Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 luglio 2020
Revoca e riassegnazione alla Regione Sardegna delle risorse ripartite in materia di realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria, a norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilita' per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle solo strutture pubbliche;
Visto altresi' il comma 2 del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia del 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il comma 6 del citato art. 3-ter, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni di euro ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - e' stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;
Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro e' stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con rimodulazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma 6 del decreto-legge n. 211/2011:
esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;
esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;
Visto che il suindicato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, ripartisce alla Regione Sardegna la somma di 5.446.744,36 euro e all'art. 1, comma 2, dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2013, che assegna alla Regione Sardegna la somma di 5.446.744,36 euro per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato: «Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza Comune di Ploaghe AUSL di Sassari»;
Preso atto che la Regione Sardegna si e' avvalsa della facolta' di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-ter, comma 6 del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota protocollo n. 17005 dell'11 luglio 2018 (acquisita al protocollo DGPROGS n. 21323 del 12 luglio 2018) con cui la Regione Sardegna ha trasmesso la DGR n. 26/5 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto «Attuazione del "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", ai sensi del decreto-legge del 22 dicembre 2011, n. 211, art. 3-ter, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e in attuazione del decreto ministeriale del 28 dicembre 2012»;
Considerato che la suindicata DGR n. 26/5 rappresenta una rimodulazione del programma approvato con decreto ministeriale del 9 ottobre 2013 e che il nuovo programma regionale prevede la riqualificazione e ristrutturazione delle strutture pubbliche della rete dei servizi per la salute mentale per la Sardegna, per un importo complessivo di 5.530.514,80 euro di cui 5.253.989,06 euro a carico dello Stato, a fronte delle risorse complessive assegnate di 5.446.744,36 euro, ed 276.525,74 euro a carico della Regione;
Vista la nota DGPROGS protocollo n. 23976-P del 7 agosto 2018, con cui il Ministero della salute ha comunicato alla Regione Sardegna che in data 1° agosto 2018, gli uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione hanno espresso favorevole sul programma di cui alla citata nota ed ha chiesto alla stessa regione di fornire una scheda degli indicatori per i vari sistemi al fine di consentire un puntuale monitoraggio sul programma, nonche' indicazioni sull'impiego delle somme residue pari a 192.755,30 euro che risulta non utilizzata;
Vista la nota protocollo n. 25868 del 5 novembre 2018 (acquisita al protocollo DGPROGS n. 34620 del 6 novembre 2018) di trasmissione da parte della regione della documentazione relativa alla scheda degli indicatori per il monitoraggio del programma e alla proposta di utilizzo della somma ancora non utilizzata, rettificando gli importi per gli interventi di seguito indicati, includendo arredi e attrezzature:

Parte di provvedimento in formato grafico

Vista altresi' la nota protocollo n. 3950 del 18 febbraio 2019 (acquisita al protocollo DGPROGS n. 5290 del 19 febbraio 2019) con cui la stessa regione ha trasmesso la determinazione n. 149 del 13 febbraio 2019, avente ad oggetto «Integrazione sul sistema degli indicatori e della somma residua del Fondo ministeriale non richiesta, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 24 maggio 2018, n. 26/5, inerente l'approvazione del "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", ai sensi del decreto-legge del 22 dicembre 2011, n. 211, art 3-ter, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 febbraio 2012, n. 9 e in attuazione del decreto ministeriale del 28 dicembre 2012»;
Considerato che con nota DGPROGS protocollo n. 9995 del 29 marzo 2019, il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il concerto tecnico-finanziario in merito alla rimodulazione del programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presentato dalla Regione Sardegna con la suindicata nota protocollo n. 3950 del 18 febbraio 2019, al fine dell'adozione del decreto del Ministro della salute di assegnazione delle risorse;
Acquisito con nota MEF-GAB protocollo n. 20673 del 19 novembre 2019 (acquisita al protocollo DGPROGS n. 34581 del 20 novembre 2019), il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a 5.446.744,36 euro da assegnare alla Regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, e' revocato il decreto del Ministero della salute del 9 ottobre 2013, di assegnazione alla Regione Sardegna della somma di 5.446.744,36 euro per lo svolgimento del programma di realizzazione dell'intervento denominato: «Realizzazione di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza Comune di Ploaghe AUSL di Sassari».
 
Art. 2

2. E' approvato il programma di cui alla DGR n. 26/5 del 24 maggio 2018 e successiva integrazione con DGR n. 149 del 13 febbraio 2019 della Regione Sardegna, per un importo complessivo a carico dello Stato di 5.446.744,36 euro, per la realizzazione dei seguenti interventi su strutture pubbliche:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208 e 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, e' assegnato alla Regione Sardegna l'importo complessivo di 5.446.744,36 euro quali risorse ripartite alla Regione Sardegna dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.
2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.
 
Art. 4

1. La Regione Sardegna trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.
2. La Regione Sardegna da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2222