Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2020
Modalita' di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, ha previsto un programma di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell'ambito dell'innovazione tecnologica, stabilendo, in particolare:
a) al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative;
b) al comma 2, l'attuazione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo;
c) al comma 3, che, al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del «Fondo per il trasferimento tecnologico», e' autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata;
d) al comma 4, che, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, previa stipula di apposita convenzione, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020;
e) ai commi 5, 6, 7 e 8, la costituzione ad opera di ENEA della fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
Visto, altresi', il citato comma 3, nel punto in cui prevede ulteriormente che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da parte del medesimo Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che definisce la «start-up innovativa»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che definisce la «PMI innovativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e che detta disposizioni in merito ai relativi obblighi di registrazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in vigore dal 19 maggio 2020 medesimo;
c) «Fondo per il trasferimento tecnologico»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;
d) «Agenzia»: l'Agenzia ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile;
e) «Fondazione Enea Tech»: la fondazione istituita ai sensi dell'art. 42, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 34/2020, sottoposta alla vigilanza del Ministero;
f) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
i) «Comunicazione 2014/C198/01»: la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014;
j) «Quadro temporaneo COVID-19»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
k) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
l) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity).
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, le modalita' di funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico, stabilendo, in particolare, i criteri, le modalita' e le condizioni per la partecipazione del Ministero nel capitale di rischio e di debito delle imprese destinatarie e individua gli ulteriori interventi per il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico previsti al comma 2 del medesimo art. 42.
 
Art. 3

Soggetto attuatore

1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati dal Ministero per il tramite dell'Agenzia, che, per le medesime finalita', si avvale della Fondazione Enea Tech. I rapporti tra i predetti soggetti, i compiti affidati e le modalita' di rendicontazione dello svolgimento degli interventi formano oggetto di apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia, sottoscritta, per presa visione, dalla Fondazione Enea Tech e stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Gli oneri connessi all'attuazione della convenzione di cui al comma 1 e degli interventi di cui all'art. 7 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 5.000.000,00 per il 2020, fatti salvi gli ulteriori stanziamenti che potranno essere previsti, per le successive annualita', da disposizioni di legge.
 
Art. 4

Risorse

1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono attuati nell'ambito delle disponibilita' del medesimo fondo pari, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, a euro 500.000.000,00, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti da disposizioni normative o amministrative e ferma restando la possibilita' di destinare alle finalita' dei medesimi interventi ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 sono versate sul conto corrente n. 0168373 intestato all'Agenzia, acceso presso la Banca d'Italia - sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
 
Art. 5
Soggetti beneficiari degli interventi del Fondo per il trasferimento
tecnologico

1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitivita' del Paese attraverso l'investimento in imprese target aventi le caratteristiche di cui al presente articolo. Le imprese target, in particolare:
a) costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili:
i. start-up innovative di cui all' art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
ii. PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
iii. spin off e spin out di universita', centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici;
b) sono in via di costituzione o costituite da non piu' di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell'attivita' imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;
c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorita' per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy e il deep tech (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).
2. Ai fini dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, le imprese di cui al comma 1 devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria ne' sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie. Le medesime imprese devono, inoltre, rispettare le condizioni di ammissibilita' previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, anche in relazione alla condizione di «imprese in difficolta'», come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 6
Criteri, modalita' e condizioni d'intervento del Fondo per il
trasferimento tecnologico

1. Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata. Gli interventi possono essere attuati, altresi', nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonche' del Quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione 2014/C198/01.
3. In funzione delle caratteristiche e dell'ambito tecnologico in cui opera l'impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
4. Ferme restando le tipologie di soggetti beneficiari dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 5, gli interventi di cui al presente articolo possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
 
Art. 7
Ulteriori misure di sostegno all'innovazione e al trasferimento
tecnologico

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, l'Agenzia attua, a valere sulle medesime risorse di cui all'art. 3, comma 2, interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformita' agli indirizzi impartiti dal Ministero secondo le modalita' individuate dalla convenzione di cui all'art. 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attivita' di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Le predette attivita' possono essere attuate anche attraverso:
a) la promozione e diffusione delle opportunita' offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico;
b) la predisposizione di database volti a facilitare l'individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l'integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico;
c) l'allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell'arte dei diritti di proprieta' intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo per il trasferimento tecnologico o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech;
d) lo svolgimento di seminari e altre attivita' di formazione per la creazione di figure professionali nel settore del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;
e) la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;
f) altre progettualita' volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in collaborazione con universita', enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, gli interventi sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e delle ulteriori vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici ovvero attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme piu' adeguate per la realizzazione dello specifico progetto di trasferimento tecnologico interessato.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di pubblicita' e trasparenza di volta in volta applicabili, l'Agenzia fornisce adeguata diffusione delle informazioni in merito agli interventi di cui al presente decreto, anche attraverso pubblicazione delle indicazioni utili nel proprio sito internet.
2. L'Agenzia, anche per il tramite della Fondazione Enea Tech, provvede agli adempimenti e alle comunicazioni previsti dalla disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1040