Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013036/XVJ/CE/C del 10 dicembre 2020, l'esplosivo denominato «Rioprime 25» o «SWG-Primer» o «APB-25» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0042 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «BAM» in data 19 maggio 2004.
Per il citato esplosivo il sig. Roberto Toso, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani S.p.a., con stabilimento sito in Sequals (PN), loc. Prati del Sbriss, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.2841/02 del 17 dicembre 2003 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») del 19 giugno 2019, rilasciati dall'organismo notificato «BAM».
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «Maxam Deutschland GmbH.» presso lo stabilimento sito in Doberschau Gauβig (Germania).
Tale prodotto esplodente e' sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.