Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 dicembre 2020 |
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, comma 1, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi; di effettuare operazioni di rimborso anticipato nonche' di scambio di titoli e di utilizzare altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del testo unico, che autorizza il Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20 dicembre 2017 per l'attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»); Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato all'art. 7 dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, che regola le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»; Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, che disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni di gestione su base consensuale debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 che attribuendo agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 1, comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green», proporzionata agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli; Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2021;
Decreta:
Art. 1
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno finanziario 2021 le operazioni di emissione dei prestiti sono disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti sono disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «green bond» di cui all'art.1, comma 92 della legge n. 160 del 2019. Puo' procedere, inoltre, all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati. |
| Art. 2
Limiti dell'indebitamento
Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresi' attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2021, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8% , la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, le quote dei titoli «reali» indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 4% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovra' eccedere il 5%. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro, puo' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita' previste dalla normativa. |
| Art. 3
Operazioni di gestione del debito pubblico
Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonche' il buon finanziamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, puo' procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidita' sul mercato secondario. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni. |
| Art. 4 Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto garanzie e' pari a tre miliardi di euro per l'anno finanziario 2021. L'esposizione rilevante e' calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2020. |
| Art. 5
Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati
Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II puo' stipulare i contratti - quadro I.S.D.A. Master Agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui alle operazioni in strumenti finanziari derivati. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie. |
| Art. 6
Operazioni di gestione della liquidita'
La gestione del conto disponibilita' e' volta a consentire un'efficiente movimentazione delle giacenze liquide, in relazione alla strategia di emissione dei titoli di Stato, alle condizioni prevalenti sul mercato e ai vincoli imposti dalle disposizioni di politica monetaria. Possono essere svolte operazioni di pronti contro termine (c.d. REPO) su tranche di titoli di Stato appositamente emesse. Tali operazioni, per il loro carattere temporaneo, costituiscono operazioni di tesoreria per le quali si provvede mediante appositi conti di tesoreria centrale, anche in relazione alla movimentazione dei margini di garanzia in contanti, avendo cura di distinguere i margini versati da quelli ricevuti. I titoli di Stato impiegati per le operazioni di cui sopra sono depositati in un conto specifico presso la societa' di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Le operazioni REPO di cui al presente articolo sono eseguite sui mercati regolamentati secondo le regole di accesso e di funzionamento degli stessi. Le operazioni di gestione del conto disponibilita' di cui al decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, sono disposte dal direttore della Direzione II o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della Direzione II da questi delegato, in deroga a quanto disposto dal decreto sopracitato. |
| Art. 7
Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'art. 6, sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie. |
| Art. 8
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del Tesoro comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministro le operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse. Il Dipartimento del Tesoro da preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo. Inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti sono sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2020
Il Ministro: Gualtieri |
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