse gia' accantonate a tal fine negli anni accademici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, puo' prevedere la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette
risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le
cattedre, puo' essere destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, al reclutamento di
direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma
653 nonche' alla determinazione e all'ampliamento delle
dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi
musicali Gaetano Braga di Teramo e degli Istituti superiori
per le industrie artistiche (ISIA).»
Note al comma 894:
- Si riporta il testo del comma 285 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge
21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con
il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di
cui all'art. 2, comma 1, della predetta legge provvedono,
con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto
disposto dall'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi
di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni,
anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso
nelle graduatorie nazionali.
285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284
non sono comunque conferibili al personale in servizio di
ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo
espletamento di procedure pubbliche che assicurino la
valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita'
degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di
insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.»
Note al comma 895:
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per
il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
febbraio 2018, n. 34.
Note al comma 897:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nelle note al comma
870.
Note al comma 898:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 9 (Fabbisogno, budget e spese di personale). - 1.
Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto
conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del
migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la
sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia
di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento
del personale nei Piani triennali di attivita' di cui
all'art. 7.
2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
il personale di competenza dell'anno di riferimento alla
media delle entrate complessive dell'ente come risultante
dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti
tale rapporto non puo' superare l'80 per cento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante
operano entro il mese di maggio di ciascun anno il
monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'art. 12. Nel caso
in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che
possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di
bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse
previste a legislazione vigente, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica invita l'ente, con specifici rilievi, a fornire,
circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni
dall'acquisizione della relazione, qualora l'ente non abbia
fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi
di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli
equilibri di bilancio, il Ministro per la semplific azione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante,
adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare
gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione
del limite di cui al comma 2.
4. Il calcolo delle spese complessive del personale e'
dato dalla somma algebrica delle spese di competenza
dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per
personale con contratto a tempo determinato la cui
copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici o privati.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale a tempo determinato devono
essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati
dall'organo di vertice che dimostrino la capacita' a
sostenere gli oneri finanziari assunti.
6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti
criteri:
a) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento,
non possono procedere all'assunzione di personale;
b) gli enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento riportano un rapporto
delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono
procedere all'assunzione di personale con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non
piu' del margine a disposizione rispetto al limite dell'80
per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del
monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per
ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti, e'
definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo
prendendo come riferimento il costo medio della qualifica
del dirigente di ricerca.»
Note al comma 899:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
Note al comma 902:
- Il capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
comprende gli articoli 26-bis e 26-ter:
«Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di
formazione riguardano le materie di cui all'art. 1 e
comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza
nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita'
formative, promosso anche attraverso seminari, convegni,
cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le
strutture scolastiche e universitarie, anche
internazionali, e la comunita' scientifica, avviene
attraverso il corpo nazionale.
2. Le attivita' formative comprendono, altresi',
l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle
relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del
personale del corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento
delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui
all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni
pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro
soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo
svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed
addestrativa in materia.
4. Il corpo nazionale assicura le attivita' formative
anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 32,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del
personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), e dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi di cui all'art. 116, comma 4, del medesimo
decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non
abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti
ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui
all'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di
formazione svolti dal corpo nazionale o da enti pubblici e
privati, e' rilasciato, previo superamento di prova
tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del
Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della
separazione delle funzioni di formazione da quelle di
attestazione di idoneita'.
6. Il corpo nazionale svolge, su richiesta degli
interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti
attivita' nelle materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del
personale e dei volontari di protezione civile, ivi
compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del
personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi
compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.»
«Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione).- 1.
I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui
all'art. 26-bis sono effettuati dal corpo nazionale a
titolo oneroso.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i corrispettivi per le attivita' di
formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di
idoneita' previsti all'art. 26-bis che potranno essere
differenziati per le attivita' rese a favore delle
amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe
e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere
finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su
base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del
personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature
necessarie.»
Note al comma 905:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 249 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al
ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo
alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello
specifico servizio operativo presso i reparti volo del
Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi
2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, in
fase di prima applicazione, anche in soprannumero
riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni
organiche, ferma restando la consistenza complessiva del
ruolo prevista nella tabella A allegata al presente
decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero e' reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di
posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei
capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori
antincendio, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c). Ai fini del predetto inquadramento si applica il
criterio della maggiore anzianita' nella medesima
specializzazione.
Omissis.»
Note al comma 906:
- Si riporta il testo dell'art. 38 della citata legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni a favore dei congiunti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e spese
sanitarie sostenute dal medesimo personale). - 1. Possono
essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, previo superamento del corso per vigile
permanente in prova e nei profili professionali del settore
dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino
alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un
fratello convivente del personale appartenente al corpo
nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al
servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel
corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio
1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per
l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione
economica B1, restano comunque ferme le ulteriori
disposizioni vigenti in materia.
1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a
ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi
operativi e di supporto all'attivita' operativa sono
anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse
disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del
dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del
servizio sanitario del Corpo medesimo.»
Note al comma 907:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 7 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze armate). - 1. - 4.
Omissis
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
Note al comma 908:
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella
GUUE L 255 del 28 agosto 2014.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
GUUE L 255 del 28 agosto 2014.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 giugno 2018, n. 144.
- Si riporta il testo del comma 147 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«147. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,
e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017
sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.»
Note al comma 910:
- Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro
giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che modifica
il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n.
1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE e' pubblicato
nella GUUE L 250 del 4 ottobre 2018.
Note al comma 911:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Si riporta il testo del comma 3-sexies dell'art. 4
del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 3-quinquies
Omissis
3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere
autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali
possono aderire alla ricognizione di cui al comma
3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 19
giugno 2019, n. 56:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e
gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno
2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza
dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le
amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano
dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore
organizzazione del lavoro, nonche', in via prioritaria, di
reclutare figure professionali con elevate competenze in
materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e
dei procedimenti amministrativi;
c) qualita' dei servizi pubblici;
d) gestione dei Fondi strutturali e della capacita' di
investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attivita' ispettiva;
g) contabilita' pubblica e gestione finanziaria.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con
il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base del
piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo
del comma 3 del presente articolo e all'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, nonche' del piano dei fabbisogni definito secondo i
criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o
allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite
massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrispondente triennio, al netto delle
risorse di cui alla lettera a), secondo le modalita' di cui
all'art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate
successivamente alla maturazione della corrispondente
facolta' di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di
reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli
stessi di operare i controlli successivi e procedere alle
restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali
per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione
pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti
a avviare le procedure concorsuali con tempestivita' e
omogeneita' di contenuti e gestisce le procedure
concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.
5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del nucleo
della concretezza, di cui all'art. 60-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di
personale di cui all'art. 60-quater del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i
conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per le finalita' del comma 4, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del
presente comma, le procedure concorsuali di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con modalita' semplificate, anche
in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per quanto concerne, in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione
delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso, per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile.
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede allo sviluppo di un portale del
reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalita'
automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio
2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 34:
1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla
data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo art. 33,
ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo,
qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non
accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi
dell'art. 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso
indicata";
2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dodici
mesi," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle
relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 15-septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," e dopo
le parole: "iscritto nell'apposito elenco" sono aggiunte le
seguenti: "e in possesso della qualifica e della categoria
di inquadramento occorrenti";
b) all'art. 34-bis:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'amministrazione destinataria comunica
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la
rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da
parte del dipendente in disponibilita'";
2) al comma 4, le parole: "decorsi due mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi quarantacinque giorni";
c) all'art. 39:
1) al comma 1, le parole: "Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono programmi di assunzioni per
portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68," sono sostituite dalle seguenti: "Le
amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche
per profili professionali delle aree o categorie previste
dai contratti collettivi di comparto per i quali non e'
previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del
presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi
dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai
soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio
previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68
del 1999 e dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407,";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Assunzioni
obbligatorie e tirocinio delle categorie protette".
10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle
disposizioni vigenti.
11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il presidente e i membri delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza da non piu' di quattro anni alla
data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in
possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi
di cui al precedente periodo non si applica la disciplina
di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di
inconferibilita' o di incompatibilita' previste dalla
legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego, comunque determinata, e' causa di
esclusione dalla nomina del dipendente, anche in
quiescenza, a presidente o componente di una commissione
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un
pubblico impiego.
12.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che
li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
15. Al fine di accelerare la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale
dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso,
articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o
settori tematici omogenei. L'iscrizione all'albo ha durata
di tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto
previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, le cause di
incompatibilita' e di inconferibilita' dell'incarico
nonche' le modalita' di gestione e di aggiornamento
dell'albo e sono individuate le sottosezioni in cui e'
articolato l'albo medesimo. Fino all'adozione del decreto
di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici
continuano ad essere costituite secondo le disposizioni
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della
presente legge. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'albo di cui al comma 15 puo' essere utilizzato
per la formazione delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego
svolti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
- Il testo dell'art. 248 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 873.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.
Note al comma 912:
- Si riporta il testo dei commi 4 e 5-bis dell'art. 19
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
3. Omissis
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. - 5. Omissis
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
Omissis.»
Note al comma 914:
- La legge 5 aprile 1985, n. 124 recante «Disposizioni
per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 87 del 12 aprile 1985.
Note al comma 917:
- Si riporta il testo dell'art. 2259-ter del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dal comma 983
della presente legge:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni
organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale
conseguimento della dotazione organica complessiva del
personale civile del Ministero della difesa fissata in
ventimila unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso
termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio
2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto
strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali,
si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva
rideterminazione della dotazione organica complessiva di
cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretario generale della difesa per l'area di relativa
competenza, previa informazione alle organizzazioni
sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica
complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva
come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il
Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa, dei Capi di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di
rispettiva competenza, predispone il piano di
riassorbimento delle unita' di personale risultanti in
eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal
Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con
le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente
in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale
e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le
unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei
seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione
secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le
procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di
amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri,
mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche
attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego
del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli
interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di
cui all'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.
724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e
con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura
non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta'
assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo
quanto disposto dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta
giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti
eventualmente non coperti dal personale civile sono
devoluti a favore del personale militare secondo le
modalita' di cui all'art. 2209-quinquies. I trasferimenti
presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura percentuale stabilita con intesa in sede di
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso
dell'amministrazione ricevente, previa verifica della
rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i
requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate
sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei
tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al
comma 8 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
personale collocato in disponibilita' maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui
al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si
provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni
organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
pari a 20 milioni di euro annui, e' destinata ad alimentare
il Fondo risorse decentrate del personale civile del
Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a
30 milioni di euro annui, e' destinata ad aumentare per il
medesimo personale l'indennita' di amministrazione, le cui
misure sono determinate in sede di contrattazione
collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle
predette risorse e' subordinato alla progressiva riduzione,
sino al raggiungimento del numero di ventimila unita',
della dotazione organica complessiva del personale civile
del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli
articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»
Note al comma 918:
 


- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 919:
- Si riporta il testo del comma 436 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro
per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e
in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
«Art. 52 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennita'). - 1. - 2. Omissis
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennita' di comando navale per il personale che
riveste funzioni e responsabilita' corrispondenti al
comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
all'art. 10 della legge sulle indennita' operative, si
provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole amministrazioni interessate,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
Note al comma 920:
- Si riporta il testo del comma 199 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015)):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»
Note al comma 921:
- Si riporta il testo degli articoli 168 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma
del presente articolo non possono complessivamente superare
il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita'
riservate, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell'art. 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di
particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
delle unita' destinate, ai sensi dell'art. 36 della legge
30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina e delle unita' destinate, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
all'accertamento delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.»
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975,
n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un
periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non
sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha
titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175,
176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma
dell'art. 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea). - 1. - 2. Omissis
3. A tali fini il contingente previsto dall' art. 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' aumentato di una quota di venticinque unita',
riservata agli esperti del Corpo.
Omissis.»
Note al comma 922:
- Si riporta il testo del comma 301 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«301. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire, per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico
di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti
dell'attuale dotazione organica e delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un
contingente annuo non superiore a trentadue segretari di
legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle
procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.»
Note al comma 924:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
tremila unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46.»
Note al comma 925:
- Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 293.
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
e' riportato nelle note al comma 801.
Note al comma 928:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo'
autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei
bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di
funzionari di area III, posizione economica F1, dei profili
tecnici gia' autorizzati dall'art. 1, comma 338, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione
ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo
massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il
limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di
24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto
degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.»
Note al comma 929:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 22 del
citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura).
- 1. - 5-quinquies. Omissis
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e
di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli
istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e
degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura
di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia
speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
di competenze o servizi professionali nella gestione di
beni culturali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima
di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 200.000
euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun
istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo
provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo
periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,
assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019 a
1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.»
Note al comma 930:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1-ter del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate , in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale
di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e
luoghi della cultura). - 1. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, verificata
l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale
dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e
vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali
nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle
attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile,
nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019 e comunque
fino al 31 dicembre 2025, e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del
Ministero da impiegare in tali attivita'. Non si applica il
comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le
finalita' di cui al primo periodo, oltre alle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente alla
societa' Ales S.p.a. e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno
2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.»
Note al comma 932:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
«Art. 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica). - 1. Al fine di fare fronte a
esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di
accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e
di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e
ispezione, protezione e conservazione nonche'
valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti
e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali possono impiegare,
mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, professionisti competenti ad
eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a
quaranta anni, individuati mediante apposita procedura
selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai
sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono
riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun
caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire
titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e
improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al
presente comma sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi
per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di
valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita,
con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
eta' non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di
appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti
pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito
del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della
cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e gli enti
pubblici territoriali provvedono all'attuazione del
presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di
contenimento della spesa complessiva di personale.»
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato nelle note
al comma 292.
Note al comma 934:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 180 (Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance):
«Art. 7 (Trattamento economico). - 1. - 5. Omissis
6. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili
degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6,
spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli
eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai predetti responsabili,
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
Omissis.»
Note al comma 935:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. - 2.
Omissis
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.»
Note al comma 936:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
Note al comma 937:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze
di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti
delle risorse quantificate sulla base della spesa per il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto
dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti
vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le
modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'
assicurata la preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L' art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca in materia di personale, ad eccezione di quelle
relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 938
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125 e' riportato nelle note al comma 181.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 9 agosto 1994, n. 185.
Note al comma 939:
- Il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato
nelle note al comma 181.
Note al comma 940:
- Il testo del comma 2 dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 293.
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al
comma 801.
Note al comma 941:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 238 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 238 (Piano straordinario di investimenti
nell'attivita' di ricerca). - 1. Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui,
sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i
criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di
euro sono destinati, per le medesime finalita' di cui al
comma 1, agli enti di ricerca di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel
precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto
superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente
decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i
Ministri vigilanti dei singoli enti.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 471 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«471. Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere
dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per
l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di
cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con
le istituzioni universitarie.»
Note al comma 942:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Omissis
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di
organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione e' stabilito transitoriamente in
centotrenta unita' per il Ministero dell'istruzione ed in
sessanta unita' per il Ministero dell'universita' e
ricerca. Nei limiti del contingente complessivo cosi'
individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di
diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in
quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i
Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca
possono procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo
quanto previsto dal comma 5.
Omissis.»
Note al comma 943:
- Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti dell'art.
57 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dal presente comma, dal comma 944 e
dal comma 951 della presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). -
1. - 2-bis. Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i
termini e le modalita' di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti
locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di cui al
presente comma, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1,
del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici
speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti
parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2021, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono
altresi' l'adeguata valorizzazione dell'esperienza
lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di
somministrazione e lavoro.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto
e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto presentano istanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a
tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione
agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
114, comma 4, del presente decreto;
b) (abrogata)
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del
presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
3-ter. All'art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due
unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale"
sono sostituite dalle seguenti: "due unita' con funzioni di
livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali
ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario
e' altresi' assegnata in posizione di comando un'ulteriore
unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti
incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il
seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 175
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per
l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere
a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica
all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato
e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le
dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei requisiti di idoneita' professionale e
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
Omissis.»
Note al comma 944:
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 57 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note al
comma 943.
Note al comma 945:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila). - 1. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per
l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila
un contributo straordinario a copertura delle maggiori
spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni
di euro, e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di
euro. Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui. Per
l'anno 2021 e' assegnato un contributo straordinario di 10
milioni di euro. Tale contributo, per quanto concerne le
maggiori spese, e' destinato alle seguenti finalita':
a) esigenze dell'Ufficio tecnico;
b) esigenze del settore sociale e della scuola
dell'obbligo ivi compresi gli asili nido;
c) esigenze connesse alla viabilita';
d) esigenze per il Trasporto pubblico locale;
e) ripristino e manutenzione del verde pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo
e' destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle
tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le
entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da
posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e
installazioni mezzi pubblicitari.
1-bis. - 1-quater. Omissis
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Per
l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni
di euro. Per l'anno 2021 e' destinato un contributo pari a
1 milione di euro. Tali risorse sono trasferite al Comune
di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa
verifica da parte dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi
fabbisogni. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e'
destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per le
spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, trasferito
all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere di cui all'art. 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Omissis.»
Note al comma 946:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 14 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis
6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
31 dicembre 2021 limitatamente alle attivita' economiche e
produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche'
per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021.
Omissis.».
Note al comma 947:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 43 dell'art. 2-bis
del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 21. Omissis
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal
secondo periodo del citato comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per
il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in
scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30
giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e
l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani
di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai
sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
23. - 42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi' ridotto: Bastiglia,
Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara,
Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San
Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero,
Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti
delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a
ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga
dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale.
Omissis.».
Note al comma 949:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi):
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita'
di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014,
ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
1-bis , avevano la residenza ovvero la sede operativa nei
territori indicati ai commi 1 e 1-bis , per il periodo
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano
sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014.
Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente
comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del
capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
Omissis.».
Note al comma 951:
- Il testo del comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal
presente comma e dal comma 943 della presente legge, e'
riportato nelle note al citato comma 943.
Note al comma 952:
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dal comma 944 della presente legge, e' riportato
nelle note al comma 943.
Note al comma 953:
- Il testo dei commi 3 e seguenti dell'art. 57 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e'
riportato nelle note al comma 943.
- Il testo dei commi 1 e 11-bis dell'art. 20 del citato
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato
nelle note al comma 292.
Note al comma 955:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
- Il testo del comma 5 dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
al comma 181.
Note al comma 957:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 19
giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo), come modificato dal comma 958 della
presente legge:
««Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). -
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi
1 e 4 nonche' al fine di realizzare strutture
tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo
da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 958:
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 19 giugno
2019, n. 56, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note al comma 957.
Note al comma 959:
- Il testo del comma 436 dell'art. 1 della citata legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021) e' riportato nelle note al comma
919.
Note al comma 961:
- Si riporta il testo del comma 125 dell'art. 1 della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di
euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.».
Note al comma 962:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonche' a forme di
integrazione tra attivita' scolastiche e attivita'
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi'
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle
attivita' di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
Omissis.».
- La citata legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17
febbraio 1992, n. 39_Supplemento Ordinario n. 30.
Note al comma 963:
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 18 ottobre 2010, n. 244.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8
ottobre 2010, n. 170:
«Art. 5 (Misure educative e didattiche di supporto). -
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire
di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonche' misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei
concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento,
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita'
dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e
il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato e di
ammissione all'universita' nonche' gli esami
universitari.».
- Il riferimento al testo della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e' riportato nelle note al comma 962.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa
vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti di cui all'art. 2, comma 1, tenuto conto del
principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito
dall'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Lo Stato provvede, per il tramite
dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti
per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti di cui all'art. 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto,
tra i criteri per il riparto delle risorse professionali,
della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica iscritti
presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo
restando il limite alla dotazione organica di cui all'art.
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili
e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica accolti ed alla relativa
percentuale rispetto al numero complessivo dei
frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettere b) e c), anche apportandole necessarie
modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con intesa in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i
criteri per una progressiva uniformita' su tutto il
territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all'assistenza per
l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme
restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici
di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e
ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di
specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento
dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti
di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 947,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse
al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'art. 1, comma 85 e seguenti,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'art. 1, comma 947,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad
assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza
di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale,
come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' dall'art. 139, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita'
attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo
di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze
dei collaboratori scolastici, di cui all'art. 3, comma 2,
lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL,
comparto Istruzione e Ricerca, vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione
scolastica, come garantiti dall'art. 8, comma 1, lettera
g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati
secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 26
della medesima legge, nonche' dall'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso
percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti
delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 8,
comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui
alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le
modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione,
nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di
servizi, delle strutture e delle risorse professionali,
nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette
lettere.
6. Ai sensi dell'art. 315, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 13,
comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono
l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e
degli strumenti tecnologici e digitali necessari per
l'inclusione scolastica.».
Note al comma 964:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), come modificato dal comma 965
della presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono
sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole
"per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli
anni 2014 e 2015";
b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014" sono
sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le parole
"per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "per gli
anni 2014 e 2015".
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo:
"Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma."
3-bis. All'art. 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca".
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, le risorse destinate alle
convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di
euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi. Il predetto limite di spesa e' integrato, per
l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'art. 554 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter.
5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a
domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che
hanno superato la selezione di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti
alle dipendenze dello Stato, e' stanziato l'ulteriore
importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo
fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso
l'ufficio scolastico della Regione siciliana e' aumentato
di 119 unita'.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano
eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la
procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono
destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma
5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti,
non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal
fine, e' predisposta un'apposita gradua-toria nazionale,
formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione
del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto,
settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle
predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa
di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate
assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente
disponibili ai sensi del medesimo comma.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro
1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.».
Note al comma 965:
- Il testo dell'art. 58 del citato decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 964.
Note al comma 966:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 230-bis del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento
di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche
dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi
dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici).
- 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al
fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione
informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche'
per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
per la didattica, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre
2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di
1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le
istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli
studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Omissis.».
Note al comma 967:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - 1. - 6. Omissis
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale, educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative
dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'art. 64 citato.
Omissis.».
Note al comma 968:
- Si riporta il testo dei commi 64 e 65 dell'art. 1
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
cadenza triennale, con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo
di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato
l'organico dell'autonomia su base regionale.
65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni
e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i
posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i
posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata. Il riparto della
dotazione organica per il potenziamento dei posti di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni
disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto
alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa
densita' demografica o a forte processo immigratorio,
nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera
altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da
reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni
caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei
posti vacanti e disponibili.».
Note al comma 969:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 5 (Funzioni e compiti dello Stato). - 1. Per
l'attuazione del presente decreto, lo Stato:
a) indirizza, programma e coordina la progressiva e
equa estensione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza
con le linee contenute nel Piano di azione nazionale
pluriennale di cui all'art. 8 e nei limiti del Fondo di cui
all'art. 12;
b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei
limiti del Fondo di cui all'art. 12;
c) promuove azioni mirate alla formazione del personale
del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche
nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui
all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione
dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali,
in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80;
e) attiva, sentito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, un sistema informativo
coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
f) per assicurare la necessaria continuita' educativa,
definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, gli orientamenti
educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia
sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla
Commissione di cui all'art. 10, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.».
«Art. 12 (Finalita' e criteri di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione). - 1. Per la progressiva attuazione del Piano
di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione e'
istituito, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il
Sistema integrato di educazione e di istruzione, da
ripartire per le finalita' previste dal presente decreto.
2. Il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza
meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e
fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni
pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del
2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;
3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti
locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione,
promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1,
in considerazione della compartecipazione al finanziamento
del Sistema integrato di educazione e di istruzione da
parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di
Bolzano e Enti locali.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della
popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di
eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche'
dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita'
massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento
della programmazione regionale dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la
ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono
erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione
regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali,
con priorita' per i Comuni privi o carenti di scuole
dell'infanzia statale, al fine di garantire il
soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione ed
istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
a) la partecipazione delle famiglie;
b) la dotazione di personale educativo tale da
sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei
bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario
dei servizi educativi per l'infanzia;
c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi
educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola
dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione
dell'offerta formativa;
d) la formazione continua in servizio di tutto il
personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia;
e) la funzione di coordinamento pedagogico;
f) la promozione della sicurezza e del benessere delle
bambine e dei bambini;
g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni
ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano
l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere concordate le risorse, anche con interventi
graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al
fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui
all'art. 4, fatte salve le risorse di personale, definite,
ai sensi dell'art. 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia
statale.
6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva
generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la
gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle
scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000,
n. 62.
7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene
assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte
delle risorse professionali definite dalla tabella 1,
allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa
all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al
presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei
ruoli regionali.».
Note al comma 970:
- Si riporta il testo del comma 725 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative.».
Note al comma 972:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis
6. L'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono
previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei
non vincitori.».
Note al comma 973:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 32-ter del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 32-ter (Misure urgenti per garantire la
funzionalita' amministrativa delle istituzioni
scolastiche). - 1. - 2. Omissis
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'art.
2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle graduatorie del
concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i
posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni,
nel limite delle facolta' assunzionali annualmente
previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante
il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in
deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Omissis.».
Note al comma 974:
- Si riporta il testo del comma 330 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2022/2023.».
Note al comma 975:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 19, 20,
24, 30 e 35 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
(Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13
luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Gestione, coordinamento e vigilanza). - 1.
Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della
formazione italiana nel mondo, la selezione e la
destinazione all'estero del personale di cui all'art. 18,
nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto
legislativo, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale si avvale di dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola
nel limite complessivo di 70 unita'.
2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori
ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il
Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia
e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente
articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel
ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al
presente capo rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici
che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori
ruolo.».
«Art. 15 (Formazione del personale da destinare
all'estero). - 1. Le attivita' di formazione del personale
da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale con
i fondi di cui all'art. 39, comma 1.
2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema
nazionale di formazione del personale della scuola,
ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in
ingresso o in servizio.».
«Art. 19 (Selezione). - 1. Il personale da destinare
all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il
periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre
anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle
funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sulla
base di un bando emanato sentito il Ministero
dell'istruzione. Il bando disciplina:
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per
la selezione del personale in possesso del profilo
professionale di cui all'art. 14, in modo da garantire la
massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della
selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i
relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio
valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere
all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i
titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di
formazione superiore equiparati, sia italiani sia
stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti
in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi
universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in
particolare, nell'ambito delle discipline
dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano
come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche
telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle
lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla
selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni
o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque
denominati.
4. Le graduatorie del personale selezionato sono
formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie
sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza sessennale. Il
personale docente inserito in graduatoria permane
nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art. 1,
comma 66, della legge n. 107 del 2015.».
«Art. 20 (Destinazione all'estero). - 1. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
comunica annualmente al Ministero dell'istruzione i posti
nell'ambito del contingente di cui all'art. 18, comma 1,
che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo
a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso
dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti
disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
Ministero dell'istruzione e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministero predetto destina sui posti di cui al comma 1 gli
aspiranti che si collocano in posizione utile nelle
graduatorie di cui all'art. 19 comma 4.».
«Art. 24 (Assegnazioni temporanee e invio in missione).
- 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, puo'
inviare, per esigenze di servizio, personale docente e
amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione
temporanea presso scuole statali all'estero e per altre
iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo,
per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui
al presente comma e' individuato sulla base delle
graduatorie di cui all'art. 19, comma 4. In mancanza di
graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' individuare candidati
idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche
o di materie affini o, in mancanza anche di queste,
pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un
interpello semplificato, anche limitato al personale di cui
all'art. 13, comma 1. Il personale e' collocato fuori ruolo
e conserva, per l'intera durata della missione, la sede
occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministero dell'istruzione, invia in missione o
in viaggio di servizio il personale necessario alla
formazione delle relative commissioni secondo le
disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.».
«Art. 30 (Servizio in residenze disagiate). - 1. Si
applica l'art. 144, commi primo, secondo e terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonche' l'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
«Art. 35 (Personale in servizio nelle scuole europee).
- 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si
applicano le disposizioni dei pertinenti accordi
internazionali.
2. Con le modalita' di cui all'art. 18 comma 1, e'
stabilito il contingente del personale destinato alle
scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione,
individua i candidati italiani ai posti di direttore e di
direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione
di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al
personale di cui al presente comma si applicano, in quanto
compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole
europee, gli articoli 14 e 19.
3. La durata del servizio nelle scuole europee e'
regolata dall'art. 21, in quanto compatibile con le
specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale
gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di
nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola
europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato
pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice
segretario generale si applicano le specifiche disposizioni
delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e'
computato come servizio all'estero agli effetti di cui
all'art. 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'art. 21
e' computata agli effetti di cui al comma 2.».
Note al comma 977:
- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e' introdotto dal comma
975 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 33 (Legge regolatrice dei contratti). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti
di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla
normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad
eccezione dell'art. 160 e, limitatamente al personale
docente, dell'art. 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo
determinato non puo' superare i limiti temporali massimi
previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale
prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche'
dall'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali
all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente
sezione si conformano a principi di imparzialita',
pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la
conoscenza della lingua italiana e il possesso delle
competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita'
delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione
non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di
presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del
personale di cui alla presente sezione.».
Note al comma 982:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n.
440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi) e' riportato nelle note al comma 503.
Note al comma 983:
- Il testo dell'art. 2259-ter del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 917.
Note al comma 984:
- Si riporta il testo degli articoli 703 e 2199 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f)
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2025, in deroga
all'art. 703, per il reclutamento del personale nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare, i posti messi annualmente a concorso,
determinati sulla base di una programmazione quinquennale
scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'art.
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento.».
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66 (Turn over). - 1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella
misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del
cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall'anno 2016.
Omissis.».
Note al comma 989:
- Si riporta il testo dell'art. 815 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 815 (Dotazioni organiche dei volontari del Corpo
delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni organiche
dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono
cosi' determinate:
a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021,
3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per
l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e
4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.».
Note al comma 990:
- Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli
importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;
h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;
h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;
h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;
h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;
h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;
h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;
h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;
h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037:
109.570.365,55.».
Note al comma 993:
- Il testo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' riportato nelle note al
comma 801.
Note al comma 994:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 115 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 115 (Straordinario polizia locale). - 1. Per gli
anni 2020 e 2021, le risorse destinate al finanziamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
della polizia locale dei comuni, delle province e delle
citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze
conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata
dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Omissis.».
Note al comma 999:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 (Misure per
la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'art. 9, comma 1,
lettera h), della Legge 11 marzo 2014, n. 23), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione
delle agenzie fiscali). - 1. - 6. Omissis
7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito
incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di
monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere l'adempimento
spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attivita' di
controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in
relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'art.
3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23,
nonche' in base all'accertamento dei risparmi di spesa
conseguenti a controlli che abbiano determinato il
disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi
o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito
provvedimento in corso di gestione per la quota
incentivante di cui all'art. 59, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto
del vincolo di neutralita' finanziaria relativamente al
previgente sistema. In forza di tale vincolo, per
l'attivita' svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare
della predetta quota non puo' superare la media degli
importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna
agenzia in applicazione del citato art. 59, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
In relazione al vincolo di neutralita' finanziaria
relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro
di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per
le agenzie fiscali, con riferimento all'attivita' svolta a
decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui
all'art. 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti
l'assegnazione di risorse per il potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la
corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta
fermo quanto previsto dal citato art. 12 per la quota di
risorse rivenienti dall'attivita' delle agenzie fiscali
destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo
di previdenza per il personale del Ministero dell'economia
e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di
oneri indifferibili dell'Amministrazione
economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' quanto previsto dal medesimo articolo in relazione
all'incentivazione del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi
annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo
decreto ministeriale puo' essere altresi' stabilita
un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di
ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da
destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n.
1265. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi da
11 a 11-quinquies,del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'art. 6
del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi
di misurazione e valutazione della performance individuale
adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da
esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento
accessorio collegato alla performance del personale
dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di
cui al comma 1.
Omissis.».
Note al comma 1001:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato):
«Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle
pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei
prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle
amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione,
anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e
della Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di
grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la
redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle
pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di
carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
aventi rilevante carattere artistico, letterario,
scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in
materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle
leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da
cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto
dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi
metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici,
gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte
della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in
proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove
sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico
della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e
prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente
autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
ed assumere commesse in materia cartaria e, con
l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato
generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto
puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita'
affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a
quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita'
puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o
immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente
articolo sono svolti nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte
dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.».
Note al comma 1003:
- Si riporta il testo dell'art. 2133 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2133 (Permute). - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all'art. 545, di stipulare,
nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della
Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del
comma 2 dell'art. 545.».
Note al comma 1004:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note al comma 435.
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
Note al comma 1005:
- Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note al
comma 430.
Note al comma 1010:
- Si riporta il testo dell'art. 615 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 615 (Fondo per esigenze di difesa nazionale). -
1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno
dell'economia nel settore dell'industria nazionale a
elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito
fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
della difesa, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,
derivanti anche da accordi internazionali. Per la dotazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o
piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell'ambito della predetta pianificazione, i
programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita'
del fondo, disponendo le conseguenti variazioni di
bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione
di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.».
Note al comma 1011:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della
difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in
base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro
complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la
pianificazione generale finanziaria e quella operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi
tecnico-finanziari;
a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi
direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui
all'art. 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla
diretta amministrazione dei correlati fondi del settore
funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi,
dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi
delle competenti direzioni generali, nei limiti degli
stanziamenti approvati dal Ministro.
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita'
militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3.
Omissis.».
Note al comma 1012:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia contabile e
finanziaria). - 1. In relazione a quanto previsto dagli
articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza
operativa dello strumento militare nazionale, la
flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo
delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza
(DEF), di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, riporta, in apposito
allegato, informazioni di dettaglio sui risultati
conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione
dello strumento militare, anche sotto il profilo del
recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d)
del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle
medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il
bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio
successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il
recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla
regolazione delle grandezze previste dalla legislazione
vigente in termini di rimodulazione delle risorse
finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della
difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli
obiettivi di stabilita', razionalizzazione e
ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del
processo di revisione dello strumento militare sono
destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa
del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare
il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i
risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione
delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi
di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite
variazioni di bilancio, da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui
all'art. 619 del codice dell'ordinamento militare,
unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita'
di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti
destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti, si provvede con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato di cui all'art. 40 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
i decreti legislativi di cui all'art. 1 della presente
legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni
la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale
di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello
strumento militare e al sostenimento delle relative
capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare
risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'art. 51, comma 2,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al
ne di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo
monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare
l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del
presente comma, sono attivate, anche mediante apposite
convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la
tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato delle informazioni allo scopo
necessarie.
f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla
base delle previsioni effettuate per l'esercizio
finanziario di riferimento e sono resi disponibili
nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di
accertamento.
Omissis.».
Note al comma 1016:
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
riportato nelle note al comma 396.
Note al comma 1023:
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - 1. - 73. Omissis
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
«Art. 3 (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Omissis
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi
da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
 


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1024:
- Il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e'
riportato nelle note al comma 1023.
Note al comma 1025:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui
all'art. 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2020;
b) l'intero contingente di cui all'art. 74-ter, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo
impiego fino al 31 luglio 2020.
Omissis.».
Note al comma 1027:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
Omissis.».
Note al comma 1028:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' riportato nelle note
al comma 870.
- Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' riportato nelle note al comma
1027.
Note al comma 1030:
- Si riporta il testo del comma 350 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e
amministrativa delle articolazioni territoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
revisione degli assetti organizzativi periferici
attraverso:
a) la realizzazione di presidi unitari orientati al
governo coordinato dei servizi erogati in ambito
territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di
segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di
cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
delle commissioni tributarie. Tali presidi costituiscono
uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente
e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
b) la realizzazione di poli logistici territoriali
unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici
di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le
altre articolazioni dell'amministrazione economico-
finanziaria;
c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici
dirigenziali non generali presso le articolazioni
periferiche, apportando una riduzione del numero
complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per
cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di
segreteria delle commissioni tributarie e' evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua
consistenza e le variazioni sono determinate secondo le
modalita' previste dall'art. 32, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica) e' riportato
nelle note al comma 472.
Note al comma 1033:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329.
Note al comma 1034:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed
esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
Note al comma 1038:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello
Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.316 del 15
dicembre 1971.
Note al comma 1052:
- Il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 6 aprile 1942, n. 81.
- Il citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
14 febbraio 2019, n. 38_Supplemento Ordinario n. 6.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300):
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Omissis
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
Note al comma 1053:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 164 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in
una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
b) e b bis) e nei limiti ivi indicati:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilita' e'
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni (18.075,99 euro)
per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni
(4.131,66 euro) per i motocicli, lire 4 milioni (2.065,83
euro) per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
(3.615,20 euro) per le autovetture e gli autocaravan, lire
1,5 milioni (774,69 euro) per i motocicli, lire
ottocentomila (413,17 euro) per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
Omissis.».
- Si riporta l'allegato 3 annesso alla citata legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):

Parte di provvedimento in formato grafico

Note al comma 1054:
- Si riporta il testo degli Allegati A e B della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
"Allegato A
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
(Art. 1, comma 9)
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori
e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a
flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie
prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la
saldatura,
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento
per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il
disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o la
modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o
la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita':
sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a
contatto, multi-sensore o basati su tomografia
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione
per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di
prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla
larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al
fine di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e
che consentono di qualificare i processi di produzione in
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare
e tracciare la qualita' del prodotto o del processo
produttivo e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di
lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza
di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a
bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione
tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi
di realta' aumentata e virtual reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica."
"Allegato B
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
(Art. 1, comma 10)
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali.
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 110 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato):
«Art. 18 (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, secondo le direttive emanate
anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124, e fatta salva l'applicazione delle diverse
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Note al comma 1055:
- Il testo degli allegati A e B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1056:
- Il testo dell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1057:
- Il testo dell'allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1058:
- Il testo dell'allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note al comma
1054.
Note al comma 1059:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' riportato nelle note al comma 120.
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nelle note al comma
222.
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato) e' riportato nelle note al comma
222.
- Si riporta il testo dell'art. 31 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente:
"Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica". [Per i crediti maturati nei confronti
degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica
comunque quanto previsto dal comma1-ter, secondo periodo.]»
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica; [le modalita' di certificazione sono
stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle
condizioni stabilite con il predetto decreto.]
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e' riportato nelle note al comma 120.
Note al comma 1060:
- Si riporta il testo dei commi 35 e 36 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della
maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno
la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come
originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale
strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.».
Note al comma 1062:
- Il testo degli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle Note al comma
1054.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente
puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una
risposta riguardante fattispecie concrete e personali
relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'art. 31-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147 e di cui all'art. 2 del medesimo decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
Omissis.».
Note al comma 1063:
- Il testo del comma 13 dell'art. 17 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle note al comma
584.
Note al comma 1064:
- Si riporta il testo dei commi 195 e da 198 a 210-bis
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
«195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle
disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli
investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono
inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato
di conformita' rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi
di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.
232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i
beni di costo unitario di acquisizione non superiore a
300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo
precedente puo' essere adempiuto attraverso una
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.».
«198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo,
in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e
in altre attivita' innovative, e' riconosciuto un credito
d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da
199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che
effettuano investimenti in una delle attivita' ammissibili
definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese
in stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale
prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese
ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio
spettante e' comunque subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Non si considerano comunque ammissibili le spese per
l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita',
diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di
produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
bene materiale o immateriale o un servizio o un processo
che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche
tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti
nei diversi settori produttivi. Non sono considerate
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento
della qualita' dei prodotti e in generale le attivita'
volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli
simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per
elementi estetici o secondari, le attivita' per
l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche
richieste di un cliente nonche' le attivita' per il
controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto
dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale
di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
in tali operazioni. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di
ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso
un'universita' italiana o estera o in possesso di una
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori
di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150
per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di innovazione
tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di innovazione
tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso
di contratti stipulati con soggetti esteri, sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta,
anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di
personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate
alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i
contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione
estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile
e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del
mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal
comma 200, sono dettati i criteri per la corretta
applicazione del presente comma anche in relazione alle
medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli
sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di
calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e
ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel
rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza
e congruita':
a) le spese per il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
presso le strutture produttive dell'impresa nello
svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al
primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri
titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nelle attivita' di design e innovazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
e realizzazione dei campionari, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al
30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche
per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si
assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre
spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione
estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al
credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi
professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti
siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le
stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso
in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati
in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel
territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui
vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
delle altre attivita' innovative ammissibili al credito
d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a)
ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente
lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti
esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
design e ideazione estetica ammissibili al credito
d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo
dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite
massimo pari al 30 per cento delle spese di personale
indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
di cui alla lettera c).
203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste
dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto in
misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili,
nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione
tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica
previste dal comma 202, il credito d'imposta e'
riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di
innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di
un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 15 per cento
della relativa base di calcolo, assunta al netto delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di
periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione
della separazione analitica dei progetti e delle spese
ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita',
e' possibile applicare il beneficio anche per piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente
all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al
Ministero dello sviluppo economico di acquisire le
informazioni necessarie per valutare l'andamento, la
diffusione e l'efficacia delle misure agevolative
disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma
184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano
una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello
sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto,
le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il
credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione
di tale incarico, il revisore legale dei conti o la
societa' di revisione legale dei conti osservano i principi
di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le
sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di
certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi
restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le
finalita', i contenuti e i risultati delle attivita'
ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di
realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a
cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili
o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e
deve essere controfirmata dal rappresentante legale
dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attivita'
ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita'.
207. Nell'ambito delle ordinarie attivita' di
accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base
dell'apposita certificazione della documentazione contabile
e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206
nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita
dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla
verifica delle condizioni di spettanza del credito
d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche
parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e
amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano
necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine
all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita'
innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla
congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia
delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo
economico di esprimere il proprio parere. I termini e le
modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle
entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella
quale puo' essere prevista un'analoga forma di
collaborazione anche in relazione agli interpelli
presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito
d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento
delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello
sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
con competenze tecniche specialistiche.
208. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto
previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
209. All'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, al comma
1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al
31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata
cessazione del termine di applicazione del citato art. 3
sono destinate al credito d'imposta per investimenti in
ricerca, innovazione tecnologica e altre attivita'
innovative per la competitivita' delle imprese, di cui ai
commi da 198 a 207.
210. La disciplina del credito d'imposta introdotta
dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le spese di formazione del personale
dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento
delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano
nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste
dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2022.
210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della
disciplina prevista dall'art. 1, commi da 46 a 56, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi
previsti dall'art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.».
Note al comma 1066:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' riportato nelle Note al comma 518.
Note al comma 1067:
- Il testo dei commi 195 e 207 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nelle note al
comma 1064.
Note al comma 1071:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati
di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico, e all'art. 640-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205):
«Art. 12 (Pene accessorie). - 1. Omissis
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3.
Omissis.».
Note al comma 1075:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Estensione del sistema INFOIL). - 1. Al fine
di uniformare le procedure di controllo a quelle gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di
produzione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 23,
comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, gli esercenti
depositi fiscali di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacita' non
inferiore a 3.000 metri cubi, si dotano, entro il 31
dicembre 2020, secondo le caratteristiche e le
funzionalita' fissate dalle disposizioni di attuazione, di
un sistema informatizzato per la gestione della detenzione
e della movimentazione della benzina e del gasolio usato
come carburante. Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti
depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di capacita' non inferiore a 3.000 metri cubi
si dotano del sistema informatizzato di cui al primo
periodo. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita'
di esecuzione.».
Note al comma 1076:
- Si riporta il testo del comma 940 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«940. Le disposizioni di cui ai commi 937 e 938 si
applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un
acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito
fiscale, previsto dall'art. 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato
come deposito IVA ai sensi dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo
il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo
deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto
che integri i criteri di affidabilita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 942 e che presti idonea garanzia
con le modalita' ei termini stabiliti con il medesimo
decreto, il quale prevede altresi' l'attestazione da
fornire al gestore del deposito, in alternativa alla
ricevuta prevista al comma 938, al fine di operare
l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al
primo periodo e' trasmessa, a cura del soggetto che presta
la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate,
che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione
del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno
facolta' di accedere alle informazioni indicate nella
garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate.».
Note al comma 1077:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 57 del
citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo):
«Art. 57 (Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggio). - 1. Al fine di garantire il
contenimento dei costi e la sicurezza degli
approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure
volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nel
settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture
e insediamenti strategici ai sensi dell'art. 1, comma 7,
lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'art. 52 del Codice della navigazione [di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328];
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
f -bis) gli impianti per l'estrazione di energia
geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 56 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia):
«56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sono attivita' sottoposte a regimi
autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti
di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e
stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di
lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della
capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 e dell'art. 25, come
modificato dal comma 1128 della presente legge, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di
produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui
all'art. 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui
all'art. 21, comma 3, ove destinati a carburazione e
combustione, nonche' i prodotti sottoposti ad accisa ai
sensi dell'art. 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale
ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso
gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'art. 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai
soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la
richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura
penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi
previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro
secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
della reclusione. La predetta autorizzazione e' altresi'
negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso
procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo
quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso
violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita',
alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul
valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle
quali siano state contestate sanzioni amministrative
nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di
cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'art. 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto
che dispone il giudizio per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al
primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei
confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna
non definitiva, con applicazione della pena della
reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e
fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto
fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del codice
di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia
prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'art. 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 2,
ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari
per il funzionamento degli impianti, stabiliti per
quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere
sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni
in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in
regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di
carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali,
collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 5
metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di prodotti energetici, sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante,sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto
sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa
documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e` intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'art. 23; per la sospensione e la revoca
della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo art. 23. Nel
caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo art. 23 ricorrano,
alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che
rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 23, la
medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora
successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi
delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.».
Note al comma 1078:
- Il testo del comma 4 dell'art. 23 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
al comma 1077.
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' riportato nelle note
al comma 1077.
- Il testo del comma 1 dell'art. 57 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 e' riportato nelle note al comma
1077.
- Il testo del comma 56 dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239 e' riportato nelle note al comma 1077.
Note al comma 1079:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia
superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma
dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto
delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi
soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui
all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad
eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un
periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere
come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei
corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta
percentuale del volume di affari, come sopra determinato,
dello stesso periodo di riferimento;
b)
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 51 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e
alla presentazione del rapporto alla autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle Finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente,
compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle
imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in
conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o acquisiti ai
sensi dell'art. 18 comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art.
52, ultimo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa` ed
enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti
di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica
il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione
della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le
societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non piu' di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da` notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di
vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di
vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. II termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - 1. Gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali,
agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che
godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la
repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli
impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di
apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata
dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per
accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e'
necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati
all'esercizio di arti o professioni dovra` essere eseguito
in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha
diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere
sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne
constatare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative
a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti
deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante
la specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
11. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 e
presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso
art. 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto
comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
«Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - 1.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o
depositi dell'impresa, ne' presso i suoi rappresentanti,
salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione,
deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori
o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprieta'.
2. Con decreto del ministro delle finanze sono
stabilite le modalita` con le quali devono essere
effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.
3. Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono
risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da
altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma
dell' art. 35 o del primo comma dell' art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da
scrittura privata registrata o da lettera annotata in
apposito registro, in data anteriore a quella in cui e'
avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla
lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro
libro tenuto a norma del codice civile o da apposito
registro tenuto in conformita' all' art. 39 del presente
decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello
stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del
registro.
4. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi
in cui il contribuente esercita la sua attivita' si
presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei
casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o
di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo
comma.».
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - 1.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla
rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga
o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con
gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
artt. 27 e 33 e e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
artt. 51 e 51 bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del
secondo comma dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
4.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articoli 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'art. 51, secondo comma, numeri da 1)
a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'art. 54 bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
6. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
7. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.
405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'art. 74-quinquies,
commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei
dati e degli elementi desumibili dal portale telematico,
verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di
cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la
dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti
dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 74-quinquies non
sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un
sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'art. 74-quinquies, comma 5,
l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento
motivato di esclusione dal presente regime speciale.
Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario.».
«Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta
relativamente a servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non
residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti
nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione
dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via
elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta e non versata, della sanzione di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli
interessi di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino
al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di
mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o
altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via
elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i
chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
«Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies). - 1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base
delle informazioni di cui all'art. 63-quater del
regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie
raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o
secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche'
sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando
i poteri di cui all'art. 51, con apposito avviso di
accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione
trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di
identificazione dai soggetti che applicano i regimi
speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e
3, della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici
effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che
ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti
che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo
XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE,
relativamente ai servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio
dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione
trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta
giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta
dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di
accertamento emesso ai sensi dell'art. 55.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2,
emesso entro i termini di cui all'art. 57, costituisce
titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere
chiesta direttamente ad uno Stato estero attraverso la
cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai
sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16
marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a
quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.».
Note al comma 1081:
- Si riporta il testo dell'art. 12-septies del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 12-septies (Semplificazioni in materia di
dichiarazioni di intento relative all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. All'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione";
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'art. 7 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'art. 8, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' operative per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 211 e 212 dell'art. 1
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2008):
«211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633:
«Art. 8 (Cessione all'esportazione). - 1. Costituiscono
cessioni all'esportazione non imponibili:
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione di beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea, a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e`
prescritta, sul documento di cui di cui all'art. 21, comma
4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga
tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei
modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni
dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto,
effettuate, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione
allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26,
comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione
di finalita' umanitarie, comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La
prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla
documentazione doganale;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
Omissis.».
Note al comma 1082:
- Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note al comma 181.
Note al comma 1084:
- Si riporta il testo dei commi 635, 637, 638, 643, 645
e 652 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dalla presente legge:
«635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al
comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi,
realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie
plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura,
la commercializzazione o la presentazione dei medesimi
MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali
diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi'
considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le
preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle
predette materie plastiche, impiegati nella produzione di
MACSI.
636. Omissis
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il
fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente
nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI,
ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad
altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione
europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio
dell'attivita' economica ovvero il cedente qualora i MACSI
siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi,
l'importatore.
638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che
produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta
di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza
l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al
medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce MACSI
puo' essere censito ai fini del rimborso di cui al comma
642.
639. - 642. Omissis
643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non
e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia
inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede
altresi' alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 641.
644. Omissis
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il
pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato
entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite
il versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di
compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del
pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non
residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato
nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con
i medesimi.
646. - 651. Omissis
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno
effetto a decorrere dal 1° luglio 2021.».
Note al comma 1085:
- Si riporta il testo del comma 3-sexies dell'art. 51
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Piccole opere e interventi contro
l'inquinamento). - 1. - 3-quinquies. Omissis
3-sexies. A decorrere dall'anno 2021, per le bottiglie
in polietilentereftalato di cui all'art. 13-ter, comma 1,
del decreto del Ministro per la sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione
la percentuale minima di polietilentereftalato vergine
prevista dal comma 2 del medesimo art. 13-ter. Restano
ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e
prescrizioni previste dal citato art. 13-ter.
Omissis.».
Note al comma 1086:
- Si riporta il testo dei commi 663, 664, 666 e 676
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene
esigibile:
a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di
bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato
ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne
effettuano la rivendita, da parte del fabbri-cante
nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto
nazionale che provvede al condizionamento ovvero del
soggetto, residente o non residente nel territorio
nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono
ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di
condizionamento;
b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da
parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti
da Paesi appartenenti all'Unione europea;
c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio
dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi
non appartenenti all'Unione europea.
664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 661:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto
nazionale che provvede al condizionamento ovvero il
soggetto, residente o non residente nel territorio
nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono
ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di
condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663,
lettera a);
b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma
663, lettera b);
c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma
663, lettera c).
665. Omissis
666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle
bevande edulcorate cedute direttamente dai soggetti di cui
al comma 664, lettera a), per il consumo in altri Paesi
dell'Unione europea ovvero destinate, dagli stessi
soggetti, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di
cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto
complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del
comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25
grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665,
lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti
di cui al comma 665, lettera b).
667. - 675. Omissis
676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Omissis.».
Note al comma 1092:
- Si riporta il testo dei commi 807 e 808 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal presente comma e dal comma 1093 della
presente legge:
«Art. 1. - Commi 1. - 806. Omissis
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53,
comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella
sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805,
sono richieste le seguenti misure minime di capitale
interamente versato in denaro o tramite polizza
assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche
disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi
e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e
delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento
e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni
e delle attivita' di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali,
nelle province e nei comuni con popolazione superiore a
200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui
al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53
del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare
alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il
proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021.
Omissis.».
Note al comma 1093:
- Il testo del comma 808 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal presente
comma, e' riportato nelle note al comma 1092.
Note al comma 1094:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento). - 1. Nei Comuni di cui all'art. 17,
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi
compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 45.».
Note al comma 1095:
- Si riporta il testo dei commi 540, 541 e 542
dell'art. 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti,
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti
che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
possono partecipare all'estrazione a sorte di premi
attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il
proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del
comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta
all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o
prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente
al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice
lotteria, il consumatore puo' segnalare tale circostanza
nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali
segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e
dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo
d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al
comma 540 e' consentita anche con riferimento a tutti gli
acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio
di attivita' d'impresa, arte o professione, esclusivamente
attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico documentati con fattura, a condizione che i
dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127.
542. Con il provvedimento di cui al comma 544 sono
istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del
presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto
ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno
certificato le operazioni di cessione di beni ovvero
prestazione di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di
comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il
Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'
incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020. I fondi per le spese amministrative e di
comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che
sostengono i relativi costi.
Omissis.».
Note al comma 1096:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Rinvio lotteria dei corrispettivi). - 1.
Omissis
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per le spese amministrative connesse alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'art. 26.
Omissis.».
Note al comma 1097:
- Si riporta il testo dei commi 288 e 290 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un
rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base
dei criteri individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. I
rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del
percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo
d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo
erariale.
 


289. - 289-ter. Omissis
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022.».
Note al comma 1098:
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro). - 1. Al fine di sostenere ed
incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di
adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro
la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in
relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi
compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile
con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile dal 1°
gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati le ulteriori
spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli
indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto legge, sono stabilite le modalita' per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini
di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2
miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265.».
Note al comma 1099:
- Il testo dell'art. 120 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1098
della presente legge, e' riportato nelle note al medesimo
comma 1098.
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti
da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti
beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo
comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per
la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri
soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte
di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui
all'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui
all'art. 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro di cui all'art. 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto
di dispositivi di protezione di cui all'art. 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito
dal cessionario con le stesse modalita' con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di
credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata
negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti Amministrazioni relativi al controllo
della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via
telematica.».
Note al comma 1100:
- Il testo del comma 6 dell'art. 120 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nelle note al comma 1098.
Note al comma 1101:
- Si riporta il testo dell'art. 31-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita'
internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi, con principale
riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'art. 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'art. 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non
conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita'
competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le
parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono
stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi,
salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti
dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto
alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi
di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i
termini previsti dall'art. 43 del presente decreto non sono
ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente
la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo
stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario
rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione
del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad
altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati
esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli
accordi o convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche'
non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di
presentazione della relativa istanza da parte del
contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di
far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
presentazione della relativa istanza e per i quali i
termini previsti dall'art. 43 non sono ancora scaduti, a
condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse
circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo
stipulato con le autorita' competenti di Stati esteri; b)
il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di
accordo preventivo; c) le autorita' competenti di Stati
esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita'
precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del
presente comma sia necessario rettificare il comportamento
adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del
ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della
dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione
delle eventuali sanzioni.
3-bis. L'ammissibilita' della richiesta di accordo
preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento
di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo
del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia
superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di
cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le disposizioni di attuazione della disciplina
contenuta nel presente comma.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente,
deve intendersi effettuato al presente articolo.».
Note al comma 1102:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attivita, possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di
cui all'art. 1 comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti
dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a
ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta
non superi il limite di lire 50.000 il versamento e'
effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre
successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto
dall'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella
misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di
mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi
nella misura dell'1 per cento.
3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel
registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni."
Note al comma 1103:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d)
e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. - 3.
Omissis
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione
telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del
mese successivo al trimestre di riferimento. Con
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi
telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle
medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
Omissis.».
Note al comma 1104:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal
presente comma e dal comma 1111 della presente legge:
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'art. 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art.
21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione
corretta dei dati.
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla
meta', entro il limite massimo di euro 500, se la
trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo
precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la
sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,
entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i
quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si
applica l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero
per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la
violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del
tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100
per ciascuna trasmissione. Non si applica l'art. 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'
art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione
amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui
comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un
minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall' art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127,
salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione di cui al medesimo comma.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'art.
2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati
o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le
disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
a euro 12.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'
art. 53 , comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art. 8,
comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la
disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
del soggetto passivo.».
Note al comma 1105:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del citato
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). -
1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, i soggetti
tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle
fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.».
Note al comma 1106:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, come modificato dal presente comma e
dal comma 227 della presente legge, e' riportato nelle note
al comma 227.
Note al comma 1107:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
e' determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche` nei commi 1 e 2 dell'art. 45.
1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all'art. 5, che esercitano attivita' di imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per
cento;
b) all'art. 6, si applica l'aliquota del 4,65 per
cento;
c) all'art. 7, si applica l'aliquota del 5,90 per
cento.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettera e bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'art. 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per
cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un
massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione puo'
essere differenziata per settori di attivita' e per
categorie di soggetti passivi.
3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di
assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce,
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la
determinazione del tributo mediante l'inserimento degli
stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato
inserimento da parte delle regioni e delle province
autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.».
Note al comma 1108:
- Il testo dei commi 211 e 212 dell'art. 1 della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008) e' riportato nelle note al comma
1081.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo):
«Art. 22 (Solidarieta'). - 1. Sono obbligati in solido
per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni
amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono,
accettano o negoziano atti, documenti o registri non in
regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li
enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell' art. 2 ,
di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin
dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o
un registro, non in regola con le disposizioni del presente
decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato,
e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle
violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data
del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e
provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola
imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto
nei confronti del trasgressore.
[Indipendentemente dalle pene previste dal codice
penale, il venditore o il locatore delle macchine
bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo
e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di
bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da
difetti di costruzione delle macchine, da irregolare
fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione
all'amministrazione finanziaria della vendita, della
locazione o della dazione in uso delle macchine stesse].».
Note al comma 1109:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i
soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica
di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la
consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, e'
effettuata non oltre il momento dell'ultimazione
dell'operazione.
5-bis. A decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di
debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico,
dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali
sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
trasmettere, le regole tecniche, i termini per la
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei
sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei dati.
6. (Abrogato)
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono
inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1º gennaio
2017, con modalita' telematiche, di cui all'art. 3, comma
1, lettera a)". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di
cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia
delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione
dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i
termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre
di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli
altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 6,
comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi
2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applicano in caso di trasmissione telematica dei
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art.
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui al primo
periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1
esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria,
attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».
Note al comma 1110:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il novanta e il centoottanta per cento
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica, nella documentazione o nei registri, una imposta
inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella
misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis
e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta non
documentato. La stessa sanzione si applica in caso di
omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi
relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o
irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori
fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata
tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e'
punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'art. 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'art. 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e` applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all' art. 50 , comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993,
n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 l'operazione e` stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari, con un minimo di euro 250, sempre che
non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti
modalita' :
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall' art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell' art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o
alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta
mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si
applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova
in tal caso applicazione la sanzione amministrativa
compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.».
Note al comma 1111:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal presente
comma e dal comma 1104 della presente legge, e' riportato
nelle note al medesimo comma 1104.
Note al comma 1112:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal
presente comma e dal comma 1113 della presente legge:
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a
euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica,
secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel
decreto legislativo recante i principi generali per le
sanzioni amministrative in materia tributaria, per un
periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo` essere elevata fino a sei mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e'
inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
compiute in giorni diversi, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997
e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del
medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'art. 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'art. 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'art. 10, l'autore delle medesime e' interdetto dalle
cariche di amministratore della banca, societa' o ente per
un periodo da tre a sei mesi.».
Note al comma 1113:
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 1112.
Note al comma 1114:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli
6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa
memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti
o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
Omissis.».
Note al comma 1116:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 67-septies del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai
territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,
Commessaggio, Dosolo, [Motteggiana,] Pomponesco, Viadana,
Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11 -bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n.122, e successive modificazioni, e dall'art. 3 - bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 74.».
- Il testo del comma 43 dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
riportato nelle note al comma 947.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 15 del
citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 15 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 5-bis. Omissis
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2021 al fine di garantire la continuita' delle procedure
connesse con l'attivita' di ricostruzione.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali). - 1. - 2. Omissis
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
Omissis.».
Note al comma 1118:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 48 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. - 15.
Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
Omissis.».
Note al comma 1121:
- Il testo del comma 1 dell'art. 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
al comma 219.
Note al comma 1122:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari
e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. Omissis
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2021; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.».
Note al comma 1123:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma
1122 della presente legge, e' riportato nelle note al
medesimo comma 1122.
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2, e 7,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo art. 81, comma 1, lettera c bis), ed e' versata,
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 novembre
2002.
Omissis.».
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1.
Omissis
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 16 dicembre
2002.
Omissis.».
Note al comma 1124:
- Si riporta il testo dell'art. 62-quater del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio
2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1°
gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento
dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio
ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette
rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza
di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite
procedure tecniche, definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione
composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle
in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di
nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina,
mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non
inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di
consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il
primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i
prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta
di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio
ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e'
tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un
campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le
tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita'
per l'approvvigionamento dei contrassegni di
le-gittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo
provvedimento sono definite le relative regole tecniche e
le ulteriori disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il
contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai
fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le
modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'art. 16
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38,
adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti,
per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le
parafarmacie, le modalita' e i requisiti per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento
dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei
dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva
capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita
ai minori; c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.».
Note al comma 1125:
- Si riporta il testo dei commi 11 e 12 dell'art. 21
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento
della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. - 10. Omissis
11. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio
nazionale e' consentita, secondo le modalita' definite con
determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati
autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito
di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo
62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e
delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi
i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al
regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi,
in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti
nicotina.
12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti
liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi
restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Omissis.».
Note al comma 1126:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
39-terdecies del citato decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. - 2. Omissis
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio
2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al
quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies,
e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata
sulla base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il
consumo di un campione composto dalle cinque marche di
sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il
consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di
cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa,
determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di
cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
Omissis.».
Note al comma 1127:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 della
legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il
rientro dei lavoratori in Italia):
«Art. 2 (Caratteristiche dei soggetti beneficiari). -
1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di
cui all'articolo 3:
a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un
titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di
impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e
trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria
residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o
dall'avvio dell'attivita';
b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e
che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di
tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o
piu', conseguendo un titolo di laurea o una
specializzazione post laurearti, i quali vengono assunti o
avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in
Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la
propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
o dall'avvio dell'attivita'.
Omissis.».
Note al comma 1128:
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note al comma 1077.
Note al comma 1129:
- Il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riportato
nelle note al comma 1077.
Note al comma 1130:
- Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2014), come modificato dalla
presente legge:
«636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 31
marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.
Omissis.».
Note al comma 1131:
- Il testo del comma 636 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' riportato nelle note al
comma 1130.
Note al comma 1134:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della
Costituzione:
«Art. 1 (Forma repubblicana e sovranita' popolare). -
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- La legge 27 giugno 2013, n. 77 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 1° luglio 2013, n. 152.
Note al comma 1135:
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
2 agosto 2017, n. 179 - Supplemento Ordinario n. 43.
Note al comma 1140:
- Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nelle
note al comma 1.
Note al comma 1141:
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Note al comma 1142:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nelle note al comma 145.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 48 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Misure per le esportazioni e
l'internazionalizzazione). - 1. Omissis
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono disposte le seguenti misure:
a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente
incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 puo', in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di
quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei
finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle
domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre
2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a
valere sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i
cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n.
18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis,
fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione
europea stabiliti dalla predetta normativa.
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del
richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga
alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente
lettera si applica alle domande di finanziamento presentate
entro il 30 giugno 2021.
Omissis.».
Note al comma 1143:
- Si riporta il testo dei commi 496 e 497 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di
cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo
di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, inclusi gli oneri fiscali
sostenuti anche durante il periodo di possesso delle
azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro
per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di
riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per cento
dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione
tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio,
ove cio' non pregiudichi la parita' di trattamento dei
soggetti istanti legittimati.
497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti
subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per
cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali,
entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per
ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento,
entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme
complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano
di riparto siano inferiori alla previsione di spesa
dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti
di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.
All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto fino al 100 per
cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio, ove cio' non pregiudichi la parita' di
trattamento dei soggetti istanti legittimati.
Omissis.».
Note al comma 1144:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 144 (Atti di pirateria e pratiche di Italian
Sounding). - 1. Omissis
1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella
presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le
pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine
italiana di prodotti.».
Note al comma 1146:
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note al comma 24.
- Si riporta il testo del comma 18-bis dell'articolo 14
del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 14 (Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici). - 1. - 18. Omissis
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo
economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle
risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte
da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza della Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
Omissis.».
Note al comma 1150:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 24 ottobre 2001, n. 248.
 

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

 

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, e' stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2021, in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attivita' finanziarie - Azioni e altre partecipazioni».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 9 e 9-bis dell'articolo
6 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, come
definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di
mercato. SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del
settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei
settori strategici per l'economia italiana in termini di
livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico
del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a
Paesi strategici per l'Italia. Ai fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici
anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo
e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della
moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la
vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere
di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e
gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo
dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori
dello sport, della cultura, dell'arte, della
cinematografia, della musica, della moda, del design e
dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.
nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al
presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana). - 1. - 3. Omissis
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2 comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie"
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.»
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa",
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo
di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.»
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 472.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
«4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. - 6. Omissis
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1.
Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato
assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati
entro il terzo anno relativi a spese destinate ai
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche,
costituiscono economie di bilancio salvo che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione,
entro il termine previsto per l'accertamento dei residui
passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente
Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni
della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti
amministrativi e possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione alle pertinenti unita' elementari di
bilancio degli esercizi successivi.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
entro il terzo esercizio successivo a quello
dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.
4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui
non piu' dovute al creditore originario possono essere
utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le
finalita' per le quali le risorse sono state
originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione
all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica
della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilita' dell'operazione con il mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi
della legislazione vigente.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale
dello Stato.
7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.»
 

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.


Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa` di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo` utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 1 aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181 e successive integrazioni, nonche` i
fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 e dal
decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto legge 1 aprile 1989, n. 120
nonche` per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia` definita in sede CIPI.
A tal fine nei programmi operativi della SPI, da
sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati,
per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli
interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo
le modalita` di cui all'articolo 6 del richiamato decreto
legge 1 aprile 1989, n. 120 nonche` l'entita` degli oneri
di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla
SPI. Per le medesime finalita`, la SPI puo` utilizzare
anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per
lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da
revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge
1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni.»
 

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.


Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10
dicembre 2014, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 23 settembre 2015, n.
221_Supplemento Ordinario n. 53.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre
2014, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 23 settembre 2015, n.
221_Supplemento Ordinario n. 53.
 

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonche' al potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.

 

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.»
 

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e salute Spa, nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 L. 400.000.000
" 1452 " 300.000.000
" 1459 " 500.000.000
" 1469 " 300.000.000
»
- Si riporta il testo del comma 562 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«562 (Benefici in favore delle vittime del dovere). -
Al fine della progressiva estensione dei benefici gia'
previsti in favore delle vittime della criminalita' e del
terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari
superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all'articolo 5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
"vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2 bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2
bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: "1 bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3 comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione». (3)
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3 bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.»
- Si riporta il testo del comma 106 dell'articolo 2
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2008):
«106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in
base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
"dall'attuazione della presente legge" sono inserite le
seguenti: ", salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo".»

- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 2-ter, e
14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis. Omissis
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
Omissis.»
«Art. 14-bis (Fondo Rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 14 ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.»

- Si riporta il testo del comma 31-ter dell'articolo 7
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. - 31-bis. Omissis
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali).
1
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata col decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 43
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 43 (Trattamento economico). - 1. - 12. Omissis
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Omissis.»
 

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, e' fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.


Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 803 e 937, comma
1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare):
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari.
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.»
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis.»
- Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 reca:
«Approvazione del regolamento per servizi di cassa e
contabilita' delle Capitanerie di porto»
- Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2195 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita'
istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di
tutela degli associati delle Associazioni
combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero
della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019.»
 

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 79;
3) Aeronautica n. 89;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 34;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 122;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 290;
2) Marina n. 310;
3) Aeronautica n. 271;
4) Carabinieri n. 118.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 337;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 365.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2021, come segue:
l) Esercito n. 540;
2) Marina n. 204;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e' autorizzato, per l'anno finanziario 2021, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonche' di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Note all'art. 14:

- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,
n. 38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 24 giugno 2004, n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003,
n. 38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 14 giugno 2005, n. 136.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente articolo non e'
computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma
2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dallalegge 21 marzo 1958, n. 259.»

- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) e' riportato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 6 luglio 2012,
n. 156_Supplemento Ordinario n. 141.
- Si riporta il testo dell'articolo 23-quater del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico- ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia
del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio"
sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate;
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le
seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante
«Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30
dicembre 1999, n. 305.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e
di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal
fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita'
organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente
articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito
degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante
il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993,n. 39, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 24 (Amministrazioni dello Stato, camere di
commercio, universita' ed enti pubblici). - 1. L'Italia
favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
universita' e degli enti pubblici alle iniziative di
cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove,
in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della
presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che
determina modalita' di esecuzione e di finanziamento delle
spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di
cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni
di cui al presente comma puo' essere disposta la
corresponsione di anticipazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di
iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2, 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
 

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.


Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 197
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.»
 

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.


Note all'art. 16:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 472.
 

Art. 17.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.060.697.407.565, in euro 1.033.420.585.962 e in euro 1.106.033.862.334 in termini di competenza, nonche' in euro 1.100.186.763.557, in euro 1.042.556.338.761 e in euro 1.121.368.179.999 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.

 

Art. 18.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

 

Art. 19.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2020, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2021-2023 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
19. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2020. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2020.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2020.
22. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
24. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
26. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2021 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
29. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».
31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.


Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area osezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni, redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l' osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.»

- Il testo dell'articolo 5 della citata legge 16 aprile
1987, n. 183 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 51.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della
presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
- Il Capo I della citata legge 15 marzo 1997, n. 59
comprende gli articoli da 1 a 10 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17 marzo 1997,
n. 63.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
del 15 marzo 2000, n. 62.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 70
della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
«Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
- 4. Omissis
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinali stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micronidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla
cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle
esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Omissis.»
- Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Omissis
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 30
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. - 3. Omissis
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Omissis
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1. - 39.
Omissis
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE. "
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 49 del
citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui
all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma
2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a).
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.»

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica). - 1. - 5.
Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. Per gli anni 2015-2020 il contributo delle
regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e'
incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di
spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta
intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 222-quater
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione,sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.»

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
«Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.»
- Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' riportato nelle note all'art. 15.
- Il testo del comma 13 dell'articolo 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 e' riportato nelle note all'art. 9.

- Si riporta il testo dei commi 2 e 12 dell'articolo 5
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione
della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1.
Omissis
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. - 11-bis. Omissis
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter,comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50
milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella
misura del 50 per cento a carico del Ministero dello
sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
12 settembre 2016, n. 213.

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro
agile (POLA), quale sezione del documento di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le
modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che
almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene,
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai
fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera, e definisce, altresi', le misure
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi
formativi del personale, anche dirigenziale, e gli
strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei
risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli
esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e
specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per
quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'
regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3. 5. All'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa
» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori
figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa,
anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli
di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che
non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis,comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze
eccezionali».
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 22 giugno 2017, n.
143_Supplemento Ordinario n. 29.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
22 giugno 2017, n. 143_Supplemento Ordinario n. 30.
 

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

---------

Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati nel supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020.