Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 novembre 2020
Adempimenti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di limiti ammissibili delle garanzie SACE - Approvazione del piano annuale delle attivita' e del sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - RAF), per l'anno 2021. (Delibera n. 66/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la comunicazione della commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica , a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica », il quale dispone che «Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 recante «Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi»;
Visto, altresi' i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1 gennaio del 2021, e in tale quadro istituiscono tra l'altro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione;
Visto, in particolare, il comma 9-bis dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che «SACE S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre che «la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finaze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e approvato da questo Comitato interministeriale per la programmazione economica»;
Visto altresi' il comma 9-septies dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 settembre n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ai sensi del quale «il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della SACE S.p.a., delibera il Piano Annuale, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il Sstema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework (di seguito «RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione. Il Piano Annuale e il RAF sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»;
Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione dell'8 ottobre 2020, ha esaminato e deliberato, su proposta della SACE S.p.a., il Piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per l'anno 2021, cosi' come previsto dall'art. 6 comma 9septies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalle legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Considerata la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del Piano annuale di attivita' e del sistema dei limiti rischio (Risk Appetite Framework - RAF) per l'anno 2021;
Vista la nota congiunta prot. DIPE n. 0006516-P del 26 novembre 2020 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base dell'odierna seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica .

Delibera:

1. Sono approvati il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, i quali fissano, rispettivamente, gli impegni assicurativi di SACE per l'anno 2021 in 28 miliardi di euro, suddivisi in 3 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, in 120 miliardi di euro.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
Patuanelli Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1641