Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 4 gennaio 2021
Utilizzo del deposito militare dell'Aeroporto di Pratica di Mare - hangar «Butler» ai fini dello stoccaggio, della conservazione e della distribuzione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. (Ordinanza n. 1/2021).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'attuazione e il coordinamento delle misure
di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19

Viste le delibere del Consiglio dei ministri:
del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119 P4.8.1.4.1, con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' stato adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
Preso atto della comunicazione del Ministro della salute al Commissario straordinario n. 0000006 del 3 gennaio 2021, finalizzata alla predisposizione di idonee condizioni di deposito, conservazione e trasporto dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, per il piu' sicuro svolgimento delle operazioni di acquisizione e distribuzione degli stessi;
Tenuto conto dell'imminente disponibilita' di vaccini diversi e ulteriori rispetto a quelli BioNTech/Pfizer allo stato utilizzati;
Considerato che i nuovi vaccini presentano caratteristiche tecniche differenti rispetto al vaccino BioNTech/Pfizer, anche dal punto di vista dei requisiti per una loro corretta conservazione;
Considerato, altresi', che tali diverse caratteristiche consentono dal punto di vista sanitario l'utilizzo di una maggiore gamma di soluzioni per una sicura e corretta gestione dei nuovi vaccini;
Rilevata la necessita' di individuare con urgenza locali idonei per il deposito nazionale per i vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, in possesso di tutti gli elementi di sicurezza richiesti dalla natura dei beni da conservare e dall'importanza di una efficace conduzione della campagna vaccinale anti Covid in Italia;
Considerato che l'art. 109 del decreto legislativo n. 219 del 2006 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» attribuisce allo Stato poteri di controllo e ispettivi dei magazzini e delle altre sedi in cui vengono conservati medicinali;
Ritenuto che la sede aeroportuale militare di Pratica di Mare - Hangar «Butler» sia luogo idoneo per il conferimento, la conservazione e la distribuzione dei vaccini sopra indicati;

Dispone:

Art. 1

Individuazione deposito nazionale vaccini
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

1. Per le motivazioni in premessa, il deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' individuato nell'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler».
2. Il Ministero della difesa mette a disposizione del Commissario straordinario la relativa porzione di demanio militare e i beni immobili destinati all'immagazzinamento dei vaccini, secondo le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco in esito ad apposito sopralluogo, curandone la sicurezza e tutto cio' che puo' occorrere per il loro corretto utilizzo; nomina il consegnatario dei beni mobili, afferenti al predetto deposito.
3. Il Ministero della difesa assicura, altresi', la sicurezza esterna del deposito e la sorveglianza armata dei beni in esso immagazzinati, nonche' le operazioni di movimentazione e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, in base alle indicazioni del Commissario straordinario.
4. Il Commissario straordinario mette a disposizione le attrezzature necessarie alla conservazione dei vaccini all'interno del deposito, assicurandone il mantenimento in esercizio in condizioni di efficienza e la permanenza in sito sino al termine della campagna vaccinale.
5. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il supporto del settore ispettivo dell'Agenzia italiana del farmaco, mette a disposizione del Commissario straordinario un proprio dirigente farmacista che sara' responsabile, dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalita' di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale individuato, coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. I Ministeri interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2021

Il Commissario straordinario: Arcuri