Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 319 del 24 dicembre 2020).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. (Soppresso).
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.
14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo e' erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalita' disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.
14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o
i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di
commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
sono presentate in via telematica secondo le disposizioni
di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3 commi
2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in
via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all' articolo 1 comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater.
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede
d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso,
risultano non aver esercitato nelle tre annualita'
precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma, prevedendo forme di comunicazione
preventiva al contribuente.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine
di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
- Il decreto del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020 -s.o. n. 41.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. - 8.
(Omissis)
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00". »
 
Allegato 1
(Articolo 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(articolo 1-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(articolo 16-bis)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
(articolo 1-ter)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
(articolo 34, comma 5)
(importi in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Elenco 1
(articolo 23-quater, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TABELLA 1 (ARTICOLO 18)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo e' calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 4 novembre 2020. S.O.

- Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' riportato nei
riferimenti normativiall'art. 1.
 
Art. 1 ter

Estensione dell'applicazione dell'articolo 1
ad ulteriori attivita' economiche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 1 quater

Fondo perequativo

1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
17 marzo 2020, n. 70.
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
del 8 aprile 2020, n. 94.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante
«Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio
2020, n. 128_Supplemento Ordinario n. 21.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
(Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 14 agosto 2020, n. 203 Supplemento
Ordinario n. 30.
- Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 20 ottobre 2020, n. 260.
 
Art. 1 quinquies

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis, come introdotto dall'articolo 19-bis del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 19-bis
della presente legge:
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di
avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
e 3 del convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e tali misure possono essere adottate o
reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con
riferimento a specifiche aree del territorio medesimo
interessate da particolare aggravamento della situazione
epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli
spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in
una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci
si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti
interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche
aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli
spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto
pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere
dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo
principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi
internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del
Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con
essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino
all'accertamento della guarigione o al ricovero in una
struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri
soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con
provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la
quarantena precauzionale o altra misura ad effetto
equivalente, preventivamente approvata dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita'
convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita'
stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia
impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11
sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che
possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite
con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli
o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali,
di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto
dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in
coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e
risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio
epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le
specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero
territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo
periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici
giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla
base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di
reiterazione. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o in uno
scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa
con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al
secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
e della cabina di regia di cui al presente articolo sono
pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei
dati sul sito internet istituzionale del Ministero della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
16-ter. L'accertamento della permanenza per
quattordici giorni in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come
verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione,
per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle
misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo
inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma.»
 
Art. 1 sexies

Controlli antimafia

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 9 dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 1 septies

Imprese sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili e' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
 
Art. 2
Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5,
primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295

1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e
concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti). - 1. (Omissis)
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020,
sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito
Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione
Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020."

- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del
primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito
sportivo con sede in Roma):
«Art. 5 (Mutui assistiti dal contributo agli
interessi). - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo
il disposto dell'articolo 90 comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.»
 
Art. 3

Fondo per il sostegno delle associazioni
e societa' sportive dilettantistiche

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche», con una dotazione di 142 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 218-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 218-bis (Associazioni sportive
dilettantistiche). - 1. Al fine di assicurare alle
associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e
sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro
attivita', in ragione del servizio di interesse generale da
esse svolto per la collettivita' e in particolare per le
comunita' locali e per i giovani, in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche iscritte
nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico
nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.»
 
Art. 4

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari
sulla prima casa

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54-ter del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive
sulla prima casa). - 1. Al fine di contenere gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
tutto il territorio nazionale e' sospesa, fino al 31
dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento
immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di
procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione
principale del debitore.»
 
Art. 4 bis

Modifiche in materia di fondo di garanzia
per la prima casa

1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41-bis del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2013,
n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa).
- 1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (abrogata)
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa
presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e
delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30
giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro,
le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle
quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse
del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra
l'avvenuta attivita' di verifica approfondita
sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di
credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non
prioritari del finanziamento".
- Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014), nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 (valido dal 1° gennaio al 13 ottobre
2020):
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di
ricerca e innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.»
 
Art. 4 ter
Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di
sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»;
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. L'accordo di composizione della crisi della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi»;
d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da un soggetto che non e' consumatore e contempla la continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti»;
e) all'articolo 9:
1) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»;
2) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti»;
f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;
g) all'articolo 12-bis:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano nonche' l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comma 3-bis»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: «e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 4-bis, dopo le parole: «di cui alla presente sezione» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,»;
i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»;
l) l'articolo 14-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori»;
m) dopo l'articolo 14-terdecies e' inserito il seguente:
«Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore puo' presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformita' a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresi' la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 8, 9, 12,
12-bis, 13 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Finalita' e definizioni). - 1. Al fine di
porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non
soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dal presente capo, e' consentito al
debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito
della procedura di composizione della crisi disciplinata
dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il
consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il
contenuto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di
adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente
svolta, anche se socio di una delle societa' appartenenti
ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a
quelli sociali.»
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario
del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile; e delle altre disposizioni contenute in
leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento
dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le
eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E'
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere
l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per
la liquidazione, la custodia e la distribuzione del
ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal
giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e
35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di
sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo
15 con sede nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le
previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore,
anche consumatore:
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei
provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per
due volte;
d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode;
d-quater) limitatamente all'accordo di composizione
della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare
le ragioni dei creditori.
2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b),
c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di
sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della
presente sezione.
2-ter. L'accordo di composizione della crisi della
societa' produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.»
«Art. 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del
consumatore). - 1. La proposta di accordo o di piano del
consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei crediti futuri.
1-bis. La proposta di piano del consumatore puo'
prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei
debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione
del quinto dello stipendio, del trattamento di fine
rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su
pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
secondo periodo.
1-ter. La proposta di piano del consumatore e la
proposta di accordo formulata dal consumatore possono
prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle
rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca
iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo
stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto
le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a
tale data.
1-quater. Quando l'accordo e' proposto da soggetto
che non e' consumatore e contempla la continuazione
dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla
data della presentazione della proposta di accordo, ha
adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. L'organismo di composizione della
crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli
altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi,
entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore
non siano sufficienti a garantire la fattibilita'
dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni
sufficienti per assicurarne l'attuabilita'.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali
limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a
credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di
piano del consumatore presentata da parte di chi svolge
attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al
comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della
Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura
iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno
possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da
sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla
presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato
all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore.
4. La proposta di accordo con continuazione
dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno
o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni
o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione."
«Art. 9 (Deposito della proposta). - 1. La proposta
di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di
residenza o sede principale del debitore. Il consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo
ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al
deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre
giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di
composizione della crisi, all'agente della riscossione e
agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione
fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati
l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del
piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione
della composizione del nucleo familiare corredata del
certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa
deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre
esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la
conformita' all'originale.
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve
essere allegata una relazione dell'organismo di
composizione della crisi, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e
sull'attendibilita' della documentazione depositata a
corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della
procedura;
e) l'indicazione del fatto che, ai fini della
concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore
abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del
debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo
reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno
sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti del nucleo familiare della scala di
equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.
3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione
della crisi deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della
crisi, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione dell' eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e
sull'attendibilita' della documentazione depositata a
corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano
rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della
procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di
soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella
formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi,
nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,
abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel
caso di proposta formulata da un consumatore, si applica
quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi,
entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico
da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono
comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti.
3-ter. Il giudice puo' concedere un termine
perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di
piano del consumatore sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.»
«Art. 12 (Omologazione dell'accordo). - 1. Se
l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo
dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute,
nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del
piano.
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone
l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra
contestazione, ha verificato il raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'
del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti
impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7,
comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha
aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato
contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa
se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo,
anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che
ha pronunciato il provvedimento.
3. L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la
pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori
con causa o titolo posteriore non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di
sei mesi dalla presentazione della proposta.
3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato
la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che
ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di
inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi
del debitore.
3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di
composizione della crisi anche in mancanza di adesione da
parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e'
decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di
cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base
delle risultanze della relazione dell'organismo di
composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione e' conveniente rispetto
all'alternativa liquidatoria.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso
di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale
con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo'
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del
debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo
omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che
dichiara il fallimento, i crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell'accordo omologato sono prededucibili a norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»
«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano
del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa
i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata
l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa
immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i
creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e
l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
2. Quando, nelle more della convocazione dei
creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita'
del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre
la sospensione degli stessi sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo.
3. Verificate l'ammissibilita' e la fattibilita' del
piano nonche' l'idoneita' dello stesso ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra
contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei
crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il
relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'.
Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto
deve essere trascritto, a cura dell'organismo di
composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il
giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato
la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che
ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato contesta la convenienza del piano, il giudice
lo omologa se ritiene che il credito possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda del presente capo.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto
periodo, e comma 3-bis.
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei
mesi dalla presentazione della proposta.
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.»
«Art. 13 (Esecuzione dell'accordo o del piano del
consumatore). - 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono
utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se
previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della
crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva
degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo
28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo
e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando
ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della
procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformita' dell'atto dispositivo all'accordo o al piano
del consumatore, anche con riferimento alla possibilita' di
pagamento dei crediti impignorabili, autorizza lo svincolo
delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione
del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e
12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di
pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto
motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo
qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti
in essere in violazione dell'accordo o del piano del
consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui
agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di
uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi
quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai
creditori garantiti.
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano
del consumatore diviene impossibile per ragioni non
imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio
dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare
la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 della presente sezione.»
«Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In
alternativa alla proposta per la composizione della crisi,
il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e
deve essere corredata dalla documentazione di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario
di tutti i beni del debitore, recante specifiche
indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore
persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita'
della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo
545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il
debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di
quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia
indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile.
7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione
della societa' produce i suoi effetti anche nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.»
 
Art. 4 quater
Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori
colpiti dal sisma del Centro Italia

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonche' i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo non sono altresi' da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):

«Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»

«Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).»

«Allegato 2-bis

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato
dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e'
integrato da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e
gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000."».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 6 aprile 1942, n. 81.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
14 febbraio 2019, n. 38_Supplemento Ordinario n. 6.
 
Art. 5

Misure a sostegno degli operatori turistici
e della cultura

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «esistenti almeno dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura» e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
b) il comma 4 e' abrogato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Per il periodo di imposta 2020 e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1° luglio al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020 al 30 giugno 2021»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente «5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalita' applicative gia' definite ai sensi del comma 6».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 89 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27:
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori,
interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi'
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere
incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno,
le somme gia' assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n.
100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
di competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come
modificato dall'art. 6-bis della presente legge:
«Articolo 182 (Ulteriori misure di sostegno per il
settore turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator, nonche' le guide e gli
accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a
obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle
relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante
autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO
49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale,
agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di
laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca
presso le universita' e le istituzioni di alta formazione
sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del
limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno
2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e
l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei
musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel
territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si
svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma
1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei
benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei
concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessita' di
rilancio del settore turistico e al fine di contenere i
danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti
non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita'
mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e
fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione
delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del
codice della navigazione, per il rilascio o per
l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo
dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al
periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato
verso pagamento del canone previsto dall'atto di
concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione
delle opere. Le disposizioni del presente comma non si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o
l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in
ragione della revoca della concessione oppure della
decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita'
turistica, in considerazione della crisi delle attivita'
economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a
misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei
settori del commercio, della ristorazione e delle strutture
ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, una
classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO
specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita',
mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento
ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico
territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si
avvale:
a) della classificazione relativa alla
territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di
cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26
febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui
applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico
turistica effettuate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di
densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del
turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto
della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive,
dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio
territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero
prossime ai siti di interesse artistico, culturale,
religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti
dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere
a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter,
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di
studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie
di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali
di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e
comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui
al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo
2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da
rendere all'estero e per le prestazioni in favore di
contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni
non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, la
controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro
quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e
valido per diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. La durata della validita' dei voucher
pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si
applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. In ogni caso,
decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di
cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici
giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto
decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro
quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179,
comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 183 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto
dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19."
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 88 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura). - 1. A
seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2,
comma l, lettere b) e d), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione
degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai
musei e agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione,
apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore
dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da
quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di
acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso
o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi
dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal
presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti,
alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede
immediatamente al rimborso con restituzione della somma
versati.»
- Il decreto del Presidente del Consiglio 24 ottobre
2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 25 ottobre 2020,
n. 265.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 12 (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della
musica, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di
portata minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del
sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui
redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici
di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un
anno prima della richiesta di accesso alla misura in
parola, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura
del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita' di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di
registrazioni fonografiche o videografiche musicali,
secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre
anni d'imposta.
2.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma
1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo
corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. (abrogato)
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese
eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al
beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per
singola registrazione fonografica o videografica, ai
criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle
spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, valutati in 4,5
milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
ai sensi dell'articolo 15.
7-bis. In considerazione del persistente stato di
crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui
all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime
condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione
2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento al contributo dovuto per l'annualita' 2020.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo
di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del
giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, presentata allo sportello unico
per le attivita' produttive o ufficio analogo";
b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno
di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello
unico per le attivita' produttive o ufficio analogo";
c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono
inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di
inizio attivita'".».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 80 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 80 (Interventi finanziari di emergenza nel
settore cultura). - 1. - 6. (Omissis)
6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un
credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per
le spese sostenute per la produzione, distribuzione e
sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di
euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di
spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) alla rubrica, le parole: "di giovani artisti e
compositori emergenti" sono soppresse.»
- Si riporta il testo dell'art. 176 del citato decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 176 (Tax credit vacanze). - 1. Per i periodi di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta, un
credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di
validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro,
utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle
imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e
dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla
normativa nazionale e regionale per l'esercizio
dell'attivita' turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un
solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella
misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La
misura del credito e' di 300 euro per i nuclei familiari
composti da due persone e di 150 euro per quelli composti
da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle
seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica
soluzione in relazione ai servizi resi da una singola
impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da
un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere
documentato da fattura elettronica o documento commerciale
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del
soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio puo' essere
corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione
di soggetti che gestiscono piattaforme o portali
telematici, nonche' di agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile
esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con
il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per
cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al
fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche
diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito
d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal
cessionario con le stesse modalita' previste per il
soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto al credito
d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari
rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi
del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e
sanzioni.
5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione
sono prese in considerazione le domande presentate entro il
31 dicembre 2020, secondo le modalita' applicative gia'
definite ai sensi del comma 6.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e previo parere dell'Autorita' garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
modalita' applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche
avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in
733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
- Si riporta il testo dell'art. 96 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 96 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il
settore dell'editoria). - 1. All'articolo 57-bis, comma
1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come
modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «85 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20
milioni » sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20
milioni » sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni»
sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni».
2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento» e le
parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30
milioni»;
b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le
percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio
2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per
cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel
15 per cento delle copie distribuite, per le testate
nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per
l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel
prospetto dei costi sottoposto a certificazione e
presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati
dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni
dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento
dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore
contabile in apposita certificazione, che da' evidenza
anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati.
La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento
dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di
mancata trasmissione nei termini della certificazione di
avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al
pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo
alla medesima di rimborsare le somme indebitamente
riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020,
qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui
all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del
2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello
erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita'
2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito
per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto
proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 70 del 2017, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I requisiti di cui al comma 1, lettere
a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche
costituite per subentrare nella gestione di una testata
quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in
procedura fallimentare.".
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e
2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 114.»
 
Art. 6

Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema
delle fiere internazionali

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «capitali» sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle imprese aventi come attivita' prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale»;
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). -
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il
fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita'
stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 91 (Internazionalizzazione degli enti
fieristici e delle start-up innovative). - 1. E' istituita
un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, volta al supporto ai processi di
internazionalizzazione degli enti fieristici italiani,
costituiti in forma di societa' di capitali nonche' delle
imprese aventi come attivita' prevalente l'organizzazione
di eventi fieristici di rilievo internazionale. Le
iniziative di cui al presente comma possono essere
realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione
nel capitale di rischio con quote di minoranza,
sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonche'
concessione di finanziamenti, secondo termini, modalita' e
condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
2. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 300 milioni di
euro per l'anno 2020. Il Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, determina, nei limiti di cui al primo periodo, la
quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione
del fondo stesso di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per
l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del
medesimo comma. A valere sullo stanziamento di cui al primo
periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, possono
essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti
di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati
ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da
utili, misure di sostegno erogate da pubbliche
amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «a tutti gli Stati non
appartenenti all'Unione europea», sono sostituite dalle
seguenti: «a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli interventi del fondo di cui al comma 1
possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up
innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.
5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di
venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 100
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore
onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per
l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole
«2.673,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«2.573,2 milioni di euro».
7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.»
 
Art. 6 bis

Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo
e della cultura e per l'internazionalizzazione

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «accompagnatori turistici» sono inserite le seguenti: «e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,».
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «i festival musicali e operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e le orchestre giovanili italiane» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini».
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali ed operistici italiani» sono inserite le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della pubblicazione».
9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 89 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 182 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 183 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
legge 20 dicembre 2012, n. 238 (Disposizioni per il
Sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed
operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di
assoluto prestigio internazionale), come modificato dal
presente articolo e dall'articolo 6-bis della presente
legge:
«Art. 2 (Contributo straordinario). - 1. Al fine di
sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici
italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto
prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal
2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore
della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna
Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre
del Lago nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo
di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra
giovanile Luigi Cherubini.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile
1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo):
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il
sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita'
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e
dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed
il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e
rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, il Fondo unico per lo
spettacolo.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di
assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza
delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, nelle more della
pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica
F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1,
comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per
singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno
2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le
funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascuna
Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 6.
- Il testo dell'articolo 89 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Il testo dell'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 6.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. (omissis)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.»
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il testo del primo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e'
riportato nelle Note all'art. 6.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nelle Note all'art. 6.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante
«Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, Lettere a),
secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti
al comma 3, lettera f), e al comma 6» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 31 maggio 2012,
n. 126.
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 27 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami
d'azienda). - 1. - 4. (omissis)
5. Durante il periodo di validita' delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in
ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami di aziende, nonche' di intere emittenti televisive
analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di
societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita'
televisiva o radiofonica costituite in societa' cooperative
a responsabilita' limitata. Ai soggetti a cui sia stata
rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione
sonora e' consentita la cessione di intere emittenti
radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova
costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito
di procedere allo scorporo mediante scissione delle
emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di
societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. In caso di trasferimento di concessione per
emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o
locale o di trasformazione della forma giuridica del
titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
nuovo titolare.»
 
Art. 6 ter
Misure urgenti a sostegno dell'attivita' di rivendita di giornali e
riviste

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo e' riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 agosto 2020 reca «Disposizioni applicative in materia di
contributo una tantum a favore delle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro
dipendente o pensione, previsto dall'articolo 189 del D.L.
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio 2020 n. 77».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 7

(Soppresso)


 
Art. 7 bis
Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto
sequestro

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa):
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore della pesca).
- 1. (Omissis)
1 bis. E' autorizzata presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo
di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla
corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto
in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali sono
determinate le modalita' per le erogazione dei contributi
anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 8

Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turisticoricettive, il credito d'imposta spetta
fino al 31 dicembre 2020.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
 
Art. 8 bis
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle
nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Per il decreto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 8 ter

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresi' il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalita' attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei iferimenti normativi
all'art. 5.
 
Art. 9
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 1

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126:
«Art. 78 (Esenzioni dall'imposta municipale propria
per i settori del turismo e dello spettacolo). - 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D
in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale
D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale
per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per
gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo
177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno
2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60
milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai
commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114."
- Si riporta il testo dei commi da 738 a 783
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in
tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per
la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo
36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le
societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali
persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i
possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore
assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresi' il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita
dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e
f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento
nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e'
pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli
anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita'
di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa'
agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.
200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano
il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti
di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate
di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per
cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo
69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di
cui al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e
riversamento diretto da parte della struttura stessa,
secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative
alla deducibilita' ai fini della determinazione del reddito
di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente
eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
[779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.]
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nonche' dall'articolo 38 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve
intendersi riferito alle disposizioni della presente legge
sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano
altresi' fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in
materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e
sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011."
- Si riporta il testo dell'art. 177 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:
«Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico). - 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna,
delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria
catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita'
di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
 
Art. 9 bis
Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le
relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 9.
- Il testo dei commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 9 ter
Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e
disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «adiacenti» e' sostituita dalla seguente: «prospicienti»;
b) la parola: «particolare» e' sostituita dalla seguente: «eccezionale».

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 78 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 743 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«743. I soggetti passivi dell'imposta sono i
possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore
assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresi' il
diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei
figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il
soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili,
anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata
del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di
un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione
dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche
nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.»

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi):
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai
fini della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente
ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il
latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'articolo 3.»

- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art. 4
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 4 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. - 3-ter. (Omissis)
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto
l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il
medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art.
181 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio). - 1. Anche al fine di promuovere la ripresa
delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono
esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal
pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per
l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui
all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.»

- Si riporta il testo dei commi 816 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati « enti », e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione
dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma
819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le
occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo
al piano medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal
comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la
disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari
fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a
quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle
occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
concessione o autorizzazione o effettuati in difformita'
dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il
pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata
copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei
quali la pubblicita' e' stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la
diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera
a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla
superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale
o provinciale o della citta' metropolitana in cui e'
effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato
di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma
pari a venti annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di
cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in
base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,
calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e
dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono
soggette al canone le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari
si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile
ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel
caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

828. I comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane non possono collocarsi al di sotto della
classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con
popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per
le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della
classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa
standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita'
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi
di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo
periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi
acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente
urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai
sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
all'occupazione sulla base delle utenze complessive del
soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che
utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa
forfetaria:

Parte di provvedimento in formato grafico

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone
ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri
utilizzatori delle reti in proporzione alle relative
utenze. Il numero complessivo delle utenze e' quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi
sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e
delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella
misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a
euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti
nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le
occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la
diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per
fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui
alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio
dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o
l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti
ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e
ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia
obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di
superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia
stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non
superiore a quella che e' stabilita nei regolamenti di
polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della
concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al
comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate
per l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne,
relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se
esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle
vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si
effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di
trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali
e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la
sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con
dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili,
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle
macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non
ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri
lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e
fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le
gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da
cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40
metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della
ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di
proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo
conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne
dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle
rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo
realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni
sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila
posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita'
commerciale o di produzione di beni o servizi ove si
effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti
all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a
soggetti portatori di handicap. 834. Gli enti possono
prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni,
ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio
della concessione di un importo da tre a cinque volte la
tariffa massima per le intercapedini.
835. Il versamento del canone e' effettuato,
direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla
diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma
786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della
concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale
alla presentazione della dichiarazione da parte del
soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso
l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa
decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di
affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di
manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e'
sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso
l'affissione da parte degli interessati di manifesti
contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque
prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un
congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le
citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione
del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i
tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui
all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in
deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al
comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente
articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e
668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al
comune o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto
di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante
dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie
effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal
comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata,
alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa
in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene
effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni
che si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

842. La tariffa di base giornaliera per le
occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore
all'anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le
tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un
massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione
della superficie occupata e possono prevedere riduzioni,
fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837,
esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento
delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che
si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza
settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per
cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del
periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono
aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se
non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando
unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le
altre modalita' previste dal medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle
sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere
g) e h), in quanto compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta
affidato il servizio di gestione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni o del canone per l'autorizzazione
all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le
relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo
tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e
comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente
affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto
legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra
disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito
ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda
elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del
1993 rimane come riferimento per la determinazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.»
- Il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
del 24 aprile 1998, n. 95.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 30 settembre 2010, n. 229 -
Supplemento Ordinario n. 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
11 novembre 1972, n. 292.
- Si riporta il testo degli artt. 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) La rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 , nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 .
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su
richiesta della regione interessata dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli entidestinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b) c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma
5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda
diautorizzazione.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione
si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere
l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa
stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via
sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica [diventa efficace
decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed] e' trasmessa,
senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere
nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,
con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e daqualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un
elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno
ogni trenta giorni e liberamente consultabile,anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe
di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici."
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. - 2. (Omissis)
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - 1. - 4-bis. (Omissis)
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o
strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione
per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di
eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma.»
 
Art. 9 quater

Fondo per la sostenibilita' del pagamento
degli affitti di unita' immobiliari residenziali

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e' riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonche' le modalita' di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilita' del pagamento degli affitti di unita' immobiliari residenziali», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 9 quinquies
Estensione della proroga del termine di versamento del secondo
acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilita' fiscale

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 98 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 98 (Proroga del termine di versamento del
secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Per i soggetti
che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati
approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo
decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze e' prorogato al 30 aprile 2021 il termine di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n.
162.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai
contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo
semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 114.»
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 10

Proroga del termine per la presentazione
del modello 770

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662):
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.»
 
Art. 10 bis
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza
COVID-19

1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
6-bis.
 
Art. 10 ter

Proroga dell'esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica

1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-quater
dell'art. 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. - 3.
(Omissis)
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COV1D-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 30 giugno 2021:
a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da
un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e)
del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n.
21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' di detti
attivi o il cambiamento della loro destinazione;
b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al
comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21
del 2012, nonche' ai beni e rapporti nei settori indicati
alla lettera a), ovvero individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da
parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione
europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' gli acquisti di
partecipazioni, da parte di soggetti esteri non
appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10
per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia'
direttamente o indirettamente possedute, quando il valore
complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un
milione di euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni
che determinano il superamento delle soglie del 15 per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del
capitale;
c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3-ter. Omissis
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
aventi vigenza fino al 30 giugno 2021 si applicano nei
confronti di delibere, atti o operazioni, nonche' di
acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli
obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo
sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la
notifica sia intervenuta successivamente o sia stata
omessa. Restano validi, anche successivamente al termine
del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a
seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione
delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al
decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di
notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, si
applicano nella misura in cui la tutela degli interessi
essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e
dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non
sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una
specifica regolamentazione di settore.»
 
Art. 11
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonche' l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al quale e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 265
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come
modificato dalla presente legge:
«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure
previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal
presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli
eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero
verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle
misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese
quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative
quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge,
in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
i Ministri competenti, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione del
bilancio dello Stato,. nel rispetto dei vincoli di spesa
derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21
della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse
destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito
del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non
utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a
invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle
misure di cui al primo periodo del presente comma
trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui
al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle relative misure.
8-bis. (Omissis)
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure
di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni di
cui al primo periodo del presente comma non trovano
applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni
di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al quale e'
consentita la conservazione in conto residui per il
relativo utilizzo nell'esercizio successivo.»
 
Art. 12
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di
licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui al presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. (Soppresso).
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma e' attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021».
16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. da 19 a 22 quinquies
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che
accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati,
e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e
32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a
scopo di somministrazione.»
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno
ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta'
gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario
di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore
dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,
degli esercenti la professione di assistente sociale e
operatori socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato
all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e degli
operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano
contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte
per effetto diretto o "come concausa" del contagio da
COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalita' di attuazione del
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle
integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano
occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a
22 e' istituito nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito
capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a
2.573,2 milioni di euro. Le predette risorse, che
costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al
primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione
salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per i
periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020
limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente
fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2.Qualora dall'attivita' di monitoraggio
relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli
articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto
alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai
sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.»
«Art. 22-quater (Trattamento di integrazione
salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I
trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui
all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi
dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia
e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro
inviano telematicamente la domanda con la lista dei
beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive
site in piu' regioni o province autonome il trattamento di
cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o
province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto
Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano
rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza,
alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento
diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di
concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di
un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS
autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La
misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per
cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte
del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore
di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22,
comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai
dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i
differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo
22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e'
stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo
periodo.»
«Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto
del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di
assegno ordinario). - 1. Le richieste di integrazione
salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19
a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui
all'articolo 22-quater, comma 3."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga). - 1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione dei trattamenti
di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa
integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di
nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane
secondo le modalita' previste al comma 2. Le complessive
diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con
riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta
con causale COVID-19. I periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del
predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono
imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui
al presente comma.
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui
al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di
lavoro ai quali sia stato gia' interamente autorizzato il
precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo
autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per
periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove
settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del
corrispondente semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una
riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto
alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato
l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio
2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane
di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare
all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato
di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione
allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo
addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a
partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di
autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento
di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai
trattamenti di integrazione salariale di cui al presente
articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle
entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al
presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente
comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di
lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero,
se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di
prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
spostati al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data
e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; tale
importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi
Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma
3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto
per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione
riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una
durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso
tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente
comma. In fase di prima applicazione, il termine di
decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine
del mese successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente
articolo sono computati ai fini del raggiungimento del
requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto
dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. I termini decadenziali di invio delle domande di
accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per
il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via
amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono
differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il
saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina
ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono
differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni
di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai
commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di
cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite
di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265,
comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68
a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a valere
sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i
periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui al
comma 1 del presente articolo.
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a
7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni
di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da
finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a
1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021
mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del
presente articolo e per la restante quota ai sensi
dell'articolo 114.»
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e' riportato
nelle Note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (R) - (Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente
stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)»
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo
31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto
al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il
caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della
retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore
secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti,
aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1
di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9,
lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei
fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.»

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta` di avviare la
procedura di licenziamento collettivo" ai sensi del
presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta` di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche` alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo` essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita` di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta` e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da` all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo` essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta`.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta`
di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori
licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta`, del carico di
famiglia, nonche` con puntuale indicazione delle modalita`
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell' articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita` stagionali o saltuarie, nonche` per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita`
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu` regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4
bis, nonche` il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell' articolo
9, ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale superiore alla percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice
della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui
al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo
18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma
del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4.
5.
6.»
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali
prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione
delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3 (Condizioni). - 1. Il licenziamento per
giustificato motivo con preavviso e' determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa.»
«Art. 7 (Tentativo di conciliazione obbligatorio). -
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta
causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3,
seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui
all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto
da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il
lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza
al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di' cui al presente articolo non
trova applicazione in caso di licenziamento per superamento
del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni".»
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015."
- Si riporta il testo dell'art 3 d.el citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126:
«Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
cassa integrazione). - 1. In via eccezionale, al fine di
fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo, che non
richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente
decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di
cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni,
ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo
massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre
2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione
salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno
2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere
riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto
periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato
dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di
cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai
sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e
l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione
salariale ai sensi dell'articolo 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo e'
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti
della contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo
valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 114.»
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 26.10.2012 C 326.
- Si riporta il testo del comma 220 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne
vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza o dai centri
anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e'
attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un
contributo entro il limite di spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di
sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle
suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al
periodo precedente. Il contributo di cui al presente comma
e' attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi
ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno
2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto
di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio
2021 e non oltre il 31 dicembre 2021»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 12 bis

Misure in materia di integrazione salariale

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli da 19 a 22-quinquies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 12 ter

Ulteriori misure in materia di integrazione salariale

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 12.
 
Art. 12 quater
Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile
universale

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di eta', a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina
del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 14 (Requisiti di partecipazione). - 1. Sono
ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base
volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini
italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione
europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di eta'.
2. L'ammissione al servizio civile universale non
costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero,
presupposto per il prolungamento della durata del permesso
di soggiorno.
3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio
civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle
Forze di polizia.
4. Costituisce causa di esclusione dal servizio
civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o
all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una
pena anche di entita' inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalita' organizzata.»
 
Art. 13
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e' riportato
nelle Note all'art. 5.
 
Art. 13 bis
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti
ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.
3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 13 ter

Sospensione dei versamenti tributari

1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonche' per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 novembre 2020si veda nei riferimenti all'art. 1.
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e' riportato nelle Note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli artt. 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8
bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2 bis,
terzo periodo, dello stesso testo unico;
[d bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a bis), del citato
testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17 bis,
[comma 1, primo periodo], dello stesso testo unico .]
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato
testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte.] La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5.»
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48 bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48 bis, comma 1, lettera d bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2.»
 
Art. 13 quater
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel
mese di dicembre

1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonche' ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e'
riportato ne riferimenti nomativi all'art. 13-ter.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 13-ter.
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 13 quinquies
Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi e dell'IRAP

1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi', a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 9-quinquies.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo
13-septiesdecies della presente legge:
«Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle
imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per
Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani
maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori). - 1. Per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi
nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali, in scadenza entro il 21
dicembre 2020, o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019, sono
effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo
dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la
medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il
50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli
126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di
ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del
presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita'
economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1
si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che
intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare
apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti
giorni a far data dal 9 novembre 2020.
2. In considerazione dei flussi migratori e delle
conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la
prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire
il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera,
alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca
con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa
possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti
massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le
disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato
per i settori interessati.
3. I criteri e le modalita' di concessione delle
agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4,
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni
del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei
limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", e successive modificazioni, l'importo
dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 aprile 2021
senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le
parole: "In caso di mancata adesione da parte dei
possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono
inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della
cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "qualora almeno il 20 % dei soci" sono sostituite
dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci".
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al
contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la
regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi
migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto
Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina,
Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del
presente decreto.»
 
Art. 13 sexies
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e IRAP

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita` produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
a)
b)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
3-bis.
4 bis.
5.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno,
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425 nonche' per i premi e per le vincite di
cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine,
salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito
o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di
cui al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilita'
della disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive possono essere
integrate dai contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.»
 
Art. 13 septies

Proroga del termine per le definizioni agevolate

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo e dall'articolo 13-decies
della presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo
dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-
sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo
versamento, alle relative scadenze, delle rate, da
corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro
il termine del 1° marzo 2021, al quale non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del
medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e
nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31
dicembre 2025.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo
quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini
di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per
la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno
2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si
applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.»
 
Art. 13 octies

Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. - 1. Per lavoratori autonomi, ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui
all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18
del 2020.
1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle
seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori
individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del
codice civile".
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina
vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui
all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di
mutui in ammortamento da meno di un anno.
2-bis. Fino al 31 dicembre 2021, a fronte delle
domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a
partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al
comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza
e la regolarita' formale, la banca avvia la sospensione
dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta
dalla banca la domanda di sospensione, accerta la
sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro
venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente
tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In
caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal
gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a
partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data
di presentazione della domanda.
2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo
54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
inserite la seguenti:
"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e'
estesa alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per
mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di
importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla
lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno
il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e
relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo".
a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui
al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore
superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per
cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter."
[2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione
della quota di mutuo da sospendere.]»
 
Art. 13 novies
Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e' versata entro il 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti
insieme all'elemento aleatorio insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le
vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei
singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di
cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di
mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di
ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di
riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli
esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla
raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.»
 
Art. 13 decies

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»;
b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
«1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.
3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.
4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.
6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente
della riscossione, su richiesta del contribuente che
dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficolta', concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di
notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo
superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere concessa
se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della
richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale
decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
1-quater 1. Non puo' in nessun caso essere concessa
la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento
antecedente alla data di accoglimento della richiesta di
cui al comma 1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina
l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata
istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in
relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del
presente comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto
e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4 bis.».
- Il testo dei commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 13-septies.
 
Art. 13 undecies

Disposizioni in materia di contribuzione volontaria

1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purche' entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
«Art. 8 (Modalita' di versamento). - 1. Il
versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a
quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le
modalita' stabilite da ciascun ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre
in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella
riferita a periodi precedenti devono essere versate entro
il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono
perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate
senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione
a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente
precedente la data del pagamento.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
all'art. 5.
 
Art. 13 duodecies
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli aiuti con le
disposizioni europee

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 13 terdecies

Bonus baby-sitting

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non e' riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus e' erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' incompatibile con la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.»
- Per il decreto del Presidente del Consiglio 24
ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» si veda nei
riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione
occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo e' ammessa la possibilita' di
acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi
per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero,
alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della
sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo
possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al
comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro
mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al
comma 13.
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del
salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese
del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere
a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di
giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con disabilita';
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle
societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del
presente articolo.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle
proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere
e delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo,
salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di
escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la
responsabilita' dell'utilizzatore, attraverso la
piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al
comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e'
destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore
dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5
per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del
prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della
prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo,
di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel
settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e
il monte orario complessivo presunto con riferimento a un
arco temporale non superiore a dieci giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in
misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata
non superiore a quattro ore continuative nell'arco della
giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore
agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve
contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta
elettronica, fermo restando che per il settore agricolo le
quattro ore continuative di prestazione sono riferite
all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente
comma.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non
abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact
center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della
dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni
successivi al giorno programmato di svolgimento della
prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel
termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa
all'atto della registrazione nella piattaforma informatica
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa
inserita nella procedura informatica e' divenuta
irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte
della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero
di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma
informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato
al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri
del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un
utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del
limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque
del limite di durata della prestazione pari a 280 ore
nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di
durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria
individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo
che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non
veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma
8. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo.»
- Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, come
modificato dal comma 343 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno
2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo
periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7
del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei
familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022
puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa
programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021
tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto
periodo del presente comma. Il buono e' corrisposto
dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di
idonea documentazione attestante l'iscrizione e il
pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il
beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e'
riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per
l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300
milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per
l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541
milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per
l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574
milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per
l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609
milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega
in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei
maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del
presente comma, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di
cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista
dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre
2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e'
altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui
ai commi 356 e 357 del presente articolo.»
 
Art. 13 quaterdecies

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non e' cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro
sul volontariato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 22 agosto 1991, n. 196.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale), tenendo presente che il D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4)
che «Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11
agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge
7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.
471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita'
del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi
dell'articolo 53»:
«Art.7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno.
Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non
lucrative di utilita` sociale), tenendo presente che il
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102,
comma 2, lettera a)) che «Sono altresi' abrogate le
seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui
all'articolo 104, comma 2: [omissis]
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4
dicembre 1997,n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3
e 4».
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa` cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita` in uno o piu` dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita`, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all' articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita`, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita` da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis ) cooperazione allo sviluppo e
solidarieta' internazionale .
b) l'esclusivo perseguimento di finalita` di
solidarieta` sociale;
c) il divieto di svolgere attivita` diverse da
quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche` fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita` istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita` sociale o a fini di pubblica utilita`, sentito
l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita` associative volte a garantire
l'effettivita` del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita` della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta` il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita`
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita` di
solidarieta` sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita` statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche` degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita` estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita` di solidarieta` sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita`
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita` di
solidarieta` sociale le attivita` statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita`, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero
da esse affidate ad universita`, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita` da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche` le attivita` di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita` statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche` le attivita` accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita` connesse e`
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche` alle societa` da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu` favorevoli in ragione della loro qualita`.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita` svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e
dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239 convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa` per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita`, gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 nonche` i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita`
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita` elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita` siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20 bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall' articolo 25 ,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa` commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218 i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.»
 
Art. 13 quinquiesdecies

Rifinanziamento dei CAF

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dell'ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale (CAF), e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono altresi' utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non gia' utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 82 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:
«Art. 82 (Reddito di emergenza). - 1. Ai nuclei
familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario
denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le
domande per il Rem sono presentate entro il termine del
mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento
al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di
aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
presenza nel nucleo familiare di un componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza
come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi
del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta'
economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al
citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28,
29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge
ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85
del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi'
compatibile con la presenza nel nucleo familiare di
componenti che siano al momento della domanda in una delle
seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta
ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli
importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui
all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione
dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le
componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800
euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai
fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso
in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi
componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali
soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono
essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle
entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle
modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli
emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e'
immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato
un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
 
Art. 13 sexiesdecies
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739

1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.

ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI


Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 30 aprile 2008, n. 101 -
Supplemento Ordinario n. 108.
 
Art. 13 septiesdecies
Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019» e dopo le parole: «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 42-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dal presente
articolo e dall'art. 13-quinquies, e' riportato nei
riferimenti normativi al medesimo art. 13-quinquies.
 
Art. 13 duodevicies
Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
dell'INAIL

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL). -
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli
interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e'
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici
specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei
mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla
copertura dei rapporti in convenzione con i medici
specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.»
 
Art. 13 undevicies
Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione
dell'assegno ordinario COVID-19

1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
 
Art. 14

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonche' per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilita' di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n.126:
«Art. 23 (Nuove misure in materia di Reddito di
emergenza). - 1. Ferme restando le erogazioni gia' concesse
del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo
articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei
familiari in possesso cumulativamente dei seguenti
requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di
maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che
percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui
agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2,
lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del
decreto-legge n. 34 del 2020."
- Il testo dell'articolo 82 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n.77 e' riportato nei riferimenti
normatvi all'art. 13-quinquiesdecies.
- Il testo del comma 9 dell'articolo 265 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dall'articolo 11 della presente legge, e'
riportato nei riferimenti normativi al medesimo articolo.
 
Art. 15
Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a 1000 euro. La medesima indennita' viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo 14. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
8. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 9 (Nuova indennita' per i lavoratori stagionali
del turismo, degli stabilimenti termali e dello
spettacolo). - 1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del
settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva
pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli
da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020
n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennita'
viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto
di lavoro dipendente.
6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono
tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita'
di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
7. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
richiedere l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e
98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a
680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.»
- Si riporta il testo degli artt. da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni."
«Art. 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori."
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro
e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo."
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, e'
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia e infortunio, congedo di maternita' e
parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
- Si riporta il testo dell'art. 2222 del codice civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.»
- Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 13-terdecies.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1.
2.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di
attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne
comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita'
prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino
di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
[9. Alle vendite di cui al presente articolo si
applica altresi' la disposizione dell'articolo 18, comma
7.]»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 31 dicembre 1986, n.
302-Supplemento Ordinario.
- Il testo del comma 9 dell'articolo 265 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all' art. 11.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 29 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27:
«Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali). - 1. (Omissis)
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»
 
Art. 15 bis
Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle
vendite nonche' disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile

1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 1, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla data del 30 novembre 2020.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
9. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 12.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 15.

- Il testo dell'articolo 2222 del codice civile e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1995, n. 335 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 15.
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 38 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). -
1. (Omissis)
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione."
- Si riporta il testo dei commi 10 e 12 dell'articolo
84 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 84 (Nuove indennita' per i lavoratori
danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). -
1. - 9. (Omissis)
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno
dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita'
viene erogata per le predette mensilita' anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel
2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera
b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla medesima
lettera.
11. (Omissis)
12. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.»
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 15.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 15.
- Il testo del comma 9 dell'articolo 265 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo del comma 773 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 16
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita' relativa a novembre 2020. L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.
7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 16 bis
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 3

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 16 ter

Quarta gamma

1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni e' concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo e' ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche' la procedura di revoca del contributo nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo e' concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».
 
Art. 17

Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. Il limite di spesa di cui al presente articolo e' incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa' i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche [e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici];
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.»
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 15.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 28 gennaio 2019, n. 23.
- Il testo degli articoli 19 e 20 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Si riporta il testo degli artt. 21, 22, 27, 28, 29,
30, 38 e 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno
ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta'
gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario
di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita'
per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 28 (Indennita' lavoratori autonomi iscritti
alle Gestioni speciali dell'Ago). - 1. Ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali). - 1. Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione e non titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 30 (Indennita' lavoratori del settore
agricolo). - 1. Agli operai agricoli a tempo determinato,
non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). -
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19). - 1. Al fine di garantire misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di
ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di cui al presente comma, di una
indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante
"Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio
2020, n. 12 - Supplemento Ordinario n. 21.
- Il citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 14 agosto 2020, n. 203-Supplemento Ordinario
n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett.
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione
economica, da parte dell'autore o inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lett.
f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia.
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice procuratori onorari.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23
marzo 1981, n. 91 si applicano le disposizioni relative ai
redditi indicati alla lett. a) del comma 2.»
- Si riporta il testo degli artt. 49 e 50 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile."
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle
cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di
servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
debbono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa' associazioni
e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli
percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali
compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49 , comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui
all'articolo 53 , comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222
nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'
art. 33, comma 1, della L. 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1 comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 53 , comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13
agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
(Isvap) ad operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lett. c) del
comma 1 dell'art. 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative;
2. I redditi di cui alla lett. a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
e i), del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
14.»
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 recante «Revisione
della disciplina della invalidita` pensionabile» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
16 giugno 1984, n. 165.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport del 6 aprile 2020 (Indennita' per collaboratori
sportivi):
«Art. 5 (Piattaforma informatica). - 1. Sport e
Salute s.p.a., al fine adempiere agli obblighi previsti
dall'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2020, rende operativa, a valere sulle risorse disponibili
di bilancio, una piattaforma informatica per fornire agli
interessati informazioni chiare e complete circa le
modalita' di presentazione della domanda e per svolgere gli
adempimenti a tal fine necessari.
2. La piattaforma consente agli utenti di procedere,
previo accreditamento alla stessa, alla presentazione
formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4
del presente decreto.
3. Ai fini della realizzazione della piattaforma
informatica e dello svolgimento dei compiti istituzionali,
Sport e Salute s.p.a., previa intesa con il CONI,
acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, nonche' l'elenco degli altri organismi sportivi
comunque riconosciuti, a fini spo1tivi, dal CONI.
4. I dati raccolti nella piattaforma di Sport e
Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di
riservatezza previste dalla legge, anche dall'Ufficio per
lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
motivi di interesse pubblico connessi allo svolgimento
delle attivita' istituzionali di indirizzo e vigilanza.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n.186 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di attivita'
sportiva dilettantistica). - 1. In relazione alla
necessita' di confermare che il CONI e' unico organismo
certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, si applicano alle societa' ed
alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in
possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo
nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate,
l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.»
- Si riporta il testo dell'art. 96 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 96 (Indennita' collaboratori sportivi). - 1.
L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione
ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla
data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di presentazione delle domande di cui al comma 3, e
definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo dell'art. 98 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori
sportivi). - 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e'
riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e
del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a
600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle
domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle
eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita'
erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di
euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
7.»
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di lavoratori dello
sport). - 1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90
milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600
euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale
(CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23
febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile e
maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata,
senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di
giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati le
modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di
presentazione delle domande, i documenti richiesti e le
cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di
gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le
spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della
spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di
distribuzione delle eventuali risorse residue ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno
2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni
di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi
dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020
e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del
2020, gia' nella disponibilita' di Sport e salute S.p.A. e
quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.»
- Il testo del comma 9 dell'articolo 265 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11.
 
Art. 17 bis

Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport

1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di dicembre 2020.
5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.

- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 15.

- Il riferimento al testo del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 17.
- Il testo degli articoli 19 e 20 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo degli articoli 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.
- Il riferimento al testo del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n.77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1-quater.
- Per il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1-quater.
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.
- Il testo degli articoli 49 e 50 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nelle Note all'art. 17.
- Il riferimento al testo della legge 12 giugno 1984,
n. 222 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.
- Il testo dell'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 17.
- Il testo dell'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 17.
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 17.
 
Art. 17 ter
Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni
professionali

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 119 e 121 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei
seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. La
detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da due a
otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l' aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui
al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma
1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non
si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal
caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la
ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie
al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attivita' produttive.
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legi-slazione europea in materia di " in house providing "
per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita'
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei
titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal
presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati
in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo
sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense):
«Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie). -
1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei
rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o
societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5
e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle
categorie delle microimprese o delle piccole o medie
imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle
disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi
in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte
dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo
il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1
quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei
parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo
13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono
unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al
medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano
vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui
al comma 1 che determinano, anche in ragione della non
equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio
contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo
che siano state oggetto di specifica trattativa e
approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di
pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve
eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della
controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono
all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese
direttamente connesse alla prestazione dell'attivita'
professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento
superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte del cliente della fattura o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione
delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto nella
convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate
dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova
convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata
con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi
si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli
previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi
pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per
l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti
soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si
considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di
trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa
ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni
contenute nelle convenzioni che attestano genericamente
l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica
indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono
state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei
commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane
valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio
dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita'
di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1
e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi
dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso
e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e
6 del presente articolo, dichiara la nullita' della
clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo
conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo,
alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni del codice civile.»
 
Art. 18
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da
parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalita' definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.
2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente gia' disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.
 
Art. 19
Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.
2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17-bis e 122 del
citato decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati
personali nel contesto emergenziale). - 1. Fino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza
sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla
diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di
profilassi, nonche' per assicurare la diagnosi e
l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e
dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u),
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, nonche' gli uffici del Ministero della
salute e dell'Istituto superiore di sanita', le strutture
pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione
dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono
effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra
loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e
10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari
all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del
COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti
pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1,
nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli
di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE)
2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino
indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1
e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679,
adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le
esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con
quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli
interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire
le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi
dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato
regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo possono omettere l'informativa di cui
all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire
un'informativa semplificata, previa comunicazione orale
agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i
soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a
ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel
contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie
competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.»
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del
predetto stato di emergenza e delle relative eventuali
proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione di
interventi di natura straordinaria, con comprovata
esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
L'incarico di Commissario e' compatibile con altri
incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo
gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico
delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto
dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono versate su
apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il
Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.»
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 28 febbraio 2020, n. 50.
 
Art. 19 bis
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle
regioni destinatarie di misure restrittive

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente:
«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
 
Art. 19 ter
Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati
accreditati

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresi' agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche
funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19). - 1. Per
far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45,
comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro,
e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una
specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei
predetti piani e un incremento tariffario per le attivita'
rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli
accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono stabilite le modalita' di determinazione
della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la
compatibilita' con il finanziamento per il Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse
previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori
costi correlati all'allestimento dei reparti e alla
gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario
per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19, come
individuati nel decreto di cui al comma 2, sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente
con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.
Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione
assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti
dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della
Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonche'
sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a)
all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di
ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da
COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia
intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi
del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b)
all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto
soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di
COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su
indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui
al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e'
determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai
ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da
SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al
periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni
desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero
della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi
del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale
corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da
parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base
mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei
dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono riconoscere alle strutture private
accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno
2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie anche in
conseguenza dell'applicazione delle misure previste
dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base
mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un
massimo del 90 per cento del volume di attivita'
riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da
COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri
enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle
strutture private accreditate destinatarie di apposito
budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei
contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno
2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico
del Servizio sanitario regionale. Il predetto
riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve
essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a
concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento
del budget, di un contributo una tantum legato
all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province
autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di
budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti
dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla
stessa struttura che, sulla base di uno specifico
provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste
dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget
assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume
di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura
interessata.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica altresi' agli acquisti di prestazioni
socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con
riferimento alle strutture private accreditate destinatarie
di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e
contratti stipulati per l'anno 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, e' abrogato.»
 
Art. 19 quater
Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con
COVID-19

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le
emergenze nazionali".»

- Il testo dell'articolo 122 del citato decreto- legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 20202, n. 27, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 19.
 
Art. 19 quinquies
Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi
antigenici rapidi

1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
 
Art. 19 sexies
Disposizioni in materia di attivita' svolte presso le Unita' speciali
di continuita' assistenziale e le scuole di specializzazione in
medicina

1. Lo svolgimento dell'attivita' presso le Unita' speciali di continuita' assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' compatibile con lo svolgimento dell'attivita' di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 4-bis (Unita' speciali di continuita'
assistenziale). - 1. Al fine di consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al
medico di continuita' assistenziale di garantire
l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una
sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una
unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o
supplenti di continuita' assistenziale; i medici che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina
generale; in via residuale, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attivita' svolte
nell'ambito della stessa ai medici e' riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano
autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un
ambiente diverso e separato dai locali adibiti
all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo
le ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»
 
Art. 19 septies
Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei
piccoli centri

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011.
2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3[, primo comma,] del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20.
h bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2 bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»

- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008):
«53. - A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.»
- Si riporta il testo dell'art. 34 della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»

- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
6-bis.
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 19 octies

Finanziamento della diagnostica molecolare

1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.
2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 19 novies
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture
residenziali

1. Al fine di fronteggiare le criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 19 decies

Misure urgenti di solidarieta' alimentare

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 30 marzo 2020, n. 85.
 
Art. 19 undecies

Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari

1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «la professione sanitaria infermieristica» sono sostituite dalle seguenti: «le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art.7 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e
infermieri militari). - 1. Al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, e'
autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un
anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di
tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da
precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 19 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
militare). - 1. - 3. (Omissis)
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente
articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora
iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una
scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, tecniche
e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla
presente legge:
«Articolo 2197 ter.1 (Reclutamento straordinario per
il ruolo dei marescialli). - 1. (Omissis)
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al
personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai
vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione
professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
Omissis.»
 
Art. 19 duodecies

Potenziamento della Sanita' militare per l'emergenza da COVID-19

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacita' di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, e' autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi


- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 20
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la
sorveglianza sanitaria

1. Il Ministero della salute svolge attivita' di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti cosi' come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, e successivi aggiornamenti, con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita'.
2. Il Ministro della salute puo' delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, oppure provvedervi con proprio decreto.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.
3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attivita' dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione «Immuni», di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70 (Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in
materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e di coordinamento in materia di giustizia
civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19):
«Art. 6 (Sistema di allerta Covid-19). - 1. Al solo
fine di allertare le persone che siano entrate in contatto
stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la
salute attraverso le previste misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate
all'emergenza COVID-19, e' istituita una piattaforma unica
nazionale per la gestione del sistema di allerta dei
soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base
volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di
telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualita' di
titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i
soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche'
con l'Istituto superiore di sanita' e, anche per il tramite
del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e
private accreditate che operano nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze
istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti
necessari alla gestione del sistema di allerta e per
l'adozione di correlate misure di sanita' pubblica e di
cura. Le modalita' operative del sistema di allerta tramite
la piattaforma informatica di cui al presente comma sono
complementari alle ordinarie modalita' in uso nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
informano periodicamente la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del
progetto.
2. Il Ministero della salute, all'esito di una
valutazione di impatto, costantemente aggiornata,
effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE)
2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi
elevati per i diritti e le liberta' degli interessati,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo
Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies
del Codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
assicurando, in particolare, che:
a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione
dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e
trasparenti al fine di raggiungere una piena
consapevolezza, in particolare, sulle finalita' e sulle
operazioni di trattamento, sulle tecniche di
pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione
dei dati;
b) per impostazione predefinita, in conformita'
all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1
siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli
utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti
stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19,
individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della
salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al
presente comma, nonche' ad agevolare l'eventuale adozione
di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi
soggetti;
c) il trattamento effettuato per allertare i
contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimita'
dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove cio' non sia
possibile, pseudonimizzati; e' esclusa in ogni caso la
geolocalizzazione dei singoli utenti;
d) siano garantite su base permanente la
riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonche'
misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione
degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati
oggetto di trattamento;
e) i dati relativi ai contatti stretti siano
conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per
il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui
durata e' stabilita dal Ministero della salute e
specificata nell'ambito delle misure di cui al presente
comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla
scadenza del termine;
f) i diritti degli interessati di cui agli articoli
da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere
esercitati anche con modalita' semplificate.
3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui
al comma 1 non possono essere trattati per finalita'
diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la
possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque
anonima, per soli fini di sanita' pubblica, profilassi,
statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli
articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2,
lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679. Al solo
fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai
sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e'
consentita l'interoperabilita' con le piattaforme che
operano, con le medesime finalita', nel territorio
dell'Unione europea.
4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al
comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed
e' assicurato il rispetto del principio di parita' di
trattamento.
5. La piattaforma di cui al comma 1 e' di titolarita'
pubblica ed e' realizzata dal Commissario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul
territorio nazionale e gestite dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarita'
pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma
e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1
sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai
sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,
nonche' ogni trattamento di dati personali effettuato ai
sensi al presente articolo sono interrotti alla data di
cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione
sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a
carattere transfrontaliero, individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali
trattati devono essere cancellati o resi definitivamente
anonimi.
7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della
piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo
di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del
Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.»
- Il testo dell'articolo 122 del citato decreto- legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 20202, n. 27, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 19.
 
Art. 20 bis

Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attivita' degli psicologi in un'unica funzione aziendale.
 
Art. 20 ter
Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella
regione Trentino-Alto Adige

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449 e' inserito il seguente:
«449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualita' nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».
 
Art. 21

Misure per la didattica digitale integrata

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attivita' didattica in presenza negli istituti scolastici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.
6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attivita' didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.
6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attivita' aggiuntive di insegnamento, nonche' i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 62 dell'articolo 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - 1. - 61. Omissis.
62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1. - 448. Omissis.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 [con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali] tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni
di cui al presente comma e al comma 456 del presente
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto
delle rispettive specificita', sono definite, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
"Codice dei contratti pubblici" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 aprile 2016, n.
91, S. O. n. 10.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 21 bis

Misure per la proroga dei dottorati di ricerca

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalita' sono rese disponibili per le altre finalita' del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 236 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 236 (Misure a sostegno delle universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. - 4. Omissis.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il
percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020,
possono presentare richiesta di proroga, non superiore a
due mesi, del termine finale del corso, con conseguente
erogazione della borsa di studio per il periodo
corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma
1, primo periodo, del citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30
novembre. Per le finalita' di cui al presente comma, il
fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della L. 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8
dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.».
-Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 22

Scuole e misure per la famiglia

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, minore di anni quattordici,» sono sostituite dalle seguenti: «, minore di anni sedici» e dopo le parole: «sia pubblici che privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici»;
b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».
b-bis) al comma 5, le parole: «minori di anni quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «minori di anni sedici»;
c) al comma 7, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni di euro».
d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario
per i genitori durante il periodo di quarantena
obbligatoria del figlio convivente per contatti
scolastici). - 1. Un genitore lavoratore dipendente puo'
svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per
tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della
quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici
disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda
sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a
seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso
scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di
attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture
quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi,
sia pubblici che privati, nonche' nel caso in cui sia stata
disposta la sospensione dell'attivita' didattica in
presenza del figlio convivente minore di anni sedici.
2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di
lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di
strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni
musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione
lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e
comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2,
uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo'
astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio,
minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito
di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico,
nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente
minore di anni quattordici. In caso di figli di eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di
astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o
indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma
3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi
del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto
dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti
da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una
delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad
altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o
comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro
genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle
predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri
figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non
stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o
3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo puo'
essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in
ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e'
riconosciuto nel limite di spesa di 93 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici
di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 85 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 85 (Indennita' per i lavoratori domestici). -
1. - 4. Omissis.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel
limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per
l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso
gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre
2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
Omissis.».
 
Art. 22 bis
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di
primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.
5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, e' autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo
giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 13-quinquies.
 
Art. 22 ter

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonche' per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalita' e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 200 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario
dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del
decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27,
del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive
modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione,
dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di
verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza
semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi
titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia'
presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese
di trasporto pubblico di passeggeri, le autorita'
competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80
per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di
mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di
persone anche le autovetture a uso di terzi di cui
all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali
previste per il rinnovo del materiale rotabile
automobilistico e ferroviario destinato al trasporto
pubblico locale e regionale possono essere utilizzate,
entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi,
finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i
passeggeri ed il personale viaggiante, nonche' per il
finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche
mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di
biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
la mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per
l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilita'
condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le
finalita' di cui al precedente periodo ed a valere sulle
medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari,
promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
ad incrementare, compatibilmente con le misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche'
dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di
riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 recante «Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 18 agosto
2003, n. 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-Regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 23
Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato».
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con
possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero
in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del
predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
[f) limitazione o divieto delle riunioni o degli
assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;]
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/ PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate.
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto,
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 221 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di
processo civile e penale). - 1. All'articolo 83, comma 2,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si
considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale".
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti
dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del
servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con
le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo
5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non
telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta
giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle
parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta
data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle
parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro
cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il
giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se
nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita'
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato previsto
dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli
atti di costituzione in giudizio presso la Corte di
cassazione, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista
dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o
piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su
istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi
a distanza, individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare
all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in
ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza e'
depositata almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la
comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima
dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la
loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'
dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle
parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda
la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata
all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al
pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione,
del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento.
All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento
del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193
del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre
che il consulente, prima di procedere all'inizio delle
operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente
adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
9. (Abrogato).
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti
penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con
altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e
19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su
richiesta dell'interessato o quando la misura e'
indispensabile per salvaguardare la salute delle persone
detenute o internate, possono essere svolti a distanza
mediante, ove possibile, le apparecchiature e i
collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei
casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico
degli atti nella fase delle indagini preliminari, con
decreto del Ministro della giustizia non avente natura
regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche'
di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende
eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le
modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui
al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e'
adottato previo accertamento da parte del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici.».
- Si riporta il testo degli articoli 137 e 294 del
codice di procedura penale:
«Art. 137 (Sottoscrizione del verbale). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale,
previa lettura, e` sottoscritto alla fine di ogni foglio
dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e
dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non
sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e` in
grado di sottoscrivere, ne e` fatta menzione con
l'indicazione del motivo.»
«Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi
ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida
dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui
all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato
informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
provvede, se del caso, a dare o a completare la
comunicazione o l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne
da' atto con decreto motivato e il termine per
l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione
dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello
stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4 bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice di
procedura civile:
«Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si
discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il
giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 472, comma 3, del
codice di procedura penale:
«Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). -
1. - 2. Omissis.
3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e'
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 146-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271:
«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. La persona che si trova in stato di
detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo
51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza
alle udienze dibattimentali dei processi nei quali e'
imputata, anche relativi a reati per i quali sia in
liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e
alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale
testimone.
1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di
protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio,
partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei
processi nei quali e' imputata.
1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state
applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il
giudice puo' disporre con decreto motivato, anche su
istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone
indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora
lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e
1-bis, il giudice puo' disporre con decreto motivato la
partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni
di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e sia necessario evitare ritardi nel suo
svolgimento, ovvero quando si deve assumere la
testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario.
2. Il presidente del tribunale o della corte di
assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice
nel corso del dibattimento, da' comunicazione alle
autorita' competenti nonche' alle parti e ai difensori
della partecipazione al dibattimento a distanza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,
e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di
udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il
provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati
che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione
in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con
il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con
il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti,
il giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti e
ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l'onere dei costi del collegamento.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in
audiovisione e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto
o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 284 del
codice di procedura penale:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 483 del codice di
procedura penale:
«Art. 483 (Sottoscrizione e trascrizione del
verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la
chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla
fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, e` presentato al presidente per l'apposizione del
visto.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri
impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti
in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al
fascicolo per il dibattimento.».
- Si riporta il testo degli articoli 392, 441 e 523 del
codice di procedura penale:
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e
b);
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle
lettere a) e b) e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.»
«Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1.
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per l'udienza
preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e
423.
2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo
la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di
consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in
pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli
imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato
non si applica la disposizione di cui all'articolo 75,
comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere
allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del
presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede
nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.»
«Art. 523 (Svolgimento della discussione). - 1.
Esaurita l' assunzione delle prove, il pubblico ministero e
successivamente i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano
le rispettive conclusioni , anche in ordine alle ipotesi
previste dall'articolo 533, comma 3 bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che
devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento
dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce
ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti
private possono replicare; la replica e` ammessa una sola
volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente
necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono
avere, a pena di nullita`, la parola per ultimi se la
domandano.
6. La discussione non puo` essere interrotta per
l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta
necessita`. Se questa si verifica, il giudice provvede a
norma dell'articolo 507.».
- Si riporta il testo dell'articolo 711 del codice di
procedura civile:
«Art. 711 (Separazione consensuale). - Nel caso di
separazione consensuale previsto nell' articolo 158 del
codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i
coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare
di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi,
si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con
l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera
di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono
modificabili a norma dell'articolo precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio):
«Art. 9 (Revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, la misura e la modalita' dei
contributi). - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15 dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 614 del
codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e` comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e` privo di difensore, l'avviso e` dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3 .Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche` i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e` detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e` rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1,3 e 4 sono previste a
pena di nullita`.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione .
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato .
9. L'inammissibilita` dell'atto introduttivo del
procedimento e` dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita` di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e` redatto di regola in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2."
«Art. 614 (Dibattimento). - 1. Le norme concernenti
la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e
la direzione della discussione nei giudizi di primo e di
secondo grado si osservano davanti alla corte di
cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei
loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla
verifica della costituzione delle parti e della regolarita'
degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente
o un consigliere da lui delegato fa la relazione della
causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i
difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non
sono ammesse repliche.».
- Si riporta il testo degli articoli 613 e 615 del
codice di procedura penale:
«Art. 613 (Difensori). - 1. L'atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena
di inammissibilita', da difensori iscritti nell'albo
speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte
medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel
procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti
e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal
comma 4. Il difensore e' nominato per la proposizione del
ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il
difensore e' quello che ha assistito la parte nell'ultimo
giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia,
il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo
97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore
sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da
difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili,
il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un
difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.»
«Art. 615 (Deliberazione e pubblicazione). - 1. La
corte di cassazione delibera la sentenza in camera di
consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo
che, per la molteplicita' o per l'importanza delle
questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e
623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo
la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta
dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo e'
sottoscritto dal presidente.».
- Si riporta il testo degli articoli 374, 375, 378 e
379 del codice di procedura civile:
«Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). - La Corte
pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1)
dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che
nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere
assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di
giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni
unite.
Inoltre il primo presidente puo' disporre che la
Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano
una questione di diritto gia' decisa in senso difforme
dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una
questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione
semplice.»
«Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio). - La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso
principale e di quello incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
2) - 3);
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e
l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza.
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza
in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la
trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla
particolare rilevanza della questione di diritto sulla
quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato
rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in
esito alla camera di consiglio che non ha definito il
giudizio.»
«Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti
possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
cinque giorni prima dell'udienza.»
«Art. 379 (Discussione). - All'udienza il relatore
riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso,
il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto,
se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso
e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico
ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate
e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro
difese.
Non sono ammesse repliche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 475 del codice di
procedura civile:
«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le
sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva,
salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo'
farsi soltanto alla parte a favore della quale fu
pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o
ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
alla quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste
nell'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA
LEGGE" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. Omissis.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 153 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
«Art. 153 (Rilascio del titolo esecutivo). - Il
cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma
dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il
provvedimento del giudice e' formalmente perfetto. La copia
deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da
notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del
sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene
l'ufficiale pubblico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di
conformita'). - 1. Quando l'attestazione di conformita'
prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione
stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su
foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla
medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce
ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta
nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di
conformita' puo' alternativamente essere apposta su un
documento informatico separato e l'individuazione della
copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le
modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica e'
destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e'
inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies,
comma 1, che compiono le attestazioni di conformita'
previste dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli
illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative
sanzioni e della procedura per la loro applicabilita',
nonche' modifica della disciplina in tema di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati, a Norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), della Legge 25 luglio 2005, n. 150):
«Art. 18 (Discussione nel giudizio disciplinare). -
1. Nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
nominato dal presidente svolge la relazione. [Il delegato
del Ministro della giustizia puo' presentare memorie,
esaminare testi, consulenti e periti e interrogare
l'incolpato.]
2. L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su
richiesta di una delle parti, puo' disporre che la
discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze
di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria,
con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che
l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto
dei terzi.
3. La sezione disciplinare puo':
a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che
ritiene utili;
b) disporre o consentire la lettura di rapporti
dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia,
dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la
lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove
acquisite nel corso delle indagini;
c) consentire l'esibizione di documenti da parte
del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del
Ministro della giustizia.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
periti e degli interpreti. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 133 del codice di procedura penale.
5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e
384 del codice penale.».
- Si riporta l'Allegato 1 del decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124 (Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del
rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica), come
modificato dalla presente legge:

«Allegato 1 Disposizioni legislative oggetto di proroga
(articolo 1, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 190 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 190 (R) - (Determinazione delle regole tecniche
telematiche). - 1. Con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole
tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato.».
 
Art. 23 bis
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 23.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1. - 3. Omissis.
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al
Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le
comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
sono effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La
relazione di notificazione e' redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 27 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 10 (Impugnazioni). - 1. Il procuratore della
Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato e il suo difensore hanno facolta'
di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il
merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza
ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore
generale presso la corte di appello competente per il
giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di
primo grado, il procuratore della Repubblica forma un
fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi
investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo
la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto
fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle
parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore
generale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del
pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si
svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di
primo grado qualora riconosca che il tribunale era
incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata
riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica
competente; la declaratoria di incompetenza non produce
l'inefficacia degli elementi gia' acquisiti. Si applica
l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti
non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato,
la corte di appello pone a carico della parte privata che
ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese
processuali.
3. Avverso il decreto della corte d'appello, e'
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da
parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo
difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal
ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano
le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le
ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando e' stabilito nel presente decreto,
per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si
osservano in quanto applicabili, le norme del codice di
procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione
dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di
sicurezza.»
«Art. 27 (Comunicazioni e impugnazioni). - 1. I
provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca
dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la
revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di
confisca anche qualora non sia stato precedentemente
disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione
o la liberazione delle garanzie o la confisca della
cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia
sono comunicati senza indugio al procuratore generale
presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica
e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni
sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la
definitivita' delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la
revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo
la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico
ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione
alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci
giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta,
il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la
esecutivita' resta sospesa fino a quando nel procedimento
di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in
ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la
richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutivita'
puo' essere in ogni momento revocato dal giudice che
procede.
3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in
riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale,
dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la
sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non
accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo;
altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a quando nel
procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia
definitiva.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il
giudice investito del gravame da' immediata notizia al
tribunale che ha emesso il provvedimento della
definitivita' della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e
comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli
esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al
competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca
perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia
entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si
applica l'articolo 24, comma 2.
6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di
confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai
sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine
previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente
dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del
tribunale stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 310 del codice di
procedura penale:
«Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 309, comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello
contro le ordinanze in materia di misure cautelari
personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309,
commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso
all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e
gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con
ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni
dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla
decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione
sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati
o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice
puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non
eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello
della decisione.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero,
dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva.».
 
Art. 23 ter
Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei
termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche'
sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei
confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.
4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 23.

- Si riporta il testo degli articoli 303 e 304, comma
6, del codice di procedura penale:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisca la pena della reclusione non
superiore nei massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.»
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. - 5. Omissis.
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e delle eventuali proroghe,
nonche' degli eventuali termini residui della fase o del
grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni
caso superare i termini aumentati della meta' previsti
dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i
due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 15
del citato decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109:
«Art. 15 (Termini dell'azione disciplinare). - 1. -
1-bis. Omissis.
2. Entro due anni dall'inizio del procedimento il
Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla
richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, nella composizione di cui all'articolo
4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia.
3. - 5. Omissis.
6. Se la sentenza della sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura e' annullata in
tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il
termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio e' di un
anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli
atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
Omissis.».
 
Art. 23 quater
Unita' ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di
finanza pubblica del conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo
dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, e'
pubblicato nella GU L 174 del 26 giugno 2013.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 3. (Principio dell'equilibrio dei bilanci). -
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo
di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in
conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere
conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
un impatto positivo significativo sulla sostenibilita'
delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre
dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio
termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo
obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8,
comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di
avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi
previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno
scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello
indicato dall'articolo 8, comma 1.»
«Art. 4. (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1.
Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo
97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra
debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo superi il valore di riferimento
definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di
definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione
dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il
criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 dell'allegato 1
al citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
(codice della giustizia contabile), come modificato dalla
presente legge:
«Allegato 1/11
Art. 11. (Sezioni riunite). - 1. Le sezioni riunite
in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali
articolazione interna della medesima Corte in sede
d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme
interpretazione e la corretta applicazione delle norme di
contabilita' pubblica e nelle altre materie sottoposte alla
giurisdizione contabile.
2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte
dei conti o da uno dei presidenti di sezione di
coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati
determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della
Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale
decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di
massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello,
dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta
del procuratore generale.
4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale
decidono altresi' sui regolamenti di competenza avverso le
ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono
il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che
dichiarino la sospensione del processo.
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede
giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da
sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno,
preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali di appello, sulla base di criteri
predeterminati, mediante interpello.
6. Le sezioni riunite in speciale composizione,
nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in
tema di contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui
giudizi:
a) in materia di piani di riequilibrio degli enti
territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali;
b) in materia di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata dall'ISTAT, ai soli fini
dell'applicazione della normativa nazionale sul
contenimento della spesa pubblica;
c) in materia di certificazione dei costi
dell'accordo di lavoro presso le fondazioni
lirico-sinfoniche;
d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari
dei consigli regionali;
e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso
di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle
sezioni regionali di controllo;
f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite
dalla legge.
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale
composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei
magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle
sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di
controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di
criteri predeterminati, mediante interpello.».
 
Art. 23 quinquies
Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le
residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri):
«Art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari). - 1.
Il completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008, e dai con seguenti accordi sanciti dalla
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20
novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo
le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro della giusti zia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche
con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei
soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti
provenienti, di norma, dal territorio regionale di
ubicazione delle medesime.
4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici
giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite
esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei
confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via
provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia,
salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che
ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare cure
adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
cui accertamento e' effettuato sulla base delle qualita'
soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero
4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il
magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non
costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di
pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi
terapeutici individuali.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al
contenimento della spesa di personale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere
personale qualificato da dedicare anche ai percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione.
All'erogazione delle risorse si provvede per stati di
avanzamento dei lavori. A tal fine le regioni, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse destinate alla formazione,
organizzano corsi di formazione per gli operatori del
settore finalizzati alla progettazione e alla
organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014,
le regioni possono modificare i programmi presentati in
precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei
dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero
complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture
pubbliche. Per le province autonome di Trento e di Bolzano
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il programma,
oltre agli interventi strutturali, prevede attivita' volte
progressivamente a incrementare la realizzazione dei
percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5,
definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per
le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o
escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con
l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in
carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi
individuali che assicurino il diritto alle cure e al
reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura
e custodia. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012,
utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato
articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori
60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a
60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione
del presente articolo.
8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo costituisce adempimento ai fini della
verifica del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della
salute e il Ministro della giustizia comunicano alle
competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione
dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del
conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento
sociale.
9. Nel caso di mancata presentazione del programma di
cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero
di mancato rispetto del termine di completamento del
predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal
comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
necessari gli interventi sostitutivi.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le
regioni ove gli stessi sono ubicati.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 2. (Fondo unico giustizia). - 1. - 6-ter.
Omissis.
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
Omissis.».
 
Art. 24
Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.
6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale;
c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' intestato al difensore;
e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 11 dell'articolo 221 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 23.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 23.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 415-bis
del codice di procedura penale:
«Art. 415-bis. (Avviso all'indagato della conclusione
delle indagini preliminari). - 1. - 2-bis. Omissis.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che
l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni,
di presentare memorie, produrre documenti, depositare
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di
indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto
ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
«Art. 4. (Misure urgenti per la digitalizzazione
della giustizia) - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
(Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24):
«Art. 7. (Registro generale degli indirizzi
elettronici). - 1. Il registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal Ministero della giustizia,
contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta
elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di
cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli
indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati
contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16,
comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al
Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di
cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli
albi di cui al comma 2, il registro generale degli
indirizzi elettronici e' costituito secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che
non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli
indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili,
senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella
legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui al
comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche
tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'
accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo degli articoli 581, 582 e 583 del
codice di procedura penale:
«Art. 581. (Forma dell'impugnazione). - 1.
L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e
il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica,
a pena di inammissibilita':
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si
riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza,
l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta.».
«Art. 582. (Presentazione dell'impugnazione). - 1.
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di
impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di
incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi
appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e
della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce
agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare
l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si
trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente
consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che
emise il provvedimento impugnato.»
«Art. 583. (Spedizione dell'atto di impugnazione). - 1.
Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con
telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di
raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582,
comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la
busta contenente l'atto di impugnazione e appone su questo
ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la
propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di
spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione
dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.».
- Si riporta il testo degli articoli 309, comma 7, 410,
461 e 667 del codice di procedura penale:
«Art. 309. - 1. - 6. Omissis.
7. Sulla richiesta di riesame decide in composizione
collegiale il tribunale nel quale ha sede la corte di
appello o la sezione distaccata della corte di appello
nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice
che ha emesso l'ordinanza.
Omissis.»
«Art. 410. (Opposizione alla richiesta di
archiviazione). - 1. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa dal reato chiede la
prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena
di inammissibilita', l'oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se l'opposizione e' inammissibile e la notizia di
reato e' infondata, il giudice dispone l'archiviazione con
decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice
provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma,
in caso di piu' persone offese, l'avviso per l'udienza e'
notificato al solo opponente.»
«Art. 461. (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici
giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente
nominato, possono proporre opposizione mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a
pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di
condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha
emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella
dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di
fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere
al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio
immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi
indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e'
dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il
decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente
puo' proporre ricorso per cassazione.»
«Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
della persona arrestata per esecuzione di pena o perche'
evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche a mezzo della polizia
giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria procedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 591 del codice di
procedura penale:
«Art. 591. (Inammissibilita' dell'impugnazione). - 1.
L'impugnazione e' inammissibile:
a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o
non ha interesse;
b) quando il provvedimento non e' impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli
articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio,
dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone
l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto
l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se
l'impugnazione e' stata proposta personalmente
dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al
difensore.
4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a
norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e
grado del procedimento.».
 
Art. 25
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno
2020, n. 70:
«Art. 4. (Disposizioni integrative e di coordinamento
in materia di giustizia amministrativa). - 1. All'articolo
84, commi 3, 4, lettera e), 5 e 9, del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020»
sono sostituite con «31 luglio 2020». All'articolo 7 del
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il
comma 4 e' abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10
e' soppresso. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio
2020 puo' essere chiesta discussione orale con istanza
depositata entro il termine per il deposito delle memorie
di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque
giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,
mediante collegamento da remoto con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in
ogni caso la sicurezza e la funzionalita' del sistema
informatico della giustizia amministrativa e dei relativi
apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente
assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta dal
presidente del collegio se presentata congiuntamente da
tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente
del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle
eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla
discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria,
anche in assenza di istanza di parte, la discussione della
causa con modalita' da remoto, la dispone con decreto. In
tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto,
la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di
collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la
libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina
sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si
collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto
e' considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In
alternativa alla discussione possono essere depositate note
di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello
dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e
il difensore che deposita tali note o tale richiesta e'
considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto
di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione
e replica.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme
di attuazione al codice del processo amministrativo, e'
sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia
di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense,
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e
le associazioni specialistiche maggiormente
rappresentative, che si esprimono nel termine perentorio di
trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale
applicazione degli aggiornamenti del processo
amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi
incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il
decreto si applica a partire dalla data nello stesso
indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo
decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di
cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n.
40. E' abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136
dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il codice del processo amministrativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 dell'allegato 2
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Allegato 2
Art. 13. (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in
materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative , che si esprimono nel termine
perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi
incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il
decreto si applica a partire dalla data nello stesso
indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto.
1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 60. (Definizione del giudizio in esito
all'udienza cautelare). - 1. In sede di decisione della
domanda cautelare, purche' siano trascorsi almeno venti
giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio,
accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite,
puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con
sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti
dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso
incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento
di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre
regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne
ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione
del contraddittorio o il rinvio per consentire la
proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale,
regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa
contestualmente la data per il prosieguo della
trattazione.».
 
Art. 26
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del
processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello
stato di emergenza epidemiologica

1. Ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali e' ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'articolo 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;
b) le lettere «in corso» sono soppresse;
c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite le parole «, ivi incluso quello di magistratura».
All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come
modificato dell'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto
2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020 n. 126:
«Art. 85. (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni
recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della
Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i
vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali,
sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati
della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal
Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti
per quanto di rispettiva competenza, le misure
organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli
affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti
ravvicinati tra le persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere
una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e
delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza
ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti
terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con
attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
processo e del procedimento di controllo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1°
settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono
sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile,
di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte
le controversie pensionistiche fissate per la trattazione
innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in
decisione senza discussione orale, sulla base degli atti
depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di
discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a
tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci
giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta'
di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni
liberi prima della data fissata per la trattazione. Il
giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva
notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica
certificata. Resta salva la facolta' del giudice di
decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. La sentenza e' depositata in
segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono
fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente
rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive
modificazioni. Il giudice delibera in Camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale
addetto e' considerato Camera di consiglio a tutti gli
effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e
gli altri atti del processo possono essere adottati
mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio
deliberante, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' composto dal presidente
della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di
controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi
di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque
magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche
in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di
salvaguardia dello svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al termine dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' composto
dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le
udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si
tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
agosto 2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo
20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui
sono stabilite le regole tecniche ed operative per
l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano
efficacia dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice
medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 91 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di
giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Allegato 1
Art. 91. (Udienza pubblica). - 1. L'udienza di
discussione della causa e' pubblica, a pena di nullita'.
2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre
che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di
sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon
costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento
dell'ordine e del decoro; puo' avvalersi della
collaborazione del pubblico ministero e delle forze di
polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre
affinche' la trattazione avvenga in modo ordinato e
proficuo.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 257 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 257. (Semplificazione e svolgimento in
modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali relative al personale della Corte dei conti). -
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in
corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata
e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono
applicare anche alle procedure concorsuali relative al
personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di
magistratura, indette anche congiuntamente ad altre
Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima
determina, con proprio decreto, le modalita' tecniche per
l'applicazione del presente articolo.».
 
Art. 27

Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.
3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalita' di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 16. (Giustizia tributaria digitale). - 1. Al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito
dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con
la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore o della parte
ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le
parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali,
il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente
di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la questione sorge in udienza, con
provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con
modalita' diverse da quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza
tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta'
di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.»;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. (Potere di certificazione di
conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica
con modalita' telematiche della copia informatica, anche
per immagine, di un atto processuale di parte, di un
provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono
l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la
conformita' della copia al predetto atto secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti,
presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione
di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di
segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita'
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti
attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da
controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo
di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il
dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di
cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita'
assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli
33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo
tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto
del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e
dei soggetti della riscossione, nonche' dei giudici
tributari e del personale amministrativo delle Commissioni
tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene
il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di
udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, puo' essere richiesta dalle parti processuali nel
ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita
istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu' provvedimenti del
Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le
Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I
giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti
delle Commissioni tributarie, individuano le controversie
per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a
distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e
5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a
decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.
25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».
 
Art. 28
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 31 gennaio 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 52. (Licenza al condannato ammesso al regime di
semiliberta'). - Al condannato ammesso al regime di
semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una
o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a
giorni quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato e' sottoposto al
regime della liberta' vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli
obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata
indipendentemente dalla revoca di semiliberta'.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la
revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le
disposizioni di cui al precedente articolo.».
 
Art. 29

Durata straordinaria dei permessi premio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio 2021 ai condannati cui siano stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 21 e 30-ter della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 21. (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno puo'
essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della
pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 13
dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle
vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni
caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti
e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del
presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale; e per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto
compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»
«Art. 30-ter. (Permessi premio). - 1. Ai condannati che
hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo
comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore
dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non
superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di
coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La
durata dei permessi non puo' superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
1-bis.
2. Per i condannati minori di eta' la durata dei
permessi premio non puo' superare ogni volta i trenta
giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento
giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante
del programma di trattamento e deve essere seguita dagli
educatori e assistenti sociali penitenziari in
collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
4. La concessione dei permessi e' ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla
reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta
all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione
superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla
lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per
taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno meta'
della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione
della pena o delle misure restrittive hanno riportato
condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una
misura restrittiva della liberta' personale, la concessione
e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del
fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per
i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si
applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e'
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le
procedure di cui all'articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli
istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o
culturali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103):
«Art. 18. (Istruzione e formazione professionale
all'esterno). - 1. I detenuti sono ammessi a frequentare i
corsi di istruzione, di formazione professionale, di
istruzione e formazione professionale all'esterno
dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese,
cooperative o associazioni, quando si ritiene che la
frequenza esterna faciliti il percorso educativo e
contribuisca alla valorizzazione delle potenzialita'
individuali e all'acquisizione di competenze certificate e
al recupero sociale.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 4-bis. (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale:
delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui
agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,
416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-octies, [qualora ricorra anche la condizione di
cui al comma 1-quater del presente articolo,] e 630 del
codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi
previsti, purche' siano stati acquisiti elementi tali da
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi in
cui la limitata partecipazione al fatto criminoso,
accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con
sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi
in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei
medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero
6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto
dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza
attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale
di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni
dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi
trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed
internati per delitti dolosi quando il Procuratore
nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
luogo di detenzione o internamento, l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata. In tal caso
si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 416-bis, 572 e
612-bis del codice penale:
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono e furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.»
«Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.»
«Art. 612-bis. (Atti persecutori). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
La remissione della querela puo' essere soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il
fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi
di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un
minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il
fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
codice di procedura penale:
«Art. 12. (Casi di connessione). - 1. Si ha
connessione dei procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati
commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu'
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
 
Art. 30

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo di cui al comma 3, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita' competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e' imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.
9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi):
«Art. 1. (Esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi). - 1. La pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita
presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito
denominato "domicilio". Il magistrato di sorveglianza
provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone
delle informazioni oc correnti.
2. La detenzione presso il domicilio non e'
applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) quando vi e' la concreta possibilita' che il
condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il
condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del
codice di procedura penale, quando la pena detentiva da
eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico
ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del
codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi
previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita
presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte
residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al
comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
b), del codice di procedura penale, non e' consentita la
sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico
ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
secondo il disposto di cui al comma 5 del presente
articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o
del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La relazione e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi
dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e'
ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione
della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale
dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di
sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione
penale esterna segnala ogni evento rilevante
sull'esecuzione della pena e trasmette relazione
trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o
alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o
che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1
puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria
pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il
magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e
le forme di controllo necessarie per accertare che il
tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna
regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base
degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario
nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9
e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma
7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti
dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e'
adottato dal magistrato di sorveglianza.».
- Il testo dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 29.
- Il testo degli articoli 416-bis, 572 e 612-bis del
codice penale e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 29.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del codice di
procedura penale e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 29.
- Si riporta il testo degli articoli 102, 105 e 108 del
codice penale:
«Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.»
«Art. 105. (Professionalita' nel reato). - Chi,
trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione
di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale,
qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla
condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre
circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba
ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.»
«Art. 108. (Tendenza a delinquere). - E' dichiarato
delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o
delinquente abituale o professionale, commette un delitto
non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale,
anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo
del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al
delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente
malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se
l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita'
preveduta dagli articoli 88 e 89.».
- Si riporta il testo degli articoli 14-bis e 14-ter
della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'):
«Art. 14-bis. (Regime di sorveglianza particolare). -
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni
volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la
sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le
attivita' degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello
stato di soggezione degli altri detenuti nei loro
confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto
con provvedimento motivato dell'amministrazione
penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina,
integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma
dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di
sorveglianza particolare e' disposto sentita anche
l'autorita' giudiziaria che procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione
puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza
particolare prima dei pareri prescritti, che comunque
devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del
provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione,
acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva
entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio
decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di
precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti
comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura
dell'imputazione, nello stato di liberta'. L'autorita'
giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione
dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al
presente articolo e' comunicato immediatamente al
magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo
potere di vigilanza.»
«Art. 14-ter. (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato e
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni del capo II bis del titolo II.».
- Si riporta il testo degli articoli 77, comma 1, e 81,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 77. (Infrazioni disciplinari e sanzioni). - 1.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della
persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei
confronti della comunita';
5) giochi o altre attivita' non consentite dal
regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui e' consentito il
possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o
di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o
all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
comma dell'articolo 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei
confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti
dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto o
dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni
dell'amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli
operatori penitenziari o di altre persone che accedono
nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o
ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti
dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi
in danno di compagni, di operatori penitenziari o di
visitatori.
Omissis.»
«Art. 81. (Procedimento disciplinare). - 1.
Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente
o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa,
redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del
fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via
gerarchica.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza):
«Art. 94. (Affidamento in prova in casi particolari). -
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia
in corso un programma di recupero o che ad esso intenda
sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un
programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria
locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi
particolari puo' essere concesso solo quando deve essere
espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a
pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni
se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena
di inammissibilita', certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma
2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con
la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del
programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche'
il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario
nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato
decreto legislativo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121:
«Art. 3. (Prescrizioni e modalita' esecutive delle
misure penali di comunita'). - 1. Il tribunale di
sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunita',
prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale,
anche a titolo gratuito, o di volontariato.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte
compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione
professionale, istruzione e formazione professionale, le
esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del
minorenne e non devono mai compromettere i percorsi
educativi in atto.
3. Con il provvedimento che applica una misura penale
di comunita' sono indicate le modalita' con le quali il
nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di
intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto
puo' farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448.».
 
Art. 31
Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e
nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della
giustizia

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 31 bis
Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e
dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e
nazionali degli ordini professionali

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 254 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 254. (Misure urgenti in tema di concorso
notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense). - 1. - 2. Omissis.
3. Il presidente della commissione nominata a norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.
166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei
presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte
d'appello, il presidente della commissione centrale di cui
all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27
novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono
autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al
comma 1, lo svolgimento con modalita' di collegamento da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le
disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza,
presso la sede della prova di esame, del presidente della
commissione notarile o di altro componente da questi
delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame
di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel
rispetto delle prescrizioni sanitarie relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della
salute dei candidati, dei commissari e del personale
amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato
procedono allo svolgimento delle prove in conformita' ai
criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione
centrale.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della
proroga degli organi amministrativi):
«Art. 3. (Proroga degli organi - Regime degli atti).
- 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».
 
Art. 31 ter

Differimento dell'entrata in vigore della class action

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della
legge 12 aprile 2019, n. 31 (Disposizioni in materia di
azione di classe), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. (Entrata in vigore). - 1. Al fine di
consentire al Ministero della giustizia di predisporre le
necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere
il compimento delle attivita' processuali con modalita'
telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge
entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla
pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Omissis.».
 
Art. 31 quater
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive
per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per
l'anno 2020

1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati):
«Art. 86. (Opzione o sorteggio nel caso in cui un
deputato venga eletto in piu' circoscrizioni). - 1. Il
seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, in un collegio plurinominale e' attribuito,
nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al
candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di
presentazione.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni
suppletive.
3-bis.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533 in quanto applicabili.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 21-ter
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica):
«Art. 21-ter. - 1. - 2. Omissis.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
Omissis.».
 
Art. 31 quinquies
Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza
sindacale

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalita' telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 42, comma 4, e 43
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 42. - 1. - 3-bis. Omissis.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per
la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
Omissis.»
«Art. 43. (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall
articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area. 10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su
conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato
al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti
di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o
di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche
con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti,
poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i
criteri per la determinazione della rappresentativita' si
riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.».
 
Art. 31 sexies

Rinvio del federalismo fiscale

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2023»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2022» e le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e 15,
commi 1 e 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. (Rideterminazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2023, con
riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da
adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-Regioni", e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al
gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7.
All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le
percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il
decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le
regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di
imposta 2023, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 4. (Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto
ordinario spetta una compartecipazione al gettito
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2022 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2023 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2023 le modalita' di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformita' con il principio di territorialita'. Il
principio di territorialita' tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'.»
«Art. 7. (Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2023 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e
permanenza e destinati all'esercizio delle competenze
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti
relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2022, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita'
che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.»
«Art. 15. (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A
decorrere dal 2023, in conseguenza dell'avvio del percorso
di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma
1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione
con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura
convenzionalmente stabilita nel riparto delle
disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario
nazionale per l'anno 2010.
2. - 4. Omissis.
5. E' istituito, dall'anno 2023, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento
del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in
base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'articolo 26.
Omissis.».
 
Art. 31 septies
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: «che, sulla base» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettivita' e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414,
e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., e sono svolte sulla base delle strategie di
sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi
dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il
Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,
stipula un apposito accordo con la Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle
soluzioni informatiche, della connettivita' e l'erogazione
dei connessi servizi, secondo il modello relazionale
definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta
al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto
concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di
finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o
piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi
previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione
delle attivita' informatiche dello Stato 2013 - 2016 sono
rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli
accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli
Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
applicati nell'ambito delle attivita' di customer
satisfaction, approvati dal Comitato di governo della
convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri
accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al
secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze,
ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti
della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula
del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli
istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI
S.p.A.
Omissis.».
 
Art. 31 octies
Responsabilita' per l'inadempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
risoluzione delle controversie internazionali

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.
2. Al fine di definire modalita' semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.
3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,»;
b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,».
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52. (Registro nazionale degli aiuti di Stato).
- 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo
e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115
(Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni):
«Art. 17. (Conseguenze dell'inadempimento degli
obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti). - 1.
Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi
dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli
obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9,
l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di
erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi
di cui ai predetti articoli nonche' l'adempimento degli
obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli
articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e
l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione,
dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf
costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti
individuali.
2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10,
l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti
dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario
successivo a quello della fruizione da parte del soggetto
beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro
l'esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli
aiuti individuali sono dichiarati, determina
l'illegittimita' della fruizione dell'aiuto individuale.
3. Restano ferme le responsabilita' previste
dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti
dal presente regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. - 6. Omissis.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20. (Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in
cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in
esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli
interessi di cui al periodo precedente si applicano a
decorrere dalla data dei predetti accordi.».
 
Art. 31 novies
Facolta' di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari
quotati

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilita' di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facolta' non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il relativo regolamento di gestione gia' preveda la possibilita' di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.
2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea e' pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale e' ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformita' al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo
2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'articolo 39 del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
concernente la determinazione dei criteri generali cui
devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) italiani):
«Art. 11. (Modalita' di rimborso dei FIA italiani
chiusi). - 1. Omissis.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i
casi in cui e' possibile una proroga del termine di durata
del FIA non superiore a tre anni per il completamento della
liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore
si avvale di tale proroga, ne da' tempestiva comunicazione
alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le
motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi da 5-bis a 5-novies
dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea):
«Art. 22. - 1. - 5. Omissis.
5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi
immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote
risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di
ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo
interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del
fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei
commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'
di prorogare in via straordinaria il termine di durata del
fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due
anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli
investimenti. Tale modifica del regolamento e' possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo
gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un
massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di
attivita', anche per effetto dell'eventuale esercizio della
proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma
6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade
entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo puo' essere
prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due
anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017,
ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater
a 5-novies.
5-quater. Le societa' di gestione del risparmio
esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa
approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi
in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono
l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le societa' di
gestione del risparmio sottopongono la modifica del
regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti
riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle quote dei votanti.
5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore
partecipazione assembleare le societa' di gestione del
risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui
all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei
servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei
sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione,
adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito
dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del
22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 5 novembre 2013, tramite la societa' di gestione
accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei
titolari delle quote del fondo, che non abbiano
espressamente vietato la diffusione degli stessi,
sopportandone i relativi oneri;
b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto
per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2,
del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto
di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per
iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al
rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La
delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui
al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non
puo' in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto
di interessi con il rappresentato ne' alla societa' di
gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e
componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
d) pubblicano l'avviso di convocazione
dell'assemblea, oltre che con le modalita' scelte per la
pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio
sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.
Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti
all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non
sono opponibili alla societa' di gestione gli atti di
trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
prevista per l'assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni
applicabili in materia, l'avviso di convocazione
dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo
per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei
commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo;
b) le modalita' di esercizio dei diritti dei
partecipanti.
5-septies. Successivamente all'approvazione da parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio
deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione
stabilendo:
a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo
quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter ;
b) che l'attivita' di gestione durante il periodo di
proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter e'
finalizzata al completamento dell'attivita' di smobilizzo
degli investimenti. In tale attivita' sono ricompresi anche
gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli
attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il
presumibile valore di realizzo e a condizione che tali
interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al
termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria
previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della
provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di
almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento
di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo
provvigioni di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con
cadenza almeno semestrale, la totalita' dei proventi netti
realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni
assunte dal fondo.
5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei
fondi apportate in conformita' alle disposizioni dei commi
da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale
ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8
maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies. Le societa' di gestione del risparmio
comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla
Consob le determinazioni assunte ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 106 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 106. (Norme in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' ed enti). - 1. Omissis.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
Omissis.».
 
Art. 31 decies
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche' al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente» fino a «materia prima di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12».
2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 58
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58. (Fondo per la filiera della ristorazione).
- 1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'
dell'attivita' degli esercizi di ristorazione ed evitare
gli sprechi alimentari, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno
2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento e
all'integrazione delle istanze di contributo gia'
presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente
soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche' al
finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure
di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle
procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di
cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27
ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a
250 milioni di euro.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato
all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11,
56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle
attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo,
55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di
filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP,
valorizzando la materia prima di territorio. Gli
ittiturismi, ai soli fini della presente procedura,
indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo spetta a
condizione che l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia
inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il
predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti
di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato
l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 27 ottobre 2020 (Criteri e modalita' di gestione del
Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi
dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126):
«Art. 3. (Risorse disponibili). - 1. Per l'anno 2020
le risorse del Fondo ammontano a 600 milioni di euro che
costituisce limite di spesa.».
 
Art. 31 undecies

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di societa' in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la societa' da essi a tale fine individuata puo' procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarita', alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater e' ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13-bis
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita' di
cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio
2016, rispettivamente, tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni
pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio
scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto
protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto
interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi
a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo
dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle
infrastrutture autostradali A22 Brennero- Modena e A4
Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo
Villesse-Gorizia e' assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la
realizzazione delle opere e la gestione delle tratte
autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli
appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che
potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di
societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2437-quater e
2437-sexies del codice civile:
«Art. 2437-quater. (Procedimento di liquidazione). -
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale
siapplicano le disposizioni del comma secondo, terzo e
quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
societa' si scioglie.»
«Art. 2437-sexies. (Azioni riscattabili). - Le
disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie
di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli
2357 e 2357-bis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 55. (Disposizioni varie). - 1. - 12. Omissis.
13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la societa'
titolare della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
in base al proprio piano finanziario ed economico, una
quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato
al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie
nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona nonche' delle
iniziative relative all'interporto di Trento,
all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed
al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Tale accantonamento
nonche' il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione
di imposta. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di
concessione in favore dello Stato e' aumentato in misura
tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello
Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai
proventi del 1997.
Omissis.».
 
Art. 31 duodecies
Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei
corsi d'acqua

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita' e rintracciabilita' di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 2 marzo 2010 reca «Attuazione della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle
biomasse per la produzione di energia elettrica» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio
2010.
 
Art. 31 terdecies

Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale»;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto»;
d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»;
e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8, 12, 21, comma
5, 25, comma 6, e 26 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Organi dell'Ordine territoriale). - 1. Sono
organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il
Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli
iscritti.
1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito
il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita'
stabilite con regolamento approvato dal Consiglio
nazionale.»
«Art. 12. (Attribuzioni del Consiglio). - 1. Il
Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente
decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale,
gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti
locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio
nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
b) vigila sull'osservanza della legge professionale
e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la
professione;
c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale
e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal
presente ordinamento;
d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e
adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al
tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per
l'esercizio della professione;
e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente,
almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di
legge in capo agli iscritti, emettendo le relative
certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio
nazionale tali dati;
f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale
esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il
decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
g) delibera i provvedimenti disciplinari;
h) interviene per comporre le contestazioni che
sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra
gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle
parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
i) formula pareri in materia di liquidazione di
onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica
amministrazione;
l) provvede alla organizzazione degli uffici
dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia
necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per
genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al
presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito
l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina,
riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno
rappresentato;
n) delibera la convocazione dell'Assemblea;
o) rilascia, a richiesta, i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti;
p) stabilisce un contributo annuale ed un
contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco,
nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie
dei pareri per la liquidazione degli onorari,
q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la
riscossione ed il successivo accreditamento della quota
determinata ai sensi dell'articolo 29;
r) promuove, organizza e regola la formazione
professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti
e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei
medesimi.»
«Art. 21. (Assemblea per l'elezione del Consiglio
dell'Ordine e del Collegio dei revisori). - 1. - 4.
Omissis.
5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla
base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o
motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la
lista, con un numero di candidati pari al numero dei
componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel
rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1.
Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio
dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata
per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste
nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo
che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota
non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.
Omissis.»
«Art. 25. (Composizione ed elezione del Consiglio
nazionale). - 1. - 5. Omissis
6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base
nazionale, per liste contraddistinte da un unico
contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con
un numero di candidati effettivi pari al numero dei
componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque
candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata,
nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e
dell'equilibrio tra I generi, da candidati effettivi
iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto
diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per
regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi,
le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti
dei posti al genere meno rappresentato.
Omissis.»
«Art. 26. (Cariche). - 1. Il Consiglio nazionale
elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e
un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere
un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di
cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento
temporanei, viene sostituito dal vice presidente per
l'ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne
fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione
nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu'
anziano per eta'.
4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il
Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono
costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto
dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati
consiglieri nazionali.».
 
Art. 32
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 32 bis
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di
polizia penitenziaria, nonche' per l'emersione del lavoro
irregolare

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita' di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 25, primo periodo, le parole: «euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021».
5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10
della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia
di trattamento economico del personale militare):
«Art. 10. (Orario delle attivita' giornaliere). - 1.
- 2. Omissis.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specificamente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (Quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007):
«Art. 9. (Compenso forfettario di impiego e di
guardia). - 1. - 2. Omissis.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 23 e 25 dell'articolo
103 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 103. (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. -
22. Omissis.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
30.000.000 di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le
sedi di servizio interessate dalle procedure di
regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo'
utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modificazioni.
24. Omissis.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio
immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per
l'anno 2021 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi
di mediazione culturale, anche mediante apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per
l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 457 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. - 1. - 456. Omissis.
457. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione
finanziaria e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire con decreto del Ministro della
giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti
per assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e
degli istituti penitenziari, con particolare riferimento
alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle
attivita' amministrative del consiglio direttivo della
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonche'
all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195,
erogabili anche a favore del personale amministrativo.
Omissis.».
 
Art. 32 ter
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari

1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalita' di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalita' di svolgimento delle udienze civili in presenza.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme
per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico degli imputati
minorenni), abrogato a decorrere dalla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 166:
«Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo
impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1
superi le cinque ore
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita'
giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti
attivita', anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione
alle quali e' conferita la delega;
b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui
alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti
disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore
indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di
cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e
2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi
verbali e la durata della permanenza in ufficio per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera
b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica
3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e
2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il
ministro del tesoro, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del
bilancio del ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del
regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.».
- Il testo del comma 4 dell'articolo 221 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 23.
 
Art. 32 quater
Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro
delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza
da COVID-19

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.


Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:
a) quanto a 90 milioni di euro:
1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali piu' restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 841 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 840. Omissis.
841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto
ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi
834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni
a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui
all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari
a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2
milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato:
a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato
trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al
comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto
da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro
e in termini di indebitamento netto per un importo pari a
800 milioni di euro e per il restante importo, pari a
1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un
valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi
indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;
b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato
trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai
commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo
netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni
di euro e in termini di indebitamento netto per un importo
pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo,
pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di
un valore positivo del saldo di cui al comma 466
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla
presente legge.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1. - 1. - 465. Omissis.
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.
Omissis.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 32 quinquies

Misure di ristoro per le famiglie residenti
e per le imprese locali delle isole minori

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori e' piu' oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, e' disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.
2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 e' effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
 
Art. 32 sexies
Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP -
Emergenza Palermo

1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante
«Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti
utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in
materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Regione Siciliana del 28 novembre 2000, n. 54.
 
Art. 33

Fondo anticipazione di liquidita'

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
 
Art. 33 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 24 ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 34

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In considerazione delle necessita' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13- septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020,7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, e' ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5,9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla lettera a)del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 1
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1. - 1. - 185. Omissis.
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di
euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4
milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 32-ter e 32-ter.1
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 32-ter. (Risoluzione stragiudiziale di
controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la Consob
esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i consulenti
finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190,
comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis
si applicano le sanzioni di cui all'articolo
187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal
presente comma sono applicate ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria secondo
il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di
cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.»
«Art. 32-ter.1 (Fondo per la tutela stragiudiziale
dei risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di
agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori
alla piu' ampia tutela nell'ambito delle procedure di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato
«Fondo». Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
e agli investitori, diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
medesimo, la gratuita' dell'accesso alla procedura di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero
dal versamento della relativa quota concernente le spese
amministrative per l'avvio della procedura, nonche', per
l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di
ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli
investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della meta'
degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le
attivita' di cui alla parte II del presente decreto,
nonche', nel limite di 250.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti
effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il
pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme
affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla
violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
alla parte II del presente decreto, e' condizionato
all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con
lodo arbitrale non piu' impugnabile, della violazione
sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del
presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure
affinche' gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella
misura spettante, contestualmente al versamento da parte
del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della
Consob, per essere destinate al Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 243:
«Art. 6. (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1 del comma 1
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«Allegato 1
(importi in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 5.
- Il testo dell'articolo 176 del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo del comma 9 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo del comma 11 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.
- Il testo degli articoli 27, 28, 30, 38 e 44 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 17.
- Il testo del comma 12 dell'articolo 84 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15-bis.
- Si riporta il testo del comma 55 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie) come modificato dall'articolo 1,
comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 2. (Proroghe onerose di termini). - 1. - 54.
Omissis.
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5 -bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 9 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 115 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 115. (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente):
«Art. 3. (Disposizioni di coordinamento e
finanziarie). - 1. - 2. Omissis.
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
milioni di euro per l'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:
«Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/artico lo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001 le entrate di cui al
comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma
dell'articolo 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183):
«Art. 7. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri di
cui al presente decreto legislativo, valutati in 312
milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per
l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e
233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede
a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
appositamente costituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 256 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:
«Art. 1. - 1. - 255. Omissis.
256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori
modalita' di pensionamento anticipato e misure per
incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo per la
revisione del sistema pensionistico attraverso
l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento
anticipato e misure per incentivare l'assunzione di
lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro
per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 27. (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa",
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
Omissis.».
- Il riferimento del citato decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 31-novies.
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 17.
- Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana 8 aprile 2020, n. 94.
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 17.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 17
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 198, 199, commi 7
e 10-bis, 229, commi 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 198. (Istituzione di un fondo per la
compensazione dei danni subiti dal settore aereo). - 1. In
considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da
COVID 19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione
di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la
compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,
diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di
trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili
con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al fondo
di cui al presente comma e' consentito esclusivamente agli
operatori che alla data di presentazione della domanda di
accesso applicano ai propri dipendenti, con base di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n.
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai
dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento
della propria attivita', trattamenti retributivi comunque
non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di applicazione della presente disposizione
nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano
ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo.
L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.»
«Art. 199. (Disposizioni in materia di lavoro
portuale e di trasporti marittimi) - 1. - 6. Omissis.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni;
per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a
finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal
comma 1 da parte delle Autorita' di sistema portuale o
dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di
risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonche' a
finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di
sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b)
del medesimo comma 1;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni
all'erogazione, per il tramite del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al
comma 6.
8. - 10. Omissis.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le
disponibilita' del fondo, nel limite di 5 milioni di euro,
sono destinate a compensare, anche parzialmente, le
Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in
particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo
del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto
dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
pubblica.
Omissis.».
«Art. 229. (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei
servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti
stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro
per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai
comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato
subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse del
fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
3. - 4. Omissis.
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020,
destinata alla concessione di un contributo in favore dei
residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia
che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo
di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite
delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a
esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della
spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020,
per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due
tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo'
superare l'importo di euro 500.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 85, comma 1, 88,
comma 2, 89, comma 4, del citato decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126:
«Art. 85. (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri) - 1. Al fine di sostenere il settore dei
servizi di trasporto di linea di persone effettuati su
strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di
servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti
dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione
dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19,
nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo
periodo del precedente biennio.
Omissis.»
«Art. 88. (Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Omissis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del
comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni
di euro per l'anno 2021.
Omissis.»
«Art. 89. (Istituzione di un fondo per la
compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto
marittimo). - 1. - 3. Omissis.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.».
- Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 265 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 34-bis, comma
3, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34. (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in
bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che
attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di
spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di
autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche
perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel
rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicita' mediante divulgazione periodica delle
informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei
suddetti impegni e' possibile solo in presenza delle
necessarie disponibilita' finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei
seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito,
l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio
finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le
previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato. L'impegno puo' essere assunto
solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di
bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in
termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla
spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi
fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il
rispetto del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di
legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad
amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puo' essere
assunto anche solamente in presenza della ragione del
debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i
rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al
secondo periodo del presente comma siano individuabili
all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e
servizi, sia di parte corrente che in conto capitale,
l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti
i Ministeri per la gestione integrata della contabilita'
economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che
ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
al personale, sono imputate alla competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi
pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che
prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le
risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono
conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a
quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate
nell'ultimo mese dell'anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra le unita' elementari di bilancio
interessate, e' disposta con il predetto decreto di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a
seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo
che ne stabilisce la destinazione.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con
variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura
dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al
comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta
eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni
compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
relative alle competenze fisse e continuative del personale
finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purche'
i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
dei conti entro il 15 marzo.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio
statale, il dirigente responsabile della gestione, in
relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle
spese relative alle competenze fisse e accessorie da
corrispondere al personale e al rimborso del debito
pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo
di predisporre ed aggiornare, contestualmente
all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e
paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha
l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
con riferimento alle unita' elementari di bilancio di
propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in
assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a
provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi
della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
di gestione.
7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano
finanziario dei pagamenti e' predisposto e aggiornato dal
dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali
elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in
relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore,
supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il
diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza
l'obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto
acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente
emesse.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento
necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni
singolo atto ad esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza
mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi
7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente
non potra' accedere alle risorse dei fondi di riserva di
cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto
monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi.
11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli
di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese
relative a fitti, censi, canoni, livelli.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonche'
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello
Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di
pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa
fissa informatici.»
«Art. 34-bis. (Conservazione dei residui passivi). -
1. - 2. Omissis.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 30.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4-quater. (Sperimentazione e semplificazioni in
materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la
sussistenza delle disponibilita' di competenza e cassa
occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
e la necessita' di assicurare la tempestivita' dei
pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la
disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un
arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione
delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019,
2020 e 2021:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse
alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a
specifici interventi o attivita' sono assegnate ai
pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta
di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui
al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio e
quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo
articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto
capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
Omissis.».
 
Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.