Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2020
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.


IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 19 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201, del 12 agosto 2020, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: Rezza