Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 novembre 2020
Aggiornamento del Piano dei conti integrato e del Piano dei conti di contabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Visto l'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, recante la «Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato» e, in particolare, il comma 2, lettera e), che prevede per il bilancio dello Stato l'adozione, per la spesa, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione della spesa COFOG (Classification Of the Functions of the Government) e alla classificazione economica di terzo livello;
Visto il comma 2, lettera n) del citato art. 40 della legge n. 196 del 2009, che prevede, inoltre, l'affiancamento a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria, di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nelle more dell'attuazione della delega prevista dal citato art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione attraverso la rilevazione puntuale dei costi, ha disposto l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le proprie articolazioni periferiche, di adottare, a decorrere dal 2013, scritture puntuali di contabilita' integrata finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica attraverso sistemi informativi messi a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con il quale si e' data attuazione alle delega di cui all'art. 40, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e in particolare l'art. 8 che ha introdotto, dopo l'art. 38 della medesima legge, gli articoli dal 38-bis al 38-sexies;
Visto l'art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del sistema di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le amministrazioni centrali dello Stato e dispone che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 alla medesima legge;
Visto l'art. 38-ter della citata legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione del piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, concernente la definizione del Piano dei conti integrato delle altre amministrazioni pubbliche non territoriali, e, in particolare, il comma 3, che rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle voci e dei livelli minimi di articolazione del piano dei conti e il successivo comma 4, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche a seguito della sperimentazione di cui al successivo art. 38-sexies;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140 con cui si e' data attuazione al comma 3 del citato art. 38-ter della legge n. 196 del 2009, concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto l'art. 2 del medesimo regolamento, che introduce il piano dei conti integrato, composto da tre moduli: piano finanziario, piano economico e piano patrimoniale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;
Visto l'art. 3 del medesimo regolamento, che disciplina i livelli nei quali si articolano i conti dei tre moduli del Piano dei conti integrato in relazione alle fasi di previsione, gestione e rendicontazione;
Visto l'art. 4, comma 3, del medesimo regolamento, che dispone che ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilita' finanziaria e' correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale;
Visto l'art. 5 del medesimo regolamento, che dispone che gli aggiornamenti del piano dei conti integrato che incidono sui livelli di articolazione di cui al precedente art. 3 sono adottati mediante modifiche al regolamento stesso, mentre le altre modifiche al piano dei conti integrato sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 38-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, anche a seguito degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009;
Visto l'art. 38-sexies della citata legge n. 196 del 2009, che prevede un'attivita' di sperimentazione della durata non superiore a tre esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'art. 25-bis, e della codifica della transazione contabile elementare, delegando il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare la sperimentazione con proprio decreto entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 38-ter, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, con il quale si e' disciplinata la sperimentazione di cui al citato art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, con avvio a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto, ossia dal 2 maggio 2019, e, in particolare, l'art. 6, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un monitoraggio trimestrale della sperimentazione e la predisposizione, in sede di rendiconto, di una relazione annuale, da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di contabilita' integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell'adozione e di individuare eventuali criticita' e porre in essere le modifiche necessarie per una piu' efficace disciplina della materia;
Visto il decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» che all'art. 10 ha previsto l'introduzione del Sistema di contabilita' economica analitica dei costi delle amministrazioni per centri di costo, sulla base del Piano dei conti allegato alla Tabella B del medesimo decreto, disponendo, al comma 6, che questo puo' essere modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007, con il quale e' stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del citato decreto legislativo n. 279 del 1997;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008, con il quale e' stato aggiornato il «Manuale dei principi e delle regole contabili» del sistema di contabilita' economica analitica di cui al citato decreto legislativo n. 279 del 1997 che nella tabella 4 contiene, tra l'altro, le aliquote di ammortamento dei beni durevoli distinte in base alle voci del Piano dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo n. 279 del 1997;
Visto l'art. 21, comma 11, lettera f) della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio dello Stato sia allegato il budget analitico dei costi, formulato secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per centri di costo;
Visto l'art. 33, comma 4-octies della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che il budget di cui all'art. 21, comma 11, lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare;
Visto l'art. 36, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dispone che in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero, con i costi sostenuti rappresentati secondo le voci del piano dei conti del sistema di contabilita' analitica, per programmi e per centri di costo;
Considerati i risultati del primo anno di sperimentazione del piano dei conti integrato, sintetizzati nella relazione disposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trasmessa alla Corte dei conti ai sensi del citato art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019, nella quale sono state evidenziate, tra l'altro, alcune criticita' ed esigenze di modifica nella struttura del Piano dei conti integrato;
Considerata la necessita' di procedere ad un rafforzamento delle rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale in coerenza con i principi e le migliori pratiche nazionali ed internazionali adottate per questo tipo di rilevazioni contabili, anche al fine di garantire il pieno rispetto dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2009;
Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformita' e la omogeneita' di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, e la conseguente necessita' di procedere ad una integrazione e convergenza fra le rilevazioni di contabilita' economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione del budget e del rendiconto analitico dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui rispettivamente all'art. 21, comma 11, lettera f) e all'art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento del modulo economico e del modulo patrimoniale del
Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
2018, n. 140

A partire dall'apertura della gestione dell'esercizio contabile 2021, i conti del modulo economico e del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato di cui, rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1.2 e 1.3 al presente decreto.
 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.2 - Piano Economico
(art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

ALLEGATO 2 Aliquote annuali di ammortamento, con riferimento alle voci di V livello di ammortamento del Piano dei conti integrato - Piano
Economico (art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Aggiornamento del Piano dei conti di contabilita' analitica delle
amministrazioni centrali dello Stato di cui alla Tabella B del
decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279

A partire dalla revisione del budget dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2021, effettuata ai sensi dell'art. 33, comma 4-octies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del budget per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f) della medesima legge, il piano dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 e' integralmente sostituito dal modulo economico del Piano dei conti integrato di cui all'Allegato 1.2 al presente decreto.
 
ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale
(art. 2, comma 1 DPR 12 novembre 2018, n. 140 )

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Aggiornamento delle aliquote di ammortamento
dei beni durevoli

Le aliquote annuali per il calcolo degli ammortamenti dei beni durevoli, distinte in base alle voci di ammortamento del modulo economico del Piano dei conti integrato aggiornato secondo l'Allegato 1.2 al presente decreto, sono contenute nell'Allegato 2 al presente decreto. Le stesse aliquote trovano applicazione, in coerenza con quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2, a partire dalla chiusura delle scritture di contabilita' economico-patrimoniale dell'esercizio 2021, dalla revisione del budget dei costi per il 2021 e dalla formulazione del budget dei costi per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024 e sostituiscono integralmente le aliquote della tabella 4 inclusa nel Manuale dei principi e delle regole contabili emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008.
Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro: Gualtieri