Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2020
Autorizzazione all'assunzione in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale da dedicare al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attivita' «volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;
Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu' volte citato decreto-legge, che prevede che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 ...»;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;
Vista la delibera CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013, di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, autorizzando altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000;
Preso atto che la delibera CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Campania un importo pari a euro 4.017.721 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la delibera CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo pari a euro 5.815.123 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013, rideterminato in euro 5.339.340 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del rientro dal deficit sanitario della Regione Campania n. 104 del 30 settembre 2014 recante «Adeguamento del Programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in attuazione della Regione Campania» con il quale viene approvato il «Programma di utilizzo delle risorse di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter»;
Visto i decreti dirigenziali n. 55 del 2016, n. 211 del 2017, n. 39 del 2018 e, da ultimo, n. 55 del 12 dicembre 2018 che revoca i precedenti decreti e approva, in attuazione del decreto commissariale 30 settembre 2014, n. 104, il «Programma regionale di utilizzo delle risorse di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter»;
Preso atto che il predetto programma approvato con il decreto dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, prevede la realizzazione di interventi volti a:
potenziare i servizi territoriali per la salute mentale;
attuare progetti terapeutico-riabilitativi individuali per i pazienti dimessi dall'ospedale psichiatrico giudiziario;
garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti penitenziari;
garantire il funzionamento delle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (REMS) mediante l'assunzione di personale, in deroga alle normative nazionali in materia di contenimento della spesa di personale;
Considerato che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con la nota prot. 27635 del 29 ottobre 2013, come risulta dalla attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dal dirigente psicologo designato dal direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;
Preso atto che il medesimo programma prevede, per lo svolgimento delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. E' autorizzata l'assunzione in deroga del personale indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, in attuazione del programma della Regione Campania adottato con decreto dirigenziale n. 55 del 12 dicembre 2018, recante «Programma regionale ex DCA 104/2014 di utilizzo delle risorse di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9», che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di euro 9.357.061, di cui euro 4.017.721 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2012 e di euro 5.339.340 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2013, specificati nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1979
 
Allegato 1

SCHEDA PROGRAMMA SUPERAMENTO OPG DI PARTE CORRENTE
REGIONE CAMPANIA - Anni 2012-2013

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Regione Campania

Parte di provvedimento in formato grafico