Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 novembre 2020 |
Modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto l'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, e sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 emanato ai sensi dell'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 settembre 2020, prot. n. 9118376 recante modifica del summenzionato decreto 23 luglio 2020, prot. n. 9021200; Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste; Considerato che, a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di COVID-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati; Ritenuto di integrare gli interventi a favore delle filiere zootecniche in crisi a saldo invariato attraverso una diversa allocazione delle risorse eventualmente non utilizzate per l'ammasso; Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Modifiche Titolo II Ammasso privato
1. All'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 8, comma 1 sono utilizzate per incrementare il limite di spesa e lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 2 destinato alle imprese agricole di suini con il conseguente aumento dell'aiuto a capo fino a 30 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.». 2. All'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 10, comma 1 sono utilizzate per concedere alle imprese agricole di allevamento di bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020. A tale aiuto si applicano le ulteriori condizioni previste dal Titolo I del presente decreto.». Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 novembre 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1017 |
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