Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 novembre 2020
Sostegno alle zone economiche ambientali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l'art. 4-ter che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;
Vista la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Considerati gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l'art. 227, il quale prevede un contributo straordinario, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, alle micro e piccole imprese, che svolgono attivita' economiche ecocompatibili nelle zone economiche ambientali o all'interno di un'area marina protetta e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' di corresponsione del contributo;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;
Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 10 novembre 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con nota del 2 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce le modalita' per il riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi di quanto previsto dall'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'art. 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Il fondo, di cui al presente decreto la cui dotazione finanziaria e' pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di concessione del contributo straordinario di cui al presente decreto le seguenti tipologie di soggetti beneficiari che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:
a) le micro e piccole imprese, cosi' come definite dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
b) le attivita' di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
c) le guide del parco riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
Art. 3

Requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 e possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza:
a) avere sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta.
b) essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
c) Avere sofferto una riduzione del fatturato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.
2. Le micro e piccole imprese, cosi' come definite dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, alla data di presentazione dell'istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgere attivita' economica eco-compatibili di cui all'art. 4 del presente decreto;
b) essere classificate micro e piccole imprese, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
c) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
 
Art. 4

Attivita' economiche eco-compatibili

1. Le micro e piccole imprese svolgono attivita' economica eco-compatibile ove in possesso di una delle seguenti certificazioni:
a) sistema di ecogestione e audit Emas, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
b) marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
c) sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
d) sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001;
e) regimi di qualita' per prodotti biologici, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
f) certificazioni di catena di custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
g) certificazione Carta europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.
 
Art. 5

Importo del contributo straordinario

1. Ai fini della determinazione del contributo straordinario, il fondo di cui all'art. 1, comma 2 e' ripartito, sino ad esaurimento delle risorse, tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta e che risultano ammissibili ai sensi del presente decreto, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019), al netto dei costi e delle spese di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto. Il contributo concesso non puo' in ogni caso risultare superiore alla perdita di fatturato subita.
2. Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato di cui al comma 1, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Nel caso in cui dalla differenza del fatturato di cui al presente articolo viene riconosciuto un contributo superiore a 150.000 euro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosi' come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 76/2020.
4. Il presente contributo straordinario e' cumulabile, nei limiti del tetto massimo della perdita subita, con le indennita' e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese le indennita' erogate dall'INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento de minimis.
 
Art. 6

Modalita' di accesso ai contributi

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente all'emanazione del presente decreto, provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in cui sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo straordinario nonche' le modalita' di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art 3.
2. Al fine di ottenere il contributo straordinario di cui all'art. 5, i richiedenti provvedono alla presentazione della domanda tramite l'applicazione web accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. E' possibile presentare solo una domanda per richiedente. L'Istanza puo' essere trasmessa direttamente dal richiedente.
4. All'atto della compilazione della domanda, il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, volte a verificare il possesso dei requisiti richiesti.
5. I soggetti richiedenti si autenticano all'applicazione web di cui al comma 2 utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate.
 
Art. 7

Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale, utilizzando in misura massima il 2% delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 2, delle societa':
a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 6, per le attivita' di istruttoria delle istanze ricevute, l'identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 8 e degli adempimenti connessi, nonche' delle attivita' di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilita' semplificata del contributo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo e' effettuata dalla societa' Consap mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto beneficiario del contributo straordinario.
 
Art. 9

Controllo e sanzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente all'erogazione del contributo straordinario, procede allo svolgimento dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, sulla base di apposita convenzione, per verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda e degli enti gestori delle aree naturali protette interessate, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I Soggetti attuatori forniscono i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati ove richiesto dalla Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attivita' di controllo.
3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla revoca del contributo e, attraverso la Consap, al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 10

Pubblicita' e trasparenza relativamente al de minimis

1. Il contributo a fondo perduto e' erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria sul regime di aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nel Registro nazionale aiuti di Stato.
 
Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 7, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il garante per la protezione dei dati personali, le modalita' ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati.
 
Art. 12

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare
Costa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3686