Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020, n. 185
Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'articolo 74, comma 3, che prevede che il decreto legislativo non si applichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui e' rimessa la determinazione dei limiti e delle modalita' di applicazione del decreto alla Presidenza medesima;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, concernente «Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto del Segretario generale 29 agosto 2012, recante organizzazione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', registrato dalla Corte dei conti al n. 9 in data 9 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, e successive modificazioni, recante alcune specifiche modalita' applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante l'adozione del codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 2719 in data 15 ottobre 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, e successive modificazioni, recante approvazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 278 in data 19 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020, recante l'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 che, in apposita Sezione, definisce anche le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza 2020-2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 336 in data 26 febbraio 2020;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto in data 4 marzo 2011;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 10 novembre 2009;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 luglio 2010;
Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio in attesa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Ravvisata la necessita' di aggiornare la disciplina recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, concernente «Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo» con cui e' stata esercitata l'autonoma potesta' organizzativa riconosciuta dal legislatore con il citato articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in relazione alle intervenute modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotte dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e suoi decreti attuativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
205, Supplemento ordinario, del 1° settembre 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 193 del 18 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 106, Supplemento ordinario,
del 9 maggio 2001.
- La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
53 del 5 marzo 2009.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 74 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri sono determinati, in attuazione dell'art. 2,
comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e
modalita' di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione
collettiva, in considerazione della peculiarita' del
relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95
della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303, Supplemento
ordinario, del 31 dicembre 2009.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
265 del 13 novembre 2012.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 80 del 5 aprile 2013.
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 187 del 13 agosto 2015.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
132 dell'8 giugno 2016.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 4 giugno
2013.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 maggio 2011, n. 131 (Regolamento recante attuazione
della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli
II e III del medesimo decreto legislativo) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 5
agosto 2011.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 novembre 2010 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre
2010.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012.

Note all'art. 1:
- I titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 concernono, rispettivamente «Misurazione,
valutazione e trasparenza della performance» e «Merito e
premi».
 
Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 2;
b) articolo 3, con esclusione, al comma 2, delle parole da «secondo le modalita'» fino alla fine del comma;
c) articolo 4:
1) fermo restando che la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a), e' effettuata tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come riportati nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento;
2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle parole da «nonche'» sino alla fine della lettera;
d) articolo 5 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 8 del presente regolamento;
e) articolo 6 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 9 del presente regolamento;
f) articolo 7 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento;
g) articolo 8 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento;
h) articolo 9, fermo restando che:
1) la misurazione e la valutazione della performance di cui all'alinea dei commi 1 e 2 e' svolta secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
2) la capacita' di valutazione dei propri collaboratori di cui al comma 1, lettera d), e' dimostrata anche tramite una significativa differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito e individuando le eccellenze;
3) la misurazione e la valutazione della performance di cui al comma 1-bis e' collegata, altresi', al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale;
i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento;
l) articolo 12, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento;
m) articolo 13;
n) articolo 14, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente regolamento, in relazione alle peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle specificita' delle relative funzioni istituzionali e tenuto conto dell'articolo 5 del presente regolamento;
o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c), lettera d) quanto al Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e tenuto conto, quanto alla lettera b), che:
1) il «Piano della performance» e' sostituito dai documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente regolamento di seguito indicati:
1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche;
1.2 le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2) la «Relazione sulla performance» e' sostituita dai documenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 17;
b) articolo 18:
1) con esclusione al comma 1 delle parole da «nonche' valorizzano» fino alla fine del comma e fermo restando che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresi', le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici;
2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento;
c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento;
d) articolo 19-bis, tenuto conto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
e) articolo 20;
f) articolo 21;
g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete al Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', che puo' avvalersi delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) articolo 23;
i) articolo 24;
l) articolo 25;
m) articolo 26;
n) articolo 27, con esclusione del comma 2.

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 e 27 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150:
«Art. 2 (Oggetto e finalita'). - 1. Le disposizioni
contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati
standard qualitativi ed economici del servizio tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale.».
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'art. 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater,
comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.
6. Fermo quanto previsto dall' art. 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). - 1. Ai
fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art.
3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera
coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola
nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati
conseguiti nell'anno precedente, come documentati e
validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all'art. 10;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione
delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo
interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.».
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza
con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel
quadro del programma di Governo e con gli eventuali
indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di
contrattazione di appartenenza e in relazione anche al
livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai
cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'art. 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),
sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali,
su base triennale e definiti, prima dell'inizio del
rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione
del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono
essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire
la continuita' dell'azione amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento
della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da
standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita'
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse disponibili.».
«Art. 6 (Monitoraggio della performance). - 1. Gli
Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle
risultanze dei sistemi di controllo strategico e di
gestione presenti nell'amministrazione, verificano
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi
programmati durante il periodo di riferimento e segnalano
la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in
corso di esercizio all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi
di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante
l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della
performance organizzativa e individuale sono inserite nella
relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai
fini della validazione di cui all'art. 14, comma 4, lettera
c).».
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in
rapporto alla qualita' dei servizi resi
dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, secondo
quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e in esso sono
previste, altresi', le procedure di conciliazione, a
garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance e le
modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.».
«Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performanceorganizzativa). - 1. Il Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di
obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacita' di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'.
1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa
sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti
dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto
anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie
esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui
al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del
decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo
all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unita' organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilita', secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7, e'
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita', ai quali e'
attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai
comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace
svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
1-bis. La misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui
all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento degli
obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance,
nonche' di quelli specifici definiti nel contratto
individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.».
«Art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'art. 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'art. 169, comma 3-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
unificata al rendiconto della gestione di cui all'art. 227
del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
delle performance e' adottato non oltre il termine di cui
al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2.
3.
4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'art. 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
«Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale
delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare
delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento,
esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del
2014;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14;
c) l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.».
«Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1. La
Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorita' sono
definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti
sono nominati, tenuto conto del principio delle pari
opportunita' di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, previo parere favorevole delle Commissioni
parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro della
giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono
nominati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i
componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo
di sei anni e non possono essere confermati nella carica.
4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta da
un Segretario generale nominato con deliberazione
dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.
Nei limiti delle disponibilita' di bilancio l'Autorita'
puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la
funzione pubblica.
5.
6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a);
b);
c);
d);
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
f);
g);
h);
l);
m);
n);
o);
p).
7.
8. Presso l'Autorita' e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno delle amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' dell'Autorita' sono
pubblici. L'Autorita' assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione,
l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale
dell'Autorita'.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorita' e fissati
i compensi per i componenti.
12. Il sistema di valutazione delle attivita'
amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto
del presente decreto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5. abrogato.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. abrogato.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
«Art. 15 (Responsabilita' dell'organo di indirizzo
politico-amministrativo). - 1. L'organo di indirizzo
politico-amministrativo promuove la cultura della
responsabilita' per il miglioramento della performance, del
merito, della trasparenza e dell'integrita'.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' di cui all'art. 11, nonche' gli
eventuali aggiornamenti annuali.».
«Art. 17 (Oggetto e finalita'). - 1. Le disposizioni
del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del
merito e metodi di incentivazione della produttivita' e
della qualita' della prestazione lavorativa informati a
principi di selettivita' e concorsualita' nelle
progressioni di carriera e nel riconoscimento degli
incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano
a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 18 (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance). 1. Le
amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche,
nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
performance attraverso l'attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione
adottati ai sensi del presente decreto.».
«Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle
valutazioni). 1. Il contratto collettivo nazionale,
nell'ambito delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance ai sensi
dell'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a
remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e
quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che
alla significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva
diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei
premi di cui al comma 1 e' applicato con riferimento alla
retribuzione di risultato.».
«Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli
altri utenti finali). - 1. I cittadini, anche in forma
associata, partecipano al processo di misurazione delle
performance organizzative, anche comunicando direttamente
all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado
di soddisfazione per le attivita' e per i servizi erogati,
secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei
cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati,
favorendo ogni piu' ampia forma di partecipazione e
collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto
stabilito dall'art. 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano
al processo di misurazione delle performance organizzative
in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo
le modalita' individuate dall'Organismo indipendente di
valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di
soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono
pubblicati, con cadenza annuale, sul sito
dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica
l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione,
assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e
comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione
della performance organizzativa dell'amministrazione e in
particolare, ai fini della validazione della Relazione
sulla performance di cui all'art. 14, comma 4, lettera
c).».
«Art. 20 (Strumenti). - 1. Gli strumenti per premiare
il merito e le professionalita' sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'art.
21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui
all'art. 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'art. 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'art. 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita', di
cui all'art. 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all'art. 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e)
del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.».
«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). - 1. Ogni
amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui
al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, puo' attribuire un bonus annuale al
quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui e'
attribuita una valutazione di eccellenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la
contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare
del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui agli
articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di
valutazione della performance, assegnano al personale il
bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».
«Art. 22 (Premio annuale per l'innovazione). - 1. Ogni
amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus
annuale di eccellenza, di cui all'art. 21, per ciascun
dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto
realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di
lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete
all'Organismo indipendente di valutazione della performance
di cui all'art. 14, sulla base di una valutazione
comparativa delle candidature presentate da singoli
dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al
Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni
pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.».
«Art. 23 (Progressioni economiche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le
progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo
selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed
ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione.».
«Art. 24 (Progressioni di carriera). - 1. Ai sensi
dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165
del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.».
«Art. 25 (Attribuzione di incarichi e responsabilita').
- 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e
dei servizi offerti.
2. La professionalita' sviluppata e attestata dal
sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio
per l'assegnazione di incarichi e responsabilita' secondo
criteri oggettivi e pubblici.».
«Art. 26 (Accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale). - 1. Le amministrazioni pubbliche
riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le
professionalita' sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a
percorsi di alta formazione in primarie istituzioni
educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e
l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche
attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti
nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna
amministrazione.».
«Art. 27 (Premio di efficienza). - 1. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e dall'art. 2, commi 33 e 34, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per
cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da
processi di ristrutturazione, riorganizzazione e
innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni e'
destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo
criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa, il personale direttamente e proficuamente
coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere
utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella
Relazione di performance, validati dall'Organismo di
valutazione di cui all'art. 14 e verificati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti,
nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo
se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di
performance e validati dal proprio organismo di
valutazione.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di misurazione
e valutazione della performance

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.
2. La valutazione della performance organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
4. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta secondo le modalita' definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali.
 
Art. 4

Disposizioni in materia di trasparenza

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, oltre ai dati, le informazioni e i documenti previsti per le altre pubbliche amministrazioni centrali dalla specifica normativa in materia, i seguenti documenti, in luogo del Piano della performance e della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento;
b) le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;
c) la rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse, di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del presente regolamento.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del
2009, si veda nelle note all'art. 2
 
Art. 5

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni.
2. Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrita' e' preposto il Collegio di direzione, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresi' le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.
3. L'incarico conferito al Presidente del Collegio di direzione cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n 520; l'incarico e' rinnovabile e la sua durata massima non puo' eccedere comunque, complessivamente, i sei anni. Gli incarichi degli altri componenti del Collegio di direzione sono conferiti per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono rinnovabili una sola volta.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dal primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che, ai fini del computo della durata massima dei nuovi incarichi, sono considerati anche i periodi relativi agli incarichi precedentemente svolti nella medesima posizione nell'ambito del Collegio.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 18, della legge 23
agosto 1988 n. 400:
«3. I decreti di nomina del segretario generale, del
vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli
uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla
data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario
generale, il vicesegretario generale ed i capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove
pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori
ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari
collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle
amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui
all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi
delle strutture che operano nelle aree funzionali relative
al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa
del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla
promozione dell'innovazione nel settore pubblico e
coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente
generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato
generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e
delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo
speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario
generale.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n 520:
«Art. 3 (Cessazione dell'affidamento). - 1. Nei casi di
cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi dei
dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni
connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni
esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in
particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle
attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni
dalla data di giuramento del nuovo Governo.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
 
Art. 6

Valorizzazione del merito

1. Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.
2. La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non puo' superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale.
3. La contrattazione collettiva garantisce, a parita' di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 3-ter dell'art. 40 (Contratti
collettivi nazionali e integrativi), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'art.
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.».
 
Art. 7

Il ciclo di gestione della performance
nella Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta annualmente, entro il mese di ottobre, le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche.
2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico-amministrativo emanano le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri agli stessi affidate, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi, nonche' gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.
3. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, anche per il tramite dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.
4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.
5. La rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica, del grado di raggiungimento degli obiettivi.
6. Entro il mese di giugno il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' provvede a trasmettere al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture dell'amministrazione rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. A tal fine, entro il mese di maggio le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a trasmettere all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', le informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione.
7. L'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione, entro il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che contiene anche istruzioni sulle modalita' di indicazione degli obiettivi delle strutture.
8. A seguito dell'emanazione delle linee guida e dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione, prende avvio l'iter di definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' garantiscono l'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica.
 
Art. 8

Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto autonomo di contrattazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ciclo della performance;
b) obiettivi annuali specifici delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri ricompresi nelle annuali direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri in aderenza alle priorita' individuate nelle aree strategiche incluse nelle annuali linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita' politiche e alle strategie della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione;
f) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286:
«Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La
direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad
eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei
ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce
altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29,
eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce
elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».
 
Art. 9

Monitoraggio della performance

1. Il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera con indipendenza e autonomia e controlla che le eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano esposte, se pertinenti, nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento.
 
Art. 10

Ambiti di misurazione e valutazione
della performance organizzativa

1. La misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza tramite l'assegnazione, nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a piu' strutture.
2. Gli obiettivi di performance organizzativa possono riguardare:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacita' di attuazione di piani e programmi;
d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
e) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei servizi erogati;
f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunita'.
 
Art. 11

Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri intervengono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri;
b) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) i Ministri e i Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
d) l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita';
e) il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita';
f) i dirigenti di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2021.
2. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attivita' di valutazione relative all'anno 2020.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Presidente: Conte
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministro degli affari esteri, reg.ne n. 58

Note all'art. 12:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 maggio 2011, n. 131, abrogato dal presente regolamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 05-08-2011,
recava: «Regolamento recante attuazione della previsione
dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo
decreto legislativo».